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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1436 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Donato
LL (C.F. ) in virtù di mandato in calce al presente atto, C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Foggia alla Via Fiume n. 1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al tel/fax 0881/375649 - PEC:
Email_1
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, nonché per la
[...]
in persona del legale Rappresentante pro-tempore Controparte_2 con sede in Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. ARMANDO GAMBINO (cod. fisc.
[...]
– p.e.c.: t) giusta procura C.F._3 Email_2 generale alle liti TA in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – Persona_1 raccolta 7313, ed elettivamente domiciliati con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio
Legale Periferico dell' in Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax CP_1
0861/336410;
RESISTENTE
E contro
1 l' , c.f. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2
Via Grezar n. 14, in persona del suo procuratore pro tempore Avv. Elena Venditti in qualità di
Responsabile Contenzioso Abruzzo, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto
Notaio – Roma, repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25.7.24, Persona_2 elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n. 7 presso lo studio dell'Avv.
WA RI (CF: – indirizzo pec: C.F._4
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al Email_3 presente atto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via cautelare Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
In via pregiudiziale di merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta per essere stata emessa dall'agente di riscossione incompetente per territorio;
In via di merito, annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta essendo i crediti di cui agli avvisi di addebito elencati in narrativa estinti per prescrizione, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi”
: “a) respingere l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati;
CP_1 nel merito,
-a) il rigetto dell'opposizione, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-b) in ogni, porre le spese del giudizio a carico dell' Controparte_4
[...] : “affinchè piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa
[...] ogni contraria istanza ivi inclusa la richiesta di sospensione allo stato non supportata da idonea giustificazione sia per ciò che concerne il fumus boni iuris che il periculum in mora, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, in rito e nel merito, per le ragioni sopra svolte, con ogni conseguenza di legge. Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse pretese con riguardo alle doglianze riferite all'operato dell'ente creditore, si chiede che quest'ultimo venga condannato a manlevare integralmente l'agente della riscossione, anche in punto di spese di lite. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 6.7.2025, Parte_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento (n. 108 2025 900 30694 43/000) emessa dall' di Teramo per un debito complessivo di € 89.774,45, Controparte_4
2 limitatamente alla quota parte relativa agli avvisi di addebito spettanti all' per un CP_1 importo di € 35.535,86.
A sostegno della domanda ha eccepito la nullità dell'intimazione perché emessa dall' Teramo, anziché dall' Controparte_5 Controparte_6
, asseritamente competente in relazione al domicilio fiscale, nonché la omessa notifica
[...] degli atti presupposti, con conseguente diritto alla impugnativa recuperatoria dei debiti contributi e l'intervenuta estinzione del credito per la maturata prescrizione.
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, per decorrenza del termine di 20 giorni di cui all'articolo 617 c.p.c., rispetto ai vizi formali sollevati, sia in relazione agli atti prodromici alla intimazione di pagamento, sia rispetto alla carenza di legittimazione attiva. Ad ogni modo assumeva la infondatezza delle doglianze sollevate, deducendo, in particolare, quanto al difetto di legittimazione attica dell' di Teramo, che a seguito della soppressione del CP_7 sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, le relative funzioni sono state attribuite all' che le ha esercitate prima mediante Controparte_3
(cfr. art. 3, comma 1 DL 203/2005) e le “società dalla Controparte_8 stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione” (art. 3, comma 28 DL cit), e successivamente, a seguito della estinzione ex lege delle predette società, a far data dal 1° luglio 2017, tramite l'ente pubblico economico denominato « », ente strumentale dell' Controparte_4 Controparte_3 sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente venir meno di tutti i limiti territoriali. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze riferite alla notifica degli avvisi di addebito, essendo tale attività di competenza dell'ente impositore, indicando tutti gli atti interruttivi posti in essere nelle more, a dimostrazione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si costituiva in giudizio anche l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto, eccependo, in particolare la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e dunque la loro definitività in conseguenza della omessa opposizione nei termini.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi afferenti l'attività di riscossione.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata fissata per la discussione all'udienza del 7.10.2025, anche in ordine alla domanda di sospensiva.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo le parti resistenti hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 108
2025 900 30694 43/000, limitatamente alla quota parte relativa agli avvisi di addebito spettanti all' per un importo di € 35.535,86, come di seguito specificati: CP_1
1) Avviso di addebito n. 40820160000135657000 notificato il 14.04.2016. ( CP_9
2) Avviso di addebito n. 40820160002286179000 notificato il 29.11.2016.
