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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
3927/2023 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3927/2023
All'udienza del 15/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. Stabilito CRISTOFARO CIROTA;
per parte opposta il Funzionario Dott.ssa ; Persona_1
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendone l'integrale accoglimento.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza - non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. - rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3927/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F.: ), in proprio ed in Parte_1 C.F._1
qualità di socio accomandatario della Società “Centro turistico
Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”, rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso in opposizione, dall'Avv. Stabilito Cristofaro Cirota, presso il cui studio, sito in Ogliastro
Cilento (SA) alla via Fratelli Bandiera, nn. 46/48, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dal funzionario delegato Dott.ssa unitamente alla quale Persona_1
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza elettivamente domicilia in al corso Garibaldi, palazzo Amato;
CP_1
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/5/2023 il sig. , in Parte_1
proprio ed in qualità di socio accomandatario della Società “Centro turistico Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4467/4183A, emessa il 10/3/2023 ed a lui notificata il 17/4/2023, con cui l' gli ha Controparte_1
intimato il pagamento dell'importo di € 18.210,00, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, deducendo:
- in premessa ed in punto di fatto, di essere socio accomandatario della
Società “Centro Turistico Green Park di OR NS ed Aniello
S.A.S.”, esercente l'attività di gestione di uno stabilimento balneare ed oggetto di ispezione da parte dell'opposta; che, invero, il 21/8/2020 gli
Ispettori del Lavoro in servizio presso la sede territoriale di CP_1
accedevano nei locali della Società, al fine di verificare la regolare gestione del personale occupato, richiedendo la documentazione ad essa relativa ed invitandolo a produrla entro il termine del 29/9/2020; che alla tempestiva produzione di quest'ultima facevano seguito le integrazioni documentali richieste dalla parte opposta, rispettivamente, del 16/11/2020 – in relazione alla divisione degli utili della socia lavoratrice, sig.ra , alla busta paga del mese di Parte_2
settembre (2020) relativa al sig. e DVR – e Parte_3
dell'11/2/2021, inerente alla emissione delle fatture, per il periodo
1/2018 – 8/2020, relative al contratto di appalto sottoscritto con la società che tuttavia, nonostante la puntuale Controparte_2
evasione delle richieste di controparte (cfr. all. 3 e 4 al ricorso in
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza opposizione), in data 17/4/2023 gli veniva notificata – nell'anzidetta qualità di socio e sulla base del verbale unico di accertamento del
18/5/2021, asseritamente notificatogli il 01/7/2022 – l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni “di omessa o infedele registrazione sul libro unico dei dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa” per il dipendente sig. “di omessa comunicazione al Parte_4
Centro per l'Impiego del nominativo del lavoratore assunto, della data di assunzione e degli altri elementi del rapporto di lavoro, nei termini previsti
[…]” per il dipendente sig. e “di disposizione Parte_3
riguardanti la mera utilizzazione di manodopera in violazione delle norme di legge” per i dipendenti, sigg.ri e Parte_3 Persona_2
(cfr. all. 1);
- in diritto, quale primo motivo di opposizione che, in violazione dell'art. 18, co. 2, L. n. 689/1981, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta conseguirebbe alla omessa notificazione del verbale di accertamento del 18/5/2021 posto a suo fondamento;
- quale secondo motivo di opposizione, che la mancata notifica del verbale di accertamento, richiamato “per relationem” nel corpo dell'intimazione per cui è causa, renderebbe l'ingiunzione di pagamento n. 4467/4183A emessa nei suoi confronti dall'
[...]
illegittima anche per Controparte_1
violazione dell'obbligo di adeguata motivazione, attesa la non corrispondenza tra gli addebiti con essa mossi e quelli di cui all'atto presupposto;
- nel merito, quale terzo motivo di opposizione che, pure accertandosi la denegata notificazione del verbale di accertamento, l'ordinanza opposta sarebbe comunque nulla per violazione del termine perentorio di
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. , in Parte_1
proprio ed in qualità di socio accomandatario della Società “Centro turistico Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”,ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 4467/4183A, emessa nei suoi confronti dall il Controparte_1
10/3/2023 ed a lui notificata il 17/4/2023; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. CRISTOFARO
CIROTA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'
[...]
, deducendo: Controparte_1
- preliminarmente che, ferma la valenza probatoria del processo verbale di accertamento, il sig. non avrebbe contestato la Parte_1
sussistenza, nel merito, delle violazioni sanzionate, di talché esse sarebbero da intendersi confermate;
- quanto al primo motivo di opposizione, che la censura sollevata dall'opponente in ordine alla omessa notifica dell'atto presupposto sarebbe documentalmente smentita, atteso che dalle risultanze agli atti emergerebbe con chiarezza che il verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00000/2021-829-01 del 15/6/2021, prot. n. 24442 del 16/6/2021, sia stato ritualmente notificato al sig. Pt_1
in data 02/7/2021, presso l'indirizzo confermato
[...]
dell'opponente e con dicitura espressa “persona di famiglia convivente, risulta emesso CAN n. 628940400144 del 02/07/2021”, oltre che in data 01/7/2021 alla Società ispezionata;
- che non sarebbe fondato neppure il lamentato difetto di motivazione
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza dell'atto opposto nella misura in cui, ferma la cognizione piena del
Giudice sul rapporto di causa, nel caso dell'ordinanza impugnata si evincerebbero tanto gli atti presupposti, quanto le norme violate, quelle sanzionatorie, nonché la descrizione dei fatti che hanno dato luogo alle sanzioni con essa irrogate;
- che del pari destituita di fondamento sarebbe la paventata violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/2021 di cui al terzo motivo di opposizione, da ritenersi pienamente smentita dalla documentazione in atti atteso che, decorrendo dalla conclusione degli accertamenti del 18/5/2021, il termine di novanta giorni previsto dalla succitata disposizione normativa risulterebbe pienamente rispettato dalle notifiche del verbale unico di accertamento perfezionatesi, rispettivamente, in data 01/7/2021 alla
Società ed il 02/7/2021 all'opponente.
In virtù di quanto innanzi esposto l' Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
rigettare il ricorso proposto dall'opponente e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione n. 4467/4183A del 10/3/2023; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, con applicazione dei parametri e riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ai sensi dell'art. 9, co. 2, D.L. n. 1/2012 (come convertito, con modificazioni, dalla L. n.
27/2012).
Istruita la causa documentalmente, essa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 15/5/2025 per la discussione e decisione della stessa.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. La presente opposizione, che verte essenzialmente sulla presunta omessa notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n.
SA00000/2021 – 829-01 del 15/6/2021, posto a fondamento
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza dell'ordinanza ingiunzione opposta, e sulla conseguente violazione del termine di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981, è infondata e va rigettata sotto ciascuno dei connessi profili di doglianza.
1.1. Il giudizio sulla fondatezza dei primi due motivi di opposizione, con i quali l'opponente lamenta, innanzitutto, la mancata notifica dell'atto presupposto e, dunque, richiamandosi ad esso “per relationem”
l'ordinanza ingiunzione, l'illegittimità della stessa sotto il profilo della inadeguatezza dell'impianto motivazionale, rende necessaria l'osservazione, in via preliminare, che in tema di opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento ispettivo – diversamente da quanto previsto dalla disciplina speciale e tipica dettata per le violazioni del Codice della Strada – non è suscettibile di essere impugnato autonomamente in sede giurisdizionale, poichè si tratta di atto procedimentale inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto là dove l'Amministrazione procedente, disattese le eventuali ragioni dell'interessato, concluda il procedimento mediante l'irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez. VI-Lav., ordinanza n.
5543/2023).
La funzione della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione resta, invero, ancorata alla tutela, in capo all'ingiunto, delle esigenze di conoscenza delle violazioni contestate e del conseguente diritto di difesa, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa sanzionatoria poggia sul rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e delle relative notificazioni.
1.1.1. Ciò chiarito, occorre allora rilevare che, nella vicenda in esame, la censura formulata dall'opponente in relazione all'omessa notifica del verbale ispettivo presupposto è documentalmente smentita dalle
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza risultanze agli atti, avendo la parte opposta provveduto a depositare in giudizio l'avviso di ricevimento delle raccomandate inviate, rispettivamente, in data 01/7/2021 alla Società ispezionata, in qualità di obbligata in solido, ed il 02/7/2021 al sig. quale Parte_3
persona di famiglia convivente col socio accomandatario-opponente (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), presso l'indirizzo di residenza conforme a quello dichiarato nel ricorso in opposizione.
Da tanto consegue la correttezza dell'operato dell'Ente opposto, in quanto perfettamente coerente con i principi sanciti dalla Suprema
Corte in materia di notificazione delle sanzioni amministrative, secondo cui “l'art. 14 della legge n. 689/1981 impone l'obbligo di una distinta ed autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido. Qualora non sia possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento, purché la dimora o il domicilio siano noti all'amministrazione procedente. Il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 2, determina l'estinzione dell'obbligazione esclusivamente per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ma non produce effetti estintivi nei confronti degli altri coobbligati in solido che abbiano ricevuto regolare notifica. La notificazione del verbale di accertamento e contestazione deve essere effettuata presso le rispettive residenze dei destinatari, anche quando si tratti del rappresentante legale di una società. Non è sufficiente la notifica presso la sede legale della società quando il trasgressore sia il legale rappresentante residente all'estero” (cfr., in questi termini, Cass.
Civ., Sez. II., ordinanza n. 2057/2024).
1.2. Quanto appena evidenziato in ordine alla ritualità della notificazione esperita dall'Amministrazione ingiungente destituisce di
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza fondamento anche l'ulteriore profilo di censura sollevato dal sig.
, inerente alla presunta inadeguatezza Parte_1
dell'impianto motivazionale posto a base dell'intimazione opposta, dovendosi precisare, altresì, che per giurisprudenza di legittimità consolidata il richiamo di atti del procedimento amministrativo – e, in particolare, del verbale di accertamento già noto all'opponente – è pacificamente ammesso, tenuto conto che l'oggetto del giudizio di opposizione non è l'atto, bensì il rapporto, di talché il Giudice adito può, con cognizione piena, valutare anche quelle proposizioni difensive ulteriori rispetto alle motivazioni addotte nell'ordinanza ingiunzione opposta (cfr., in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez. II, nn.
11514/2011, 1574/2025).
Ma è di tutta evidenza che, nel caso di specie, al di là delle contestazioni formali già vagliate, il sig. nulla ha dedotto circa Parte_1
la legittimità sostanziale delle violazioni poste a fondamento della sanzione pecuniaria irrogatagli da parte opposta.
1.3. Fermo quanto innanzi esposto, può procedersi allo scrutinio della fondatezza nel merito del terzo motivo di opposizione, con cui l'opponente denuncia, anche nella denegata ipotesi di accertamento della ritualità della notificazione del verbale ispettivo presupposto, la violazione del termine perentorio sancito dall'art. 14 della Legge n.
689/1981.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato sulla base dei criteri interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità.
Si evidenzia, al riguardo che, con particolare riferimento all'individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, co. 2, della Legge n. 689/1981 per la notificazione del verbale unico di accertamento, non già per l'emissione
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza dell'ordinanza ingiunzione – la quale resta soggetta al solo termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 – la Suprema Corte è costante nel ritenere che, in tema di sanzioni amministrative, lo scrutinio del Giudice dell'opposizione dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione deve fondarsi
– soprattutto allorquando, come nel caso di specie, il procedimento di accertamento abbia avuto ad oggetto più violazioni connesse – sul complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e, con riguardo alla loro complessità, sulla congruità del tempo a tal fine impiegato, senza, tuttavia, potersi sostituire all'ingiungente nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Invero, muovendo dal presupposto secondo cui l'accertamento coincide con il compimento delle indagini necessarie a riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, non già con la generica ed approssimativa percezione del fatto, la Suprema Corte ha evidenziato il potere-dovere del Giudice dell'opposizione adito di valutare la ragionevolezza dei tempi impiegati dall'Ente accertatore, al fine di ritenerne la complessiva congruità, o meno, rispetto al necessario contemperamento tra le esigenze delle parti. duplice esigenza sopra individuata (cfr. “ex multis”, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanze nn. 22013/2024 e
33526/2024 che, in relazione a quanto appena osservato, sottolineano che “in tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 14 l. n. 689/1981, il giudice dell'opposizione deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione e la congruità del tempo impiegato, considerando la
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza complessità dell'attività istruttoria svolta. L'accertamento non coincide con la mera percezione del fatto, ma richiede il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione secondo le modalità previste dall'art. 13, la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione. Tale valutazione deve contemperare sia
l'interesse pubblico connaturato alla funzione accertatrice, sia l'interesse del presunto trasgressore ad un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità e alla predisposizione di un'adeguata difesa.
