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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. UL AC Presidente;
2) Dr. AN SU ZI UL Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 1194/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025, tra:
- S.F.E.N. (SOCIETA' FINANZIARIA ED ECONOMICA NAPOLETANA) (C.F.: CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati CHRISTIAN CLERICO' (C.F.: e (C.F.: C.F._1 CP_2
), con i quali elettivamente domicilia in Pozzuoli (Na) alla via Virgilio C.F._2
n. 1
- ricorrente-
e
1 - , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore
- resistente contumace -
- (C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_4 P.IVA_2
Regionale pro tempore
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La società ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_4
e contro , con cui ha premesso:
[...] Controparte_3
- di essere proprietaria di un complesso commerciale sito in Pozzuoli alla via Domitiana n.
90, denominato “San Domenico”, riportato in catasto al foglio 41, p.lla 97, p.lla 267 e p.lla
268, della totale estensione di circa 9.000 mq;
- che l'area de qua è rientrata nel progetto della (approvato con Controparte_4
ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque della n. 208 del 18.07.2003) volto alla realizzazione di opere per il Controparte_4
“risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l'impianto di depurazione di Cuma”;
- che i suddetti lavori - affidati alla e dichiarati di pubblica Controparte_3
utilità, urgenza e indifferibilità - hanno interessato, al fine di realizzare un pozzo di accesso al collettore di Cuma, le aree di essa ricorrente identificate al foglio 41, p.lla 30, p.lla 267,
p.lla 97, per una superficie da espropriare pari a mq. 27 (p.lla 30) e da occupare temporaneamente pari a mq. 161, cui ha fatto seguito un'ulteriore occupazione per mq. 52;
- che non sono stati rispettati i tempi per la realizzazione del predetto manufatto-pozzo, né quelli relativi all'occupazione temporanea.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, dell'indennità di occupazione illegittima e del risarcimento degli ulteriori danni conseguenti all'occupazione illegittima;
ha inoltre chiesto la restituzione delle aree occupate.
…
I convenuti, nonostante la regolarità delle notifiche, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 04.06.2019.
2 …
Ammessa la prova per testi come da ordinanza pronunciata all'udienza del 04.02.2020 ed espletata la stessa alle udienze del 02.02.2021 e del 07.06.2022, con provvedimento dell'08.06.2022 il consigliere delegato, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
7.6.2022, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio nominando quale consulente l'ingegnere . Persona_1
Esperita la consulenza e forniti dal consulente i chiarimenti richiesti, le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 04.02.2025) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio ha ricostruito la vicenda ablatoria nei termini che seguono (cfr. non solo la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 13.7.2024, ma anche l'integrazione depositata in data 12.1.2025, con la quale, a seguito di chiarimenti richiesti dal consigliere delegato, il consulente ha fatto una serie di precisazioni ed ha chiarito alcune aporie che risultavano dalla sua relazione):
- la è proprietaria di un complesso immobiliare denominato "Centro Controparte_5
Commerciale San Domenico", sito in Pozzuoli alla via Domitiana n. 90 - Km. 55,269, individuato al NCEU del Comune di Pozzuoli al foglio 41, particelle 97, 267 e 268;
- l'area veniva interessata dal progetto della - approvato con ordinanza Controparte_4
del Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque della CP_4
n. 208 del 18/07/2003 – volto alla realizzazione di opere “per il risanamento
[...]
statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l'impianto di depurazione di Cuma costituiti dal collettore di Cuma, dall'emissario di Coroglio, dalla bretella di collegamento all'impianto di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del noto di Piedigrotta”;
- i lavori - dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità – interessavano anche alcune aree di proprietà della al fine di realizzare un manufatto-pozzo Controparte_5
(contrassegnato con il n. 19) di accesso al collettore di Cuma: in particolare, le aree in
3 questione - all'uopo occupate in forza del Decreto Commissariale n. 39 del 06/02/2009 – erano quelle identificate al foglio 41, particelle 30 – 267 – 97, per una superficie da espropriare pari a mq. 27 (particella 30), da asservire pari a mq. 49 e da occupare temporaneamente pari a mq. 161 (particella 30 per mq. 31, particella 267 per mq. 7 e particella 97 per mq. 127); successivamente, nel corso dei lavori, venivano occupati, dapprima, ulteriori mq. 52, pervenendosi ad una superficie complessivamente occupata pari a 213 mq, e poi, a partire dall'anno 2015, l'occupazione si ampliava ulteriormente, pervenendosi ad una estensione complessiva di 227,20 mq occupati;
- l'occupazione temporanea doveva avere una durata di mesi 12 dalla data di immissione in possesso (24/09/2009), di cui solo 8 dovevano essere destinati alla realizzazione del pozzo: tuttavia, ad oggi i lavori sono ancora in corso;
- nel frattempo, con ordinanza n. 11 del 16/05/2012, il Commissario di Governo delegato ex
O.P.C.M. 3849/2010 e ss.mm.ii. disponeva il trasferimento del progetto alla CP_4
Assessorato all'Ambiente Area A.G.C.05; a seguito di tale trasferimento la
[...]
subentrava anche nel contratto di appalto stipulato in data 3.3.2006 con CP_4 [...]
Controparte_3
…
Così ricostruita la vicenda amministrativa che ha dato origine all'occupazione di cui si discute, va innanzitutto esaminata la domanda con la quale la società ricorrente chiede che i convenuti vengano condannati a versare l'indennità di occupazione legittima ad essa spettante (la domanda deve ritenersi implicitamente volta, ancor prima, a determinare la detta indennità, che non risulta mai essere stata in via amministrativa determinata).
In proposito risulta accertato dal consulente che, in forza del Decreto Commissariale n. 39 del 06/02/2009 e di successiva immissione in possesso del 24.9.2009, sono stati occupati
161 mq di proprietà della società ricorrente (particella 30 per mq. 31, particella 267 per mq.
7 e particella 97 per mq. 127).
Solo successivamente venivano occupati ulteriori metri quadrati non previsti nel decreto commissariale che disponeva l'occupazione d'urgenza: dapprima venivano infatti occupati ulteriori mq. 52, pervenendosi ad una superficie complessivamente occupata pari a 213 mq e poi, a partire dall'anno 2015, l'occupazione si ampliava ulteriormente, pervenendosi ad una estensione complessiva di 227,20 mq occupati.
4 Ovviamente l'indennità di occupazione legittima non può che riguardare esclusivamente i
161 metri quadrati la cui occupazione d'urgenza era stata disposta in forza del Decreto
Commissariale n. 39 del 06/02/2009, laddove degli ulteriori metri quadrati occupati solo di fatto se ne potrà tenere conto solo ai fini del calcolo del risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Orbene, per il periodo di occupazione legittima (e quindi, nel caso di specie, dal 24.9.2009, data dell'immissione in possesso, al 24.9.2010, tenuto conto che in base al decreto commissariale che la disponeva l'occupazione doveva avere una durata di un anno dall'immissione in possesso) e per i 161 metri quadrati occupati legittimamente spetta alla società ricorrente la giusta indennità, che va liquidata, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n°
327/01, per ogni anno in una misura pari ad 1/12 della somma che sarebbe dovuta nel caso di esproprio dell'area (in altri termini essa va parametrata all'effettivo valore venale del bene al momento dell'occupazione) e, per ogni mese o frazione di mese, in una misura pari ad
1/12 di quella annua.
In proposito va subito precisato che il consulente invece, facendo un'enorme confusione tra occupazione legittima ed occupazione illegittima, ha operato un unico calcolo, senza distinguere tra i metri quadrati occupati legittimamente ed i metri quadrati occupati illegittimamente e senza distinguere tra periodo di occupazione legittima e periodo di occupazione illegittima.
Di tale calcolo, quindi, non se ne potrà tenere conto, potendosi rifare alla consulenza solo in relazione alla valutazione del valore venale delle aree occupate, che rappresenta d'altronde il parametro di base sia per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima sia per la quantificazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Così come, altrettanto incomprensibilmente, il consulente ha calcolato anche una indennità di asservimento, dimenticando che, in assenza di decreti di esproprio e/o di asservimento, nessuna indennità del genere è dovuta, spettando solo una tutela risarcitoria.
Orbene, quanto al valore venale delle aree occupate, il consulente ha premesso che esse ricadono in "Zona D1-1" - industriale, artigianale e commerciale di integrazione, ad eccezione di parte della particella 97, che ricade in "Zona B4" Residenziale sature recente”.
Ha quindi attribuito alle aree in questione un valore pari ad euro 80 al mq, prendendo come punto di riferimento il valore OMI.
5 Ritiene questo Tribunale di poter condividere la valutazione cui giunge il consulente d'ufficio in quanto sufficientemente motivata, anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal consigliere delegato con ordinanza del 10.10.2024 e la conseguente consulenza integrativa del
12.1.2025.
Ne consegue che l'indennità virtuale di esproprio per i 161 metri quadrati occupati legittimamente sarebbe pari ad euro 12.880,00 (80 euro x 161 metri quadrati) e che quindi l'indennità di occupazione legittima dovuta è pari, per l'anno in cui essa si è protratta (dal
24.9.2009 al 24.9.2010), ad euro 1.073,33 (1/12 di euro 12.880,00).
E' da ritenersi che il soggetto obbligato al pagamento di tale indennità sia esclusivamente la , e non anche l'altra convenuta Controparte_4 Controparte_3
Alla è stato infatti trasferito, con ordinanza del Commissario di Governo Controparte_4
n° 11 del 16.5.2012, l'intero progetto relativo ai lavori che qui ci occupano e la è CP_4
altresì subentrata nel contratto di appalto stipulato in data 3.3.2006 con Controparte_3
[...]
Nessun obbligo può invece essere rinvenuto a carico di quest'ultimo, tenuto conto che, per quanto risulta dagli atti, esso è il mero soggetto appaltatore, laddove il trasferimento degli obblighi indennitari all'affidatario dell'opera, concessionario o appaltatore che esso sia,
è configurabile solo ove sia stato a quest'ultimo conferito anche l'esercizio dei poteri espropriativi e tale conferimento non sia rimasto un fatto interno tra espropriante ed affidatario (cfr. Cass., sez. 1, n° 7104 del 20/03/2017).
Alla resistente va pertanto ordinato il deposito presso la Ragioneria Controparte_4
Territoriale di Stato competente sul luogo dove si trovano gli immobili, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto o depositato, dell'indennità di occupazione come sopra determinata, oltre agli interessi al saggio legale sulla differenza tra le somme con la presente ordinanza riconosciute e quanto già versato o depositato, decorrenti dalla data di scadenza dell'annualità sino a quella del deposito (cfr. Cass., sez. 1,
n° 9329 del 09/05/2016).
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore
(cfr. Cass., sez. 1, n° 4070 del 20/03/2003: “Nonostante l'adozione di criteri di liquidazione parzialmente analoghi, indennità di esproprio e risarcimento del danno da occupazione espropriativa conservano, l'uno rispetto all'altro, la loro ontologica differenza, giacché
6 l'indennizzo da atto ablativo ha natura di debito valuta e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, mentre il debito risarcitorio da accessione invertita ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione”).
…
La società ricorrente chiede poi il pagamento dell'indennità da occupazione illegittima.
In proposito il consulente ha effettivamente accertato che: “L'occupazione, all'atto dei sopralluoghi, è ancora in atto”.
Orbene, in punto di diritto va osservato che, nel caso di occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A., la giurisprudenza ritiene che spetti il risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione, che potrà essere liquidato, in via equitativa e salva la prova di un maggior danno (o, al contrario, salva la prova che nessun danno vi sia stato), secondo il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (id est: sull'indennità di espropriazione) per ogni anno di occupazione illegittima (cfr. Cass., sez. 1, n° 4797 del 04/03/2005; cfr. anche, in motivazione, Sezioni Unite n° 33645/2022); aggiunge la giurisprudenza che la parte potrà sempre chiedere anche la restituzione del bene, previa eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza più differenza tra occupazione acquisitiva (od accessione invertita) ed occupazione usurpativa, oppure potrà volontariamente abdicare al suo diritto di proprietà
e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (pari al valore del bene al momento della domanda), che si aggiunge al risarcimento dei danni per il periodo (non coperto dall'eventuale occupazione legittima e che si protrae sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui viene chiesto il risarcimento del danno per equivalente) durante il quale essa ha subito la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili (cfr. Sezioni Unite n° 735 del 19/01/2015).
Peraltro, ai fini della liquidazione equitativa del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima appare ora più corretto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 42 bis comma 3 del D.P.R. n° 327/01, piuttosto che ricorrere al criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima, ricorrere al diverso criterio dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in analogia a quanto previsto dal succitato art. 42 bis comma 3 del D.P.R. n° 327/01: tale norma rappresenta infatti un sicuro criterio di riferimento dettato dal legislatore per ipotesi
7 del tutto analoghe a quella che qui ci occupa, dove la pubblica amministrazione ben avrebbe potuto adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n°
327/01; ragione per la quale appare ingiustificato che il soggetto titolare del bene occupato si venga a trovare in una posizione ingiustificatamente deleteria rispetto a quella di un soggetto già titolare di un bene poi acquisito dalla pubblica amministrazione con un provvedimento di acquisizione sanante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n.4799/2016: “A titolo risarcitorio per il mancato godimento della proprietà per tutto il periodo di occupazione sine titulo, in analogia a quanto previsto dall'art. 42-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 e in difetto di prova di un danno di diversa entità, deve essere computato l'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento del periodo di occupazione illecita, da determinarsi secondo il metodo sintetico comparativo che tenga conto delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per aree omogenee. Su tali importi devono essere calcolati gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino alla data della proposta;
la somma risultante è poi produttiva di interessi dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo”).