3) Avviso di addebito n. 4082017000553231000 notificato il 26.10.2017.
4) Avviso di addebito n. 4082017000986889000 notificato il 17.01.2018.
5) Avviso di addebito n. 40820180000557254000 notificato il 28.06.2018.
6) Avviso di addebito n. 40820180002231557000 notificato il 13.12.2018.
7) Avviso di addebito n. 40820190000744550000 notificato il 14.06.2019.
8) Avviso di addebito n. 40820190001464387000 notificato il 30.07.2019.
9) Avviso di addebito n. 40820190001984682000 notificato il 4.12.2019.
10) Avviso di addebito n. 40820230001632729000 notificato il 19.12.2023.
11) Avviso di addebito n. 40820230001634850000 notificato il 19.12.2023.
12) Avviso di addebito n. 40820190002458275000 notificato il 22.12.2019. ( CP_10
13) Avviso di addebito n. 4082019002663885000 notificato il 17.12.2019. ( CP_10
14) Avviso di addebito n. 40820210000717828000 notificato il 24.01.2022. ( CP_10
15) Avviso di addebito n. 40820230001993308000 notificato il 19.12.2023. (
[...]
. CP_11
La ricorrente solleva sia vizi propri dell'intimazione di pagamento, eccependo il difetto di competenza territoriale dell'Agente della Riscossione che ha proceduto alla sua notifica, sia l'omessa notifica degli atti presupposti (gli avvisi di addebito), in funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione, contestando la pretesa nel merito del debito contributivo sotto il profilo della eccepita prescrizione.
4 Sotto tale ultimo rilievo la ricorrente precisa che, anche laddove gli avvisi di addebito fossero stati notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, la prescrizione estintiva quinquennale, in mancanza di atti interruttivi intermedi, risulterebbe maturata.
La prescrizione estintiva risulta, dunque, eccepita, sia rispetto al merito della pretesa contributiva, in correlazione alla funzione recuperatoria dell'opposizione, sia rispetto al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, assumendo l'assenza di atti interruttivi successivi.
Avendo la ricorrente sollevato sia vizi inerenti alla notifica degli atti presupposti, sia inerenti all'esercizio dell'attività di riscossione, risulta correttamente instaurato il contradditorio nei confronti delle parti resistenti, ciascuna legittimata passiva per i diversi ambiti di competenza.
Ebbene, stante la diversità dei motivi di opposizione sollevati, gli stessi saranno trattati separatamente.
Difetto competenza territoriale dell'Agenzie delle Entrate-Teramo
3 La ricorrente sostiene che l'Agente della Riscossione competente territorialmente ad emettere l'intimazione di pagamento impugnata, avrebbe dovuto essere quello di e CP_6 non di Teramo, dal momento che il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata, è da individuarsi nel
Comune di Città Sant'Angelo in provincia di , in quanto lavoratore autonomo. CP_6
L sul punto, ha preliminarmente eccepito Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ex articolo 617 c.p.c., assumendone comunque l'infondatezza nel merito, in ragione della sopravvenuta soppressione degli ambiti di competenza.
Come noto, l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, assolvendo due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo
5 unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass.
n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Occorre, altresì, premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.
46 del 1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019,
n.22292).
Nella medesima pronuncia appena citata la S.C. ha pure precisato che, nell'ipotesi in cui nell'impugnazione vengano dedotti vizi sia formali che sostanziali, un unico atto introduce due diverse azioni, dunque, "quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore
(D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio
6 dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10", così che "non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni".
