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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 10/03/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4440 del 2022, proposto da E.G.F. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 60;
contro
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ENAC - Ente nazionale aviazione civile, Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno, Ministero del turismo, Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, Ministero della difesa e ARPA, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Città Metropolitana di Bologna, Comune di Calderara di Reno, Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”, Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, non costituiti in giudizio;
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Caterina Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Argnani e Gaetano Puliatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l''Emilia Romagna (Sezione prima) n. 353 del 19 aprile 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a., del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di ENAC, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, di Ministero della difesa, del Ministero del turismo e dell’ARPA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Rilevato che
- la società appellante E.G.F. Immobiliare s.r.l. ha chiesto al Consiglio di Stato la riforma della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna n. 353 del 19 aprile 2022 che ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto ha rigettato il ricorso da essa proposto contro gli atti del procedimento di esproprio di aree limitrofe all’Aeroporto G. Marconi di Bologna, ricomprese nel suo complesso alberghiero, da attuarsi secondo le previsioni del Piano di sviluppo aeroportuale (PSA);
- avendo parte appellante comunicato di aver proposto innanzi al Tribunale civile di Bologna querela di falso su di un documento ritenuto rilevante per la decisione del presente giudizio, con ordinanza n. 9305 del 30 ottobre 2023, stante il carattere pregiudiziale del giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario, è stata disposta ex artt. 295 c.p.c. e 77 e 79 c.p.a. la sospensione del processo di appello “fino alla definizione del giudizio di falso” (per il quale risultava essere stata già fissata dinanzi al Tribunale civile di Bologna udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 14 dicembre 2023);
- con istanza del 25 gennaio 2025 la E.G.F. Immobiliare s.r.l., avendo ricevuto in data 5 novembre 2024 comunicazione della emissione da parte del Tribunale civile di Bologna della sentenza n. 2859/2024 di declaratoria dell’inammissibilità della querela di falso, ha presentato un’istanza di fissazione di nuova udienza di discussione, evidenziando, però, di aver già provveduto ad impugnare tale pronuncia e chiedendo a questo Consiglio di Stato di disporre “una ulteriore sospensione sino all’esito del giudizio promosso dinanzi al G.O. sub specie della Corte d’appello di Bologna”;
Ritenuto che
- in conseguenza dell’avvenuta impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 2859/2024, sia necessario reiterare ex artt. 295 c.p.c. e 77 e 79 c.p.a. la già disposta sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario sulla querela di falso;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) reitera la già disposta sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario sulla querela di falso.
Manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO