Articolo 2 della Legge 1 luglio 1997, n. 227
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 luglio 1997
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.
Entrata in vigore il 20 luglio 1997