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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2272/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Stefano Parte_1 P.IVA_1 ed Alfonso Colucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv.
Stefano Colucci in Sirignano (AV), alla via Raffaele Acierno n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la società ricorrente propone tempestiva opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 31220230000255509000, per il pagamento CP_1
della somma di €#3.241,97# (tremiladuecentoquarantuno,97) pretesi quali ticket licenziamenti anno 2015. Operante nel settore edile, la ricorrente dichiara di aver stipulato, in data 15.09.2014, un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale
. Precisa di aver comunicato ai lavoratori, Controparte_2
in data 23.11.2015, il Preavviso di licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, in ragione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, con decorrenza dal
09.12.2015.
1 CP_ L' si è costituito.
2) L'opposizione è fondata.
Il comma 31 della disposizione di cui sopra, come modificato dall'articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così dispone: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (oggi
NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi
NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Ai sensi dell'art. 2 comma 34, il ticket non è dovuto nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL e di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
L'originaria disposizione normativa prevedeva l'esenzione con riferimento al quadriennio 2013-2015 (articolo 2 comma 34 Legge n. 92), termine poi prorogato dalla Legge n. 232 del 11.12.2016 – Legge di Bilancio 2017. CP_ L'esonero è esplicitato anche nella Circolare n. 44 del 22.03.2013, avente per oggetto “Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1^ gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative, Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI”.
Per comprovare la condizione di esonero dell'azienda dal pagamento del contributo di licenziamento in occasione della chiusura del cantiere, l' CP_1
chiarisce che le imprese debbano produrre la lettera di assunzione, la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.
2 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato il certificato di assunzione e licenziamento, la lettera di licenziamento inviata ai lavoratori, la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata dallo stesso Direttore dei Lavori.
L' nulla deduce in senso contrario. CP_1
Il ricorso, pertanto, va accolto. CP_ 3) va condannato al pagamento, a favore di delle Parte_1
spese di lite, che si liquida nella somma €#886,00#
(ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2272/2023 vertente tra nei confronti Parte_1
CP_ dell' ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
CP_
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
e che liquida in €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, Iva
[...]
e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 10 aprile 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2272/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Stefano Parte_1 P.IVA_1 ed Alfonso Colucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv.
Stefano Colucci in Sirignano (AV), alla via Raffaele Acierno n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la società ricorrente propone tempestiva opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 31220230000255509000, per il pagamento CP_1
della somma di €#3.241,97# (tremiladuecentoquarantuno,97) pretesi quali ticket licenziamenti anno 2015. Operante nel settore edile, la ricorrente dichiara di aver stipulato, in data 15.09.2014, un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale
. Precisa di aver comunicato ai lavoratori, Controparte_2
in data 23.11.2015, il Preavviso di licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, in ragione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, con decorrenza dal
09.12.2015.
1 CP_ L' si è costituito.
2) L'opposizione è fondata.
Il comma 31 della disposizione di cui sopra, come modificato dall'articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così dispone: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (oggi
NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi
NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Ai sensi dell'art. 2 comma 34, il ticket non è dovuto nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL e di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
L'originaria disposizione normativa prevedeva l'esenzione con riferimento al quadriennio 2013-2015 (articolo 2 comma 34 Legge n. 92), termine poi prorogato dalla Legge n. 232 del 11.12.2016 – Legge di Bilancio 2017. CP_ L'esonero è esplicitato anche nella Circolare n. 44 del 22.03.2013, avente per oggetto “Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1^ gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative, Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI”.
Per comprovare la condizione di esonero dell'azienda dal pagamento del contributo di licenziamento in occasione della chiusura del cantiere, l' CP_1
chiarisce che le imprese debbano produrre la lettera di assunzione, la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.
2 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato il certificato di assunzione e licenziamento, la lettera di licenziamento inviata ai lavoratori, la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata dallo stesso Direttore dei Lavori.
L' nulla deduce in senso contrario. CP_1
Il ricorso, pertanto, va accolto. CP_ 3) va condannato al pagamento, a favore di delle Parte_1
spese di lite, che si liquida nella somma €#886,00#
(ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2272/2023 vertente tra nei confronti Parte_1
CP_ dell' ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
CP_
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
e che liquida in €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, Iva
[...]
e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 10 aprile 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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