Ebbene, nel caso di specie, si è verificata proprio tale eventualità in quanto nel ricorso al vaglio sono contenute censure attinenti alla regolarità formale del procedimento di esecuzione
(questioni sulla competenza in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento) e censure attinenti al merito della pretesa contributiva.
Il ricorso va, dunque, qualificato, con riferimento al primo motivo, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, con riferimento al secondo insieme di motivi, quale opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione con la quale il ricorrente intende anche recuperare l'azione ex art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, asserendo che le cartelle non gli sarebbero mai state notificate).
Tanto acclarato, deve essere immediatamente rilevata l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, risultando l'intimazione di pagamento pervenuto a conoscenza del destinatario il
25.5.2025 (secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo) mentre il presente ricorso è stato depositato in cancelleria in data 6.7.2025, dunque, successivamente al termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Ad ogni modo, l'eccezione risulta priva di fondamento.
L'art. 12 del DPR 602/1973 dispone che: “1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce...”. Sulla consegna del ruolo al concessionario l'art 24 prevede che “1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce…”.
Ai fini della “delega ad altro concessionario”, sulla base dell'art. 46 risulta che “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.”
7 Con l'introduzione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, per tutto il territorio nazionale, Regione Siciliana esclusa, direttamente allo Stato, ed in particolare all'
[...]
, in luogo degli ex concessionari privati operanti per ambito Controparte_4 provinciale, la funzione relativa alla “riscossione nazionale”.
L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, così recita: “A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle
Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2”. Conseguentemente tale attività è stata esercitata, sino alla data del 1.7.2017, da e dalle sue Controparte_3 partecipate ed è attualmente svolta, all'esito dell'introduzione delle disposizioni del decreto legge n. 193/2016, tramite l'ente pubblico economico denominato « Controparte_3
», ente strumentale dell' sottoposto all'indirizzo e alla
[...] Controparte_3 vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'attività di esazione , quindi , è oramai unica ed ha valenza nazionale, essendo stato superato il precedente regime che vedeva la frastagliata competenza territoriale dei concessionari della riscossione.
Con ordinanza n. 21737/2023 la Corte di Cassazione ha chiarito la portata dell'art. 46 DPR
n. 602/1973 (dianzi riportato) notando che tale norma prevede che “il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere” e, in particolare, una simile prerogativa “concerne … l'attività di riscossione e non anche la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Queste altre attività, come si desume dal precedente art. 12 dello stesso d.P.R., competono all'ufficio ed al concessionario ove il contribuente ha il domicilio fiscale (nel caso di specie, appunto il controricorrente). Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che l'art. 46 del
d.P.R. n. 602 del 1973 precisa che la delega può riguardare anche la notifica della cartella, la quale resta, pertanto, normalmente di competenza del concessionario nel cui ambito territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale, ma può essere, facoltativamente, delegata al concessionario che dovrà procedere alla riscossione. Non vi è stata, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non riguarda affatto la notifica della cartella di pagamento”.
8 I Giudici di Legittimità hanno voluto segnalare all'attenzione dell'interprete come in definitiva -specie nell'attuale sistema caratterizzato da un unico agente della riscossione in luogo dei concessionari, primi inequivocabili destinatari della previsione ex art. 46 cit.- la facoltà di delega, dando luogo al corrispondente fenomeno di rappresentanza ex lege, non possa portare alla negazione della competenza dell' Controparte_4 unitariamente considerato, nei casi in cui si verta effettivamente in materia di “riscossione”.
In quest'ultimo ambito rientra l'attività manifestata da tramite l'emissione CP_7 dell'avviso di intimazione impugnato, relazionato ai pregressi avvisi di addebito a carico della contribuente.
Accogliendo l'interpretazione valorizzata dalla Cassazione con la pronuncia n. 21737/2023 va quindi esclusa l'invalidità dell'intimazione di pagamento in questione.
Prescrizione antecedente e successiva alla formazione del titolo
4. Parte ricorrente eccepisce la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, assumendo l'estinzione del debito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.
Al riguardo, appare utile una breve premessa di carattere normativo.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
9 Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo, lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione affermando che
"risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica
(nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato" (cfr.
