TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4117/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di cessazione effetti civili del matrimonio da e , Parte_1 Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 19.06.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.09.2012, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Musile di Piave (VE), con atto numero 17, Parte II, Serie A, Anno 2012, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 27.11.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 63/2025 pubbl. il 10.01.2025, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 19.06.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione effetti civili del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 15.09.2012, trascritto nel registro atti di ma II Parte_2 serie A anno 2012 Comune di Musile di Piave (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso dei figli ed con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre nella nuova abitazione che è in attesa di reperire e ove unitamente ai figli trasferirà la propria residenza;
3) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi;
in ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre, che potrà subire delle modifiche purché sempre previamente concordate tra i genitori: nella settimana con week end paterno (dal venerdì dall'uscita di scuola o in periodo estivo dall'uscita dal centro estivo o con prelievo dalla casa materna alle ore 12 o quella diversa concordata, fino al lunedì in cui vengono riportati a scuola o al centro estivo o con accompagnamento a casa della madre previo accordo) i figli staranno con il padre anche il martedì dalle 18.00 con prelievo dalla casa materna, con pernotto fino al mercoledì in cui verranno riaccompagnati direttamente a scuola o al centro estivo o presso la casa materna salvo diversi accordi;
la settimana successiva con weekend materno, i figli staranno con il padre oltre al martedì con pernotto anche il giovedì sera dalle 18.00 fino al venerdì in cui verranno riaccompagnati direttamente a scuola o al centro estivo o presso la casa materna salvo diversi accordi. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli minori sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo tale da comprendere, ad anni alterni, il giorno di Natale;
tre a Pasqua, alternati con “Pasquetta”; “ponti” o altre festività saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori ossia se vicini al fine settimana verranno goduti dal genitore che li ha con sé. I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo anche non continuativo di 15 giorni in corrispondenza delle ferie estive del genitore, da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
4) I genitori si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior importanza relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
le decisioni di ordinaria gestione verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi in cui i figli trascorreranno con ognuno di loro.
5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli a decorrere Pt_2 Pt_1 dal mese 2024 la somma di € 500,0 i, (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili in base agli indici ISTAT con base agosto 2024, entro i primi 15 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario intestato alla madre con IBAN già a lui noto, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie afferenti ai minori come da Protocollo di Venezia da intendersi qui richiamato. I coniugi concordano per l'attribuzione dell'assegno unico 100% alla madre quale genitore prevalente collocatario e il signor presta espressamente il proprio Pt_2 consenso a ciò a fara data da agosto 2024 con ogni obbligo conseguente alla relativa formalizzazione presso l'INPS, mentre ogni detrazione fiscale per i figli a carico sarà suddivisa al 70% a favore del padre e al 30% a favore della madre. I coniugi concordano che il contributo paterno al mantenimento dei figli oltre alla rivalutazione annuale, verrà aumentato proporzionalmente del 20% della maggiorazione di cui il padre usufruirà in aumento sul proprio reddito per missioni e la relativa documentazione dovrà essere condivisa con la madre al momento della relativa comunicazione dell'allontanamento per lavoro del padre almeno 5 giorni prima della partenza. Ogni giorno di ritardo nella liquidazione della percentuale maggiorativa del contributo di cui sopra darà diritto alla madre ad un ulteriore maggiorazione di € 25,00 a decorrere dal settimo giorno successivo alla ricezione dell'importo relativo alla missione da parte del sig. ai sensi dell'art. 473-bis.39 e 614-bisc.p.c. Pt_2
6) Quanto allo stato patrimoniale della famiglia, a definizione di ogni ragione rispettiva di debito-credito e a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie anche di natura contributiva maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate, le parti dichiarano di aver già provveduto con atto notarile al trasferimento immobiliare regolamentato in sede separativa con cessione della quota da parte della sig.ra Parte_1
al signor pari al 50% del diritto di proprietà dell'immobile casa familiare sita in Ceggia
[...] Parte_2
, Vicolo oni n. 29 per l'importo complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila) con ogni conseguente liberazione da ogni obbligo della sig.ra a titolo di mutuo. Pt_1
7) I coniugi con quanto sopra previsto e regolamentato hanno tacitato ogni pretesa e reciproca richiesta economica connessa al vincolo matrimoniale e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali.
8) Con la sottoscrizione del ricorso le parti hanno contestualmente rinunciato all'impugnazione della sentenza emananda intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza, con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione.
9) Le parti confermano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali con quanto regolamentato in sede di separazione a cui hanno dato già attuazione e si danno vicendevolmente atto che con l'adempimento di quanto ivi regolamentato non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10) I coniugi chiedono la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando la domanda già svolta contestualmente alla domanda di separazione ex art. 473 bis.49 c.p.c. con rinuncia all'impugnazione della sentenza di accoglimento della domanda di cui al ricorso congiunto, intendendovi prestare acquiescenza con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione.
