Articolo 43 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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Versione
15 gennaio 1954
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Versione
21 marzo 1958
Art. 43. Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni

Ai proprietari che ricostruiscano fabbricati ad uso di abitazione, siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 e' inferiore a 10 mila abitanti ed in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, e' concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unita' immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma. ((2)) Il beneficio di cui al precedente comma non e' concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'art. 39, ed e' limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore ai sei unita' di abitazione.
I contributi diretti in capitale, di cui al presente articolo ed agli articoli 45 e 46, sono corrisposti in unica soluzione.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 11 febbraio 1958, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di lire 1.200.000 per ogni unita' immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , viene portato a lire 1.800.000."
Entrata in vigore il 21 marzo 1958