Cass. n. 3005/2020, in motiv.);
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento (lo stesso vale per il preavviso di fermo, Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, n.32062) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione civile sez. trib., 28/03/2025, n.8260, in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, intimazione di pagamento, mai impugnati;
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
10 17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez.
V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez.
VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
In altri termini, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale/avvisi di addebito per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità/inesistenza della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.24506).
Quanto alla legittimazione passiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da ultimo affermato quanto segue:
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514.
Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene che l'eccezione di parte ricorrente circa la omessa notifica degli avvisi di addebito risulti immediatamente confutata dalla documentazione in atti, ed in particolare, dalla documentazione prodotta dall' , da cui CP_1 risulta che gli atti impositivi sono stati tutti regolarmente e validamente notificati, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (tutti indirizzati in IL, via Roma 101, allo stesso indirizzo di residenza indicato nel ricorso), e dal 2019, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata, allora risultante dalla visura personale prodotta in atti.
Stante la regolarità e validità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, risulta precluso l'accertamento della prescrizione del credito precedente alla
11 notifica degli stessi, in quanto non impugnati nel termine di quaranta giorni ai sensi del D.lgs n. 46 del 1999.
Rispetto, invece, alla prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti, l' a ciò onerata, ha Controparte_4 depositato tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione, tutti regolarmente notificati, che rendono palese la infondatezza della doglianza sollevata:
- l'intimazione di pagamento n. 10820199001205109000 notificata il 27.3.19 (doc. 2 fas.
l'intimazione di pagamento n. 10820209000918812000 notificata l'8.2.20 CP_7
(doc. 3 fas. , l'intimazione di pagamento n. 10820229000917255000 notificata CP_7 il 19.4.22 (doc. 4 fas. , l'intimazione di pagamento n. 10820249003608557000 CP_7 notificata il 18.6.24 (doc. 5 fas. , il pignoramento presso terzi n. CP_7
10884201900001637001 notificato il 24.5.19 (doc. 6 fas. , il pignoramento CP_7 presso terzi n. 10884202200001626001 notificato il 6.9.22 (doc. 7 fas. , il CP_7 pignoramento presso terzi n. 10884202200001627001 notificato il 6.9.22 (doc. 8 fas.
, il pignoramento presso terzi n. 10884202500000130001 notificato il 22.1.25 CP_7
(doc. 9 fas. , la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_7
10876202200000526000 notificata il 9.7.22 (doc. 10 fas. ADER).
Le suddette notificate sono state disposte a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec nel tempo valida, come emergente dalla visura personale depositata dall' : prima CP_1 presso l'indirizzo pec e poi a Email_4 Email_5
Risulta, inoltre che la ricorrente ha depositato due istanze di definizione agevolata, nel
2019 e nel 2023, provvedendo a pagamenti parziali (cfr. doc. 11, 12, 13 fas. ADER).
Al riguardo, con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, la
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).
Allo stesso modo, più di recente, è stato evidenziato (vedi Cass. n. 11338/2023) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con
12 l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. in tal senso anche Cassazione civile sez. trib., 06/02/2024, n.3414).
Aldilà, dunque, della valenza interruttiva della prescrizione della domanda di rateizzazione, è indubbio che la stessa valga comunque a dimostrare, in maniera incontrovertibile, la conoscenza e consapevolezza dei debiti sottesi alla rateizzazione stessa.
Deve, invero, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere.
Alla luce di tali considerazioni deve, allora, affermarsi che la richiesta di definizione agevolata formulata dalla ricorrente fa ritenere conosciuti gli avvisi di addebito cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, non potendo il contribuente eccepire la mancata conoscenza degli avvisi di addebito e degli atti impositivi presupposti.
In definitiva sintesi, la domanda non merita accoglimento e va integralmente rigettata.
5. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 (cause di previdenza, scaglione 26.000/52.000, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1436/2025 così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute da ciascuna parte resistente che liquida in € 3.688,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre rimborso spese Iva e CPA come per legge.
