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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2707/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 4.4.2025; già dichiarata la contumacia dell' CP_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2707 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (14.1.1954 - c.f.: - Parte_1 C.F._1 domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'avv.
Francesco Giampaolo del Foro di Locri) e l Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (contumace).
[...]
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di Parte_1
seguito espresse.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio specificate il pagamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001375888, notificatagli in data 2.5.2024, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.620,59 per l'asserita violazione dell'art. 2 co.1 bis D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla
1 L.638/1983 e ss.mm.ii. per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2017, così come da atto di accertamento prot. n. .6700.18/10/2018.0348810 CP_1
del 18.10.2018.
L' regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum attiene con ogni evidenza alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificata all'opponente a seguito di avvisi di accertamento emessi per Parte_1
violazioni asseritamente commesse dallo stesso ex art. 2 co.1 bis D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii.
Siffatto giudizio di opposizione a ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinviene la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato originariamente prevista proprio dal citato art. 2 co.1 bis D.L. 463/1983 convertito in L. 638/1983.
Quest'ultimo, infatti, nella sua primigenia formulazione prevedeva che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'art. 3 co. 6 D.Lgs. 8/2020, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, ha poi strutturalmente modificato tale fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ad € 10.000,00 annui, il reato veniva trasformato in illecito punito con l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 10.000 ed € 50.000: il tutto, escludendosi poi la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa stessa nel caso in cui l'autore della violazione provvedesse “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il giudizio di opposizione a siffatta sanzione amministrativa è strutturalmente circoscritto – come si evidenzierà - dalla causa petendi delineata dal ricorrente e dalla correlata preclusione per la P.A. di invocare a sostegno della propria pretesa fatti distinti da quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione.
2 In tale ottica, al pari di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava quindi sulla P.A. resistente - ricorrente dal punto di vista sostanziale - l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza sostanziale e procedurale della pretesa de qua.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito spetta invece provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dalla P.A. procedente (tra le tante, Cass., 4898/2015; più specificamente, Cass., 1921/2019, secondo cui “sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”).
2.1. Nell'ambito della cornice normativa fin qui delineata, appare fondata l'eccezione di parte ricorrente quanto all'asserita violazione dell' art.14 co.2 L.689/1981 da parte dell' CP_1
La norma da ultimo citata impone alla P.A, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio nazionale (“se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Il dies a quo dal quale cominciare a conteggiare tali 90 giorni decorre necessariamente dalla ricezione degli atti dall'A.G. (arg. ex art.9 co.4 D.Lgs. 8/2016) oppure, laddove – come nel caso di specie – non vi sia prova di detta ricezione dal momento di entrata in vigore del D. Lgs.
8/2016 (6.12.2016) (in tali termini, cfr. recentemente Cass., 7641/2025).
Tra la data di notifica dell'avviso di accertamento (18.10.2018) e quella dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa (2.5.2024) risulta quindi pienamente integrata la decadenza ex art.14 L.689/1981.
Da ciò discende l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni ulteriore profilo valutativo in nome del principio della cd. ragione più liquida (Cass., 9309/2020) e quindi l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 5.200,00): il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Francesco Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t.(contumace) Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001375888;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. CP_1
55/2014 in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Francesco
Giampaolo, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 4.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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