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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/10/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU NA
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1108 /2024 R.G.L. promossa da
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. CASABLANCA MANUELA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
GE AN MA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 27/05/2024 Parte_1
in persona della legale rappresentante pro tempore ha
[...] proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2024, emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in data 12 aprile 2024 notificato il 17 aprile 2024, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.928,11 in favore del sig.
[...]
, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 2022, CP_1 oltre interessi, rivalutazione e spese. L'opponente ha contestato integralmente la pretesa creditoria, deducendo di aver già corrisposto al lavoratore, a titolo di acconto sul TFR, la somma complessiva di € 1.253,01, come documentato da tre bonifici effettuati tra ottobre 2021 e marzo 2022. In ragione di ciò, ha chiesto di dichiarare nullo, annullare, sospendere e/o privare di qualsiasi efficacia con qualsiasi provvedimento che si riterrà utile ed opportuno il decreto ingiuntivo n. 58/2024 e, in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione del credito in € 2.675,10.
La società ha inoltre formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, sostenendo l'esistenza di gravi motivi ex art. 649 c.p.c..
Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio contestando Controparte_1 integralmente l'opposizione. Ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di sospensione, evidenziando che il decreto ingiuntivo è fondato su prova scritta costituita dalla
Certificazione Unica 2023, rilasciata dalla stessa società opponente, che attesta l'importo del TFR accantonato. Ha inoltre sostenuto che le somme indicate come anticipazioni del TFR non risultano né nelle buste paga, né nella certificazione fiscale,
e che non è mai stata avanzata alcuna richiesta formale di anticipo da parte sua, come previsto dalla normativa vigente.
Il resistente ha altresì dedotto che i bonifici prodotti dalla società riportano causali ambigue e che le buste paga allegate sarebbero state predisposte ad hoc, risultando inattendibili e non conformi alla documentazione fiscale. Alla luce di quanto esposto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, il riconoscimento del credito vantato, nonché la condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite.
2- L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La Certificazione Unica 2023, atto di certa provenienza datoriale, è successiva a tutti i bonifici eseguiti allegati (11/10/21, 11/11/21 e 09/03/22) ed indica come TFR maturato rimasto in azienda l'importo di € 3.928,11, corrispondente a quello oggetto di ingiunzione di pagamento.
Sebbene le causali dei bonifici allegati riportino quale causale “saldo busta paga [..] ed acc. Tfr”, non è stata fornita - da parte della società opponente- alcuna dimostrazione né di eventuali richieste di acconto tfr avanzate dal dipendente al datore di lavoro;
inoltre, nelle buste paga prodotte in atti ( relative ai mesi dei bonifici in questione) non vi è alcuna indicazione di eventuali acconti TFR erogati;
né è stata fornita alcuna valida ragione per quale la certificazione unica 2023 riporti quale Tfr maturato e rimasto in azienda la somma oggetto della ingiunzione di pagamento.
Deve essere pertanto rigettata la proposta opposizione, non essendo stata fornita prova, da parte della società opponente, del pagamento del TFR richiesto ed ingiunto.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi di tariffa in ragione della durata del giudizio e della non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1108/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 58/2024.
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposto, che si liquidano in euro 1.314,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 16/10/2025
Il Giudice
AU NA GN