TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407/2022 R.G, avente a oggetto “rimborso spese sanitarie ex lege regionale 202/79”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Marco Bellanti;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'avv. Salvatore Licata;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2022, ha chiesto di Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'ill.mo Tribunale adito riconosca il diritto del ricorrente a percepire la somma dovuta a titolo di rimborso per spese sostenute all'Estero presso una struttura non presente nel territorio nazionale e per
l'effetto condanni il di a pagare la somma € 7.112,92 oltre gli CP_2 CP_1
interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo o quella maggiore o minore somma”.
In fatto, ha esposto di aver formulato “numerose richieste”, tra il 2020 e 2021, all' volte a ottenere il rimborso delle spese sostenute per i viaggi Controparte_1 effettuati per recarsi a Parma presso il SSR Emilia-Romagna, Azienda Ospedaliera-
Università di Parma (Struttura Chirurgico Generale e Specialistico - Chirurgia
Senologica) ove è stata sottoposta a intervento chirurgico, cure e terapie necessarie per delle patologie oncologiche di cui era affetta;
che con nota del 22 febbraio 2021 la convenuta ha comunicato che la richiesta non poteva essere sottoposta all'esame della
Commissione Sanitaria Regionale in quanto l'istanza “deve essere presentata entro 30 giorni dalle dimissioni”, nonostante la richiesta di rimborso sia stata effettuata nel detto Cont termine dal rientro nella propria residenza;
che, successivamente, l' ha mutato motivazione comunicando, con nota prot. 1067 del 12 aprile 2021, di non autorizzare il ricovero in forma diretta presso il centro Università di Parma in quanto l'intervento poteva essere eseguito in Sicilia, così come ribadito con altra nota prot. 13 del 2022
(“previa approfondita indagine sulle Brest Unit siciliane si ribadisce che la paziente può essere trattata in Sicilia (Ospedale di Gela o altre strutture siciliane)”.
Ciò posto, afferma l'illegittimità dei richiamati dinieghi in quanto affetta Pt_1
dalla rara patologia che le impedisce di entrare in contatto con numerosissime sostanze chimiche e non, causandole un forte shock, sicché ha dovuto scegliere la citata struttura ospedaliera di Parma, per essere sottoposta ad intervento chirurgico di masectomia, perché era l'unica struttura che poteva garantire l'ingresso in una sala operatoria adibita appositamente per una paziente affetta dalla patologia immuno neuro tossica, come anche valutato dal P.O. Vittorio Emanuele di Gela (cfr. all. 6: “in considerazione della
Sindrome Ipersensibilità Multipla che rende la paziente allergica a tantissime sostanze tra cui antiblastici e adiuvanti della chemioterapia si condivide che per continuità terapeutica la paziente prosegua l'iter terapeutico suddetta struttura che già ha preso in carica la paziente”). Cont
Si è costituita in giudizio l' eccependo, in via preliminare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione assistista ex legge n. 162/2014; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto, da un lato, le richieste della ricorrente non sono state accolte dalla Controparte_3
deputata alla preventiva e necessaria autorizzazione (come previsto dalle leggi regionali n. 202/79 e n. 20/86), dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, stante l'esistenza di altre strutture nella regione idonee a garantire adeguato standard di sicurezza e capacità d'intervento.
2 L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Improcedibilità della domanda.
Va rigettata l'eccezione di procedibilità relativa al mancato previo esperimento della negoziazione assistita. l'art.3 della L.n.132\2014 dispone: “
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma
1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Tuttavia, l'art. art. 2 comma 2 lett. b del cit. D.L. stabilisce che l'oggetto della controversia non deve riguardare diritti indisponibili, pertanto rimangono esclusi i giudizi in materia di lavoro in materia di lavoro e previdenza.
Per mera completezza motivazionale (trattandosi di normativa non applicabile ratione temporis), si rileva che il d.lgs. n. 149/22 (art. 9) ha soppresso, all'art. 2, comma
2 lettera b) le parole “o vertere in materia di lavoro”, introducendo – con decorrenza dal
30 giugno 2023 (cfr. art. 41 comma 4) l'art. 2 ter che prevede in termini di mera facoltà il ricorso alla negoziazione assistita per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, senza che ciò costituisca in ogni caso condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
3. Merito.
Il ricorso è infondato.
La fattispecie è regolata dalla L.R. 13 agosto 1979 n. 202 come modificata dalla
L.R. 5 gennaio 1991 n. 3.
L'art. 1 comma 1 della predetta legge prevede che: “L' unità sanitaria locale di appartenenza dell' assistito, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all' estero, previsti dagli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies e 14 sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, ovvero autorizzati in base alla vigente
3 normativa in materia di cure all' estero, è autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, a concedere un contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno del malato e dell' eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l' assistenza”.
Il successivo art. 2 stabilisce che: “Nei casi di ricorso a strutture sanitarie pubbliche o ad altri istituti, enti e luoghi di cura convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia o all' estero, l' unità sanitaria locale di appartenenza dell' assistito è autorizzata a concedere il contributo di cui al precedente articolo qualora la necessità del ricorso alle strutture sanitarie pubbliche, istituti, enti e luoghi di cura medesimi, sia stata preventivamente riconosciuta con le modalità previste dagli articoli
14 ter e 14 quinquies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche e integrazioni”.
Per quanto di interesse l'art. 14 ter comma 2° della L.R. 3/6/1975 n.27 prevede che: “Le richieste di ricovero, appena pervenute, vengono sottoposte immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data di presentazione all' esame di una commissione costituita con decreto dell' Assessore regionale per la sanità , da emanarsi sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana” e l'art. 14 quinquies prevede che: “Quando, secondo il parere della commissione cui è stato affidato l' esame dell' istanza, le esigenze diagnostico - terapeutiche possono essere soddisfatte in modo o in tempo adeguati presso luoghi di cura convenzionati, ubicati nel territorio nazionale, l' Assessore restituisce all' interessato la documentazione presentata, indicando le strutture di ricovero e cura convenzionate idonee a fornire le prestazioni ospedaliere”.
Essendo questo il quadro normativo di riferimento, spetta all'amministrazione adita dal privato per il rimborso della spesa sostenuta apprezzare la gravità, l'urgenza, e la necessità del ricovero e qualora le esigenze terapeutiche possano essere soddisfatte anche in centri o istituti regionali, l'amministrazione restituisce all'interessato la documentazione presentata, indicando le strutture di ricovero e cura convenzionate idonee a fornire le prestazioni ospedaliere richieste ai sensi dell'art. 14 quinquies della
L.R. 3 giugno 1975 n.27 richiamato dall'art.2 della L.R. n. 202/1979.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il rigetto della domanda di rimborso spese è stato motivato dalla Commissione sanitaria in
4 considerazione dell'esistenza di strutture sanitarie della dove eseguire le procedure richieste. Appare, dunque, rispettata la procedura prevista dalla legge regionale per l'autorizzazione al rimborso spese che è stato negato per l'esistenza in Sicilia di altre strutture convenzionate capaci di soddisfare le esigenze terapeutiche richieste.
Cont
Peraltro, coglie nel segno l'osservazione dell' secondo la quale la valutazione del dott. in qualità dei medico del P.O. di Gela, non abbia carattere Per_1 decisivo, posto che non si è espresso in merito all'inadeguatezza o inesistenza di altre strutture sanitarie siciliane in grado di fornire la giusta assistenza alla paziente in relazione al quadro patologico della ricorrente, né questi aveva una competenza tale per effettuare un tale tipo di valutazione, riservato piuttosto alla Controparte_3
Né la ricorrente ha versato in atti documentazione che comprovi che
[...]
l' , a differenza delle strutture siciliane, fosse Controparte_4
l'unica in grado in poter garantire tale prestazione.
4. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve rigettato.