Teramo, 7.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 07/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Donato
LL (C.F. ) in virtù di mandato in calce al presente atto, C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Foggia alla Via Fiume n. 1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al tel/fax 0881/375649 - PEC:
Email_1
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, nonché per la
[...]
in persona del legale Rappresentante pro-tempore Controparte_2 con sede in Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. ARMANDO GAMBINO (cod. fisc.
[...]
– p.e.c.: t) giusta procura C.F._3 Email_2 generale alle liti TA in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – Persona_1 raccolta 7313, ed elettivamente domiciliati con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio
Legale Periferico dell' in Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax CP_1
0861/336410;
RESISTENTE
E contro
1 l' , c.f. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2
Via Grezar n. 14, in persona del suo procuratore pro tempore Avv. Elena Venditti in qualità di
Responsabile Contenzioso Abruzzo, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto
Notaio – Roma, repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25.7.24, Persona_2 elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n. 7 presso lo studio dell'Avv.
WA RI (CF: – indirizzo pec: C.F._4
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al Email_3 presente atto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via cautelare Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
In via pregiudiziale di merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta per essere stata emessa dall'agente di riscossione incompetente per territorio;
In via di merito, annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta essendo i crediti di cui agli avvisi di addebito elencati in narrativa estinti per prescrizione, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi”
: “a) respingere l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati;
CP_1 nel merito,
-a) il rigetto dell'opposizione, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-b) in ogni, porre le spese del giudizio a carico dell' Controparte_4
[...] : “affinchè piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa
[...] ogni contraria istanza ivi inclusa la richiesta di sospensione allo stato non supportata da idonea giustificazione sia per ciò che concerne il fumus boni iuris che il periculum in mora, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, in rito e nel merito, per le ragioni sopra svolte, con ogni conseguenza di legge. Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse pretese con riguardo alle doglianze riferite all'operato dell'ente creditore, si chiede che quest'ultimo venga condannato a manlevare integralmente l'agente della riscossione, anche in punto di spese di lite. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 6.7.2025, Parte_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento (n. 108 2025 900 30694 43/000) emessa dall' di Teramo per un debito complessivo di € 89.774,45, Controparte_4
2 limitatamente alla quota parte relativa agli avvisi di addebito spettanti all' per un CP_1 importo di € 35.535,86.
A sostegno della domanda ha eccepito la nullità dell'intimazione perché emessa dall' Teramo, anziché dall' Controparte_5 Controparte_6
, asseritamente competente in relazione al domicilio fiscale, nonché la omessa notifica
[...] degli atti presupposti, con conseguente diritto alla impugnativa recuperatoria dei debiti contributi e l'intervenuta estinzione del credito per la maturata prescrizione.
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, per decorrenza del termine di 20 giorni di cui all'articolo 617 c.p.c., rispetto ai vizi formali sollevati, sia in relazione agli atti prodromici alla intimazione di pagamento, sia rispetto alla carenza di legittimazione attiva. Ad ogni modo assumeva la infondatezza delle doglianze sollevate, deducendo, in particolare, quanto al difetto di legittimazione attica dell' di Teramo, che a seguito della soppressione del CP_7 sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, le relative funzioni sono state attribuite all' che le ha esercitate prima mediante Controparte_3
(cfr. art. 3, comma 1 DL 203/2005) e le “società dalla Controparte_8 stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione” (art. 3, comma 28 DL cit), e successivamente, a seguito della estinzione ex lege delle predette società, a far data dal 1° luglio 2017, tramite l'ente pubblico economico denominato « », ente strumentale dell' Controparte_4 Controparte_3 sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente venir meno di tutti i limiti territoriali. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze riferite alla notifica degli avvisi di addebito, essendo tale attività di competenza dell'ente impositore, indicando tutti gli atti interruttivi posti in essere nelle more, a dimostrazione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si costituiva in giudizio anche l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto, eccependo, in particolare la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e dunque la loro definitività in conseguenza della omessa opposizione nei termini.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi afferenti l'attività di riscossione.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata fissata per la discussione all'udienza del 7.10.2025, anche in ordine alla domanda di sospensiva.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo le parti resistenti hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 108
2025 900 30694 43/000, limitatamente alla quota parte relativa agli avvisi di addebito spettanti all' per un importo di € 35.535,86, come di seguito specificati: CP_1
1) Avviso di addebito n. 40820160000135657000 notificato il 14.04.2016. ( CP_9
2) Avviso di addebito n. 40820160002286179000 notificato il 29.11.2016.
3) Avviso di addebito n. 4082017000553231000 notificato il 26.10.2017.
4) Avviso di addebito n. 4082017000986889000 notificato il 17.01.2018.
5) Avviso di addebito n. 40820180000557254000 notificato il 28.06.2018.
6) Avviso di addebito n. 40820180002231557000 notificato il 13.12.2018.
7) Avviso di addebito n. 40820190000744550000 notificato il 14.06.2019.
8) Avviso di addebito n. 40820190001464387000 notificato il 30.07.2019.
9) Avviso di addebito n. 40820190001984682000 notificato il 4.12.2019.
10) Avviso di addebito n. 40820230001632729000 notificato il 19.12.2023.
11) Avviso di addebito n. 40820230001634850000 notificato il 19.12.2023.
12) Avviso di addebito n. 40820190002458275000 notificato il 22.12.2019. ( CP_10
13) Avviso di addebito n. 4082019002663885000 notificato il 17.12.2019. ( CP_10
14) Avviso di addebito n. 40820210000717828000 notificato il 24.01.2022. ( CP_10
15) Avviso di addebito n. 40820230001993308000 notificato il 19.12.2023. (
[...]
. CP_11
La ricorrente solleva sia vizi propri dell'intimazione di pagamento, eccependo il difetto di competenza territoriale dell'Agente della Riscossione che ha proceduto alla sua notifica, sia l'omessa notifica degli atti presupposti (gli avvisi di addebito), in funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione, contestando la pretesa nel merito del debito contributivo sotto il profilo della eccepita prescrizione.
4 Sotto tale ultimo rilievo la ricorrente precisa che, anche laddove gli avvisi di addebito fossero stati notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, la prescrizione estintiva quinquennale, in mancanza di atti interruttivi intermedi, risulterebbe maturata.
La prescrizione estintiva risulta, dunque, eccepita, sia rispetto al merito della pretesa contributiva, in correlazione alla funzione recuperatoria dell'opposizione, sia rispetto al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, assumendo l'assenza di atti interruttivi successivi.
Avendo la ricorrente sollevato sia vizi inerenti alla notifica degli atti presupposti, sia inerenti all'esercizio dell'attività di riscossione, risulta correttamente instaurato il contradditorio nei confronti delle parti resistenti, ciascuna legittimata passiva per i diversi ambiti di competenza.
Ebbene, stante la diversità dei motivi di opposizione sollevati, gli stessi saranno trattati separatamente.
Difetto competenza territoriale dell'Agenzie delle Entrate-Teramo
3 La ricorrente sostiene che l'Agente della Riscossione competente territorialmente ad emettere l'intimazione di pagamento impugnata, avrebbe dovuto essere quello di e CP_6 non di Teramo, dal momento che il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata, è da individuarsi nel
Comune di Città Sant'Angelo in provincia di , in quanto lavoratore autonomo. CP_6
L sul punto, ha preliminarmente eccepito Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ex articolo 617 c.p.c., assumendone comunque l'infondatezza nel merito, in ragione della sopravvenuta soppressione degli ambiti di competenza.
Come noto, l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, assolvendo due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo
5 unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass.
n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Occorre, altresì, premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.
46 del 1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019,
n.22292).
Nella medesima pronuncia appena citata la S.C. ha pure precisato che, nell'ipotesi in cui nell'impugnazione vengano dedotti vizi sia formali che sostanziali, un unico atto introduce due diverse azioni, dunque, "quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore
(D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio
6 dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10", così che "non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni".