Assumono pertanto rilevanza tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto. Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale, dovendo limitarsi a verificare la ragionevolezza complessiva dei tempi impiegati rispetto alla natura e complessità degli accertamenti svolti”).
Tanto premesso in termini generali, dall'esame della ricostruzione fattuale operata dalle parti e dalla documentazione in atti ad essa relativa è di tutta evidenza che le richieste di integrazione documentale avanzate dall'opposta nel corso del procedimento di accertamento ineriscano, tra le altre, alla violazione per interposizione illecita da pseudo appalto, di talché l'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie consente di ritenere perfettamente congruo il tempo impiegato dall Controparte_1
per la sua conclusione e, dunque, di individuare
[...]
la data del 18/5/2021 quale “dies a quo” dal quale far decorrere il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della Legge n.
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza 689/1981, con conseguente legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
1.4. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento n. 4467/4183A, emessa il 10/3/2023 dall'
[...]
nei confronti dell'opponente, Controparte_1
va confermata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono quindi poste a carico del sig. , in proprio ed in Parte_1
qualità di socio accomandatario della Società “Centro turistico
Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”, e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 18.210,00, pari all'ammontare della sanzione pecuniaria ingiunta) e della complessità
(bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 2.032,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisionale, già al netto della riduzione del 20% sull'importo complessivo dovuto, ai sensi dell'art. 152-bis disp. att.
c.p.c.), oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento n. 4467/4183A emessa il 10/3/2023
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza dall;
Controparte_1
2) Condanna il sig. , in proprio ed in qualità Parte_1
di socio accomandatario della Società “Centro turistico Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”, alla refusione, in favore dell , Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.032,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 21/5/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3927/2023
All'udienza del 15/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. Stabilito CRISTOFARO CIROTA;
per parte opposta il Funzionario Dott.ssa ; Persona_1
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendone l'integrale accoglimento.
I difensori, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza - non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c. - rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3927/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F.: ), in proprio ed in Parte_1 C.F._1
qualità di socio accomandatario della Società “Centro turistico
Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”, rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso in opposizione, dall'Avv. Stabilito Cristofaro Cirota, presso il cui studio, sito in Ogliastro
Cilento (SA) alla via Fratelli Bandiera, nn. 46/48, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dal funzionario delegato Dott.ssa unitamente alla quale Persona_1
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza elettivamente domicilia in al corso Garibaldi, palazzo Amato;
CP_1
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/5/2023 il sig. , in Parte_1
proprio ed in qualità di socio accomandatario della Società “Centro turistico Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4467/4183A, emessa il 10/3/2023 ed a lui notificata il 17/4/2023, con cui l' gli ha Controparte_1
intimato il pagamento dell'importo di € 18.210,00, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, deducendo:
- in premessa ed in punto di fatto, di essere socio accomandatario della
Società “Centro Turistico Green Park di OR NS ed Aniello
S.A.S.”, esercente l'attività di gestione di uno stabilimento balneare ed oggetto di ispezione da parte dell'opposta; che, invero, il 21/8/2020 gli
Ispettori del Lavoro in servizio presso la sede territoriale di CP_1
accedevano nei locali della Società, al fine di verificare la regolare gestione del personale occupato, richiedendo la documentazione ad essa relativa ed invitandolo a produrla entro il termine del 29/9/2020; che alla tempestiva produzione di quest'ultima facevano seguito le integrazioni documentali richieste dalla parte opposta, rispettivamente, del 16/11/2020 – in relazione alla divisione degli utili della socia lavoratrice, sig.ra , alla busta paga del mese di Parte_2
settembre (2020) relativa al sig. e DVR – e Parte_3
dell'11/2/2021, inerente alla emissione delle fatture, per il periodo
1/2018 – 8/2020, relative al contratto di appalto sottoscritto con la società che tuttavia, nonostante la puntuale Controparte_2
evasione delle richieste di controparte (cfr. all. 3 e 4 al ricorso in
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza opposizione), in data 17/4/2023 gli veniva notificata – nell'anzidetta qualità di socio e sulla base del verbale unico di accertamento del
18/5/2021, asseritamente notificatogli il 01/7/2022 – l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni “di omessa o infedele registrazione sul libro unico dei dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa” per il dipendente sig. “di omessa comunicazione al Parte_4
Centro per l'Impiego del nominativo del lavoratore assunto, della data di assunzione e degli altri elementi del rapporto di lavoro, nei termini previsti
[…]” per il dipendente sig. e “di disposizione Parte_3
riguardanti la mera utilizzazione di manodopera in violazione delle norme di legge” per i dipendenti, sigg.ri e Parte_3 Persona_2
(cfr. all. 1);
- in diritto, quale primo motivo di opposizione che, in violazione dell'art. 18, co. 2, L. n. 689/1981, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta conseguirebbe alla omessa notificazione del verbale di accertamento del 18/5/2021 posto a suo fondamento;
- quale secondo motivo di opposizione, che la mancata notifica del verbale di accertamento, richiamato “per relationem” nel corpo dell'intimazione per cui è causa, renderebbe l'ingiunzione di pagamento n. 4467/4183A emessa nei suoi confronti dall'
[...]
illegittima anche per Controparte_1
violazione dell'obbligo di adeguata motivazione, attesa la non corrispondenza tra gli addebiti con essa mossi e quelli di cui all'atto presupposto;
- nel merito, quale terzo motivo di opposizione che, pure accertandosi la denegata notificazione del verbale di accertamento, l'ordinanza opposta sarebbe comunque nulla per violazione del termine perentorio di
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. , in Parte_1
proprio ed in qualità di socio accomandatario della Società “Centro turistico Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”,ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 4467/4183A, emessa nei suoi confronti dall il Controparte_1
10/3/2023 ed a lui notificata il 17/4/2023; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. CRISTOFARO
CIROTA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'
[...]
, deducendo: Controparte_1
- preliminarmente che, ferma la valenza probatoria del processo verbale di accertamento, il sig. non avrebbe contestato la Parte_1
sussistenza, nel merito, delle violazioni sanzionate, di talché esse sarebbero da intendersi confermate;
- quanto al primo motivo di opposizione, che la censura sollevata dall'opponente in ordine alla omessa notifica dell'atto presupposto sarebbe documentalmente smentita, atteso che dalle risultanze agli atti emergerebbe con chiarezza che il verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00000/2021-829-01 del 15/6/2021, prot. n. 24442 del 16/6/2021, sia stato ritualmente notificato al sig. Pt_1
in data 02/7/2021, presso l'indirizzo confermato
[...]
dell'opponente e con dicitura espressa “persona di famiglia convivente, risulta emesso CAN n. 628940400144 del 02/07/2021”, oltre che in data 01/7/2021 alla Società ispezionata;
- che non sarebbe fondato neppure il lamentato difetto di motivazione
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza dell'atto opposto nella misura in cui, ferma la cognizione piena del
Giudice sul rapporto di causa, nel caso dell'ordinanza impugnata si evincerebbero tanto gli atti presupposti, quanto le norme violate, quelle sanzionatorie, nonché la descrizione dei fatti che hanno dato luogo alle sanzioni con essa irrogate;
- che del pari destituita di fondamento sarebbe la paventata violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/2021 di cui al terzo motivo di opposizione, da ritenersi pienamente smentita dalla documentazione in atti atteso che, decorrendo dalla conclusione degli accertamenti del 18/5/2021, il termine di novanta giorni previsto dalla succitata disposizione normativa risulterebbe pienamente rispettato dalle notifiche del verbale unico di accertamento perfezionatesi, rispettivamente, in data 01/7/2021 alla
Società ed il 02/7/2021 all'opponente.
In virtù di quanto innanzi esposto l' Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni:
[...]
rigettare il ricorso proposto dall'opponente e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione n. 4467/4183A del 10/3/2023; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, con applicazione dei parametri e riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ai sensi dell'art. 9, co. 2, D.L. n. 1/2012 (come convertito, con modificazioni, dalla L. n.
27/2012).
Istruita la causa documentalmente, essa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 15/5/2025 per la discussione e decisione della stessa.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. La presente opposizione, che verte essenzialmente sulla presunta omessa notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n.
SA00000/2021 – 829-01 del 15/6/2021, posto a fondamento
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza dell'ordinanza ingiunzione opposta, e sulla conseguente violazione del termine di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981, è infondata e va rigettata sotto ciascuno dei connessi profili di doglianza.
1.1. Il giudizio sulla fondatezza dei primi due motivi di opposizione, con i quali l'opponente lamenta, innanzitutto, la mancata notifica dell'atto presupposto e, dunque, richiamandosi ad esso “per relationem”
l'ordinanza ingiunzione, l'illegittimità della stessa sotto il profilo della inadeguatezza dell'impianto motivazionale, rende necessaria l'osservazione, in via preliminare, che in tema di opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento ispettivo – diversamente da quanto previsto dalla disciplina speciale e tipica dettata per le violazioni del Codice della Strada – non è suscettibile di essere impugnato autonomamente in sede giurisdizionale, poichè si tratta di atto procedimentale inidoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto là dove l'Amministrazione procedente, disattese le eventuali ragioni dell'interessato, concluda il procedimento mediante l'irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez. VI-Lav., ordinanza n.
5543/2023).
La funzione della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione resta, invero, ancorata alla tutela, in capo all'ingiunto, delle esigenze di conoscenza delle violazioni contestate e del conseguente diritto di difesa, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa sanzionatoria poggia sul rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e delle relative notificazioni.
1.1.1. Ciò chiarito, occorre allora rilevare che, nella vicenda in esame, la censura formulata dall'opponente in relazione all'omessa notifica del verbale ispettivo presupposto è documentalmente smentita dalle
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza risultanze agli atti, avendo la parte opposta provveduto a depositare in giudizio l'avviso di ricevimento delle raccomandate inviate, rispettivamente, in data 01/7/2021 alla Società ispezionata, in qualità di obbligata in solido, ed il 02/7/2021 al sig. quale Parte_3
persona di famiglia convivente col socio accomandatario-opponente (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), presso l'indirizzo di residenza conforme a quello dichiarato nel ricorso in opposizione.
Da tanto consegue la correttezza dell'operato dell'Ente opposto, in quanto perfettamente coerente con i principi sanciti dalla Suprema
Corte in materia di notificazione delle sanzioni amministrative, secondo cui “l'art. 14 della legge n. 689/1981 impone l'obbligo di una distinta ed autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido. Qualora non sia possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento, purché la dimora o il domicilio siano noti all'amministrazione procedente. Il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 2, determina l'estinzione dell'obbligazione esclusivamente per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ma non produce effetti estintivi nei confronti degli altri coobbligati in solido che abbiano ricevuto regolare notifica. La notificazione del verbale di accertamento e contestazione deve essere effettuata presso le rispettive residenze dei destinatari, anche quando si tratti del rappresentante legale di una società. Non è sufficiente la notifica presso la sede legale della società quando il trasgressore sia il legale rappresentante residente all'estero” (cfr., in questi termini, Cass.
Civ., Sez. II., ordinanza n. 2057/2024).
1.2. Quanto appena evidenziato in ordine alla ritualità della notificazione esperita dall'Amministrazione ingiungente destituisce di
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza fondamento anche l'ulteriore profilo di censura sollevato dal sig.
, inerente alla presunta inadeguatezza Parte_1
dell'impianto motivazionale posto a base dell'intimazione opposta, dovendosi precisare, altresì, che per giurisprudenza di legittimità consolidata il richiamo di atti del procedimento amministrativo – e, in particolare, del verbale di accertamento già noto all'opponente – è pacificamente ammesso, tenuto conto che l'oggetto del giudizio di opposizione non è l'atto, bensì il rapporto, di talché il Giudice adito può, con cognizione piena, valutare anche quelle proposizioni difensive ulteriori rispetto alle motivazioni addotte nell'ordinanza ingiunzione opposta (cfr., in tal senso, “ex multis”, Cass. Civ., Sez. II, nn.
11514/2011, 1574/2025).
Ma è di tutta evidenza che, nel caso di specie, al di là delle contestazioni formali già vagliate, il sig. nulla ha dedotto circa Parte_1
la legittimità sostanziale delle violazioni poste a fondamento della sanzione pecuniaria irrogatagli da parte opposta.
1.3. Fermo quanto innanzi esposto, può procedersi allo scrutinio della fondatezza nel merito del terzo motivo di opposizione, con cui l'opponente denuncia, anche nella denegata ipotesi di accertamento della ritualità della notificazione del verbale ispettivo presupposto, la violazione del termine perentorio sancito dall'art. 14 della Legge n.
689/1981.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato sulla base dei criteri interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità.
Si evidenzia, al riguardo che, con particolare riferimento all'individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, co. 2, della Legge n. 689/1981 per la notificazione del verbale unico di accertamento, non già per l'emissione
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza dell'ordinanza ingiunzione – la quale resta soggetta al solo termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 – la Suprema Corte è costante nel ritenere che, in tema di sanzioni amministrative, lo scrutinio del Giudice dell'opposizione dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione deve fondarsi
– soprattutto allorquando, come nel caso di specie, il procedimento di accertamento abbia avuto ad oggetto più violazioni connesse – sul complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e, con riguardo alla loro complessità, sulla congruità del tempo a tal fine impiegato, senza, tuttavia, potersi sostituire all'ingiungente nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Invero, muovendo dal presupposto secondo cui l'accertamento coincide con il compimento delle indagini necessarie a riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, non già con la generica ed approssimativa percezione del fatto, la Suprema Corte ha evidenziato il potere-dovere del Giudice dell'opposizione adito di valutare la ragionevolezza dei tempi impiegati dall'Ente accertatore, al fine di ritenerne la complessiva congruità, o meno, rispetto al necessario contemperamento tra le esigenze delle parti. duplice esigenza sopra individuata (cfr. “ex multis”, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanze nn. 22013/2024 e
33526/2024 che, in relazione a quanto appena osservato, sottolineano che “in tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 14 l. n. 689/1981, il giudice dell'opposizione deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione e la congruità del tempo impiegato, considerando la
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza complessità dell'attività istruttoria svolta. L'accertamento non coincide con la mera percezione del fatto, ma richiede il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione secondo le modalità previste dall'art. 13, la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione. Tale valutazione deve contemperare sia
l'interesse pubblico connaturato alla funzione accertatrice, sia l'interesse del presunto trasgressore ad un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità e alla predisposizione di un'adeguata difesa.
Assumono pertanto rilevanza tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto. Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale, dovendo limitarsi a verificare la ragionevolezza complessiva dei tempi impiegati rispetto alla natura e complessità degli accertamenti svolti”).
Tanto premesso in termini generali, dall'esame della ricostruzione fattuale operata dalle parti e dalla documentazione in atti ad essa relativa è di tutta evidenza che le richieste di integrazione documentale avanzate dall'opposta nel corso del procedimento di accertamento ineriscano, tra le altre, alla violazione per interposizione illecita da pseudo appalto, di talché l'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie consente di ritenere perfettamente congruo il tempo impiegato dall Controparte_1
per la sua conclusione e, dunque, di individuare
[...]
la data del 18/5/2021 quale “dies a quo” dal quale far decorrere il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della Legge n.
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza 689/1981, con conseguente legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
1.4. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento n. 4467/4183A, emessa il 10/3/2023 dall'
[...]
nei confronti dell'opponente, Controparte_1
va confermata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono quindi poste a carico del sig. , in proprio ed in Parte_1
qualità di socio accomandatario della Società “Centro turistico
Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”, e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 18.210,00, pari all'ammontare della sanzione pecuniaria ingiunta) e della complessità
(bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 2.032,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisionale, già al netto della riduzione del 20% sull'importo complessivo dovuto, ai sensi dell'art. 152-bis disp. att.
c.p.c.), oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento n. 4467/4183A emessa il 10/3/2023
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza dall;
Controparte_1
2) Condanna il sig. , in proprio ed in qualità Parte_1
di socio accomandatario della Società “Centro turistico Green Park di OR NS ed Aniello S.A.S.”, alla refusione, in favore dell , Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.032,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 21/5/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3927/2023 - Sentenza