11) Compensarsi integralmente le spese di lite.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4117/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di cessazione effetti civili del matrimonio da e , Parte_1 Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 19.06.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.09.2012, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Musile di Piave (VE), con atto numero 17, Parte II, Serie A, Anno 2012, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 27.11.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 63/2025 pubbl. il 10.01.2025, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 19.06.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione effetti civili del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 15.09.2012, trascritto nel registro atti di ma II Parte_2 serie A anno 2012 Comune di Musile di Piave (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso dei figli ed con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre nella nuova abitazione che è in attesa di reperire e ove unitamente ai figli trasferirà la propria residenza;
3) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi;
in ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre, che potrà subire delle modifiche purché sempre previamente concordate tra i genitori: nella settimana con week end paterno (dal venerdì dall'uscita di scuola o in periodo estivo dall'uscita dal centro estivo o con prelievo dalla casa materna alle ore 12 o quella diversa concordata, fino al lunedì in cui vengono riportati a scuola o al centro estivo o con accompagnamento a casa della madre previo accordo) i figli staranno con il padre anche il martedì dalle 18.00 con prelievo dalla casa materna, con pernotto fino al mercoledì in cui verranno riaccompagnati direttamente a scuola o al centro estivo o presso la casa materna salvo diversi accordi;
la settimana successiva con weekend materno, i figli staranno con il padre oltre al martedì con pernotto anche il giovedì sera dalle 18.00 fino al venerdì in cui verranno riaccompagnati direttamente a scuola o al centro estivo o presso la casa materna salvo diversi accordi. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli minori sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo tale da comprendere, ad anni alterni, il giorno di Natale;
tre a Pasqua, alternati con “Pasquetta”; “ponti” o altre festività saranno alternativamente ed equamente suddivisi tra i genitori ossia se vicini al fine settimana verranno goduti dal genitore che li ha con sé. I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo anche non continuativo di 15 giorni in corrispondenza delle ferie estive del genitore, da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
4) I genitori si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior importanza relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
le decisioni di ordinaria gestione verranno invece prese disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi in cui i figli trascorreranno con ognuno di loro.
5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli a decorrere Pt_2 Pt_1 dal mese 2024 la somma di € 500,0 i, (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabili in base agli indici ISTAT con base agosto 2024, entro i primi 15 giorni di ogni mese, mediante bonifico bancario intestato alla madre con IBAN già a lui noto, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie afferenti ai minori come da Protocollo di Venezia da intendersi qui richiamato. I coniugi concordano per l'attribuzione dell'assegno unico 100% alla madre quale genitore prevalente collocatario e il signor presta espressamente il proprio Pt_2 consenso a ciò a fara data da agosto 2024 con ogni obbligo conseguente alla relativa formalizzazione presso l'INPS, mentre ogni detrazione fiscale per i figli a carico sarà suddivisa al 70% a favore del padre e al 30% a favore della madre. I coniugi concordano che il contributo paterno al mantenimento dei figli oltre alla rivalutazione annuale, verrà aumentato proporzionalmente del 20% della maggiorazione di cui il padre usufruirà in aumento sul proprio reddito per missioni e la relativa documentazione dovrà essere condivisa con la madre al momento della relativa comunicazione dell'allontanamento per lavoro del padre almeno 5 giorni prima della partenza. Ogni giorno di ritardo nella liquidazione della percentuale maggiorativa del contributo di cui sopra darà diritto alla madre ad un ulteriore maggiorazione di € 25,00 a decorrere dal settimo giorno successivo alla ricezione dell'importo relativo alla missione da parte del sig. ai sensi dell'art. 473-bis.39 e 614-bisc.p.c. Pt_2
6) Quanto allo stato patrimoniale della famiglia, a definizione di ogni ragione rispettiva di debito-credito e a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale, con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie anche di natura contributiva maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate, le parti dichiarano di aver già provveduto con atto notarile al trasferimento immobiliare regolamentato in sede separativa con cessione della quota da parte della sig.ra Parte_1
al signor pari al 50% del diritto di proprietà dell'immobile casa familiare sita in Ceggia
[...] Parte_2
, Vicolo oni n. 29 per l'importo complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila) con ogni conseguente liberazione da ogni obbligo della sig.ra a titolo di mutuo. Pt_1
7) I coniugi con quanto sopra previsto e regolamentato hanno tacitato ogni pretesa e reciproca richiesta economica connessa al vincolo matrimoniale e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali.
8) Con la sottoscrizione del ricorso le parti hanno contestualmente rinunciato all'impugnazione della sentenza emananda intendendovi prestare sin d'ora acquiescenza, con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione.
9) Le parti confermano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni personali con quanto regolamentato in sede di separazione a cui hanno dato già attuazione e si danno vicendevolmente atto che con l'adempimento di quanto ivi regolamentato non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10) I coniugi chiedono la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando la domanda già svolta contestualmente alla domanda di separazione ex art. 473 bis.49 c.p.c. con rinuncia all'impugnazione della sentenza di accoglimento della domanda di cui al ricorso congiunto, intendendovi prestare acquiescenza con rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione.
11) Compensarsi integralmente le spese di lite.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -