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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il IB, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 882/2010, promossa da:
, nata il [...] in [...] (C.F.: Parte_1
), ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesco Pirari del Foro di RO (C.F.: ); C.F._2
ATTORE
contro
, nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_1
pagina 1 di 27 ) e , nata il [...] a [...] C.F._3 Controparte_2
SA GA (C.F.: ), residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._4
dagli Avv.ti Giovanni Azzena (C.F.: ) e Gianfranco Grussu (C.F.: C.F._5
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Azzena, in TE C.F._6
IA, Via Mannu nr. 18;
CONVENUTI
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2010, parte attrice chiedeva, all'intestato IB,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 27 pagina 3 di 27 A sostegno delle proprie pretese, parte attrice rilevava che:
- il 24 aprile 2009 decedeva in TE IA la di lei madre,
; SO
pagina 4 di 27 - la , con testamento pubblico ricevuto dal Notaio il 21 gennaio SO Persona_2
2009, nominava come unici eredi, relativamente alla quota disponibile del proprio patrimonio, il fratello , e la figlia di quest'ultimo, ; Controparte_1 Controparte_2
- al momento della stesura del testamento, il de cuius versava in uno stato demenziale svasculopatico, patologia già iniziata nel 2002, divenuta evidente nel 2007, e conclamata nel 2009, che rendeva la incapace di intendere e di volere, e facilmente raggirabile;
Per_1
- negli ultimi anni di vita del de cuius, i convenuti allontanavano la dall'attrice, unica figlia, Per_1
e dal nipote , inducendola a sottoscrivere diversi atti potenzialmente dannosi per i Controparte_3
propri interessi, tra i quali: a) la revoca della procura generale del 13 maggio 2008 al nipote P_
; b) l'atto pubblico del 25 giugno 2008, avente ad oggetto la reciproca assegnazione alla
[...]
ed al fratello, da parte del Per_1 Parte_2
, del quale gli stessi erano entrambi gli unici soci ed amministratori, di alcuni beni di
[...]
loro proprietà indivisa, mai trascritti e volturati alla s.n.c. conferitaria;
c) l'atto pubblico stipulato in pari data, con il quale la trasferiva tutte le sue quote di partecipazione societaria al fratello, Per_1
per il simulato prezzo di € 400.000,00; d) l'atto pubblico del 29 settembre 2008, con il quale il de cuius cedeva alla nipote l'immobile pervenutole con l'atto pubblico del 25 Controparte_2
giugno 2008, per il simulato prezzo di € 120.000,00;
- il convenuto riusciva a determinare la sorella a revocare la procura generale sottoscritta in favore del nipote , e ad acquisire la procura ad eseguire tutte le operazioni bancarie di pertinenza Controparte_3 della sorella, azzerando il conto corrente intestato alla Filigheddu prima del decesso di quest'ultima.
Si costituivano gli odierni convenuti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 5 di 27 pagina 6 di 27 pagina 7 di 27 In particolare, i convenuti contestavano tutto quanto dedotto da parte attrice, negando l'esistenza di uno stato di malattia mentale della , tale da inficiarne la capacità di intendere e di SO
volere, escluso dai certificati medici, dagli esami diagnostici, e dalle cartelle cliniche relative al de cuius, che acclaravano la lucidità della , autosufficiente sino al momento del decesso. Per_1
Davano atto altresì che l'estromissione della figlia dal testamento era dovuta al fatto che la Pt_1 all'insaputa della madre, e contro la volontà di quest'ultima, utilizzando la procura generale conferita al nipote , cedeva in favore di sé medesima, ad un “prezzo vile”, un patrimonio Controparte_3
immobiliare di ingente valore, per cui la denunciava la figlia alla Procura della Repubblica Per_1
presso il IB di RO, ed instaurava nel predetto Foro una causa civile finalizzata alla declaratoria di nullità e/o annullabilità del contratto del 30 giugno 2008, ed al risarcimento del danno patito, stimato in € 1.300.000,00.
Pertanto, i convenuti rilevavano che gli atti negoziali posti in essere dalla a partire dal 2008, Per_1 che l'attrice riconduceva all'incapacità di intendere e di volere del de cuius, erano in realtà frutto dell'effettiva volontà della di escludere la figlia dal testamento, e che la preventiva Per_1 estromissione dei due immobili dal patrimonio della società era Parte_2
pagina 8 di 27 preordinata alla cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale della in SO favore del fratello , all'esito delle trattative intercorse tra i medesimi, che raggiungevano un CP_1
accordo in ordine al prezzo da corrispondere per la predetta cessione, ed alle modalità di corresponsione del predetto. Davano atto altresì che tale estromissione si era resa necessaria per assicurare la piena proprietà, agli effettivi titolari, delle abitazioni già di fatto occupate ed utilizzate da ciascuno dei soci, ma iscritte erroneamente in capo alla all'atto di trasformazione della società in Pt_2
nome collettivo. Con riferimento alle operazioni sul conto corrente della società, i convenuti rilevavano la legittimità dell'operato del , in qualità di unico ed esclusivo proprietario Controparte_1 all'esito dell'acquisto delle quote di partecipazione della società, che utilizzava il conto per soddisfare i crediti vantati dalla sorella per effetto della cessione delle quote.
Parte convenuta, inoltre, rilevava la nullità delle domande di parte attrice, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dei frutti, e di risarcimento dei danni asseritamente patiti, in quanto generiche, ed indeterminate nell'an e nel quantum.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 28 luglio 2011, parte attrice depositava copia dell'ordinanza dell'8 febbraio 2011, con la quale il IB di RO disponeva la sospensione del procedimento n.r.g. 39/2009, in attesa della definizione del presente giudizio, ravvisando il rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento della qualità di eredi dei convenuti, e l'azione di nullità del testamento di , con conseguente conservazione, da parte del IB di TE SO
IA, del potere di decisione, ed insussistenza dei presupposti per la declaratoria di litispendenza o continenza di cause, ex art. 39 c.p.c..
Parte convenuta ribadiva l'identicità delle questioni di cui alla domanda riconvenzionale proposta dalla davanti al IB di RO, e quella svolta nel presente giudizio, per cui rinnovava le Pt_1
rispettive richieste di declaratoria di litispendenza/continenza/connessione.
Con ordinanza del 9 dicembre 2012, il Giudice Istruttore, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la rimessione delle domande davanti al IB di RO, rigettava le richieste svolte in via preliminare dai convenuti, e disponeva la prosecuzione del giudizio, con l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c..
La causa veniva istruita con prove documentali, mediante l'escussione di testi, CTU grafologica avente il seguente quesito: “Accerti il CTU, presa visione degli atti di causa e di ogni altro atto ritenuto necessario, nonché degli originali delle scritture di comparazione prodotte in copia dalla parte attrice con la 2 memoria ex art. 183 c.p.c., se le sottoscrizioni apposte dalla de cuius agli atti di disposizione e movimentazione relativi ai depositi e dossier titoli come indicati al punto VI 9 dell'atto di citazione, pagina 9 di 27 siano o meno riconducibili alla medesima , riferendo altresì ogni altra SO circostanza utile ai fini di giustizia”, e CTU medica, finalizzata ad accertare la capacità di intendere e volere della al momento della redazione degli atti pubblici di cui ai punti IV e V SO
dell'atto di citazione.
Con provvedimento del 7 aprile 2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza collegiale emessa all'esito della camera di consiglio del 15 luglio 2022, l'intestato
IB, ritenuto doversi acquisire chiarimenti dalle parti e dai Consulenti Tecnici d'Ufficio, disponeva la rimessione della causa in istruttoria.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, in qualità di Giudice
Istruttore, Delegato alla trattazione del procedimento, che prendeva funzioni presso questo IB il
30 novembre 2022.
Con provvedimento del 6 febbraio 2023, reso all'esito dell'udienza di chiarimenti svolta nel contraddittorio tra le parti ed i CTU, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice precisava le rispettive conclusioni richiamando le note del 10 marzo 2022, aventi il seguente oggetto: “Voglia il IB adito, ogni diversa istanza disattesa,
1. in via istruttoria, ordinare al c.t.u. dott.ssa di rispondere alle osservazioni sollevate Persona_3
dal c.t.p. di parte attrice dott. con la nota datata 29.7.2017, e di fornire le relative Per_4
integrazioni e/o chiarimenti, come da istanza già formulata da questa difesa all'udienza del 7.9.2017;
2. ammettere le ulteriori consulenze tecniche come richieste da parte attrice da pag. 29 dell'atto di citazione (punti M e N: consulenza contabile volta ad accertare l'entità delle somme percepite dai convenuti per effetto delle operazioni bancarie contestate e consulenza tecnica volta ad accertare il valore del canone di mercato corrente per immobili di caratteristiche analoghe a quelli di cui al punto
C delle conclusioni in citazione).
3. disporre nuovi accertamenti peritali in merito alle condizioni psico-fisiche della de cuius al momento del decesso, tenuto conto delle gravi carenze della relazione del dott. come evidenziate Per_5 con le deduzioni di cui al verbale d'udienza del 21.4.2016 e della documentazione cui si fa riferimento;
4. nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace il testamento pubblico del 21.1.2009 per atto del notaio
per le ragioni illustrate in corso di causa, e dichiarare che il patrimonio ereditario morendo Per_2 dismesso da devoluto secondo la disciplina della successione legittima;
Controparte_4
pagina 10 di 27
5. condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari dagli stessi acquisiti in forza dell'impugnato testamento;
6. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della trascrizione dell'atto di regolarizzazione di società di fatto in s.n.c. del 27.06.1997, notaio, rep. n. 28364, nonché degli atti pubblici Per_2
25.6.2008 (rep. n. 68515 e racc. n. 26084), 25.6.2008 (rep. n. 68516 e racc. n. 26085) e 29.9.2008 (rep.
n. 69011 e racc. n. 26434), Papaccio notaio, per le ragioni illustrate in corso di causa;
7. dichiarare tenuti e condannare i convenuti alla restituzione delle somme loro pervenute in conseguenza di tutte le operazioni bancarie che risultino effettuate senza delega da parte di SO
(se del caso per essere la relativa delega non riconducibile a );
[...] SO
8. dichiarare tenuti e condannare i convenuti alla restituzione dei frutti prodotti dai beni ed al risarcimento dei danni, per i titoli illustrati in corso di causa;
9. Condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite”.
Parte convenuta precisava le rispettive conclusioni come segue: “A) In via preliminare: accertare e dichiarare, in relazione alla domanda di cui al punto C) delle conclusioni dell'atto di citazione di
, la litispendenza per identità (parziale) della domanda riconvenzionale Parte_1
davanti al IB di RO (causa civile iscritta al n. 39/2009 R.g.), per le ragioni spiegate ai capi
3., 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni, provvedendo ai sensi dell'art. 39, 1° comma c.p.c. a rimettere la domanda davanti al IB di RO preventivamente adito. In via preliminare subordinata, salvo gravame o regolamento di competenza, dichiarare la continenza ex art. 39 2° comma c.p.c. della domanda di cui al punto C). delle conclusioni dell'atto di citazione di con la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta davanti al IB di RO (causa civile iscritta al n. 39/2009 R.g.), ovvero in ulteriore subordine la connessione ex art. 40 c.p.c., per le ragioni spiegate al capo 3.e della presente comparsa di costituzione e risposta, provvedendo di conseguenza:
B) nel merito: rigettare la domanda proposta da parte attrice al punto A) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondata in fatto e diritto e per le ragioni espresse ai capi 1., 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e,
1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.L, 1.m, 1.n, 1.o, della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
C) rigettare la domanda proposta da parte attrice al punto B) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondata in fatto e diritto e per le ragioni espresse ai capi 2., 2.a, e 2.b della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
D) confermata la fondatezza dell'eccezione preliminare ex art. 39 c.p.c., subordinata ex art. 39 2° comma c.p.c. e ulteriormente subordinata ex art. 40 c.p.c., rigettare tutte le domande proposte da parte
pagina 11 di 27 attrice al punto C) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondate in fatto e diritto e per le ragioni espresse ai capi 3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.L, 3.m, 3.n, 3.o, 3.p, 3.q, 3.r della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
E) rigettare la domanda proposta da parte attrice al punto D) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondata in fatto e diritto e per le ragioni espresse ai capi 4., e 4.a della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
F) dichiarare la nullità per violazione dell'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c., della domanda proposta da parte attrice al punto F) delle conclusioni dell'atto di citazione per le ragioni espresse al capo 5.a, della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
G) rigettare anche nel merito la domanda proposta da parte attrice al punto F) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondata in fatto e diritto e per le ragioni espresse al capo 5.b della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
H) condannare l'attrice, ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria in riferimento alla pretestuosa domanda di annullamento o nullità del testamento per incapacità, ovvero per captazione testamentaria, essendo le restanti domande di competenza del IB di RO e in generale per responsabilità processuale.
I) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
Raccolto il parere del PM in sede, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
*****
Preliminarmente, occorre rigettare le reiterate istanze di rimessione della causa in istruttoria, per le quali insiste parte attrice, essendo gli ulteriori mezzi istruttori dedotti del tutto superflui ai fini della decisione, per la quale risulta ampiamente sufficiente il materiale probatorio acquisito nel corso del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, considerato che i convenuti, nelle proprie conclusioni, hanno richiamato l'eccezione di litispendenza per identità della domanda riconvenzionale proposta davanti al IB di RO, sul punto ci si limita a confermare quanto già disposto dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 9 dicembre 2012, la cui motivazione deve intendersi integralmente richiamata in questa sede.
pagina 12 di 27 Nel merito, occorre esaminare la domanda svolta in via principale dall'attrice, inerente alla declaratoria di annullabilità del testamento per cui è causa, per l'asserita incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del medesimo, e della partecipazione agli atti pubblici di cui ai punti
IV e V dell'atto di citazione, nonché per l'opera di captazione testamentaria, asseritamente perpetrata a danno di da parte convenuti. SO
Andando per ordine, occorre osservare che la capacità di testare è la capacità di un soggetto di disporre validamente dei propri beni, per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere, mediante un testamento.
Ai sensi dell'art. 591 c.c. “Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Le cause di incapacità sono tassative e, dunque, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Nell'attuale Codice Civile, l'incapacità naturale è stata ammessa per tutti i negozi giuridici tra vivi, a titolo gratuito od oneroso (art. 428 c.c.), e si è mantenuta per il testamento, precisandosi, però, che l'incapacità deve esistere nel momento in cui questo si è fatto. Ciò significa che, fatto il testamento da persona capace d'intendere e di volere, esso resta valido, anche se sopraggiunga l'interdizione, e questa perduri sino alla morte, anche se la causa d'interdizione preesisteva, ma non si possa provare che, al momento in cui fece il testamento, il testatore non era capace.
L'incapacità di cui si occupa il comma nr. 3 dell'art. 591 c.c. può essere di natura permanente o anche temporanea, transitoria, quale quella derivante da ubriachezza, da delirio febbrile, da sonnambulismo, da suggestione, da ira, da paura, da epilessia, ma dev'essere sempre tale da togliere (non diminuire soltanto) la coscienza e la libertà dei propri atti: tale, cioè, che, se permanente, avrebbe potuto dar luogo all'interdizione.
La prova dell'incapacità dev'essere data da chi impugna il testamento, e può essere data con tutti i mezzi, sia, cioè, con perizie e testimoni, sia con le stesse inconcludenze e stranezze della disposizione testamentaria.
La giurisprudenza richiede, ai fini dell'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, la prova di una privazione assoluta al momento di redazione dello stesso della coscienza dei propri atti, o della capacità di autodeterminarsi.
pagina 13 di 27 Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 19/05/2017, nr. 12691, ove si legge:
“Conviene premettere che in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
In tal senso si esprime anche la giurisprudenza più recente, come segue: “L'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo e delle cause idonee in linea di principio a determinarla” (Cassazione civile sez. II, 17/11/2022, n.33914).
Ai sensi dell'art. 624 c.c., la disposizione testamentaria può altresì essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, “quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo”.
Un testamento può essere viziato da dolo qualora il testatore sia stato tratto in inganno, e raggirato con astuzie ed artifizi a causa della sua debolezza psico fisica, o infermità mentale.
La captazione è, quindi, volta ad orientare il volere del de cuius, per provocare una falsa rappresentazione della realtà. Non si tratta di semplici suggerimenti o consigli, ma di una vera e propria condotta fraudolenta, attuata da soggetti che “circondano” il testatore, ormai debole e gravemente compromesso nella propria capacità di discernimento, isolandolo e circuendolo.
Al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria è affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invero, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni, ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
La prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di indentificare, e ricostruire, l'attività di condizionamento, e la conseguente influenza determinante sul pagina 14 di 27 processo formativo della volontà del testatore (vedi in questo senso Cassazione civile sez. II,
11/10/2024, n.26519; Cassazione civile sez. II, 31/08/2023, n.25521).
Dunque, anche in caso di domanda di annullamento del testamento per captazione la prova può essere data mediante presunzioni;
è indispensabile, tuttavia, che le presunzioni si basino su fatti certi, e che questi consentano di identificare, e ricostruire, nei suoi momenti essenziali, l'attività dolosa spiegata per trarre in inganno il testatore, nonché di ritenere che tale attività abbia influito sul processo formativo della volontà dello stesso, suscitando false rappresentazioni della realtà, indirizzando la volontà del de cuius in una direzione che mai avrebbe avuto autonomamente.
Nel caso di specie, non si ritiene che parte attrice abbia assolto al predetto onere probatorio.
Con riferimento allo stato patologico che, secondo la ricostruzione dell'attrice, avrebbe determinato l'incapacità di intendere e di volere della , si richiamano le deduzioni del CTU SO
Dott. il quale ha accertato che “(…) La Sig.ra nel maggio 2002, sviluppò Per_5 SO
una emiparesi f.b.c. destra con note disartriche, senza afasia, da attribuire verosimilmente ad un evento ischemico lacunare del tronco da occlusione di una singola arteria perforante profonda;
infatti nessuna delle tre T.C cranio successivamente praticate è riuscita ad evidenziare lesioni ischemiche nelle aree motorie corticali. Tale emiparesi è parzialmente regredita nel tempo residuando un deficit motorio prevalentemente brachiale distale. Indubbiamente la paziente era affetta da malattia ateromasica tant'è che nel Novembre del 2007 in occasione di una T.C. addome e torace praticata durante il ricovero ospedaliero in malattie infettive, si riscontrò un aneurisma dell'aorta addominale con calcificazioni e trombi parietali ed una trombosi completa della carotide comune di sinistra che verosimilmente si era sviluppata gradualmente nel corso di quei cinque anni, non dando segno di sé e consentendo al cervello di realizzare un circolo collaterale di compenso tramite le carotidi controlaterali e le vertebrali”.
Il CTU ha poi ulteriormente precisato che “Dall'analisi delle indagini T.C. cranio praticate dalla “de cuius” durante i ricoveri ospedalieri del 2002 e 2009, non si sono mai evidenziate lesioni vascolari in atto;
nelle T.C. cranio del Marzo 2009, il sistema ventricolare appare modicamente dilatato con modesto ampliamento degli spazi liquorali e della base e vi è una condizione di moderata atrofia corticale compatibile con l'età ma non si evidenziano segni di atrofia temporale e/o temporo-parietale come spesso si riscontra nelle demenze degenerative primarie. In sintesi dall'analisi delle immagini
T.C del cranio non si rilevano elementi diretti ed indiretti che possano far pensare né ad una sofferenza vascolare cronica né ad un infarto in area critica né ad un idrocefalo normoteso ( da considerare che l'idrocefalo normoteso ha caratteristiche cliniche e radiologiche peculiari, caratterizzate da disturbi della marcia, incontinenza urinaria e declino cognitivo che compaiono
pagina 15 di 27 abitualmente in questa sequenza dal punto di vista sintomatologico, mentre le caratteristiche radiologiche sono caratterizzate da una dilatazione ventricolare che, non si accompagna ad una corrispondente atrofia corticale, ed a segni di riassorbimento periependimale.) Elementi questi che possono far sospettare che l'individuo sviluppi successivamente una condizione dementigena, ma che nelle T.C. effettuate dalla paziente, non riscontriamo.
Dalle risultanze della prova per testi, ma anche dalla certificazione sanitaria del medico di famiglia, redatta in data 18/04/2008, mai si evince che la “de cuius” fosse affetta da una condizione di decadimento cognitivo anche minimo, anzi nel certificato medico del curante viene specificato che la
“de cuius” è in condizioni di badare a se stessa e capace di intendere e volere”.
Pertanto, il CTU ha concluso nel senso che “tenuto conto della documentazione prodotta in causa dalle parti e dalla risultanza della prova per testi, la capacità di intendere e volere della de cuius SO
al momento della redazione degli atti pubblici di cui ai punti IV e V dell'atto di citazione,
[...]
fosse preservata. Questo poiché la storia clinica della paziente non ha mai consentito di porre il sospetto che la stessa fosse affetta da malattia dementigena. Dalla documentazione clinica non si ravvisa inoltre alcun algoritmo diagnostico posto in essere per la ricerca di malattia dementigena o sospetta tale e le indagini strumentali non consentono di identificare specifiche cause di demenza”.
Alle osservazioni del Dott. il CTU ha dato specifico riscontro, chiarendo che: “Mai nessun Per_6
clinico ha posto la diagnosi o il sospetto di deterioramento cognitivo e men che meno di demenza. I momenti di disorientamento, gli stati di agitazione, sonnolenza instabilità, ecc., citati dal Prof. Per_6
si sono verificati nel corso degli ultimi due ricoveri ospedalieri del Marzo ed Aprile 2009 , ma si sono manifestati nel corso di una condizione di iperpiressia e di grave scompenso idroelettrolitico e metabolico che giustifica ampiamente la sintomatologia clinica sviluppata dalla paziente e che possiamo inquadrare nell'ambito di un delirium dovuto ad una condizione medica generale e non certamente ad una condizione di demenza”. Inoltre, il CTU ha correttamente evidenziato che “(…) le ultime due TAC praticate dalla paziente sono state eseguite due mesi dopo la redazione dell'ultimo atto pubblico disposto dalla de cuius (21.01.2009). L' unica visita Neurologica praticata dalla paziente
(cosi come risulta agli atti) risale al Novembre 2007, cioè sei e sette mesi prima della redazione degli atti pubblici del 13.05.2008 e 25.06.2008, ed in questa visita non si riscontra alcun segno clinico che possa far ipotizzare un declino cognitivo, anzi la paziente viene descritta come “ vigile, lucida, orientata, collaborante;
la stazione eretta viene mantenuta senza appoggio anche su base ristretta, il
Romberg è negativo, la deambulazione appare priva di note patologiche, ed il linguaggio è corretto nei due versanti”. Non si ravvisano pertanto elementi clinici che possano far sospettare una demenza vascolare né tantomeno un idrocefalo normoteso”.
pagina 16 di 27 Appare, inoltre, opportuno richiamare i chiarimenti resi dal CTU Dott. in occasione dell'udienza Per_5
del 19 gennaio 2023, rispetto alle contestazioni avanzate da parte attrice, nel momento in cui la medesima ha rilevato che il CTU non avrebbe adeguatamente considerato “le immagini degli esami
Tac, da cui risulta nel 2009, un quadro di vero e proprio idrocefalo tetraventricolare normoteso”, chiedendo altresì chiarimenti in ordine “alla diagnosi di arterosclerosi cerebrale, predisposta dal medico curante sub. Doc. 8 atto di citazione”. Orbene, il CTU ha precisato che la TAC Per_7 indicativa della condizione di “idrocefalo tetraventricolare normoteso” non è stata confermata dalla
TAC praticata due giorni dopo, durante il medesimo ricovero, e che tale condizione potrebbe comportare un deficit cognitivo solo se preceduto da una determinata storia clinica, non riscontrata nel caso di specie.
Il Dott. ha confermato altresì quanto già ampiamente argomentato in sede di CTU, ovvero che, Per_5
nel corso del ricovero, le condizioni della sono state considerate normali, e che gli episodi Per_1
di agitazione psicomotoria notturna, verosimilmente dovuti alla febbre, rientrano in quelle che possono definirsi le ordinarie conseguenze del decorso clinico del caso di specie, vista anche l'età della paziente.
Con riferimento alla diagnosi di arterosclerosi cerebrale, il CTU ha chiarito che la predetta condizione non implica una condizione di demenza.
Le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono del tutto condivisibili, in quanto logicamente argomentate e conformi ai certificati medici prodotti in atti, dalla lettura dei quali non paiono esservi dubbi in ordine all'assenza di patologie in capo al de cuiuis, tali da inficiarne la capacità di intendere e di volere.
D'altra parte, i risultati degli accertamenti di cui alla CTU medica si pongono in linea con quanto dichiarato dai testi escussi nel presente procedimento.
A tal proposito, si richiamano le dichiarazioni rese dal Notaio all'udienza dell'11 aprile Persona_2
2013, nel momento in cui, interrogato sui capitoli di prova nr. 24 e 25 dedotti dalla parte convenuta nella rispettiva memoria istruttoria, ha confermato di avere accertato, come da prassi, l'effettiva volontà delle parti di sottoscrivere l'atto, anche in fase istruttoria. In epoca di poco anteriore alla redazione del testamento e, più precisamente, in occasione della stipula degli atti pubblici contestati da parte attrice, il ha altresì dichiarato di avere acquisito un certificato medico da parte della , Per_2 Per_1 prodotto in atti, e dal quale si evince che la stessa, all'epoca dei fatti, è stata valutata “in stato di buona salute, compatibilmente con l'età, in condizioni di badare a sé stessa e capace di intendere e di volere”
(cfr. certificato medico del 18 aprile 2008, Dott.ssa . Persona_8
Anche il Dott. sentito all'udienza del 26 settembre 2013, dopo avere confermato la Testimone_1
pendenza di trattative tra il , e Controparte_1 SO Parte_1
pagina 17 di 27 in ordine ad una variazione catastale degli immobili sovrastanti l'attività commerciale, per Pt_1
favorire la divisione del panificio, interrogato sul capitolo 9 della memoria istruttoria dei convenuti ha dichiarato che il de cuius ha “sempre partecipato consapevolmente agli incontri, anche discutendo a lungo con il fratello sul corrispettivo della cessione e sulle modalità di pagamento”, confermando altresì di essere stato presente, su richiesta delle parti, ed in qualità di loro consulente, “alla stipulazione degli atti pubblici presso il Notaio ”. Per_2
La predetta circostanza è stata confermata anche dal teste che, all'udienza del 17 Testimone_2 maggio 2012, sul medesimo capitolo di prova, ha dichiarato che la “partecipava Per_1 attivamente alle decisioni da prendere e difendeva le sue posizioni”.
Del resto, tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato che la , per oltre Per_1 quarant'anni, e sino all'estate del 2008, ha svolto l'attività di commerciante ed imprenditrice presso il di SA SA GA insieme al fratello, e che la stessa ha presenziato e gestito l'azienda Parte_2
sino al momento della cessione della propria quota.
Pertanto, non vi è prova alcuna dell'incapacità di intendere e di volere del de cuius, né della sussistenza di tale stato, anche in via transitoria, al momento della redazione del testamento impugnato.
Né parte attrice ha dedotto e provato gli asseriti “artifizi e raggiri”, idonei ad integrare la fattispecie della “captazione testamentaria”, che la parte convenuta avrebbe attuato a danno della
[...]
. Per_1
In particolare, la non allega alcun elemento idoneo ad acclarare le modalità attraverso le quali si Pt_1 sarebbe verificata quella che, nell'atto di citazione, descrive quale “vera e propria captazione testamentaria, una circonvenzione d'incapace avvenuta cioè nell'ultimissimo periodo di vita della de cuius, perpetrata dal fratello e dalla nipote”, a danno della . SO
A tal proposito, occorre osservare che gli unici capitoli di prova dedotti sul punto, ovvero il nr. 7 ed il nr. 11 dell'atto di citazione, hanno ad oggetto fatti rispetto ai quali il teste è chiamato a rispondere non in quanto percepiti direttamente, ma de relato, per essere gli stessi stati riferiti dal nipote della de cuius
(cfr. capitolo nr. 7, “Essere vero che il Sign. ebbe più volte a riferirvi che (…)”), Controparte_3
ovvero dalla (cfr. capitolo nr. 11, “Essere vero che, nel corso degli incontri SO avvenuti con la durante il suo ultimo anno di vita (…)”). SO
Ancora, il capitolo nr. 7 descrive una condotta asseritamente perpetrata dalla parte convenuta non nei confronti del de cuius, ma del nipote, , mentre le circostanze dedotte nel capitolo nr. Controparte_3
11 sono comunque inidonee ad acclarare la predetta captazione, la cui prova richiede la sussistenza di inganni o raggiri, attraverso i quali si induce il testatore a redigere un testamento che non rispecchia la sua vera volontà, e rispetto alla quale non sono sufficienti mere richieste, o solleciti.
pagina 18 di 27 L'insistenza, dunque, in tale contesto, ha rilevanza solo allorché dimostri una condotta volta a manipolare il testatore, del tutto assente nel caso di specie.
Invero, dalle dichiarazioni dei testi appare, piuttosto, che, già nel 2008, la aveva SO
manifestato le proprie perplessità in ordine alla donazione delle quote della al nipote Pt_2 P_
, e che i rapporti con la figlia si erano incrinati sempre più, sino all'interruzione dei medesimi,
[...]
dopo che la aveva appreso dell'operazione realizzata a sua insaputa, mediante la quale la Per_1
parte attrice, utilizzando una procura generale conferita per altri scopi proprio al figlio P_
, si era intestata beni immobili parte del patrimonio del de cuius.
[...]
Tali circostanze emergono dalle dichiarazioni del teste , che ha dichiarato quanto segue: Testimone_2
“ (…) la signora mi riferì che vi erano dei contrasti e delle discussioni con la Parte_3
figlia riguardo le perplessità della a donare la quota del panificio Parte_1 Per_1 al nipote (…) Preciso che detti contrasti e discussioni si sono verificati nel 2008 (…) i P_ rapporti tra madre e figlia si sono sempre più incrinati (…) Preciso che la SO
veniva anche da sola nel mio studio e si confidava con me, riferendomi le sue perplessità riguardo la donazione della quota del panificio a suo nipote, tant'è che è venuta successivamente nel mio studio
(…) per dirmi che aveva intenzione di vendere la sua quota di attività e dell'immobile a suo fratello
”. Il medesimo teste ha altresì confermato i fatti dedotti dalla convenuta al capitolo 10 Controparte_1 della rispettiva memoria istruttoria, precisando quanto segue: “(…) ricordo di avere accompagnato io stesso la signora dal notaio e di avere appreso dal notaio stesso che SO Per_2
alcuni beni erano stati venduti dal nipote;
il notaio ci ha fatto vedere le trascrizioni degli atti di vendita
(…) ricordo anche che la sig.ra si arrabbiò moltissimo (…) dalla medesima ho Per_1 Per_1 saputo che aveva cessato ogni rapporto con la figlia”. Tali circostanze sono state confermate anche dal
Notaio che, interrogato sul capitolo di prova nr. 22 della memoria istruttoria di parte Per_2 convenuta, ha dichiarato quanto segue: “È vero;
ricordo che i beni di proprietà della signora erano già stati venduti con atto del notaio di RO;
si trattava di una vendita fatta in favore di Persona_9
con riserva di usufrutto. È vero inoltre che su tali beni era iscritta ipoteca, Parte_1 come da me accertato attraverso le relative visure”.
Occorre ulteriormente osservare che quanto eccepito dai convenuti nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta, in merito alla compromissione dei rapporti madre-figlia per i fatti sopra esposti, non risulta oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice nei termini di cui alle preclusioni processuali del codice civile, quindi in occasione della prima udienza del 28 luglio 2011, o nella memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c..
pagina 19 di 27 Ad ogni modo, a sostegno della tesi della totale compromissione dei rapporti tra la
[...]
da una parte, e la (ed il figlio ) dall'altra, appare Per_1 Parte_1 Controparte_3 sufficiente richiamare l'atto di citazione depositato presso il IB di RO, con il quale la ha citato in giudizio la figlia ed il nipote, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del Per_1 contratto del 30 giugno 2008 (rep. 279 Notaio ), oltre al risarcimento del danno per l'importo Per_9
complessivo di circa € 1.300.000.00, fatti per i quali la ha presentato altresì SO
denuncia querela nei confronti della Pt_1
Peraltro, oltre all'assenza di prova di uno stato patologico in capo al de cuius, neppure risulta specificamente allegato da parte attrice che la presentasse una personalità debole, SO
o si trovasse in una condizione di fragilità personale, tale per cui la stessa, per i propri deficit cognitivi, potesse essere facilmente circuibile. Anzi, l'istruttoria svolta nel corso del procedimento consente di ritenere che, sino agli ultimi istanti della propria vita, il de cuius fosse perfettamente in grado di autodeterminarsi, e di valutare il peso delle proprie scelte, finanche cambiando idea rispetto ad un'ipotetica iniziale prospettiva di donare al nipote le proprie quote societarie, ovvero Controparte_3
di lasciare il proprio patrimonio alla figlia odierna attrice.
Per tutto quanto sopra esposto, la tesi dell'attrice appare del tutto infondata, risultando acclarata la capacità di intendere e di volere della e, dunque, la volontà della stessa di SO escludere l'attrice dal testamento, per fatti del tutto indipendenti dalle condotte asseritamente perpetrate dai convenuti, comunque non provate, ed inidonee ad integrare alcuna fattispecie di “captazione testamentaria”.
Pertanto, la domanda principale proposta da parte attrice, avente ad oggetto la declaratoria di annullabilità del testamento deve essere rigettata, e con essa la domanda di declaratoria di apertura della successione legittima.
Con riferimento alle ulteriori domande svolte da parte attrice, valga quanto segue.
È principio noto quello per cui un testamento che non rispetta la quota di legittima è ugualmente valido ed efficace, fino a che non venga impugnato dai legittimari.
L'azione spettante ai legittimari lesi nella quota loro riservata è l'azione di riduzione.
Tale azione si attiva contro i beneficiari di disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti, che dovranno essere ridotte proporzionalmente. Qualora la riduzione delle sole disposizioni testamentarie sia insufficiente per integrare i diritti spettanti ai legittimari (le quote corrispondenti alla legittima), potranno essere ridotte anche le donazioni effettuate in vita dal testatore.
Costituisce principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della pagina 20 di 27 domanda giudiziale, il Giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio, e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per "petitum" e "causa petendi" (per tutte Cass., Sez. Un., n. 3041/2007; prec. conf. Cass., Sez. Un., n. 27/2000; Cass. n. 2908/2001; Cass. n. 16783/2006; succ. conf. Cass. n.
18683/2009; Cass. n. 13459/2011; Cass. n. 27940/2013; Cass. n. 6226/2014; Cass. n. 13602/2019;
Cass. n. 20552/2021; Cass. n. 25492/2021).
Nella specie, in difetto di espressa qualificazione, va sicuramente escluso che l'attrice abbia inteso promuovere un'azione di riduzione per lesione di legittima.
Di fatto, la difesa dell'attrice appare fondata sull'unico presupposto della declaratoria dell'invalidità del testamento per incapacità del de cuius, o per captazione testamentaria, e dell'apertura della successione legittima, quando, in realtà, l'unico rimedio esperibile a fronte della pretermissione del legittimario dal testamento (valido) redatto dal de cuius è l'azione di riduzione.
Tuttavia, la volontà di esperire tale azione non è desumibile dagli atti di causa, anzi, pare espressamente esclusa dall'attrice nel momento in cui, in sede di atto di citazione, la stessa ha chiesto di dichiarare “nullo il predetto testamento per incapacità di testare (…) con conseguente declaratoria di apertura della successione legittima in favore della conchiudente (…) Condannando i convenuti alla restituzione dei beni ereditari (…) Dichiarando altresì la nullità della trascrizione (…) ai sensi dell'art. 428 c.c. ed occorrendo, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1418 primo comma c.c. per contrasto con norma imperativa da ravvisarsi (…) nella norma incriminatrice della circonvenzione
d'incapace di cui all'art. 643 c.p.; ed infine, in via di ulteriore subordine, dichiarando la nullità degli atti pubblici del 2008 testè indicati per essere affetti da simulazione assoluta, siccome dissimulanti altre donazioni a favore dei simulanti acquirenti, con conseguente collazione dei beni che ne sono oggetto nell'asse ereditario (…) Dichiarando la falsità delle firme (…) Per l'effetto condannando i convenuti alla restituzione delle somme loro versate (..)”.
Anche nella memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., parte attrice ha richiamato tutta una serie di azioni, per poi dare atto che “Tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa così complessivamente azionata, desumibile dalla situazione dedotta in causa, appare dunque possibile distinguere una causa petendi, consistente nella qualità di erede sussistente in capo all'attrice, ed un petitum, consistente nella domanda di restituzione dei beni ereditari posseduti dai convenuti vantando
pagina 21 di 27 un titolo ereditario che non sembra competere in alcun modo ad essi (siccome originato da un testamento di cui si assume la nullità per incapacità a testare o, comunque, dalla dedotta captazione testamentaria della de cuius), ovvero vantando titoli che (…) siccome dissimulanti altrettante donazioni a favore dei simulanti acquirenti, potrebbero dar luogo alla collazione dei beni che ne sono oggetto nell'asse ereditario, ovvero ancora vantando titoli che, all'esito dell'impugnativa di falso proposta, potrebbero venir meno e comportare così l'automatico rientro dei relativi crediti e/o disponibilità bancaria alla massa ereditaria, con conseguente apertura della successione legittima in favore dell'attrice, unica figlia superstite della de cuius medesima”.
Non si riscontra in alcun atto difensivo della parte attrice l'allegazione dell'effettiva lesione della quota di riserva, con conseguente richiamo all'azione di riduzione.
Nelle note di precisazione delle conclusioni del 10 marzo 2022, richiamate dalla parte attrice, peraltro, neppure risulta riproposta la domanda di cui alla lettera D) dell'atto di citazione, inerente all'accertamento circa la falsità delle firme, ma unicamente l'azione di restituzione delle somme pervenute ai convenuti in conseguenza delle operazioni bancarie asseritamente effettuate senza delega della . SO
Orbene, l'azione di restituzione per lesione di legittima presuppone l'esperimento preventivo dell'azione di riduzione, poiché quest'ultima è il presupposto per poter materialmente recuperare i beni lesivi.
L'azione di riduzione, infatti, ha lo scopo di rendere inefficaci le disposizioni testamentarie o le donazioni che ledono la quota di legittima spettante ai legittimari (figli, coniuge, ecc.), mentre l'azione di restituzione ha lo scopo di recuperare materialmente i beni che sono stati oggetto di disposizioni testamentarie o donazioni ridotte. Se un testamento dispone che tutti i beni vadano ad un figlio, mentre la legge riserva una quota agli altri figli, l'azione di riduzione servirà a rendere inefficace la disposizione testamentaria, e solo successivamente, con l'azione di restituzione, sarà possibile recuperare i beni.
L'azione di riduzione è, dunque, un presupposto necessario per l'azione di restituzione. Se non si esperisce prima l'azione di riduzione, non si può chiedere la restituzione dei beni, perché non è stato ancora stabilito che le disposizioni siano inefficaci.
Ne consegue che, se il legittimario non esperisce l'azione di riduzione, non ha interesse ad agire con l'azione di restituzione, in quanto non ha ancora dimostrato che i beni devono essere restituiti.
Con riferimento alla domanda di accertamento della simulazione, il richiamo al compimento di una donazione non consente di affermare che sia stata proposta anche un'azione di riduzione, mancando l'allegazione dell'effettiva esistenza della lesione della quota di legittima, ed essendosi parte attrice pagina 22 di 27 limitata, nelle richieste iniziali e finali, unicamente a richiedere la restituzione dei beni, in forza di una generica tutela dei propri diritti di coerede.
Tuttavia, a fronte della validità del testamento, attraverso il quale la ha istituito SO
quali eredi universali il fratello , e la di lui figlia Controparte_1 Controparte_2
, revocando ogni precedente disposizione testamentaria, il rimedio che avrebbe potuto
[...]
garantire alla parte attrice la tutela dei propri diritti è da individuarsi nell'azione di riduzione, con espressa richiesta al IB di ristabilire la sua quota di legittima.
Né si ritiene sussistente un interesse dell'attrice ad agire per ottenere un accertamento della simulazione delle compravendite indicate in atti, considerato che, come già argomentato, la non ha agito per Pt_1
far valere i suoi diritti di legittimaria, né al fine di reintegrare la sua quota di legittima (la cui effettiva lesione, come premesso, non è mai stata allegata in corso di causa), ma per tutelare la propria posizione di erede ex lege del defunto ai fini della divisione, quindi al fine di ricomprendere i beni oggetto dei negozi de quibus nell'asse ereditario, di modo da poter essa succedere come erede legittima in una quota di patrimonio maggiore, precisando la propria domanda con la richiesta di “conseguente collazione dei beni che ne sono oggetto nell'asse ereditario”, domanda quest'ultima con un quid ontologicamente diverso dall'azione di riduzione, mirando la prima a garantire la parità di trattamento tra i coeredi, assicurando che le donazioni fatte dal defunto in vita siano considerate nell'asse ereditario,
e che la divisione avvenga in modo equo.
La carenza di interesse ad agire da parte dell'attrice si rinviene altresì rispetto all'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima rivolta a chi si dichiara erede, per far valere il proprio diritto alla successione contro chiunque neghi tale qualità, o ne contesta la titolarità. Essendo il legittimario pretermesso inizialmente privo della qualità di erede, egli non potrà esperire tale azione.
D'altra parte, l'azione di riduzione, strumento per la tutela della legittima, è un'azione autonoma e soggetta al principio della domanda, quindi il legittimario leso deve sollecitarla attivamente, non essendo la stessa subordinata ad altre azioni (si veda sul punto Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020,
n.10657, per cui: “In caso di domanda di dichiarazione di nullità ed inefficacia degli atti di vendita di immobili, per simulazione, senza domanda di riduzione e di reintegrazione della quota di legittima, a causa dell'autonomia delle stesse, la semplice richiesta di essere reimmessi nel possesso dei beni non permette di affermare che sia proposta anche un'azione di riduzione, mancando l'allegazione dell'effettiva esistenza della lesione della quota di riserva”).
Per tutto quanto sopra esposto, le ulteriori domande svolte da parte attrice devono essere rigettate, per carenza di interesse ad agire, non avendo la stessa proposto azione di riduzione, finalizzata a reintegrare la rispettiva quota di legittima, in qualità di legittimaria lesa.
pagina 23 di 27 Anche le domande inerenti alla “rappresentazione/restituzione dei frutti”, ed al risarcimento dei danni asseritamente patiti devono essere rigettate, in quanto del tutto generiche, formulate in assenza di allegazione specifica dei rispettivi presupposti, e non adeguatamente coltivate ed istruite nel corso del giudizio.
Deve essere rigettata altresì la domanda svolta ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta, in quanto non vi è prova di una condotta di mala fede o colpa grave di parte attrice nell'esercizio della propria azione, né di abuso del diritto d'azione stesso, ovvero di consapevolezza, da parte dell'attrice, dell'infondatezza delle proprie domande.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Nella presente sede è demandata al Collegio anche la liquidazione delle spese dei procedimenti cautelari svolti in corso di causa, con riferimento al sub procedimento di cui al n.r.g. 882-1/2010, ed al reclamo di cui al n.r.g. 681/2014, entrambi rigettati, con provvedimenti definitori che hanno demandato la regolamentazione delle spese al definitivo.
Anche in questo caso, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano per entrambi i procedimenti secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
pagina 24 di 27 Procedimento n.r.g. 882-1/2010
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 857,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 514,00
Fase decisionale, valore minimo: € 744,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.115,00
Procedimento per reclamo n.r.g. 681/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 857,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 514,00
Fase decisionale, valore minimo: € 744,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.115,00
Con riferimento al procedimento per reclamo, occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, trattandosi di impugnazione integralmente respinta.
pagina 25 di 27 Il Collegio ritiene altresì doversi porre definitivamente a carico di parte attrice, soccombente, le spese di CTU, negli importi liquidati in corso di causa.
P.Q.M.
Il IB, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta;
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre esborsi documentati, IVA, c.p.a e spese generali al 15%;
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite per i procedimenti cautelari proposti in corso di causa, che si liquidano come segue:
- per il procedimento di primo grado n.r.g. 882-1/2010: € 2.115,00 per compensi, oltre esborsi documentati, IVA, c.p.a. e spese generali al 15%;
- per il reclamo di cui al n.r.g. 681/2014: € 2.115,00 per compensi, oltre esborsi documentati, IVA,
c.p.a. e spese generali al 15%. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, trattandosi di impugnazione integralmente respinta;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, negli importi liquidati in corso di causa.
Così deciso in TE IA, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
pagina 26 di 27 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il IB, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 882/2010, promossa da:
, nata il [...] in [...] (C.F.: Parte_1
), ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesco Pirari del Foro di RO (C.F.: ); C.F._2
ATTORE
contro
, nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_1
pagina 1 di 27 ) e , nata il [...] a [...] C.F._3 Controparte_2
SA GA (C.F.: ), residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._4
dagli Avv.ti Giovanni Azzena (C.F.: ) e Gianfranco Grussu (C.F.: C.F._5
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Azzena, in TE C.F._6
IA, Via Mannu nr. 18;
CONVENUTI
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2010, parte attrice chiedeva, all'intestato IB,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 27 pagina 3 di 27 A sostegno delle proprie pretese, parte attrice rilevava che:
- il 24 aprile 2009 decedeva in TE IA la di lei madre,
; SO
pagina 4 di 27 - la , con testamento pubblico ricevuto dal Notaio il 21 gennaio SO Persona_2
2009, nominava come unici eredi, relativamente alla quota disponibile del proprio patrimonio, il fratello , e la figlia di quest'ultimo, ; Controparte_1 Controparte_2
- al momento della stesura del testamento, il de cuius versava in uno stato demenziale svasculopatico, patologia già iniziata nel 2002, divenuta evidente nel 2007, e conclamata nel 2009, che rendeva la incapace di intendere e di volere, e facilmente raggirabile;
Per_1
- negli ultimi anni di vita del de cuius, i convenuti allontanavano la dall'attrice, unica figlia, Per_1
e dal nipote , inducendola a sottoscrivere diversi atti potenzialmente dannosi per i Controparte_3
propri interessi, tra i quali: a) la revoca della procura generale del 13 maggio 2008 al nipote P_
; b) l'atto pubblico del 25 giugno 2008, avente ad oggetto la reciproca assegnazione alla
[...]
ed al fratello, da parte del Per_1 Parte_2
, del quale gli stessi erano entrambi gli unici soci ed amministratori, di alcuni beni di
[...]
loro proprietà indivisa, mai trascritti e volturati alla s.n.c. conferitaria;
c) l'atto pubblico stipulato in pari data, con il quale la trasferiva tutte le sue quote di partecipazione societaria al fratello, Per_1
per il simulato prezzo di € 400.000,00; d) l'atto pubblico del 29 settembre 2008, con il quale il de cuius cedeva alla nipote l'immobile pervenutole con l'atto pubblico del 25 Controparte_2
giugno 2008, per il simulato prezzo di € 120.000,00;
- il convenuto riusciva a determinare la sorella a revocare la procura generale sottoscritta in favore del nipote , e ad acquisire la procura ad eseguire tutte le operazioni bancarie di pertinenza Controparte_3 della sorella, azzerando il conto corrente intestato alla Filigheddu prima del decesso di quest'ultima.
Si costituivano gli odierni convenuti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 5 di 27 pagina 6 di 27 pagina 7 di 27 In particolare, i convenuti contestavano tutto quanto dedotto da parte attrice, negando l'esistenza di uno stato di malattia mentale della , tale da inficiarne la capacità di intendere e di SO
volere, escluso dai certificati medici, dagli esami diagnostici, e dalle cartelle cliniche relative al de cuius, che acclaravano la lucidità della , autosufficiente sino al momento del decesso. Per_1
Davano atto altresì che l'estromissione della figlia dal testamento era dovuta al fatto che la Pt_1 all'insaputa della madre, e contro la volontà di quest'ultima, utilizzando la procura generale conferita al nipote , cedeva in favore di sé medesima, ad un “prezzo vile”, un patrimonio Controparte_3
immobiliare di ingente valore, per cui la denunciava la figlia alla Procura della Repubblica Per_1
presso il IB di RO, ed instaurava nel predetto Foro una causa civile finalizzata alla declaratoria di nullità e/o annullabilità del contratto del 30 giugno 2008, ed al risarcimento del danno patito, stimato in € 1.300.000,00.
Pertanto, i convenuti rilevavano che gli atti negoziali posti in essere dalla a partire dal 2008, Per_1 che l'attrice riconduceva all'incapacità di intendere e di volere del de cuius, erano in realtà frutto dell'effettiva volontà della di escludere la figlia dal testamento, e che la preventiva Per_1 estromissione dei due immobili dal patrimonio della società era Parte_2
pagina 8 di 27 preordinata alla cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale della in SO favore del fratello , all'esito delle trattative intercorse tra i medesimi, che raggiungevano un CP_1
accordo in ordine al prezzo da corrispondere per la predetta cessione, ed alle modalità di corresponsione del predetto. Davano atto altresì che tale estromissione si era resa necessaria per assicurare la piena proprietà, agli effettivi titolari, delle abitazioni già di fatto occupate ed utilizzate da ciascuno dei soci, ma iscritte erroneamente in capo alla all'atto di trasformazione della società in Pt_2
nome collettivo. Con riferimento alle operazioni sul conto corrente della società, i convenuti rilevavano la legittimità dell'operato del , in qualità di unico ed esclusivo proprietario Controparte_1 all'esito dell'acquisto delle quote di partecipazione della società, che utilizzava il conto per soddisfare i crediti vantati dalla sorella per effetto della cessione delle quote.
Parte convenuta, inoltre, rilevava la nullità delle domande di parte attrice, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dei frutti, e di risarcimento dei danni asseritamente patiti, in quanto generiche, ed indeterminate nell'an e nel quantum.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 28 luglio 2011, parte attrice depositava copia dell'ordinanza dell'8 febbraio 2011, con la quale il IB di RO disponeva la sospensione del procedimento n.r.g. 39/2009, in attesa della definizione del presente giudizio, ravvisando il rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento della qualità di eredi dei convenuti, e l'azione di nullità del testamento di , con conseguente conservazione, da parte del IB di TE SO
IA, del potere di decisione, ed insussistenza dei presupposti per la declaratoria di litispendenza o continenza di cause, ex art. 39 c.p.c..
Parte convenuta ribadiva l'identicità delle questioni di cui alla domanda riconvenzionale proposta dalla davanti al IB di RO, e quella svolta nel presente giudizio, per cui rinnovava le Pt_1
rispettive richieste di declaratoria di litispendenza/continenza/connessione.
Con ordinanza del 9 dicembre 2012, il Giudice Istruttore, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la rimessione delle domande davanti al IB di RO, rigettava le richieste svolte in via preliminare dai convenuti, e disponeva la prosecuzione del giudizio, con l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c..
La causa veniva istruita con prove documentali, mediante l'escussione di testi, CTU grafologica avente il seguente quesito: “Accerti il CTU, presa visione degli atti di causa e di ogni altro atto ritenuto necessario, nonché degli originali delle scritture di comparazione prodotte in copia dalla parte attrice con la 2 memoria ex art. 183 c.p.c., se le sottoscrizioni apposte dalla de cuius agli atti di disposizione e movimentazione relativi ai depositi e dossier titoli come indicati al punto VI 9 dell'atto di citazione, pagina 9 di 27 siano o meno riconducibili alla medesima , riferendo altresì ogni altra SO circostanza utile ai fini di giustizia”, e CTU medica, finalizzata ad accertare la capacità di intendere e volere della al momento della redazione degli atti pubblici di cui ai punti IV e V SO
dell'atto di citazione.
Con provvedimento del 7 aprile 2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza collegiale emessa all'esito della camera di consiglio del 15 luglio 2022, l'intestato
IB, ritenuto doversi acquisire chiarimenti dalle parti e dai Consulenti Tecnici d'Ufficio, disponeva la rimessione della causa in istruttoria.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, in qualità di Giudice
Istruttore, Delegato alla trattazione del procedimento, che prendeva funzioni presso questo IB il
30 novembre 2022.
Con provvedimento del 6 febbraio 2023, reso all'esito dell'udienza di chiarimenti svolta nel contraddittorio tra le parti ed i CTU, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice precisava le rispettive conclusioni richiamando le note del 10 marzo 2022, aventi il seguente oggetto: “Voglia il IB adito, ogni diversa istanza disattesa,
1. in via istruttoria, ordinare al c.t.u. dott.ssa di rispondere alle osservazioni sollevate Persona_3
dal c.t.p. di parte attrice dott. con la nota datata 29.7.2017, e di fornire le relative Per_4
integrazioni e/o chiarimenti, come da istanza già formulata da questa difesa all'udienza del 7.9.2017;
2. ammettere le ulteriori consulenze tecniche come richieste da parte attrice da pag. 29 dell'atto di citazione (punti M e N: consulenza contabile volta ad accertare l'entità delle somme percepite dai convenuti per effetto delle operazioni bancarie contestate e consulenza tecnica volta ad accertare il valore del canone di mercato corrente per immobili di caratteristiche analoghe a quelli di cui al punto
C delle conclusioni in citazione).
3. disporre nuovi accertamenti peritali in merito alle condizioni psico-fisiche della de cuius al momento del decesso, tenuto conto delle gravi carenze della relazione del dott. come evidenziate Per_5 con le deduzioni di cui al verbale d'udienza del 21.4.2016 e della documentazione cui si fa riferimento;
4. nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace il testamento pubblico del 21.1.2009 per atto del notaio
per le ragioni illustrate in corso di causa, e dichiarare che il patrimonio ereditario morendo Per_2 dismesso da devoluto secondo la disciplina della successione legittima;
Controparte_4
pagina 10 di 27
5. condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari dagli stessi acquisiti in forza dell'impugnato testamento;
6. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della trascrizione dell'atto di regolarizzazione di società di fatto in s.n.c. del 27.06.1997, notaio, rep. n. 28364, nonché degli atti pubblici Per_2
25.6.2008 (rep. n. 68515 e racc. n. 26084), 25.6.2008 (rep. n. 68516 e racc. n. 26085) e 29.9.2008 (rep.
n. 69011 e racc. n. 26434), Papaccio notaio, per le ragioni illustrate in corso di causa;
7. dichiarare tenuti e condannare i convenuti alla restituzione delle somme loro pervenute in conseguenza di tutte le operazioni bancarie che risultino effettuate senza delega da parte di SO
(se del caso per essere la relativa delega non riconducibile a );
[...] SO
8. dichiarare tenuti e condannare i convenuti alla restituzione dei frutti prodotti dai beni ed al risarcimento dei danni, per i titoli illustrati in corso di causa;
9. Condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite”.
Parte convenuta precisava le rispettive conclusioni come segue: “A) In via preliminare: accertare e dichiarare, in relazione alla domanda di cui al punto C) delle conclusioni dell'atto di citazione di
, la litispendenza per identità (parziale) della domanda riconvenzionale Parte_1
davanti al IB di RO (causa civile iscritta al n. 39/2009 R.g.), per le ragioni spiegate ai capi
3., 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni, provvedendo ai sensi dell'art. 39, 1° comma c.p.c. a rimettere la domanda davanti al IB di RO preventivamente adito. In via preliminare subordinata, salvo gravame o regolamento di competenza, dichiarare la continenza ex art. 39 2° comma c.p.c. della domanda di cui al punto C). delle conclusioni dell'atto di citazione di con la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta davanti al IB di RO (causa civile iscritta al n. 39/2009 R.g.), ovvero in ulteriore subordine la connessione ex art. 40 c.p.c., per le ragioni spiegate al capo 3.e della presente comparsa di costituzione e risposta, provvedendo di conseguenza:
B) nel merito: rigettare la domanda proposta da parte attrice al punto A) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondata in fatto e diritto e per le ragioni espresse ai capi 1., 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e,
1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.L, 1.m, 1.n, 1.o, della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
C) rigettare la domanda proposta da parte attrice al punto B) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondata in fatto e diritto e per le ragioni espresse ai capi 2., 2.a, e 2.b della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
D) confermata la fondatezza dell'eccezione preliminare ex art. 39 c.p.c., subordinata ex art. 39 2° comma c.p.c. e ulteriormente subordinata ex art. 40 c.p.c., rigettare tutte le domande proposte da parte
pagina 11 di 27 attrice al punto C) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondate in fatto e diritto e per le ragioni espresse ai capi 3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.L, 3.m, 3.n, 3.o, 3.p, 3.q, 3.r della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
E) rigettare la domanda proposta da parte attrice al punto D) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondata in fatto e diritto e per le ragioni espresse ai capi 4., e 4.a della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
F) dichiarare la nullità per violazione dell'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c., della domanda proposta da parte attrice al punto F) delle conclusioni dell'atto di citazione per le ragioni espresse al capo 5.a, della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
G) rigettare anche nel merito la domanda proposta da parte attrice al punto F) delle conclusioni dell'atto di citazione, perché infondata in fatto e diritto e per le ragioni espresse al capo 5.b della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi richiamate e trascritte nelle presenti conclusioni;
H) condannare l'attrice, ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria in riferimento alla pretestuosa domanda di annullamento o nullità del testamento per incapacità, ovvero per captazione testamentaria, essendo le restanti domande di competenza del IB di RO e in generale per responsabilità processuale.
I) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
Raccolto il parere del PM in sede, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
*****
Preliminarmente, occorre rigettare le reiterate istanze di rimessione della causa in istruttoria, per le quali insiste parte attrice, essendo gli ulteriori mezzi istruttori dedotti del tutto superflui ai fini della decisione, per la quale risulta ampiamente sufficiente il materiale probatorio acquisito nel corso del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, considerato che i convenuti, nelle proprie conclusioni, hanno richiamato l'eccezione di litispendenza per identità della domanda riconvenzionale proposta davanti al IB di RO, sul punto ci si limita a confermare quanto già disposto dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 9 dicembre 2012, la cui motivazione deve intendersi integralmente richiamata in questa sede.
pagina 12 di 27 Nel merito, occorre esaminare la domanda svolta in via principale dall'attrice, inerente alla declaratoria di annullabilità del testamento per cui è causa, per l'asserita incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del medesimo, e della partecipazione agli atti pubblici di cui ai punti
IV e V dell'atto di citazione, nonché per l'opera di captazione testamentaria, asseritamente perpetrata a danno di da parte convenuti. SO
Andando per ordine, occorre osservare che la capacità di testare è la capacità di un soggetto di disporre validamente dei propri beni, per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere, mediante un testamento.
Ai sensi dell'art. 591 c.c. “Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Le cause di incapacità sono tassative e, dunque, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Nell'attuale Codice Civile, l'incapacità naturale è stata ammessa per tutti i negozi giuridici tra vivi, a titolo gratuito od oneroso (art. 428 c.c.), e si è mantenuta per il testamento, precisandosi, però, che l'incapacità deve esistere nel momento in cui questo si è fatto. Ciò significa che, fatto il testamento da persona capace d'intendere e di volere, esso resta valido, anche se sopraggiunga l'interdizione, e questa perduri sino alla morte, anche se la causa d'interdizione preesisteva, ma non si possa provare che, al momento in cui fece il testamento, il testatore non era capace.
L'incapacità di cui si occupa il comma nr. 3 dell'art. 591 c.c. può essere di natura permanente o anche temporanea, transitoria, quale quella derivante da ubriachezza, da delirio febbrile, da sonnambulismo, da suggestione, da ira, da paura, da epilessia, ma dev'essere sempre tale da togliere (non diminuire soltanto) la coscienza e la libertà dei propri atti: tale, cioè, che, se permanente, avrebbe potuto dar luogo all'interdizione.
La prova dell'incapacità dev'essere data da chi impugna il testamento, e può essere data con tutti i mezzi, sia, cioè, con perizie e testimoni, sia con le stesse inconcludenze e stranezze della disposizione testamentaria.
La giurisprudenza richiede, ai fini dell'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, la prova di una privazione assoluta al momento di redazione dello stesso della coscienza dei propri atti, o della capacità di autodeterminarsi.
pagina 13 di 27 Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 19/05/2017, nr. 12691, ove si legge:
“Conviene premettere che in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”.
In tal senso si esprime anche la giurisprudenza più recente, come segue: “L'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo e delle cause idonee in linea di principio a determinarla” (Cassazione civile sez. II, 17/11/2022, n.33914).
Ai sensi dell'art. 624 c.c., la disposizione testamentaria può altresì essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, “quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo”.
Un testamento può essere viziato da dolo qualora il testatore sia stato tratto in inganno, e raggirato con astuzie ed artifizi a causa della sua debolezza psico fisica, o infermità mentale.
La captazione è, quindi, volta ad orientare il volere del de cuius, per provocare una falsa rappresentazione della realtà. Non si tratta di semplici suggerimenti o consigli, ma di una vera e propria condotta fraudolenta, attuata da soggetti che “circondano” il testatore, ormai debole e gravemente compromesso nella propria capacità di discernimento, isolandolo e circuendolo.
Al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria è affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invero, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni, ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
La prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di indentificare, e ricostruire, l'attività di condizionamento, e la conseguente influenza determinante sul pagina 14 di 27 processo formativo della volontà del testatore (vedi in questo senso Cassazione civile sez. II,
11/10/2024, n.26519; Cassazione civile sez. II, 31/08/2023, n.25521).
Dunque, anche in caso di domanda di annullamento del testamento per captazione la prova può essere data mediante presunzioni;
è indispensabile, tuttavia, che le presunzioni si basino su fatti certi, e che questi consentano di identificare, e ricostruire, nei suoi momenti essenziali, l'attività dolosa spiegata per trarre in inganno il testatore, nonché di ritenere che tale attività abbia influito sul processo formativo della volontà dello stesso, suscitando false rappresentazioni della realtà, indirizzando la volontà del de cuius in una direzione che mai avrebbe avuto autonomamente.
Nel caso di specie, non si ritiene che parte attrice abbia assolto al predetto onere probatorio.
Con riferimento allo stato patologico che, secondo la ricostruzione dell'attrice, avrebbe determinato l'incapacità di intendere e di volere della , si richiamano le deduzioni del CTU SO
Dott. il quale ha accertato che “(…) La Sig.ra nel maggio 2002, sviluppò Per_5 SO
una emiparesi f.b.c. destra con note disartriche, senza afasia, da attribuire verosimilmente ad un evento ischemico lacunare del tronco da occlusione di una singola arteria perforante profonda;
infatti nessuna delle tre T.C cranio successivamente praticate è riuscita ad evidenziare lesioni ischemiche nelle aree motorie corticali. Tale emiparesi è parzialmente regredita nel tempo residuando un deficit motorio prevalentemente brachiale distale. Indubbiamente la paziente era affetta da malattia ateromasica tant'è che nel Novembre del 2007 in occasione di una T.C. addome e torace praticata durante il ricovero ospedaliero in malattie infettive, si riscontrò un aneurisma dell'aorta addominale con calcificazioni e trombi parietali ed una trombosi completa della carotide comune di sinistra che verosimilmente si era sviluppata gradualmente nel corso di quei cinque anni, non dando segno di sé e consentendo al cervello di realizzare un circolo collaterale di compenso tramite le carotidi controlaterali e le vertebrali”.
Il CTU ha poi ulteriormente precisato che “Dall'analisi delle indagini T.C. cranio praticate dalla “de cuius” durante i ricoveri ospedalieri del 2002 e 2009, non si sono mai evidenziate lesioni vascolari in atto;
nelle T.C. cranio del Marzo 2009, il sistema ventricolare appare modicamente dilatato con modesto ampliamento degli spazi liquorali e della base e vi è una condizione di moderata atrofia corticale compatibile con l'età ma non si evidenziano segni di atrofia temporale e/o temporo-parietale come spesso si riscontra nelle demenze degenerative primarie. In sintesi dall'analisi delle immagini
T.C del cranio non si rilevano elementi diretti ed indiretti che possano far pensare né ad una sofferenza vascolare cronica né ad un infarto in area critica né ad un idrocefalo normoteso ( da considerare che l'idrocefalo normoteso ha caratteristiche cliniche e radiologiche peculiari, caratterizzate da disturbi della marcia, incontinenza urinaria e declino cognitivo che compaiono
pagina 15 di 27 abitualmente in questa sequenza dal punto di vista sintomatologico, mentre le caratteristiche radiologiche sono caratterizzate da una dilatazione ventricolare che, non si accompagna ad una corrispondente atrofia corticale, ed a segni di riassorbimento periependimale.) Elementi questi che possono far sospettare che l'individuo sviluppi successivamente una condizione dementigena, ma che nelle T.C. effettuate dalla paziente, non riscontriamo.
Dalle risultanze della prova per testi, ma anche dalla certificazione sanitaria del medico di famiglia, redatta in data 18/04/2008, mai si evince che la “de cuius” fosse affetta da una condizione di decadimento cognitivo anche minimo, anzi nel certificato medico del curante viene specificato che la
“de cuius” è in condizioni di badare a se stessa e capace di intendere e volere”.
Pertanto, il CTU ha concluso nel senso che “tenuto conto della documentazione prodotta in causa dalle parti e dalla risultanza della prova per testi, la capacità di intendere e volere della de cuius SO
al momento della redazione degli atti pubblici di cui ai punti IV e V dell'atto di citazione,
[...]
fosse preservata. Questo poiché la storia clinica della paziente non ha mai consentito di porre il sospetto che la stessa fosse affetta da malattia dementigena. Dalla documentazione clinica non si ravvisa inoltre alcun algoritmo diagnostico posto in essere per la ricerca di malattia dementigena o sospetta tale e le indagini strumentali non consentono di identificare specifiche cause di demenza”.
Alle osservazioni del Dott. il CTU ha dato specifico riscontro, chiarendo che: “Mai nessun Per_6
clinico ha posto la diagnosi o il sospetto di deterioramento cognitivo e men che meno di demenza. I momenti di disorientamento, gli stati di agitazione, sonnolenza instabilità, ecc., citati dal Prof. Per_6
si sono verificati nel corso degli ultimi due ricoveri ospedalieri del Marzo ed Aprile 2009 , ma si sono manifestati nel corso di una condizione di iperpiressia e di grave scompenso idroelettrolitico e metabolico che giustifica ampiamente la sintomatologia clinica sviluppata dalla paziente e che possiamo inquadrare nell'ambito di un delirium dovuto ad una condizione medica generale e non certamente ad una condizione di demenza”. Inoltre, il CTU ha correttamente evidenziato che “(…) le ultime due TAC praticate dalla paziente sono state eseguite due mesi dopo la redazione dell'ultimo atto pubblico disposto dalla de cuius (21.01.2009). L' unica visita Neurologica praticata dalla paziente
(cosi come risulta agli atti) risale al Novembre 2007, cioè sei e sette mesi prima della redazione degli atti pubblici del 13.05.2008 e 25.06.2008, ed in questa visita non si riscontra alcun segno clinico che possa far ipotizzare un declino cognitivo, anzi la paziente viene descritta come “ vigile, lucida, orientata, collaborante;
la stazione eretta viene mantenuta senza appoggio anche su base ristretta, il
Romberg è negativo, la deambulazione appare priva di note patologiche, ed il linguaggio è corretto nei due versanti”. Non si ravvisano pertanto elementi clinici che possano far sospettare una demenza vascolare né tantomeno un idrocefalo normoteso”.
pagina 16 di 27 Appare, inoltre, opportuno richiamare i chiarimenti resi dal CTU Dott. in occasione dell'udienza Per_5
del 19 gennaio 2023, rispetto alle contestazioni avanzate da parte attrice, nel momento in cui la medesima ha rilevato che il CTU non avrebbe adeguatamente considerato “le immagini degli esami
Tac, da cui risulta nel 2009, un quadro di vero e proprio idrocefalo tetraventricolare normoteso”, chiedendo altresì chiarimenti in ordine “alla diagnosi di arterosclerosi cerebrale, predisposta dal medico curante sub. Doc. 8 atto di citazione”. Orbene, il CTU ha precisato che la TAC Per_7 indicativa della condizione di “idrocefalo tetraventricolare normoteso” non è stata confermata dalla
TAC praticata due giorni dopo, durante il medesimo ricovero, e che tale condizione potrebbe comportare un deficit cognitivo solo se preceduto da una determinata storia clinica, non riscontrata nel caso di specie.
