TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2024, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 6382/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 15.10.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6382/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. CUI;
Parte_1 C.F._1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Elena VENGU;
RICORRENTE contro
; COroparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 17.5.2022, cittadino pachistano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla di con provvedimento in data 2.4.2024 (notificato all'istante in data 4.4.2024). CP_1 CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari in Italia (mentre avrebbe mantenuto contatti costanti con i parenti in Pakistan) e non si sarebbe sufficientemente radicato nel tessuto sociale del Paese di accoglienza, anche alla luce dell'esiguità delle retribuzioni percepite per l'attività lavorativa svolta. Non emergerebbero, in ogni caso, profili di vulnerabilità soggettiva tali da rendere intollerabile il rimpatrio e il reinserimento sociale nel Paese di origine.
Pag. 1 di 9 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 24.5.2024 ricorso tardivo.
La difesa ha chiesto innanzitutto la remissione in termini per presentare ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., in ragione del refuso presente in calce al provvedimento impugnato, là dove si indica come termine per presentare ricorso quello di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto in luogo di quello corretto di trenta giorni;
ciò, a detta della difensora, avrebbe indotto in errore incolpevole il richiedente (soggetto alloglotta e privo di competenza tecnico-giuridica), il quale si sarebbe recato presso il suo studio professionale solo in data 16.5.2024 (dopo la scadenza del termine di legge, ma ampiamente prima del decorso del termine di sessanta giorni erroneamente riportato nel provvedimento questorile impugnato). La tardività del ricorso sarebbe, pertanto, dovuta ad errore incolpevole della parte e imputabile, viceversa, proprio all'amministrazione resistente.
Nel merito, la procuratrice di ha contestato le valutazioni operate dalla Commissione Parte_1 territoriale di Brescia e dalla Questura di , dando atto della situazione personale e lavorativa CP_1 aggiornata del ricorrente sul territorio nazionale. A riprova del percorso di integrazione socio-lavorativa da costui intrapreso, la difensora ha depositato la comunicazione di ospitalità effettuata da Persona_1 il 26.4.2022, l'estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 16.5.2024, il contratto di lavoro a termine stipulato con la per il periodo 19.7.2022-18.1.2023 e le successive proroghe sino al CP_2
17.7.2024 (con relativi modelli UNILAV), la lettera di trasformazione di detto contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 22.4.2024 (con contestuale aumento orario delle prestazioni), nonché alcune buste paga relative al citato rapporto.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello COroparte_1
Stato di Brescia, in data 3.7.2024, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha prodotto in atti una relazione stilata il 26.6.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione del CP_1 ricorrente (con ulteriore documentazione raccolta in fase amministrativa).
4. L'udienza di comparizione del 23.7.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. In data 18.7.2024, la procuratrice di parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, corredata di ulteriore documentazione relativa alla situazione personale e lavorativa del suo assistito, tra cui il permesso di soggiorno rilasciato al fratello (nato in [...] il [...]) e le buste paga Persona_2 relative alle mensilità di maggio e giugno 2024.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 9.9.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 26.8.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e ha articolato le proprie difese finali, producendo l'ultima busta paga (relativa al mese di luglio 2024) e insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note scritte da ultimo depositate il 6.9.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2024.
Ritenuto in diritto
1. Deve essere, innanzitutto, accolta l'istanza di remissione in termini per la presentazione del ricorso, tardivamente depositato il 24.5.2024.
Come correttamente argomentato dalla procuratrice del ricorrente, quest'ultimo è caduto in errore sul termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole (notificatogli a mani il 4.4.2024) per causa imputabile esclusivamente all'amministrazione resistente, che in calce al provvedimento opposto ha indicato quale termine perentorio per la presentazione del ricorso giurisdizionale quello di sessanta giorni dalla notifica dell'atto anziché quello di trenta giorni previsto dall'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 1°
Pag. 2 di 9 settembre 2011, n. 150.
Considerato che è soggetto straniero, alloglotta e privo di specifiche cognizioni tecnico- Parte_1 giuridico, può senz'altro dirsi che egli abbia legittimamente confidato sulla correttezza di quanto indicato nel provvedimento impugnato e che il conseguente ritardo nella presentazione del ricorso qui in decisione non sia addebitabile, neppure in parte, a sua negligenza. Egli, del resto, si è rivolto a una legale ampiamente prima dello spirare del termine di sessanta giorni erroneamente riportato sul decreto questorile (come attesta il rilascio della procura ad litem all'avv. Vengu in data 16.5.2024).
Neppure può sostenersi che l'intempestività dell'azione sia attribuibile a colpa della difensora (soggetto viceversa qualificato), se si considera che ella ha assunto il mandato difensivo quando il termine di legge era ormai scaduto e ha prontamente depositato il ricorso, corredato dell'istanza ex art. 153, comma 2, c.p.c., solo pochi giorni dopo il primo contatto con il suo assistito.
2. Ciò premesso e volgendo la disamina al merito della controversia, è opportuno riportare sinteticamente gli interventi normativi più recenti in materia di protezione complementare.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Pag. 3 di 9 Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa il 17.5.2022, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
3. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
3.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né la situazione descritta da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
3.2. Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, primo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Questa norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
Ebbene, non si possono trascurare le notevoli criticità in materia di sicurezza e di rispetto dei diritti umani
Pag. 4 di 9 in Pakistan ed in specie nella provincia del BE NK (ove si trova città di Per_3 provenienza del richiedente), le quali raggiungono — nel loro complesso — una soglia di gravità tale da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch, «il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle. Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media. Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi. Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il , contro funzionari delle forze Persona_4 dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone» (v. , 'Constitutional COroparte_3 [...]
in Pakistan, disponibile all'indirizzo https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup- CP_4 threatened-pakistan).
Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia, l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha, a sua volta, evidenziato quanto segue: «Le questioni significative relative ai diritti umani hanno incluso rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria;
prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet; interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile» (v. https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup-threatened-pakistan).
Un simile quadro è stato confermato anche dal rapporto di Amnesty International del 2022 (v. https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/pakistan/report-pakistan/), ove si legge quanto segue: «Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta. Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti».
Freedom House, con riferimento al 2022, ha classificato il Pakistan come Paese parzialmente libero con un punteggio di 37/100, di cui 15/40 per i diritti politici;
22/60 per le libertà civili (v. Freedom House, Pakistan:
Pag. 5 di 9 Freedom in the World 2023). La valutazione sullo stato di libertà di Freedom House per il 2023 è, peraltro, peggiorata rispetto all'anno precedente: il punteggio complessivo è pari a 35/100, suddiviso in 14/40 per i diritti politici e 21/60 per le libertà civili (v. https://freedomhouse.org/country/pakistan/freedom-world/2024).
Con specifico riferimento, poi, al BE NK (noto con l'acronimo KP e precedentemente chiamato “North-West Frontier Province”, con capitale Peshawar), le COI consultate documentano la presenza dei talebani e condizioni di forte insicurezza createsi a causa dello scontro tra i militanti talebani e le autorità statali.
Il rapporto EUAA sulla situazione di sicurezza in Pakistan (EUAA, Pakistan Security situation, October 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2019113/2019_EASO_Pakistan_Security_Situation_Report.pdf) dà conto di violenze nell'ambito della Provincia del KP sono determinate principalmente dai seguenti fattori:
− prossimità con l'Afghanistan, che ha favorito il proliferare di gruppi militanti islamisti, in particolare di gruppi di talebani;
− presenza di elementi culturali, nelle aree tribali, che incidono particolarmente sul rispetto dei diritti umani (cfr. Amnesty International, As if hell fell on me, the human rights crisis in northwest Pakistan, 10 June 2010, https://www.amnesty.org/download/Documents/36000/asa330042010en.pdf).
A partire dal 2001, con la caduta del regime dei talebani in Afghanistan, la provincia del KP è stata oggetto di una massiccia trasmigrazione di talebani afgani, in particolare nelle aree tribali (soprattutto nei due distretti del Nord AZ e del Sud AZ). Si è assistito così ad una “talebanizzazione” dell'area, con gruppi talebani o islamisti già presenti in Pakistan che hanno definito alleanze coi talebani afgani. Le politiche dei talebani hanno previsto tra l'altro la rigida applicazione dei principi islamici conservatori e sono sfociate in violenze contro i civili e successivamente anche contro le autorità pachistane (cfr. What is Pakistan's militancy issue all about?, 1 December 2017, CP_5 https://www.dw.com/en/what-is-pakistans-militancy-issue-all-about/a-36212654).
Dal 2007, le forze di sicurezza del Pakistan hanno condotto diverse operazioni militari nei distretti tribali, allo scopo di sottrarli al potere dei talebani pachistani e delle organizzazioni loro affiliate. Dal 2009 in poi, le operazioni contro i talebani pachistani sono state una delle principali fonti di insicurezza e hanno provocato uno sfollamento massiccio nella regione nord-occidentale del Pakistan (cfr. EUAA, Pakistan Security situation, October 2019, cit.).
La fusione delle FATA con il BE NK nel 2018 è avvenuta dopo anni di operazioni militari contro i militanti (TTP, Movimento dei Talibani del Pakistan: cfr. Dawn, Swat: an unquiet Persona_4 calm, 21 September 2014, https://www.dawn.com/news/1133198).
