TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4916/2017 e R.G. n. 1924/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti civili di primo grado iscritti ai n.rg 4196 dell'anno 2017 e 1924 dell'anno
2021 R.Gen.Aff.Cont., riservati in decisione all'udienza dell'11.09.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, termini venuti a scadere in data 1° dicembre 2025, vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 in calce all'atto di citazione, dall'avv. Ciro Sesto, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Ottaviano (NA), alla Via Vecchia Palma n. 29;
- ATTORI NEL GIUDIZIO 4916/2017 e OPPONENTI NEL GIUDIZIO N.R.G.
1924/2021 -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE NEL GIUDIZIO N.R.G. 4916/2017-
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua Controparte_2 procuratrice speciale, giusta procura del 31/08/2018, a ministero del Dott. , Notaio Persona_1 in Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003), la quale, a propria volta, ha conferito CP_3 procura a rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Luciana Cipolla, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ti Paola Santoro e Ciro Laviano, in Terzigno (NA), Via Avini
n. 74.;
-OPPOSTA NEL GIUDIZIO N.R.G. 1924/2021- Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito, nonché opposizione a decreto ingiuntivo n. 2375/2020 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 proponendo domanda di accertamento negativo del credito complessivamente determinato in €
51.478,54, derivante dal contratto di conto corrente n. 539.62 stipulato tra la predetta Banca e la società (ad oggi cancellata dal Registro delle Imprese, previa procedura di Parte_3 liquidazione) e garantito dagli odierni attori, in qualità di fideiussori.
In particolare, a fondamento della domanda spiegata gli istanti hanno dedotto una serie di illegittimità relative al contratto di conto corrente nonché alla fideiussione prestata, ovvero: la nullità del contratto per illegittima capitalizzazione degli interessi anatocistici, in violazione degli artt. 1283 e 118 c.c.; l'assenza di pattuizione scritta relativa al tasso d'interesse applicato, ex art. 117, comma 4 e 7, TUB;
la modifica unilaterale da parte dell'istituto bancario delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente;
nonché l'usurarietà dei tassi di interesse operati, ex art. 1815, comma 2, c.c.; infine, la nullità delle clausole inerenti la corresponsione delle commissioni di massimo scoperto.
2. Instauratosi il giudizio, nonostante la ritualità della notifica del libello introduttivo – effettuata a mezzo pec e perfezionatasi in data 23.06.2017- non si è costituita in giudizio Controparte_1
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, come da verbale del
1.07.2016, per mancata adesione della ritualmente invitata, Controparte_5 verificata, pertanto la procedibilità della domanda, la causa, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allora Giudice istruttore all'udienza del 12.01.2022 per la precisazione delle conclusioni.
4. Nelle more del giudizio de quo, in accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_2
in qualità di cessionaria di , per mezzo della sua mandataria
[...] Controparte_1 CP_3
a sua volta rappresentata da con decreto
[...] Controparte_4 ingiuntivo n. 2375/2020, ha ingiunto agli odierni attori il pagamento della somma complessiva di € 51.478,54, in qualità di fideiussori della società per le somme a debito relative Parte_3 al contratto di conto corrente n. 532,62, stipulato tra la società medesima e la cedente
[...]
. Controparte_1
5.Avverso il notificato provvedimento monitorio hanno proposto opposizione
[...]
e deducendo la nullità del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, Parte_1 Parte_2 in via preliminare, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, in quanto era già pendente e in fase avanzata il giudizio di accertamento negativo promosso dagli odierni opponenti;
sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, non risultando provata l'inclusione del credito specifico nel blocco ceduto, ex art. 58 TUB;
nel merito, hanno eccepito la nullità del contratto di conto corrente a monte, per le ragioni già esplicitate nell'atto introduttivo del giudizio di accertamento negativo, nonché delle fideiussioni omnibus prestate in quanto riproduttive dello schema ABI/2003 violativo della normativa antitrust, ex art. 2, l.
287/1990, come da provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, in via subordinata, hanno domandato l'accertamento della decadenza dell'ingiunta ex art. 1957 c.c. Hanno concluso, quindi, per l'accoglimento della spiegata opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
6. Incardinatosi il giudizio di opposizione recante RG n. 1924/2021, instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la per mezzo della mandataria, la Controparte_6 quale ha contestato estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, evidenziandone il carattere dilatorio, concludendo, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo e contestuale rigetto dell'opposizione spiegata, oltre vittoria di spese di lite.