Passando quindi ad esaminare la domanda di parte ricorrente - impropriamente definita di determinazione dell'indennità di occupazione illegittima, ma che va più correttamente intesa come domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima- va osservato quanto segue.
Come si è già avuto modo di evidenziare, l'occupazione legittima ha avuto termine in data
24.9.2010 e, pertanto, il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima va quantificato a partire dal 25.9.2010 e fino al
27.11.2022 (data dell'ultimo accesso sui luoghi da parte del consulente tecnico d'ufficio, che ha verificato la persistenza dell'occupazione).
Si deve inoltre tenere conto che l'occupazione illegittima ha riguardato 213 mq (e non i soli
161 mq oggetto di occupazione legittima), i quali sono divenuti circa 227 mq a partire dall'anno 2015: non avendo il consulente tecnico d'ufficio precisato il giorno ed il mese in cui tale ampliamento dell'occupazione si è verificato (e non avendolo precisato nemmeno la società ricorrente), ai fini del calcolo del risarcimento del danno si fa decorrere tale maggiore estensione a partire dal 25.9.2015.
Come si è detto, il valore delle particelle occupate è pari ad 80 euro a metro quadro.
8 Da tutto ciò consegue che le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni anno o frazione di anno sono pari ad euro 852,00 per ciascuna annualità dal 25.9.2010 al 24.9.2015
(80X213= 17.040; 5% di 17.040 = 852,00), per un totale di euro 4.260,00; ad euro 908,00 per ciascuna annualità dal 25.9.2015 al 24.9.2022 (80X227= 18.160,00; 5% di = 908,00), per un totale di euro 6.356,00; e ad euro 151,33 per la frazione di anno dal 25.9.2022 al
27.11.2022 (908,00:12x2).
E così per una cifra complessiva di euro 10.767,33.
Ciascuna delle annualità o frazioni di anno costituenti il detto totale di euro 10.767,33, così come più sopra quantificate, consistendo in debiti di valore, devono essere di anno in anno rivalutate dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed inoltre su di esse, così come di anno in anno rivalutate, decorrono gli interessi compensativi, che si ritiene di commisurare al tasso legale, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr., proprio in tema di risarcimento del danno per la perdita di godimento del bene a seguito di illegittima occupazione, Cass., sez. 1, n°
12961 del 24/05/2018; sulla circostanza che il credito risarcitorio per lucro cessante, derivante dal mancato godimento di un bene protrattosi per una pluralità di anni, viene a maturare anno per anno e che, pertanto, è con riferimento ed a partire da ciascuna annualità che va effettuata la rivalutazione monetaria, con applicazione poi degli interessi sulla somma rivalutata, cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 5814 del 23/11/1985).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
Quanto al soggetto tenuto all'obbligo di pagamento della detta somma risarcitoria, è indubbio che esso vada individuato nella , alla quale, come già si è avuto Controparte_4
modo di dire, è stato trasferito, con ordinanza del Commissario di Governo n° 11 del
16.5.2012, l'intero progetto relativo ai lavori che qui ci occupano e che è altresì subentrata nel contratto di appalto stipulato in data 3.3.2006 con la Controparte_3
Ritiene invece questo Tribunale che nessuna responsabilità sia addebitabile a quest'ultimo, atteso che esso è il mero appaltatore dell'opera e che: “la responsabilità del danno da
9 occupazione appropriativa è addebitabile al titolare del potere espropriativo, e cioè al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull'espropriazione, sicché, ove l'opera pubblica sia stata realizzata da un diverso soggetto, quest'ultimo, in tanto può essere ritenuto autore dell'illecito e quindi responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio” (cfr. Cass., sez. 1, n° 21333 del 18/09/2013); né risulta che l'attività di occupazione in oggetto sia stata il frutto di iniziative autonome dell'appaltatore.
…
La società ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento di ulteriori voci di danno asseritamente conseguenti all'occupazione illegittima.
Orbene, in via generale è pacifico che il criterio equitativo di liquidazione del danno per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili in una misura pari ad una percentuale annua del valore venale del bene non esclude, ovviamente, la possibilità di provare che allo spossessamento del bene ed all'impossibilità di ricavarne le relative utilità siano conseguiti danni maggiori rispetto a quelli determinabili in via equitativa secondo il criterio sopra indicato.
Lo stesso articolo 42 bis comma 3 del D.P.R. n° 327/01 fa salva (rispetto al criterio dell'interesse del 5% annuo sul valore del bene) la prova di una diversa entità del danno.
Nel caso di specie, in sede di conclusioni depositate con le note sostitutive dell'udienza del
2.4.2025, parte ricorrente ha avanzato le seguenti richieste risarcitorie:
- euro 120.000,00 a causa dell'impossibilità di locare alcuni locali commerciali per mancanza di parcheggio “per 4 unità immobiliari per 5 anni solari ovvero fino alla creazione della nuova area destinata a parcheggio”;
- euro 65.000,00 per il reperimento e la realizzazione di nuova area parcheggio con posa in opera definitiva avvenuta nel 2016;
- la mancata disponibilità del suolo non restituito da quantificarsi nella misura del 10% del valore venale del bene.
Quanto a quest'ultima richiesta, va subito detto che essa è una duplicazione della liquidazione equitativa del danno da mancato godimento del bene già più sopra effettuata secondo una percentuale annua del valore venale del bene.
10 Quanto al danno da euro 120.000,00 a causa dell'impossibilità di locare alcuni locali commerciali per mancanza di parcheggio (conseguente all'occupazione delle aree), va evidenziato che si tratta di una presunta voce di danno del tutto sfornita di supporto probatorio: non vi è infatti alcuna prova, neppure testimoniale, che la società ricorrente avesse locali liberi da poter locare;
in ogni caso, non vi è alcuna prova che per alcuni locali vi fossero in corso concrete trattative di locazione non andate a buon fine per mancanza di spazi da adibire a parcheggio;
non vi è, insomma, alcuna prova che si siano perse possibilità commerciali a causa dell'occupazione in corso.
D'altronde, il criterio della liquidazione del danno per la perdita di godimento del bene occupato e per la conseguente impossibilità di conseguirne le relativa utilità sulla base di una percentuale annua del valore venale del bene per ogni anno di occupazione è un criterio equitativo di calcolo del risarcimento che vale proprio per porre riparo a quelle ipotesi in cui
è difficile provare in altro modo l'esistenza di un danno, pur in presenza di una occupazione che, comunque, lo ha cagionato.
La società ricorrente sostiene che la prova che i locali commerciali avessero perso di valore a causa dell'occupazione dell'area attigua si ricaverebbe dalla comparazione di due contratti di locazione, uno stipulato con tale in data 28.11.2011 e l'altro stipulato, ad un Per_2
canone notevolmente inferiore, nell'anno 2016 con la Sake s.n.c.: ma, a parte la considerazione che una cosa è l'impossibilità di locare i locali (per la quale si chiede il risarcimento) altra cosa è una presunta perdita di valore degli stessi, va comunque osservato: 1) che in data 28.11.2011 (allorquando è stato stipulato il contratto con il
) l'occupazione era già in corso;
2) che il contratto con il riguarda locali Per_2 Per_2
contraddistinti dai nn. C/2 E C/3, per mq 240, mentre quello con la Sake riguarda il solo locale contraddistinto con il n. C/2, della misura di soli 120 mq.
Quanto poi alla richiesta risarcitoria per euro 65.000,00, necessari per il reperimento e la realizzazione di una nuova area parcheggio, va osservato: che il contratto di acquisto che viene allegato dalla ricorrente (allegato 27) ha ad oggetto un terreno di 85,54 are, di misura ben superiore, quindi, all'area occupata;
2) che inoltre, laddove si assume che il maggior danno conseguente all'occupazione consiste nell'essersi dovuti procurare un altro immobile con caratteristiche simili a quello occupato, allora tale maggior danno deve essere parametrato al canone locativo di mercato dell'immobile in questione, e non invece al prezzo
11 di acquisto di un nuovo immobile con caratteristiche simili, atteso che, con l'acquisto, non ci si limita a porre rimedio alla perdita momentanea del godimento del bene occupato, ma si accresce il proprio patrimonio con il nuovo bene acquistato, che si andrà ad aggiungere a quello occupato, una volta che quest'ultimo sarà recuperato, come è diritto dello spossessato di fare (il prezzo di acquisto di un nuovo bene può essere parametro di quantificazione di un danno da perdita definitiva di un bene precedentemente posseduto, ma non di un danno da semplice occupazione del bene stesso;
al parametro del canone locativo di mercato per una valutazione equitativa del danno da perdita subita a seguito di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo fanno riferimento anche
Sezioni Unite n° 33645/2022).
Le ulteriori richieste risarcitorie, in quanto non contenute nelle pur analitiche conclusioni contenute nelle note depositate in data 3.2.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, sono da intendersi rinunciate (cfr. Cass., sez. 2, n° 18027 del 09/07/2018: “La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni”).
…
Tra le domande non riproposte vi è quella alla restituzione delle aree occupate.
In proposito va osservato che è oramai pacifico che, in caso di illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione, il soggetto spossessato può sempre chiedere la restituzione del bene, previa eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche nel caso di irreversibile trasformazione del fondo, senza più differenza tra occupazione acquisitiva (od accessione invertita) ed occupazione usurpativa, oppure potrà volontariamente abdicare al suo diritto di proprietà e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (pari al valore del bene al momento della domanda), che si aggiunge al
12 risarcimento dei danni per il periodo (non coperto dall'eventuale occupazione legittima e che si protrae sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui viene chiesto il risarcimento del danno per equivalente) durante il quale egli ha subito la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili (cfr. Sezioni Unite n°
735 del 19/01/2015).
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, previa rinuncia al suo diritto di proprietà, avendo invece chiesto, con il ricorso, la restituzione dell'area previo ripristino dello stato dei luoghi;
ma poi, come si è detto, ha rinunciato pure a quest'ultima domanda, non riproposta con le conclusioni, riservandosi evidentemente ogni valutazione in proposito ad una nuova e futura azione giudiziale.
…
Quanto alle spese processuali, nel rapporto tra la società ricorrente e la , Controparte_4
ritiene questo Tribunale che vi siano i presupposti per ritenere non ripetibili nei confronti della (rimasta contumace), nella misura del 50%, le spese sostenute dalla CP_4
ricorrente, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n° 32061/22, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento alla società ricorrente, e con Controparte_4
distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, della somma di euro 272,50 per spese vive (euro 545,00 : 2) e di euro 2.100,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.600,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 4.200,00 : 2 = euro 2.100,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite
13 successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000 (valore così individuato in base all'entità delle somme riconosciute in sentenza)
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio vengono a loro volta poste per il 50% a carico della società ricorrente e per il restante 50% a carico della resistente , Controparte_4
mentre da tale ripartizione va escluso che è risultato CP_3 Controparte_3
totalmente vittorioso.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_3
- determina in euro 1.073,33 l'indennità di occupazione legittima per l'annualità dal
24.9.2009 al 24.9.2010;
- ordina alla il deposito della detta somma presso la Ragioneria Controparte_4
Territoriale di Stato competente sul luogo dove si trovano gli immobili, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto o depositato, oltre agli interessi al saggio legale sulla differenza tra le somme con questa ordinanza riconosciuta e quanto già versato o depositato, dalla data di scadenza dell'annualità sino a quella del deposito;
- accoglie nei confronti della la domanda di risarcimento del danno per Controparte_4
l'occupazione illegittima verificatasi a partire dal 25.9.2010 fino al 27.11.2022 e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento in favore della società ricorrente della somma complessiva di euro 10.767,33, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) su ciascuna delle singole annualità o frazioni di anno costituenti la detta somma complessiva, così come quantificate in motivazione, a partire dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ad interessi compensativi al tasso legale sulle suddette singole annualità o frazioni di anno così come di anno in anno
14 progressivamente rivalutate, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma finale così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- rigetta le restanti richieste risarcitorie;
- dichiara le spese processuali sostenute dalla società ricorrente per il presente giudizio non ripetibili nei confronti della nella misura del 50% e, per il resto, condanna Controparte_4
la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Controparte_4
favore della società ricorrente, e con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 272,50 per spese vive ed in euro 2.100,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
- nulla a provvedere per le spese processuali nei confronti di Controparte_3
[...