Dall'inizio del 2023, le forze di sicurezza del Pakistan sono in massima allerta a seguito di due importanti attacchi contro complessi di polizia pesantemente fortificati. Il 30 gennaio 2023 i talebani pachistani CO
, o hanno colpito il quartier generale della polizia a Peshawar, provocando Persona_4 la morte di almeno 100 persone, di cui tutte tranne tre erano agenti di polizia. È stato uno degli assalti più letali nella storia dell'irrequieta provincia della KP e il più mortale mai commesso contro la polizia del Pakistan. Il 17 febbraio, con le autorità ancora scosse dall'accaduto, il TTP ha colpito un complesso nel cuore di Karachi, il centro economico del Pakistan, che ospitava l'ufficio del capo della polizia della provincia del Sindh. Questo attacco ha ucciso cinque persone, quattro membri del personale di sicurezza e un civile. I due colpi mostrano che le azioni del TTP stanno assumendo proporzioni e gittata territoriale allarmanti (cfr. International Crisis Group, The Pakistani Taliban Test Ties between Islamabad and Kabul, 29 Marzo 2023, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/pakistani-taliban-test-ties-between-islamabad-and-
. Per_5
Nel maggio 2019, è stato riferito che lo stato esercitava il controllo sulla città di Mingora e la pace è tornata nella valle dello Swat nel 2019. Nel luglio 2019, è stato riferito che a , in passato Parte_2 sono state effettuate diverse operazioni di sicurezza, ma l'area continua ancora a fungere da “terreno fertile” perché gli estremisti si riproducano e continuino a prosperare. Nell'agosto 2019, ha Per_6
Pag. 6 di 9 riferito che i membri del TTP sono tornati nel distretto di Buner e hanno stabilito posti di blocco. ha citato la gente del posto, che non era sicura del trattamento che il TTP di Buner potrebbe Per_6 riservare. I militari e la polizia stavano conducendo operazioni di ricerca e sciopero. Nei distretti di Bajaur e Mohmand, «i talebani hanno costretto le imprese locali a pagare il pizzo» (EUAA, Pakistan; Security Situation, October 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_ situation.pdf).
Le organizzazioni paramilitari, tra cui il Frontier Corps, che opera sia nel BE NK che in Balochistan e nelle ex FATA, nonché i che operano in Sindh e Punjab, forniscono servizi di Pt_3 sicurezza sotto l'autorità del . La missione principale del Frontier Corps è la sicurezza COroparte_1 del confine con l'Afghanistan e il corpo fa rapporto al in tempo di pace e COroparte_1 all'esercito in tempo di conflitto. L'esercito svolge un ruolo nella sicurezza interna, anche come principale agenzia di sicurezza in molte aree delle ex FATA. Sebbene i servizi militari e di intelligence riferiscano ufficialmente alle autorità civili, essi operano in modo indipendente e senza un'efficace supervisione o controllo civile. È stato riferito che membri delle forze di sicurezza hanno commesso numerosi abusi (cfr. USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089066.html).
L'International Crisis Group ha riportato un deterioramento delle condizioni di sicurezza in Pakistan a gennaio 2023. Infatti, continuano con frequenza gli attacchi del TTP nei confronti delle forze di sicurezza nella provincia del KP (incluse le ex FATA che oggi ne sono parte integrante: cfr. ICG, Crisis Watch - Tracking conflict worldwide (Filtro applicato: Pakistan), Gennaio, Febbraio, Marzo 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=40).
L'aumento della violenza è stato causato dalla fine del cessate il fuoco tra il TTP e il governo a novembre
2022. I funzionari governativi sostengono che la presa di potere dei in Afghanistan ha rafforzato Per_7 il gruppo (cfr. TRT World, Explained: Pakistan's Taliban insurgency and the deadly cycle of violence, 31 gennaio
2023, https://www.trtworld.com/magazine/explained-pakistan-s-taliban-insurgency-and-the-deadly-cycle-of-violence- 65033).
Le forze di polizia del BE NK sono ora il primo obiettivo del TTP;
dal settembre 2022, più di 300 agenti sono morti in attacchi dei militanti e la polizia è troppo poco armata, scarsamente addestrata e per tenere testa al TTP (cfr. International Crisis Group, Pakistan: At the tipping point?, 12 maggio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2094129/wl-pakistan-spring-2023.pdf).