Avuto riguardo alla natura delle posizioni giuridiche coinvolte le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Gela, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL
LAVORO
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407/2022 R.G, avente a oggetto “rimborso spese sanitarie ex lege regionale 202/79”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Marco Bellanti;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'avv. Salvatore Licata;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2022, ha chiesto di Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'ill.mo Tribunale adito riconosca il diritto del ricorrente a percepire la somma dovuta a titolo di rimborso per spese sostenute all'Estero presso una struttura non presente nel territorio nazionale e per
l'effetto condanni il di a pagare la somma € 7.112,92 oltre gli CP_2 CP_1
interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo o quella maggiore o minore somma”.
In fatto, ha esposto di aver formulato “numerose richieste”, tra il 2020 e 2021, all' volte a ottenere il rimborso delle spese sostenute per i viaggi Controparte_1 effettuati per recarsi a Parma presso il SSR Emilia-Romagna, Azienda Ospedaliera-
Università di Parma (Struttura Chirurgico Generale e Specialistico - Chirurgia
Senologica) ove è stata sottoposta a intervento chirurgico, cure e terapie necessarie per delle patologie oncologiche di cui era affetta;
che con nota del 22 febbraio 2021 la convenuta ha comunicato che la richiesta non poteva essere sottoposta all'esame della
Commissione Sanitaria Regionale in quanto l'istanza “deve essere presentata entro 30 giorni dalle dimissioni”, nonostante la richiesta di rimborso sia stata effettuata nel detto Cont termine dal rientro nella propria residenza;
che, successivamente, l' ha mutato motivazione comunicando, con nota prot. 1067 del 12 aprile 2021, di non autorizzare il ricovero in forma diretta presso il centro Università di Parma in quanto l'intervento poteva essere eseguito in Sicilia, così come ribadito con altra nota prot. 13 del 2022
(“previa approfondita indagine sulle Brest Unit siciliane si ribadisce che la paziente può essere trattata in Sicilia (Ospedale di Gela o altre strutture siciliane)”.
Ciò posto, afferma l'illegittimità dei richiamati dinieghi in quanto affetta Pt_1
dalla rara patologia che le impedisce di entrare in contatto con numerosissime sostanze chimiche e non, causandole un forte shock, sicché ha dovuto scegliere la citata struttura ospedaliera di Parma, per essere sottoposta ad intervento chirurgico di masectomia, perché era l'unica struttura che poteva garantire l'ingresso in una sala operatoria adibita appositamente per una paziente affetta dalla patologia immuno neuro tossica, come anche valutato dal P.O. Vittorio Emanuele di Gela (cfr. all. 6: “in considerazione della
Sindrome Ipersensibilità Multipla che rende la paziente allergica a tantissime sostanze tra cui antiblastici e adiuvanti della chemioterapia si condivide che per continuità terapeutica la paziente prosegua l'iter terapeutico suddetta struttura che già ha preso in carica la paziente”). Cont
Si è costituita in giudizio l' eccependo, in via preliminare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione assistista ex legge n. 162/2014; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto, da un lato, le richieste della ricorrente non sono state accolte dalla Controparte_3
deputata alla preventiva e necessaria autorizzazione (come previsto dalle leggi regionali n. 202/79 e n. 20/86), dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, stante l'esistenza di altre strutture nella regione idonee a garantire adeguato standard di sicurezza e capacità d'intervento.
2 L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Improcedibilità della domanda.
Va rigettata l'eccezione di procedibilità relativa al mancato previo esperimento della negoziazione assistita. l'art.3 della L.n.132\2014 dispone: “
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma
1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Tuttavia, l'art. art. 2 comma 2 lett. b del cit. D.L. stabilisce che l'oggetto della controversia non deve riguardare diritti indisponibili, pertanto rimangono esclusi i giudizi in materia di lavoro in materia di lavoro e previdenza.
Per mera completezza motivazionale (trattandosi di normativa non applicabile ratione temporis), si rileva che il d.lgs. n. 149/22 (art. 9) ha soppresso, all'art. 2, comma
2 lettera b) le parole “o vertere in materia di lavoro”, introducendo – con decorrenza dal
30 giugno 2023 (cfr. art. 41 comma 4) l'art. 2 ter che prevede in termini di mera facoltà il ricorso alla negoziazione assistita per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, senza che ciò costituisca in ogni caso condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
3. Merito.
Il ricorso è infondato.
La fattispecie è regolata dalla L.R. 13 agosto 1979 n. 202 come modificata dalla
L.R. 5 gennaio 1991 n. 3.
L'art. 1 comma 1 della predetta legge prevede che: “L' unità sanitaria locale di appartenenza dell' assistito, nei casi di ricorso a luoghi di cura non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all' estero, previsti dagli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies e 14 sexies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, ovvero autorizzati in base alla vigente
3 normativa in materia di cure all' estero, è autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, a concedere un contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno del malato e dell' eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l' assistenza”.
Il successivo art. 2 stabilisce che: “Nei casi di ricorso a strutture sanitarie pubbliche o ad altri istituti, enti e luoghi di cura convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia o all' estero, l' unità sanitaria locale di appartenenza dell' assistito è autorizzata a concedere il contributo di cui al precedente articolo qualora la necessità del ricorso alle strutture sanitarie pubbliche, istituti, enti e luoghi di cura medesimi, sia stata preventivamente riconosciuta con le modalità previste dagli articoli
14 ter e 14 quinquies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche e integrazioni”.
Per quanto di interesse l'art. 14 ter comma 2° della L.R. 3/6/1975 n.27 prevede che: “Le richieste di ricovero, appena pervenute, vengono sottoposte immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data di presentazione all' esame di una commissione costituita con decreto dell' Assessore regionale per la sanità , da emanarsi sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana” e l'art. 14 quinquies prevede che: “Quando, secondo il parere della commissione cui è stato affidato l' esame dell' istanza, le esigenze diagnostico - terapeutiche possono essere soddisfatte in modo o in tempo adeguati presso luoghi di cura convenzionati, ubicati nel territorio nazionale, l' Assessore restituisce all' interessato la documentazione presentata, indicando le strutture di ricovero e cura convenzionate idonee a fornire le prestazioni ospedaliere”.
Essendo questo il quadro normativo di riferimento, spetta all'amministrazione adita dal privato per il rimborso della spesa sostenuta apprezzare la gravità, l'urgenza, e la necessità del ricovero e qualora le esigenze terapeutiche possano essere soddisfatte anche in centri o istituti regionali, l'amministrazione restituisce all'interessato la documentazione presentata, indicando le strutture di ricovero e cura convenzionate idonee a fornire le prestazioni ospedaliere richieste ai sensi dell'art. 14 quinquies della
L.R. 3 giugno 1975 n.27 richiamato dall'art.2 della L.R. n. 202/1979.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il rigetto della domanda di rimborso spese è stato motivato dalla Commissione sanitaria in
4 considerazione dell'esistenza di strutture sanitarie della dove eseguire le procedure richieste. Appare, dunque, rispettata la procedura prevista dalla legge regionale per l'autorizzazione al rimborso spese che è stato negato per l'esistenza in Sicilia di altre strutture convenzionate capaci di soddisfare le esigenze terapeutiche richieste.
Cont
Peraltro, coglie nel segno l'osservazione dell' secondo la quale la valutazione del dott. in qualità dei medico del P.O. di Gela, non abbia carattere Per_1 decisivo, posto che non si è espresso in merito all'inadeguatezza o inesistenza di altre strutture sanitarie siciliane in grado di fornire la giusta assistenza alla paziente in relazione al quadro patologico della ricorrente, né questi aveva una competenza tale per effettuare un tale tipo di valutazione, riservato piuttosto alla Controparte_3
Né la ricorrente ha versato in atti documentazione che comprovi che
[...]
l' , a differenza delle strutture siciliane, fosse Controparte_4
l'unica in grado in poter garantire tale prestazione.
4. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve rigettato.
Avuto riguardo alla natura delle posizioni giuridiche coinvolte le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Gela, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL
LAVORO
Vincenzo Accardo
5