Ebbene, nel caso di specie, si è verificata proprio tale eventualità in quanto nel ricorso al vaglio sono contenute censure attinenti alla regolarità formale del procedimento di esecuzione
(questioni sulla competenza in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento) e censure attinenti al merito della pretesa contributiva.
Il ricorso va, dunque, qualificato, con riferimento al primo motivo, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, con riferimento al secondo insieme di motivi, quale opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione con la quale il ricorrente intende anche recuperare l'azione ex art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, asserendo che le cartelle non gli sarebbero mai state notificate).
Tanto acclarato, deve essere immediatamente rilevata l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, risultando l'intimazione di pagamento pervenuto a conoscenza del destinatario il
25.5.2025 (secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo) mentre il presente ricorso è stato depositato in cancelleria in data 6.7.2025, dunque, successivamente al termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Ad ogni modo, l'eccezione risulta priva di fondamento.
L'art. 12 del DPR 602/1973 dispone che: “1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce...”. Sulla consegna del ruolo al concessionario l'art 24 prevede che “1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce…”.
Ai fini della “delega ad altro concessionario”, sulla base dell'art. 46 risulta che “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.”
7 Con l'introduzione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, per tutto il territorio nazionale, Regione Siciliana esclusa, direttamente allo Stato, ed in particolare all'
[...]
, in luogo degli ex concessionari privati operanti per ambito Controparte_4 provinciale, la funzione relativa alla “riscossione nazionale”.
L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, così recita: “A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle
Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2”. Conseguentemente tale attività è stata esercitata, sino alla data del 1.7.2017, da e dalle sue Controparte_3 partecipate ed è attualmente svolta, all'esito dell'introduzione delle disposizioni del decreto legge n. 193/2016, tramite l'ente pubblico economico denominato « Controparte_3
», ente strumentale dell' sottoposto all'indirizzo e alla
[...] Controparte_3 vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'attività di esazione , quindi , è oramai unica ed ha valenza nazionale, essendo stato superato il precedente regime che vedeva la frastagliata competenza territoriale dei concessionari della riscossione.
Con ordinanza n. 21737/2023 la Corte di Cassazione ha chiarito la portata dell'art. 46 DPR
n. 602/1973 (dianzi riportato) notando che tale norma prevede che “il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere” e, in particolare, una simile prerogativa “concerne … l'attività di riscossione e non anche la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Queste altre attività, come si desume dal precedente art. 12 dello stesso d.P.R., competono all'ufficio ed al concessionario ove il contribuente ha il domicilio fiscale (nel caso di specie, appunto il controricorrente). Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che l'art. 46 del
d.P.R. n. 602 del 1973 precisa che la delega può riguardare anche la notifica della cartella, la quale resta, pertanto, normalmente di competenza del concessionario nel cui ambito territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale, ma può essere, facoltativamente, delegata al concessionario che dovrà procedere alla riscossione. Non vi è stata, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non riguarda affatto la notifica della cartella di pagamento”.
8 I Giudici di Legittimità hanno voluto segnalare all'attenzione dell'interprete come in definitiva -specie nell'attuale sistema caratterizzato da un unico agente della riscossione in luogo dei concessionari, primi inequivocabili destinatari della previsione ex art. 46 cit.- la facoltà di delega, dando luogo al corrispondente fenomeno di rappresentanza ex lege, non possa portare alla negazione della competenza dell' Controparte_4 unitariamente considerato, nei casi in cui si verta effettivamente in materia di “riscossione”.
In quest'ultimo ambito rientra l'attività manifestata da tramite l'emissione CP_7 dell'avviso di intimazione impugnato, relazionato ai pregressi avvisi di addebito a carico della contribuente.
Accogliendo l'interpretazione valorizzata dalla Cassazione con la pronuncia n. 21737/2023 va quindi esclusa l'invalidità dell'intimazione di pagamento in questione.
Prescrizione antecedente e successiva alla formazione del titolo
4. Parte ricorrente eccepisce la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, assumendo l'estinzione del debito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.
Al riguardo, appare utile una breve premessa di carattere normativo.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
9 Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo, lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione affermando che
"risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica
(nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato" (cfr.