, rimasto contumace;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio per il 50% a carico della società ricorrente e per il restante 50% a carico della . Controparte_4
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AN SU ZI UL UL AC
15
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. UL AC Presidente;
2) Dr. AN SU ZI UL Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 1194/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025, tra:
- S.F.E.N. (SOCIETA' FINANZIARIA ED ECONOMICA NAPOLETANA) (C.F.: CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati CHRISTIAN CLERICO' (C.F.: e (C.F.: C.F._1 CP_2
), con i quali elettivamente domicilia in Pozzuoli (Na) alla via Virgilio C.F._2
n. 1
- ricorrente-
e
1 - , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore
- resistente contumace -
- (C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_4 P.IVA_2
Regionale pro tempore
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La società ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_4
e contro , con cui ha premesso:
[...] Controparte_3
- di essere proprietaria di un complesso commerciale sito in Pozzuoli alla via Domitiana n.
90, denominato “San Domenico”, riportato in catasto al foglio 41, p.lla 97, p.lla 267 e p.lla
268, della totale estensione di circa 9.000 mq;
- che l'area de qua è rientrata nel progetto della (approvato con Controparte_4
ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque della n. 208 del 18.07.2003) volto alla realizzazione di opere per il Controparte_4
“risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l'impianto di depurazione di Cuma”;
- che i suddetti lavori - affidati alla e dichiarati di pubblica Controparte_3
utilità, urgenza e indifferibilità - hanno interessato, al fine di realizzare un pozzo di accesso al collettore di Cuma, le aree di essa ricorrente identificate al foglio 41, p.lla 30, p.lla 267,
p.lla 97, per una superficie da espropriare pari a mq. 27 (p.lla 30) e da occupare temporaneamente pari a mq. 161, cui ha fatto seguito un'ulteriore occupazione per mq. 52;
- che non sono stati rispettati i tempi per la realizzazione del predetto manufatto-pozzo, né quelli relativi all'occupazione temporanea.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, dell'indennità di occupazione illegittima e del risarcimento degli ulteriori danni conseguenti all'occupazione illegittima;
ha inoltre chiesto la restituzione delle aree occupate.
…
I convenuti, nonostante la regolarità delle notifiche, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 04.06.2019.
2 …
Ammessa la prova per testi come da ordinanza pronunciata all'udienza del 04.02.2020 ed espletata la stessa alle udienze del 02.02.2021 e del 07.06.2022, con provvedimento dell'08.06.2022 il consigliere delegato, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
7.6.2022, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio nominando quale consulente l'ingegnere . Persona_1
Esperita la consulenza e forniti dal consulente i chiarimenti richiesti, le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 04.02.2025) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
Il consulente tecnico d'ufficio ha ricostruito la vicenda ablatoria nei termini che seguono (cfr. non solo la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 13.7.2024, ma anche l'integrazione depositata in data 12.1.2025, con la quale, a seguito di chiarimenti richiesti dal consigliere delegato, il consulente ha fatto una serie di precisazioni ed ha chiarito alcune aporie che risultavano dalla sua relazione):
- la è proprietaria di un complesso immobiliare denominato "Centro Controparte_5
Commerciale San Domenico", sito in Pozzuoli alla via Domitiana n. 90 - Km. 55,269, individuato al NCEU del Comune di Pozzuoli al foglio 41, particelle 97, 267 e 268;
- l'area veniva interessata dal progetto della - approvato con ordinanza Controparte_4
del Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque della CP_4
n. 208 del 18/07/2003 – volto alla realizzazione di opere “per il risanamento
[...]
statico e funzionale del sistema di collettamento afferente l'impianto di depurazione di Cuma costituiti dal collettore di Cuma, dall'emissario di Coroglio, dalla bretella di collegamento all'impianto di depurazione ed il completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del noto di Piedigrotta”;
- i lavori - dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità – interessavano anche alcune aree di proprietà della al fine di realizzare un manufatto-pozzo Controparte_5
(contrassegnato con il n. 19) di accesso al collettore di Cuma: in particolare, le aree in
3 questione - all'uopo occupate in forza del Decreto Commissariale n. 39 del 06/02/2009 – erano quelle identificate al foglio 41, particelle 30 – 267 – 97, per una superficie da espropriare pari a mq. 27 (particella 30), da asservire pari a mq. 49 e da occupare temporaneamente pari a mq. 161 (particella 30 per mq. 31, particella 267 per mq. 7 e particella 97 per mq. 127); successivamente, nel corso dei lavori, venivano occupati, dapprima, ulteriori mq. 52, pervenendosi ad una superficie complessivamente occupata pari a 213 mq, e poi, a partire dall'anno 2015, l'occupazione si ampliava ulteriormente, pervenendosi ad una estensione complessiva di 227,20 mq occupati;
- l'occupazione temporanea doveva avere una durata di mesi 12 dalla data di immissione in possesso (24/09/2009), di cui solo 8 dovevano essere destinati alla realizzazione del pozzo: tuttavia, ad oggi i lavori sono ancora in corso;
- nel frattempo, con ordinanza n. 11 del 16/05/2012, il Commissario di Governo delegato ex
O.P.C.M. 3849/2010 e ss.mm.ii. disponeva il trasferimento del progetto alla CP_4
Assessorato all'Ambiente Area A.G.C.05; a seguito di tale trasferimento la
[...]
subentrava anche nel contratto di appalto stipulato in data 3.3.2006 con CP_4 [...]
Controparte_3
…
Così ricostruita la vicenda amministrativa che ha dato origine all'occupazione di cui si discute, va innanzitutto esaminata la domanda con la quale la società ricorrente chiede che i convenuti vengano condannati a versare l'indennità di occupazione legittima ad essa spettante (la domanda deve ritenersi implicitamente volta, ancor prima, a determinare la detta indennità, che non risulta mai essere stata in via amministrativa determinata).
In proposito risulta accertato dal consulente che, in forza del Decreto Commissariale n. 39 del 06/02/2009 e di successiva immissione in possesso del 24.9.2009, sono stati occupati
161 mq di proprietà della società ricorrente (particella 30 per mq. 31, particella 267 per mq.
7 e particella 97 per mq. 127).
Solo successivamente venivano occupati ulteriori metri quadrati non previsti nel decreto commissariale che disponeva l'occupazione d'urgenza: dapprima venivano infatti occupati ulteriori mq. 52, pervenendosi ad una superficie complessivamente occupata pari a 213 mq e poi, a partire dall'anno 2015, l'occupazione si ampliava ulteriormente, pervenendosi ad una estensione complessiva di 227,20 mq occupati.
