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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 656 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Abbagnato Parte_1 appellante CONTRO
, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria appellato All'udienza del 3.7.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato innanzi il Tribunale G.L. di Palermo, Parte_1 impugnò la nota del 30.03.2022 con la quale l' le aveva chiesto la restituzione CP_1 CP_1 dell'importo di euro 13.668,67 corrisposto nel periodo compreso tra l'01/11/2018 e il 30/04/2022 a titolo di ratei della pensione di invalidità civile n.07138504, quale indebito nascente dalla mancata presentazione alla visita di verifica del 19 ottobre 2018. Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza n.2087/2023, emessa in data 9.6.2023, rigettò il ricorso. Il decidente, riscontrata la positiva prova fornita dall' della rituale CP_1 convocazione a visita di revisione della ricorrente, rilevò “come nessuna norma di legge imponga CP_ all' di convocare nuovamente a visita l'assistito ingiustificatamente assente alla prima convocazione” e ritenne “l'ingiustificata assenza alla visita di revisione … incompatibile con la buona fede” o il “legittimo affidamento asseritamente riposti nella spettanza della prestazione dopo l'omessa presentazione a visita”. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso depositato il Parte_1
4.7.2023, chiedendone la riforma. La ricorrente lamenta la mancata prova della regolarità della convocazione per la vista di verifica non risultando in atti l'invio alla destinataria, temporaneamente non rinvenuta presso la propria residenza, dell'avviso di compiuta giacenza. Si duole poi della violazione dell'art.37 L.448/98 per essersi l' Controparte_2 limitato alla “semplice comunicazione di indebito” senza seguire l'iter procedurale disciplinato dalla previsione normativa in parola. Ribadisce infine la propria buona fede avendo percepito, “senza alcuna colpa e/o ricezione di un provvedimento di revoca”, “quanto riteneva dovuto per il suo grave stato di salute”. L' si è costituito in giudizio con memoria del 17.06.2025, chiedendo il rigetto CP_1 del gravame. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti. 2) L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattar e ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. n.363/2019) - è opportuno esaminare in via prioritaria il secondo motivo di appello. In proposito l'art.37, commi 1 e 8, della legge n.448/1998 recita:
“
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione …”
… 8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. L'art. 80, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) relativo al “piano straordinario di verifica delle invalidità civili” ribadisce che: «nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza dalla data della sospensione medesima». CP_1
Nel caso di specie, dunque, occorre accertare, sulla scorta della normativa sopra citata, se la sola mancata presentazione della (riconosciuta invalida civile con diagnosi di “atrofia Pt_1 corioretinica miopica in OO (ODX VN 1/50 N.M. OSNVN 1/20 N.M.) in soggetto con spondilosi del rachide. Depressione reattiva” - cfr. verbale del 7.6.2016 fascicolo di parte appellante) alla visita di revisione del 19.10.2018 abbia integrato una condotta determinante la revoca della prestazione oggetto di causa con conseguente legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' CP_1
La risposta non può che essere negativa. Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra enunciate risulta chiara la volontà del legislatore di trattare diversamente il procedimento di revoca della prestazione per mancata sottoposizione a visita rispetto a quello di accertata insussistenza del requisito sanitario. Nel caso di mancata presentazione a visita senza giustificazione (come è avvenuto nel caso della , infatti, l' è tenuto, anzitutto, a disporre la sospensione dei pagamenti. Pt_1 CP_1
Successivamente - ossia ove l'invalido non fornisca alcuna idonea giustificazione entro 90 gg. dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta – l' deve procedere alla revoca definitiva della CP_1 provvidenza. Nel caso, invece, di regolare svolgimento della visita di revisione e di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, l' è pienamente legittimato a procedere all'immediata CP_1 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento provvedendo, altresì, entro i novanta giorni successivi, alla revoca … a decorrere dalla data della visita di verifica”. Per come è evidente, quindi, soltanto nella prima ipotesi (in cui non vi è alcun accertamento medico circa la permanenza o meno del requisito sanitario) la revoca della prestazione è espressamente subordinata dalla legge al mancato invio di idonea motivazi one (che deve fornire l'interessato) entro 90 gg, dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazioni da parte dell' CP_1
In altri termini deve ritenersi che l'inosservanza, da parte dell' dell'iter CP_1 procedimentale sopra descritto determini, di per sé, l'illegittimità dell'atto di recupero in quanto privo del presupposto che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico ossia una condotta omissiva (mancata presentazione a visita e successiva mancata giustificazione) addebitabile all'invalido. Ciò è esattamente quello che è accaduto nella vicenda che occupa in quanto è pacifico che alla mancata presentazione a visita della non seguì alcun provvedimento di Pt_1 sospensione né, tampoco, una richiesta di giustificazioni da parte dell' CP_1
Al contrario l' (ingenerando nell'odierna appellante un affidamento circa la CP_1 legittimità delle somme erogate a titolo di invalidità civile) continuò a pagare la prestazione provvedendo, soltanto in data 30.3.2022 (ossia tre anni e mezzo dopo la convocazione a visita del 19.10.2018), ad operare un ricalcolo della pensione con decorrenza 1.11.2022 e chiedendo alla predetta la restituzione della considerevole somma di euro 13.668,67 (cfr. doc. fascicolo di parte). Sulla scorta di quanto sopra esposto, in definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme richieste all'appellante con nota del 30 marzo 2022. CP_1
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta dell' al ripristino della pensione Pt_1 di invalidità civile a decorrere dalla data della sua interruzione e alla condanna dell'Istituto convenuto al pagamento della stessa sino a suo riconoscimento, trattandosi, come è noto, di effetti non automaticamente discendenti dalla mera declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca, risultando, piuttosto, subordinati entrambi all'accertamento medico della permanenza di quei requisiti invalidanti la cui allegazione e prova ricade esclusivamente sull'asserito beneficiario della prestazione. Onere deduttivo e probatorio disatteso dalla parte appellante che si è limitata a generiche asserzioni prive di ogni conforto documentale, senza neppure domandare un accertamento istruttorio della propria condizione invalidante.
3) Le spese del doppio grado, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.2087/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 9 giugno 2023, dichiara l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme richieste all'appellante con nota del 30 CP_1 marzo 2022. Condanna l' al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado, che CP_1 liquida, per il primo, in €1.700,00 e per il presente in €1.984,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Abbagnato, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo il 3 luglio 2025. Il Consigliere estensore Claudio Antonelli Il Presidente Maria G. Di Marco