Cass. n. 3005/2020, in motiv.);
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento (lo stesso vale per il preavviso di fermo, Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, n.32062) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione civile sez. trib., 28/03/2025, n.8260, in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, intimazione di pagamento, mai impugnati;
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
10 17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez.
V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez.
VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
In altri termini, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale/avvisi di addebito per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità/inesistenza della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.24506).
Quanto alla legittimazione passiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da ultimo affermato quanto segue:
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514.
Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene che l'eccezione di parte ricorrente circa la omessa notifica degli avvisi di addebito risulti immediatamente confutata dalla documentazione in atti, ed in particolare, dalla documentazione prodotta dall' , da cui CP_1 risulta che gli atti impositivi sono stati tutti regolarmente e validamente notificati, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (tutti indirizzati in IL, via Roma 101, allo stesso indirizzo di residenza indicato nel ricorso), e dal 2019, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata, allora risultante dalla visura personale prodotta in atti.
Stante la regolarità e validità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, risulta precluso l'accertamento della prescrizione del credito precedente alla
11 notifica degli stessi, in quanto non impugnati nel termine di quaranta giorni ai sensi del D.lgs n. 46 del 1999.
Rispetto, invece, alla prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti, l' a ciò onerata, ha Controparte_4 depositato tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione, tutti regolarmente notificati, che rendono palese la infondatezza della doglianza sollevata:
- l'intimazione di pagamento n. 10820199001205109000 notificata il 27.3.19 (doc. 2 fas.
l'intimazione di pagamento n. 10820209000918812000 notificata l'8.2.20 CP_7
(doc. 3 fas. , l'intimazione di pagamento n. 10820229000917255000 notificata CP_7 il 19.4.22 (doc. 4 fas. , l'intimazione di pagamento n. 10820249003608557000 CP_7 notificata il 18.6.24 (doc. 5 fas. , il pignoramento presso terzi n. CP_7
10884201900001637001 notificato il 24.5.19 (doc. 6 fas. , il pignoramento CP_7 presso terzi n. 10884202200001626001 notificato il 6.9.22 (doc. 7 fas. , il CP_7 pignoramento presso terzi n. 10884202200001627001 notificato il 6.9.22 (doc. 8 fas.
, il pignoramento presso terzi n. 10884202500000130001 notificato il 22.1.25 CP_7
(doc. 9 fas. , la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_7
10876202200000526000 notificata il 9.7.22 (doc. 10 fas. ADER).
Le suddette notificate sono state disposte a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec nel tempo valida, come emergente dalla visura personale depositata dall' : prima CP_1 presso l'indirizzo pec e poi a Email_4 Email_5
Risulta, inoltre che la ricorrente ha depositato due istanze di definizione agevolata, nel
2019 e nel 2023, provvedendo a pagamenti parziali (cfr. doc. 11, 12, 13 fas. ADER).
Al riguardo, con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, la
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).
Allo stesso modo, più di recente, è stato evidenziato (vedi Cass. n. 11338/2023) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con
12 l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. in tal senso anche Cassazione civile sez. trib., 06/02/2024, n.3414).
Aldilà, dunque, della valenza interruttiva della prescrizione della domanda di rateizzazione, è indubbio che la stessa valga comunque a dimostrare, in maniera incontrovertibile, la conoscenza e consapevolezza dei debiti sottesi alla rateizzazione stessa.
Deve, invero, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere.
Alla luce di tali considerazioni deve, allora, affermarsi che la richiesta di definizione agevolata formulata dalla ricorrente fa ritenere conosciuti gli avvisi di addebito cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, non potendo il contribuente eccepire la mancata conoscenza degli avvisi di addebito e degli atti impositivi presupposti.
In definitiva sintesi, la domanda non merita accoglimento e va integralmente rigettata.
5. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 (cause di previdenza, scaglione 26.000/52.000, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1436/2025 così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute da ciascuna parte resistente che liquida in € 3.688,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre rimborso spese Iva e CPA come per legge.
Teramo, 7.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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