4 Ovviamente l'indennità di occupazione legittima non può che riguardare esclusivamente i
161 metri quadrati la cui occupazione d'urgenza era stata disposta in forza del Decreto
Commissariale n. 39 del 06/02/2009, laddove degli ulteriori metri quadrati occupati solo di fatto se ne potrà tenere conto solo ai fini del calcolo del risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Orbene, per il periodo di occupazione legittima (e quindi, nel caso di specie, dal 24.9.2009, data dell'immissione in possesso, al 24.9.2010, tenuto conto che in base al decreto commissariale che la disponeva l'occupazione doveva avere una durata di un anno dall'immissione in possesso) e per i 161 metri quadrati occupati legittimamente spetta alla società ricorrente la giusta indennità, che va liquidata, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n°
327/01, per ogni anno in una misura pari ad 1/12 della somma che sarebbe dovuta nel caso di esproprio dell'area (in altri termini essa va parametrata all'effettivo valore venale del bene al momento dell'occupazione) e, per ogni mese o frazione di mese, in una misura pari ad
1/12 di quella annua.
In proposito va subito precisato che il consulente invece, facendo un'enorme confusione tra occupazione legittima ed occupazione illegittima, ha operato un unico calcolo, senza distinguere tra i metri quadrati occupati legittimamente ed i metri quadrati occupati illegittimamente e senza distinguere tra periodo di occupazione legittima e periodo di occupazione illegittima.
Di tale calcolo, quindi, non se ne potrà tenere conto, potendosi rifare alla consulenza solo in relazione alla valutazione del valore venale delle aree occupate, che rappresenta d'altronde il parametro di base sia per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima sia per la quantificazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Così come, altrettanto incomprensibilmente, il consulente ha calcolato anche una indennità di asservimento, dimenticando che, in assenza di decreti di esproprio e/o di asservimento, nessuna indennità del genere è dovuta, spettando solo una tutela risarcitoria.
Orbene, quanto al valore venale delle aree occupate, il consulente ha premesso che esse ricadono in "Zona D1-1" - industriale, artigianale e commerciale di integrazione, ad eccezione di parte della particella 97, che ricade in "Zona B4" Residenziale sature recente”.
Ha quindi attribuito alle aree in questione un valore pari ad euro 80 al mq, prendendo come punto di riferimento il valore OMI.
5 Ritiene questo Tribunale di poter condividere la valutazione cui giunge il consulente d'ufficio in quanto sufficientemente motivata, anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal consigliere delegato con ordinanza del 10.10.2024 e la conseguente consulenza integrativa del
12.1.2025.
Ne consegue che l'indennità virtuale di esproprio per i 161 metri quadrati occupati legittimamente sarebbe pari ad euro 12.880,00 (80 euro x 161 metri quadrati) e che quindi l'indennità di occupazione legittima dovuta è pari, per l'anno in cui essa si è protratta (dal
24.9.2009 al 24.9.2010), ad euro 1.073,33 (1/12 di euro 12.880,00).
E' da ritenersi che il soggetto obbligato al pagamento di tale indennità sia esclusivamente la , e non anche l'altra convenuta Controparte_4 Controparte_3
Alla è stato infatti trasferito, con ordinanza del Commissario di Governo Controparte_4
n° 11 del 16.5.2012, l'intero progetto relativo ai lavori che qui ci occupano e la è CP_4
altresì subentrata nel contratto di appalto stipulato in data 3.3.2006 con Controparte_3
[...]
Nessun obbligo può invece essere rinvenuto a carico di quest'ultimo, tenuto conto che, per quanto risulta dagli atti, esso è il mero soggetto appaltatore, laddove il trasferimento degli obblighi indennitari all'affidatario dell'opera, concessionario o appaltatore che esso sia,
è configurabile solo ove sia stato a quest'ultimo conferito anche l'esercizio dei poteri espropriativi e tale conferimento non sia rimasto un fatto interno tra espropriante ed affidatario (cfr. Cass., sez. 1, n° 7104 del 20/03/2017).
Alla resistente va pertanto ordinato il deposito presso la Ragioneria Controparte_4
Territoriale di Stato competente sul luogo dove si trovano gli immobili, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto o depositato, dell'indennità di occupazione come sopra determinata, oltre agli interessi al saggio legale sulla differenza tra le somme con la presente ordinanza riconosciute e quanto già versato o depositato, decorrenti dalla data di scadenza dell'annualità sino a quella del deposito (cfr. Cass., sez. 1,
n° 9329 del 09/05/2016).
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore
(cfr. Cass., sez. 1, n° 4070 del 20/03/2003: “Nonostante l'adozione di criteri di liquidazione parzialmente analoghi, indennità di esproprio e risarcimento del danno da occupazione espropriativa conservano, l'uno rispetto all'altro, la loro ontologica differenza, giacché
6 l'indennizzo da atto ablativo ha natura di debito valuta e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, mentre il debito risarcitorio da accessione invertita ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione”).
…
La società ricorrente chiede poi il pagamento dell'indennità da occupazione illegittima.
In proposito il consulente ha effettivamente accertato che: “L'occupazione, all'atto dei sopralluoghi, è ancora in atto”.
Orbene, in punto di diritto va osservato che, nel caso di occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A., la giurisprudenza ritiene che spetti il risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili durante il periodo dell'occupazione, che potrà essere liquidato, in via equitativa e salva la prova di un maggior danno (o, al contrario, salva la prova che nessun danno vi sia stato), secondo il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (id est: sull'indennità di espropriazione) per ogni anno di occupazione illegittima (cfr. Cass., sez. 1, n° 4797 del 04/03/2005; cfr. anche, in motivazione, Sezioni Unite n° 33645/2022); aggiunge la giurisprudenza che la parte potrà sempre chiedere anche la restituzione del bene, previa eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza più differenza tra occupazione acquisitiva (od accessione invertita) ed occupazione usurpativa, oppure potrà volontariamente abdicare al suo diritto di proprietà
e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (pari al valore del bene al momento della domanda), che si aggiunge al risarcimento dei danni per il periodo (non coperto dall'eventuale occupazione legittima e che si protrae sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui viene chiesto il risarcimento del danno per equivalente) durante il quale essa ha subito la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili (cfr. Sezioni Unite n° 735 del 19/01/2015).
Peraltro, ai fini della liquidazione equitativa del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima appare ora più corretto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 42 bis comma 3 del D.P.R. n° 327/01, piuttosto che ricorrere al criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima, ricorrere al diverso criterio dell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in analogia a quanto previsto dal succitato art. 42 bis comma 3 del D.P.R. n° 327/01: tale norma rappresenta infatti un sicuro criterio di riferimento dettato dal legislatore per ipotesi
7 del tutto analoghe a quella che qui ci occupa, dove la pubblica amministrazione ben avrebbe potuto adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n°
327/01; ragione per la quale appare ingiustificato che il soggetto titolare del bene occupato si venga a trovare in una posizione ingiustificatamente deleteria rispetto a quella di un soggetto già titolare di un bene poi acquisito dalla pubblica amministrazione con un provvedimento di acquisizione sanante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n.4799/2016: “A titolo risarcitorio per il mancato godimento della proprietà per tutto il periodo di occupazione sine titulo, in analogia a quanto previsto dall'art. 42-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 e in difetto di prova di un danno di diversa entità, deve essere computato l'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento del periodo di occupazione illecita, da determinarsi secondo il metodo sintetico comparativo che tenga conto delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per aree omogenee. Su tali importi devono essere calcolati gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino alla data della proposta;
la somma risultante è poi produttiva di interessi dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo”).