Il Dott. ha confermato altresì quanto già ampiamente argomentato in sede di CTU, ovvero che, Per_5
nel corso del ricovero, le condizioni della sono state considerate normali, e che gli episodi Per_1
di agitazione psicomotoria notturna, verosimilmente dovuti alla febbre, rientrano in quelle che possono definirsi le ordinarie conseguenze del decorso clinico del caso di specie, vista anche l'età della paziente.
Con riferimento alla diagnosi di arterosclerosi cerebrale, il CTU ha chiarito che la predetta condizione non implica una condizione di demenza.
Le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono del tutto condivisibili, in quanto logicamente argomentate e conformi ai certificati medici prodotti in atti, dalla lettura dei quali non paiono esservi dubbi in ordine all'assenza di patologie in capo al de cuiuis, tali da inficiarne la capacità di intendere e di volere.
D'altra parte, i risultati degli accertamenti di cui alla CTU medica si pongono in linea con quanto dichiarato dai testi escussi nel presente procedimento.
A tal proposito, si richiamano le dichiarazioni rese dal Notaio all'udienza dell'11 aprile Persona_2
2013, nel momento in cui, interrogato sui capitoli di prova nr. 24 e 25 dedotti dalla parte convenuta nella rispettiva memoria istruttoria, ha confermato di avere accertato, come da prassi, l'effettiva volontà delle parti di sottoscrivere l'atto, anche in fase istruttoria. In epoca di poco anteriore alla redazione del testamento e, più precisamente, in occasione della stipula degli atti pubblici contestati da parte attrice, il ha altresì dichiarato di avere acquisito un certificato medico da parte della , Per_2 Per_1 prodotto in atti, e dal quale si evince che la stessa, all'epoca dei fatti, è stata valutata “in stato di buona salute, compatibilmente con l'età, in condizioni di badare a sé stessa e capace di intendere e di volere”
(cfr. certificato medico del 18 aprile 2008, Dott.ssa . Persona_8
Anche il Dott. sentito all'udienza del 26 settembre 2013, dopo avere confermato la Testimone_1
pendenza di trattative tra il , e Controparte_1 SO Parte_1
pagina 17 di 27 in ordine ad una variazione catastale degli immobili sovrastanti l'attività commerciale, per Pt_1
favorire la divisione del panificio, interrogato sul capitolo 9 della memoria istruttoria dei convenuti ha dichiarato che il de cuius ha “sempre partecipato consapevolmente agli incontri, anche discutendo a lungo con il fratello sul corrispettivo della cessione e sulle modalità di pagamento”, confermando altresì di essere stato presente, su richiesta delle parti, ed in qualità di loro consulente, “alla stipulazione degli atti pubblici presso il Notaio ”. Per_2
La predetta circostanza è stata confermata anche dal teste che, all'udienza del 17 Testimone_2 maggio 2012, sul medesimo capitolo di prova, ha dichiarato che la “partecipava Per_1 attivamente alle decisioni da prendere e difendeva le sue posizioni”.
Del resto, tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato che la , per oltre Per_1 quarant'anni, e sino all'estate del 2008, ha svolto l'attività di commerciante ed imprenditrice presso il di SA SA GA insieme al fratello, e che la stessa ha presenziato e gestito l'azienda Parte_2
sino al momento della cessione della propria quota.
Pertanto, non vi è prova alcuna dell'incapacità di intendere e di volere del de cuius, né della sussistenza di tale stato, anche in via transitoria, al momento della redazione del testamento impugnato.
Né parte attrice ha dedotto e provato gli asseriti “artifizi e raggiri”, idonei ad integrare la fattispecie della “captazione testamentaria”, che la parte convenuta avrebbe attuato a danno della
[...]
. Per_1
In particolare, la non allega alcun elemento idoneo ad acclarare le modalità attraverso le quali si Pt_1 sarebbe verificata quella che, nell'atto di citazione, descrive quale “vera e propria captazione testamentaria, una circonvenzione d'incapace avvenuta cioè nell'ultimissimo periodo di vita della de cuius, perpetrata dal fratello e dalla nipote”, a danno della . SO
A tal proposito, occorre osservare che gli unici capitoli di prova dedotti sul punto, ovvero il nr. 7 ed il nr. 11 dell'atto di citazione, hanno ad oggetto fatti rispetto ai quali il teste è chiamato a rispondere non in quanto percepiti direttamente, ma de relato, per essere gli stessi stati riferiti dal nipote della de cuius
(cfr. capitolo nr. 7, “Essere vero che il Sign. ebbe più volte a riferirvi che (…)”), Controparte_3
ovvero dalla (cfr. capitolo nr. 11, “Essere vero che, nel corso degli incontri SO avvenuti con la durante il suo ultimo anno di vita (…)”). SO
Ancora, il capitolo nr. 7 descrive una condotta asseritamente perpetrata dalla parte convenuta non nei confronti del de cuius, ma del nipote, , mentre le circostanze dedotte nel capitolo nr. Controparte_3
11 sono comunque inidonee ad acclarare la predetta captazione, la cui prova richiede la sussistenza di inganni o raggiri, attraverso i quali si induce il testatore a redigere un testamento che non rispecchia la sua vera volontà, e rispetto alla quale non sono sufficienti mere richieste, o solleciti.
pagina 18 di 27 L'insistenza, dunque, in tale contesto, ha rilevanza solo allorché dimostri una condotta volta a manipolare il testatore, del tutto assente nel caso di specie.
Invero, dalle dichiarazioni dei testi appare, piuttosto, che, già nel 2008, la aveva SO
manifestato le proprie perplessità in ordine alla donazione delle quote della al nipote Pt_2 P_
, e che i rapporti con la figlia si erano incrinati sempre più, sino all'interruzione dei medesimi,
[...]
dopo che la aveva appreso dell'operazione realizzata a sua insaputa, mediante la quale la Per_1
parte attrice, utilizzando una procura generale conferita per altri scopi proprio al figlio P_
, si era intestata beni immobili parte del patrimonio del de cuius.
[...]
Tali circostanze emergono dalle dichiarazioni del teste , che ha dichiarato quanto segue: Testimone_2
“ (…) la signora mi riferì che vi erano dei contrasti e delle discussioni con la Parte_3
figlia riguardo le perplessità della a donare la quota del panificio Parte_1 Per_1 al nipote (…) Preciso che detti contrasti e discussioni si sono verificati nel 2008 (…) i P_ rapporti tra madre e figlia si sono sempre più incrinati (…) Preciso che la SO
veniva anche da sola nel mio studio e si confidava con me, riferendomi le sue perplessità riguardo la donazione della quota del panificio a suo nipote, tant'è che è venuta successivamente nel mio studio
(…) per dirmi che aveva intenzione di vendere la sua quota di attività e dell'immobile a suo fratello
”. Il medesimo teste ha altresì confermato i fatti dedotti dalla convenuta al capitolo 10 Controparte_1 della rispettiva memoria istruttoria, precisando quanto segue: “(…) ricordo di avere accompagnato io stesso la signora dal notaio e di avere appreso dal notaio stesso che SO Per_2
alcuni beni erano stati venduti dal nipote;
il notaio ci ha fatto vedere le trascrizioni degli atti di vendita
(…) ricordo anche che la sig.ra si arrabbiò moltissimo (…) dalla medesima ho Per_1 Per_1 saputo che aveva cessato ogni rapporto con la figlia”. Tali circostanze sono state confermate anche dal
Notaio che, interrogato sul capitolo di prova nr. 22 della memoria istruttoria di parte Per_2 convenuta, ha dichiarato quanto segue: “È vero;
ricordo che i beni di proprietà della signora erano già stati venduti con atto del notaio di RO;
si trattava di una vendita fatta in favore di Persona_9
con riserva di usufrutto. È vero inoltre che su tali beni era iscritta ipoteca, Parte_1 come da me accertato attraverso le relative visure”.
Occorre ulteriormente osservare che quanto eccepito dai convenuti nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta, in merito alla compromissione dei rapporti madre-figlia per i fatti sopra esposti, non risulta oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice nei termini di cui alle preclusioni processuali del codice civile, quindi in occasione della prima udienza del 28 luglio 2011, o nella memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c..
pagina 19 di 27 Ad ogni modo, a sostegno della tesi della totale compromissione dei rapporti tra la
[...]
da una parte, e la (ed il figlio ) dall'altra, appare Per_1 Parte_1 Controparte_3 sufficiente richiamare l'atto di citazione depositato presso il IB di RO, con il quale la ha citato in giudizio la figlia ed il nipote, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del Per_1 contratto del 30 giugno 2008 (rep. 279 Notaio ), oltre al risarcimento del danno per l'importo Per_9
complessivo di circa € 1.300.000.00, fatti per i quali la ha presentato altresì SO
denuncia querela nei confronti della Pt_1
Peraltro, oltre all'assenza di prova di uno stato patologico in capo al de cuius, neppure risulta specificamente allegato da parte attrice che la presentasse una personalità debole, SO
o si trovasse in una condizione di fragilità personale, tale per cui la stessa, per i propri deficit cognitivi, potesse essere facilmente circuibile. Anzi, l'istruttoria svolta nel corso del procedimento consente di ritenere che, sino agli ultimi istanti della propria vita, il de cuius fosse perfettamente in grado di autodeterminarsi, e di valutare il peso delle proprie scelte, finanche cambiando idea rispetto ad un'ipotetica iniziale prospettiva di donare al nipote le proprie quote societarie, ovvero Controparte_3
di lasciare il proprio patrimonio alla figlia odierna attrice.
Per tutto quanto sopra esposto, la tesi dell'attrice appare del tutto infondata, risultando acclarata la capacità di intendere e di volere della e, dunque, la volontà della stessa di SO escludere l'attrice dal testamento, per fatti del tutto indipendenti dalle condotte asseritamente perpetrate dai convenuti, comunque non provate, ed inidonee ad integrare alcuna fattispecie di “captazione testamentaria”.
Pertanto, la domanda principale proposta da parte attrice, avente ad oggetto la declaratoria di annullabilità del testamento deve essere rigettata, e con essa la domanda di declaratoria di apertura della successione legittima.