Il Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) ha rilevato un aumento degli incidenti legati alla sicurezza in Pakistan nella prima metà del 2023 rispetto alla prima metà del 2022. Tra gennaio e giugno 2023, 271 attacchi terroristici e attentati hanno causato 389 morti e 656 feriti. Le forze di sicurezza hanno ucciso almeno 236 persone sospettate di terrorismo. La provincia del BE NK è stata la più colpita, con 174 incidenti terroristici segnalati in cui 266 persone sono state uccise e 463 ferite. Tra gli attacchi riportati, 100 hanno avuto luogo nel KP, causando 188 morti e 354 feriti, mentre 74 incidenti si sono verificati nei distretti tribali (ex FATA), causando 78 morti e 109 feriti. Il PICSS Militancy Database mostra un aumento del 51% degli attacchi terroristici nei distretti tribali del KP durante la prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, anche se c'è stato un calo del 10% e del 15% delle vittime rispetto alla prima e alla seconda metà dello scorso anno, rispettivamente (cfr. PICSS, Terrorism in Pakistan Soars 79% in First Half of 2023, 2 luglio 2023, https://www.picss.net/articles/terrorism-in-pakistan-soars-79-in-first-
). Email_1
Il rapporto annuale della polizia provinciale di BE NK documenta 665 incidenti legati alla sicurezza, tra cui 15 attacchi suicidi, commessi da sospetti gruppi militanti nella provincia durante il periodo di riferimento dal 18.06.22 al 18.06.23. Inoltre, il rapporto elenca 382 scontri a fuoco, 107 esplosioni di granate, 145 esplosioni, 15 attacchi con razzi e due attacchi esplosivi con veicoli. Secondo l'elenco della polizia provinciale degli incidenti legati al terrorismo, la maggior parte di essi ha avuto luogo nel Nord AZ, nei distretti di e Peshawar, e nei distretti tribali di Bajaur e South Persona_8
Pag. 7 di 9 AZ (cfr. Federal Office for Migration and Refugess, Briefing Notes Group 62 – Information Centre for Asylum and Migration, 31 luglio 2023, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/ Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnotes-kw31-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3).
Per il periodo ottobre-dicembre 2023, ACLED segnala 450 eventi totali, di cui 133 battaglie, 16 rivolte, 200 proteste, 38 esplosioni/violenze da remoto e 63 violenze contro i civili, con un numero di vittime registrate pari a ben 373. Più recentemente, tra gennaio e la prima settimana di marzo 2024 ACLED riporta 252 eventi, così suddivisi: 76 battaglie, 6 rivolte, 92 proteste, 27 esplosioni/violenze da remoto e 51 violenze contro i civili, per un numero di vittime pari a 204.
La valutazione congiunta delle fonti più aggiornate disponibili consente di evidenziare una situazione ancora caratterizzata da una forte instabilità delle condizioni di sicurezza nella provincia del BE NK, donde proviene del ricorrente.
In tale zona, infatti, i gruppi talebani sono ancora presenti e non hanno mai cessato di operare, continuando a perpetrare plurime e diverse attività terroristiche di successo, e le autorità statali, sebbene abbiano tentato di arginare la violenza, non appaiono ad oggi essere state in grado di contrastare adeguatamente l'infiltrazione armata nel territorio.
La situazione che emerge dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona.
La protezione speciale va, dunque, innanzitutto riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
3.3. Ciò posto, ha, peraltro, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 in Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dalla sua difensora.
Dopo aver svolto lavoro agricolo avventizio negli anni 2019, 2021 e 2022 (percependo modestissime retribuzioni: v. l'estratto conto previdenziale INPS in atti), in data 19.7.2022 l'istante è stato assunto, con la qualifica di operaio e le mansioni di magazziniere, dalla di NC (MI) in forza di CP_2 contratto di lavoro a termine in scadenza al 18.1.2023, successivamente prorogato sino al 17.7.2024 (v. i relativi modelli UNILAV) e infine trasformato già in data 22.4.2024 in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contestuale aumento orario delle prestazioni (v. la lettera di trasformazione del contratto e le buste paga presenti al fascicolo di parte ricorrente).
Tale attività ha consentito al richiedente di percepire retribuzioni crescenti e comunque sempre adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso nel Paese di accoglienza (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Non può, infine, trascurarsi la presenza in Italia anche del fratello (titolare di permesso di Persona_2 soggiorno per protezione sussidiaria: v. doc. 16 del fascicolo di parte ricorrente), il quale, pur non convivendo con l'istante, è in contatto con lui e gli offre assistenza morale.
Considerata tale documentata integrazione socio-lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio di andrebbe ad Parte_1 interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
4. Le spese sostenute dal ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili, essendo egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato e risultando soccombente la medesima amministrazione statuale.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: letto l'art. 153, comma 2, c.p.c., rimette nato in [...] il [...] (c.f. CUI ), in Parte_1 C.F._1 Pt_4 termini per presentare ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione speciale emesso nei suoi confronti dalla Questura di in data 2.4.2024; CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al predetto il diritto alla protezione speciale ai Parte_1 sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara irripetibili le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
Pag. 9 di 9