Passando quindi ad esaminare la domanda di parte ricorrente - impropriamente definita di determinazione dell'indennità di occupazione illegittima, ma che va più correttamente intesa come domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima- va osservato quanto segue.
Come si è già avuto modo di evidenziare, l'occupazione legittima ha avuto termine in data
24.9.2010 e, pertanto, il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima va quantificato a partire dal 25.9.2010 e fino al
27.11.2022 (data dell'ultimo accesso sui luoghi da parte del consulente tecnico d'ufficio, che ha verificato la persistenza dell'occupazione).
Si deve inoltre tenere conto che l'occupazione illegittima ha riguardato 213 mq (e non i soli
161 mq oggetto di occupazione legittima), i quali sono divenuti circa 227 mq a partire dall'anno 2015: non avendo il consulente tecnico d'ufficio precisato il giorno ed il mese in cui tale ampliamento dell'occupazione si è verificato (e non avendolo precisato nemmeno la società ricorrente), ai fini del calcolo del risarcimento del danno si fa decorrere tale maggiore estensione a partire dal 25.9.2015.
Come si è detto, il valore delle particelle occupate è pari ad 80 euro a metro quadro.
8 Da tutto ciò consegue che le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni anno o frazione di anno sono pari ad euro 852,00 per ciascuna annualità dal 25.9.2010 al 24.9.2015
(80X213= 17.040; 5% di 17.040 = 852,00), per un totale di euro 4.260,00; ad euro 908,00 per ciascuna annualità dal 25.9.2015 al 24.9.2022 (80X227= 18.160,00; 5% di = 908,00), per un totale di euro 6.356,00; e ad euro 151,33 per la frazione di anno dal 25.9.2022 al
27.11.2022 (908,00:12x2).
E così per una cifra complessiva di euro 10.767,33.
Ciascuna delle annualità o frazioni di anno costituenti il detto totale di euro 10.767,33, così come più sopra quantificate, consistendo in debiti di valore, devono essere di anno in anno rivalutate dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed inoltre su di esse, così come di anno in anno rivalutate, decorrono gli interessi compensativi, che si ritiene di commisurare al tasso legale, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr., proprio in tema di risarcimento del danno per la perdita di godimento del bene a seguito di illegittima occupazione, Cass., sez. 1, n°
12961 del 24/05/2018; sulla circostanza che il credito risarcitorio per lucro cessante, derivante dal mancato godimento di un bene protrattosi per una pluralità di anni, viene a maturare anno per anno e che, pertanto, è con riferimento ed a partire da ciascuna annualità che va effettuata la rivalutazione monetaria, con applicazione poi degli interessi sulla somma rivalutata, cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 5814 del 23/11/1985).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
Quanto al soggetto tenuto all'obbligo di pagamento della detta somma risarcitoria, è indubbio che esso vada individuato nella , alla quale, come già si è avuto Controparte_4
modo di dire, è stato trasferito, con ordinanza del Commissario di Governo n° 11 del
16.5.2012, l'intero progetto relativo ai lavori che qui ci occupano e che è altresì subentrata nel contratto di appalto stipulato in data 3.3.2006 con la Controparte_3
Ritiene invece questo Tribunale che nessuna responsabilità sia addebitabile a quest'ultimo, atteso che esso è il mero appaltatore dell'opera e che: “la responsabilità del danno da
9 occupazione appropriativa è addebitabile al titolare del potere espropriativo, e cioè al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull'espropriazione, sicché, ove l'opera pubblica sia stata realizzata da un diverso soggetto, quest'ultimo, in tanto può essere ritenuto autore dell'illecito e quindi responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio” (cfr. Cass., sez. 1, n° 21333 del 18/09/2013); né risulta che l'attività di occupazione in oggetto sia stata il frutto di iniziative autonome dell'appaltatore.
…
La società ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento di ulteriori voci di danno asseritamente conseguenti all'occupazione illegittima.
Orbene, in via generale è pacifico che il criterio equitativo di liquidazione del danno per la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili in una misura pari ad una percentuale annua del valore venale del bene non esclude, ovviamente, la possibilità di provare che allo spossessamento del bene ed all'impossibilità di ricavarne le relative utilità siano conseguiti danni maggiori rispetto a quelli determinabili in via equitativa secondo il criterio sopra indicato.
Lo stesso articolo 42 bis comma 3 del D.P.R. n° 327/01 fa salva (rispetto al criterio dell'interesse del 5% annuo sul valore del bene) la prova di una diversa entità del danno.
Nel caso di specie, in sede di conclusioni depositate con le note sostitutive dell'udienza del
2.4.2025, parte ricorrente ha avanzato le seguenti richieste risarcitorie:
- euro 120.000,00 a causa dell'impossibilità di locare alcuni locali commerciali per mancanza di parcheggio “per 4 unità immobiliari per 5 anni solari ovvero fino alla creazione della nuova area destinata a parcheggio”;
- euro 65.000,00 per il reperimento e la realizzazione di nuova area parcheggio con posa in opera definitiva avvenuta nel 2016;
- la mancata disponibilità del suolo non restituito da quantificarsi nella misura del 10% del valore venale del bene.
Quanto a quest'ultima richiesta, va subito detto che essa è una duplicazione della liquidazione equitativa del danno da mancato godimento del bene già più sopra effettuata secondo una percentuale annua del valore venale del bene.
10 Quanto al danno da euro 120.000,00 a causa dell'impossibilità di locare alcuni locali commerciali per mancanza di parcheggio (conseguente all'occupazione delle aree), va evidenziato che si tratta di una presunta voce di danno del tutto sfornita di supporto probatorio: non vi è infatti alcuna prova, neppure testimoniale, che la società ricorrente avesse locali liberi da poter locare;
in ogni caso, non vi è alcuna prova che per alcuni locali vi fossero in corso concrete trattative di locazione non andate a buon fine per mancanza di spazi da adibire a parcheggio;
non vi è, insomma, alcuna prova che si siano perse possibilità commerciali a causa dell'occupazione in corso.