Con riferimento alle ulteriori domande svolte da parte attrice, valga quanto segue.
È principio noto quello per cui un testamento che non rispetta la quota di legittima è ugualmente valido ed efficace, fino a che non venga impugnato dai legittimari.
L'azione spettante ai legittimari lesi nella quota loro riservata è l'azione di riduzione.
Tale azione si attiva contro i beneficiari di disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti, che dovranno essere ridotte proporzionalmente. Qualora la riduzione delle sole disposizioni testamentarie sia insufficiente per integrare i diritti spettanti ai legittimari (le quote corrispondenti alla legittima), potranno essere ridotte anche le donazioni effettuate in vita dal testatore.
Costituisce principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della pagina 20 di 27 domanda giudiziale, il Giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio, e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per "petitum" e "causa petendi" (per tutte Cass., Sez. Un., n. 3041/2007; prec. conf. Cass., Sez. Un., n. 27/2000; Cass. n. 2908/2001; Cass. n. 16783/2006; succ. conf. Cass. n.
18683/2009; Cass. n. 13459/2011; Cass. n. 27940/2013; Cass. n. 6226/2014; Cass. n. 13602/2019;
Cass. n. 20552/2021; Cass. n. 25492/2021).
Nella specie, in difetto di espressa qualificazione, va sicuramente escluso che l'attrice abbia inteso promuovere un'azione di riduzione per lesione di legittima.
Di fatto, la difesa dell'attrice appare fondata sull'unico presupposto della declaratoria dell'invalidità del testamento per incapacità del de cuius, o per captazione testamentaria, e dell'apertura della successione legittima, quando, in realtà, l'unico rimedio esperibile a fronte della pretermissione del legittimario dal testamento (valido) redatto dal de cuius è l'azione di riduzione.
Tuttavia, la volontà di esperire tale azione non è desumibile dagli atti di causa, anzi, pare espressamente esclusa dall'attrice nel momento in cui, in sede di atto di citazione, la stessa ha chiesto di dichiarare “nullo il predetto testamento per incapacità di testare (…) con conseguente declaratoria di apertura della successione legittima in favore della conchiudente (…) Condannando i convenuti alla restituzione dei beni ereditari (…) Dichiarando altresì la nullità della trascrizione (…) ai sensi dell'art. 428 c.c. ed occorrendo, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1418 primo comma c.c. per contrasto con norma imperativa da ravvisarsi (…) nella norma incriminatrice della circonvenzione
d'incapace di cui all'art. 643 c.p.; ed infine, in via di ulteriore subordine, dichiarando la nullità degli atti pubblici del 2008 testè indicati per essere affetti da simulazione assoluta, siccome dissimulanti altre donazioni a favore dei simulanti acquirenti, con conseguente collazione dei beni che ne sono oggetto nell'asse ereditario (…) Dichiarando la falsità delle firme (…) Per l'effetto condannando i convenuti alla restituzione delle somme loro versate (..)”.
Anche nella memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., parte attrice ha richiamato tutta una serie di azioni, per poi dare atto che “Tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa così complessivamente azionata, desumibile dalla situazione dedotta in causa, appare dunque possibile distinguere una causa petendi, consistente nella qualità di erede sussistente in capo all'attrice, ed un petitum, consistente nella domanda di restituzione dei beni ereditari posseduti dai convenuti vantando
pagina 21 di 27 un titolo ereditario che non sembra competere in alcun modo ad essi (siccome originato da un testamento di cui si assume la nullità per incapacità a testare o, comunque, dalla dedotta captazione testamentaria della de cuius), ovvero vantando titoli che (…) siccome dissimulanti altrettante donazioni a favore dei simulanti acquirenti, potrebbero dar luogo alla collazione dei beni che ne sono oggetto nell'asse ereditario, ovvero ancora vantando titoli che, all'esito dell'impugnativa di falso proposta, potrebbero venir meno e comportare così l'automatico rientro dei relativi crediti e/o disponibilità bancaria alla massa ereditaria, con conseguente apertura della successione legittima in favore dell'attrice, unica figlia superstite della de cuius medesima”.
Non si riscontra in alcun atto difensivo della parte attrice l'allegazione dell'effettiva lesione della quota di riserva, con conseguente richiamo all'azione di riduzione.
Nelle note di precisazione delle conclusioni del 10 marzo 2022, richiamate dalla parte attrice, peraltro, neppure risulta riproposta la domanda di cui alla lettera D) dell'atto di citazione, inerente all'accertamento circa la falsità delle firme, ma unicamente l'azione di restituzione delle somme pervenute ai convenuti in conseguenza delle operazioni bancarie asseritamente effettuate senza delega della . SO
Orbene, l'azione di restituzione per lesione di legittima presuppone l'esperimento preventivo dell'azione di riduzione, poiché quest'ultima è il presupposto per poter materialmente recuperare i beni lesivi.
L'azione di riduzione, infatti, ha lo scopo di rendere inefficaci le disposizioni testamentarie o le donazioni che ledono la quota di legittima spettante ai legittimari (figli, coniuge, ecc.), mentre l'azione di restituzione ha lo scopo di recuperare materialmente i beni che sono stati oggetto di disposizioni testamentarie o donazioni ridotte. Se un testamento dispone che tutti i beni vadano ad un figlio, mentre la legge riserva una quota agli altri figli, l'azione di riduzione servirà a rendere inefficace la disposizione testamentaria, e solo successivamente, con l'azione di restituzione, sarà possibile recuperare i beni.
L'azione di riduzione è, dunque, un presupposto necessario per l'azione di restituzione. Se non si esperisce prima l'azione di riduzione, non si può chiedere la restituzione dei beni, perché non è stato ancora stabilito che le disposizioni siano inefficaci.
Ne consegue che, se il legittimario non esperisce l'azione di riduzione, non ha interesse ad agire con l'azione di restituzione, in quanto non ha ancora dimostrato che i beni devono essere restituiti.
Con riferimento alla domanda di accertamento della simulazione, il richiamo al compimento di una donazione non consente di affermare che sia stata proposta anche un'azione di riduzione, mancando l'allegazione dell'effettiva esistenza della lesione della quota di legittima, ed essendosi parte attrice pagina 22 di 27 limitata, nelle richieste iniziali e finali, unicamente a richiedere la restituzione dei beni, in forza di una generica tutela dei propri diritti di coerede.
Tuttavia, a fronte della validità del testamento, attraverso il quale la ha istituito SO
quali eredi universali il fratello , e la di lui figlia Controparte_1 Controparte_2
, revocando ogni precedente disposizione testamentaria, il rimedio che avrebbe potuto
[...]
garantire alla parte attrice la tutela dei propri diritti è da individuarsi nell'azione di riduzione, con espressa richiesta al IB di ristabilire la sua quota di legittima.
Né si ritiene sussistente un interesse dell'attrice ad agire per ottenere un accertamento della simulazione delle compravendite indicate in atti, considerato che, come già argomentato, la non ha agito per Pt_1
far valere i suoi diritti di legittimaria, né al fine di reintegrare la sua quota di legittima (la cui effettiva lesione, come premesso, non è mai stata allegata in corso di causa), ma per tutelare la propria posizione di erede ex lege del defunto ai fini della divisione, quindi al fine di ricomprendere i beni oggetto dei negozi de quibus nell'asse ereditario, di modo da poter essa succedere come erede legittima in una quota di patrimonio maggiore, precisando la propria domanda con la richiesta di “conseguente collazione dei beni che ne sono oggetto nell'asse ereditario”, domanda quest'ultima con un quid ontologicamente diverso dall'azione di riduzione, mirando la prima a garantire la parità di trattamento tra i coeredi, assicurando che le donazioni fatte dal defunto in vita siano considerate nell'asse ereditario,
e che la divisione avvenga in modo equo.
La carenza di interesse ad agire da parte dell'attrice si rinviene altresì rispetto all'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima rivolta a chi si dichiara erede, per far valere il proprio diritto alla successione contro chiunque neghi tale qualità, o ne contesta la titolarità. Essendo il legittimario pretermesso inizialmente privo della qualità di erede, egli non potrà esperire tale azione.
D'altra parte, l'azione di riduzione, strumento per la tutela della legittima, è un'azione autonoma e soggetta al principio della domanda, quindi il legittimario leso deve sollecitarla attivamente, non essendo la stessa subordinata ad altre azioni (si veda sul punto Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020,
n.10657, per cui: “In caso di domanda di dichiarazione di nullità ed inefficacia degli atti di vendita di immobili, per simulazione, senza domanda di riduzione e di reintegrazione della quota di legittima, a causa dell'autonomia delle stesse, la semplice richiesta di essere reimmessi nel possesso dei beni non permette di affermare che sia proposta anche un'azione di riduzione, mancando l'allegazione dell'effettiva esistenza della lesione della quota di riserva”).
Per tutto quanto sopra esposto, le ulteriori domande svolte da parte attrice devono essere rigettate, per carenza di interesse ad agire, non avendo la stessa proposto azione di riduzione, finalizzata a reintegrare la rispettiva quota di legittima, in qualità di legittimaria lesa.
pagina 23 di 27 Anche le domande inerenti alla “rappresentazione/restituzione dei frutti”, ed al risarcimento dei danni asseritamente patiti devono essere rigettate, in quanto del tutto generiche, formulate in assenza di allegazione specifica dei rispettivi presupposti, e non adeguatamente coltivate ed istruite nel corso del giudizio.
Deve essere rigettata altresì la domanda svolta ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta, in quanto non vi è prova di una condotta di mala fede o colpa grave di parte attrice nell'esercizio della propria azione, né di abuso del diritto d'azione stesso, ovvero di consapevolezza, da parte dell'attrice, dell'infondatezza delle proprie domande.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Nella presente sede è demandata al Collegio anche la liquidazione delle spese dei procedimenti cautelari svolti in corso di causa, con riferimento al sub procedimento di cui al n.r.g. 882-1/2010, ed al reclamo di cui al n.r.g. 681/2014, entrambi rigettati, con provvedimenti definitori che hanno demandato la regolamentazione delle spese al definitivo.
Anche in questo caso, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano per entrambi i procedimenti secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
pagina 24 di 27 Procedimento n.r.g. 882-1/2010
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 857,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 514,00
Fase decisionale, valore minimo: € 744,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.115,00
Procedimento per reclamo n.r.g. 681/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 857,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 514,00
Fase decisionale, valore minimo: € 744,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.115,00
Con riferimento al procedimento per reclamo, occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, trattandosi di impugnazione integralmente respinta.
pagina 25 di 27 Il Collegio ritiene altresì doversi porre definitivamente a carico di parte attrice, soccombente, le spese di CTU, negli importi liquidati in corso di causa.
P.Q.M.
Il IB, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta;
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre esborsi documentati, IVA, c.p.a e spese generali al 15%;
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite per i procedimenti cautelari proposti in corso di causa, che si liquidano come segue:
- per il procedimento di primo grado n.r.g. 882-1/2010: € 2.115,00 per compensi, oltre esborsi documentati, IVA, c.p.a. e spese generali al 15%;
- per il reclamo di cui al n.r.g. 681/2014: € 2.115,00 per compensi, oltre esborsi documentati, IVA,
c.p.a. e spese generali al 15%. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, trattandosi di impugnazione integralmente respinta;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, negli importi liquidati in corso di causa.
Così deciso in TE IA, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
pagina 26 di 27 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
pagina 27 di 27