D'altronde, il criterio della liquidazione del danno per la perdita di godimento del bene occupato e per la conseguente impossibilità di conseguirne le relativa utilità sulla base di una percentuale annua del valore venale del bene per ogni anno di occupazione è un criterio equitativo di calcolo del risarcimento che vale proprio per porre riparo a quelle ipotesi in cui
è difficile provare in altro modo l'esistenza di un danno, pur in presenza di una occupazione che, comunque, lo ha cagionato.
La società ricorrente sostiene che la prova che i locali commerciali avessero perso di valore a causa dell'occupazione dell'area attigua si ricaverebbe dalla comparazione di due contratti di locazione, uno stipulato con tale in data 28.11.2011 e l'altro stipulato, ad un Per_2
canone notevolmente inferiore, nell'anno 2016 con la Sake s.n.c.: ma, a parte la considerazione che una cosa è l'impossibilità di locare i locali (per la quale si chiede il risarcimento) altra cosa è una presunta perdita di valore degli stessi, va comunque osservato: 1) che in data 28.11.2011 (allorquando è stato stipulato il contratto con il
) l'occupazione era già in corso;
2) che il contratto con il riguarda locali Per_2 Per_2
contraddistinti dai nn. C/2 E C/3, per mq 240, mentre quello con la Sake riguarda il solo locale contraddistinto con il n. C/2, della misura di soli 120 mq.
Quanto poi alla richiesta risarcitoria per euro 65.000,00, necessari per il reperimento e la realizzazione di una nuova area parcheggio, va osservato: che il contratto di acquisto che viene allegato dalla ricorrente (allegato 27) ha ad oggetto un terreno di 85,54 are, di misura ben superiore, quindi, all'area occupata;
2) che inoltre, laddove si assume che il maggior danno conseguente all'occupazione consiste nell'essersi dovuti procurare un altro immobile con caratteristiche simili a quello occupato, allora tale maggior danno deve essere parametrato al canone locativo di mercato dell'immobile in questione, e non invece al prezzo
11 di acquisto di un nuovo immobile con caratteristiche simili, atteso che, con l'acquisto, non ci si limita a porre rimedio alla perdita momentanea del godimento del bene occupato, ma si accresce il proprio patrimonio con il nuovo bene acquistato, che si andrà ad aggiungere a quello occupato, una volta che quest'ultimo sarà recuperato, come è diritto dello spossessato di fare (il prezzo di acquisto di un nuovo bene può essere parametro di quantificazione di un danno da perdita definitiva di un bene precedentemente posseduto, ma non di un danno da semplice occupazione del bene stesso;
al parametro del canone locativo di mercato per una valutazione equitativa del danno da perdita subita a seguito di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo fanno riferimento anche
Sezioni Unite n° 33645/2022).
Le ulteriori richieste risarcitorie, in quanto non contenute nelle pur analitiche conclusioni contenute nelle note depositate in data 3.2.2025 in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, sono da intendersi rinunciate (cfr. Cass., sez. 2, n° 18027 del 09/07/2018: “La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni”).
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Tra le domande non riproposte vi è quella alla restituzione delle aree occupate.
In proposito va osservato che è oramai pacifico che, in caso di illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione, il soggetto spossessato può sempre chiedere la restituzione del bene, previa eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche nel caso di irreversibile trasformazione del fondo, senza più differenza tra occupazione acquisitiva (od accessione invertita) ed occupazione usurpativa, oppure potrà volontariamente abdicare al suo diritto di proprietà e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (pari al valore del bene al momento della domanda), che si aggiunge al
12 risarcimento dei danni per il periodo (non coperto dall'eventuale occupazione legittima e che si protrae sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui viene chiesto il risarcimento del danno per equivalente) durante il quale egli ha subito la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili (cfr. Sezioni Unite n°
735 del 19/01/2015).
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, previa rinuncia al suo diritto di proprietà, avendo invece chiesto, con il ricorso, la restituzione dell'area previo ripristino dello stato dei luoghi;
ma poi, come si è detto, ha rinunciato pure a quest'ultima domanda, non riproposta con le conclusioni, riservandosi evidentemente ogni valutazione in proposito ad una nuova e futura azione giudiziale.
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Quanto alle spese processuali, nel rapporto tra la società ricorrente e la , Controparte_4
ritiene questo Tribunale che vi siano i presupposti per ritenere non ripetibili nei confronti della (rimasta contumace), nella misura del 50%, le spese sostenute dalla CP_4
ricorrente, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n° 32061/22, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento alla società ricorrente, e con Controparte_4
distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, della somma di euro 272,50 per spese vive (euro 545,00 : 2) e di euro 2.100,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.600,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 4.200,00 : 2 = euro 2.100,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite
13 successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000 (valore così individuato in base all'entità delle somme riconosciute in sentenza)
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio vengono a loro volta poste per il 50% a carico della società ricorrente e per il restante 50% a carico della resistente , Controparte_4
mentre da tale ripartizione va escluso che è risultato CP_3 Controparte_3
totalmente vittorioso.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte nei confronti di Controparte_3
- determina in euro 1.073,33 l'indennità di occupazione legittima per l'annualità dal
24.9.2009 al 24.9.2010;
- ordina alla il deposito della detta somma presso la Ragioneria Controparte_4
Territoriale di Stato competente sul luogo dove si trovano gli immobili, previa detrazione di quanto già eventualmente corrisposto o depositato, oltre agli interessi al saggio legale sulla differenza tra le somme con questa ordinanza riconosciuta e quanto già versato o depositato, dalla data di scadenza dell'annualità sino a quella del deposito;
- accoglie nei confronti della la domanda di risarcimento del danno per Controparte_4
l'occupazione illegittima verificatasi a partire dal 25.9.2010 fino al 27.11.2022 e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento in favore della società ricorrente della somma complessiva di euro 10.767,33, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) su ciascuna delle singole annualità o frazioni di anno costituenti la detta somma complessiva, così come quantificate in motivazione, a partire dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ad interessi compensativi al tasso legale sulle suddette singole annualità o frazioni di anno così come di anno in anno
14 progressivamente rivalutate, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma finale così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- rigetta le restanti richieste risarcitorie;
- dichiara le spese processuali sostenute dalla società ricorrente per il presente giudizio non ripetibili nei confronti della nella misura del 50% e, per il resto, condanna Controparte_4
la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Controparte_4
favore della società ricorrente, e con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 272,50 per spese vive ed in euro 2.100,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
- nulla a provvedere per le spese processuali nei confronti di Controparte_3
[...
, rimasto contumace;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio per il 50% a carico della società ricorrente e per il restante 50% a carico della . Controparte_4
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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