7. Ebbene, negata la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, espletata infruttuosamente la procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 bis, D.lgs. 28/2010, come da verbale negativo del 31 maggio 2022; rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il giudizio di opposizione e quello ex ante introdotto dagli istanti di accertamento negativo, con ordinanza del 6.04.2023, il giudizio RG. n. 1924/2021, in quanto di più giovane iscrizione a ruolo, è stato riunito al giudizio recante RG n. 4916/2017. Pertanto, espletata la fase istruttoria, mediante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con riguardo al giudizio di opposizione, la causa ha subito una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11.09.2025, chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente Magistrato, divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal luglio 2024, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c., per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, giungendo, così, alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione. 1. In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia di , relativamente Controparte_1 al giudizio recante RG n. 4916/2017, in quanto ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.
2. In via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità delle domande de quibus, in particolare, sia quella relativa all'accertamento negativo del credito, sia quella di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo stati esperiti i tentativi di mediazione obbligatoria, ex artt. 5 e 5 bis del D.lgs
28/2010, come da verbali del 1.07.2016 e 31.05.2022.
In particolare, quanto al procedimento di mediazione instaurato dagli attori con Controparte_1
, convenuta nel giudizio recante RG n. 4916/2017, si dà atto che il tentativo di mediazione
[...] ha dato esito negativo a fronte della mancata adesione dell'istituto bancario ritualmente convocato. In tal caso, tuttavia, è da precisare l'inoperatività della sanzione di cui all'art 8, co. 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010, non essendosi costituita in giudizio la qua. CP_7
3. Sempre in via preliminare, si da atto che il presente giudizio verrà deciso in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, in motivazione pag. 36 ss.) - in virtù del quale «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. n. 12002 del 28/05/2014 e più di recente n. 25870 del 15/09/2020, nonché Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555).
4. Nel merito, la domanda di accertamento negativo proposta dagli attori, in relazione al giudizio recante RG n. 4916/2017, è infondata e, pertanto, non merita accoglimento;
viceversa, è meritevole di accoglimento l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 2375/2020, di cui al giudizio riunito recante RG n. 1924/2021, per le ragioni di seguito esplicitate.
4.1 Occorre, in particolare, puntualizzare quanto agli oneri probatori delle parti in contenziosi quali quelli in oggetto, in cui si frappongono la domanda formulata da parte attrice di accertamento negativo del credito e la domanda dalla banca di condanna del correntista e/o del fideiussore al pagamento del saldo debitore che, in relazione a simili fattispecie, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza e l'inesistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 e ancora più di recente Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852).
Tale proposizione implica, secondo l'orientamento pacifico di questo Tribunale ed in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista o il fideiussore, ex art. 1945 c.c., intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare l'accertamento negativo del credito e la contestuale ripetizione dell'indebito, anche mediante una ricostruzione alternativa dei rapporti dare/avere tra il medesimo e l'istituto bancario, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrarne l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
4.2 Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso de quo, è da rilevare che entrambe le parti non hanno assolto all'onere probatorio sulle stesse gravanti.
Ed invero, parte istante, nel giudizio di accertamento negativo del credito oggetto di lite non ha provveduto, come sarebbe stato suo onere, né alla produzione del contratto di c.c. e di quello accessorio di garanzia personale, sub specie fideiussione omnibus, né tantomeno alla produzione della serie integrale degli estratti conto.
Sul punto, infatti, parte istante da un lato, si è limitata a depositare gli estratti conto relativi agli anni
2005/2013, producendo, altresì, relazione tecnica di parte ricostruttiva del rapporto de quo utilizzando il criterio del c.d. saldo zero;
dall'altro ha domandando, in modo generico, e, pertanto, inammissibile l'ostensione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “dell'intera documentazione contabile relativa ai contratti di fideiussione riguardanti gli attori ed il contratto di conto corrente della società” (si v. pag. 2 della memoria, ex art. 183, comma 6, II termine c.p.c.) Ebbene, in primo luogo, è necessario puntualizzare che l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., risulta inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, non avendo parte istante allegato, né tantomeno provato documentalmente, di aver preventivamente attivato lo strumento previsto dall'art. 119 TUB.
Come recentemente chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24641 del 13 settembre 2021, superando alcuni precedenti difformi, a) l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. non può avere ad oggetto alcun documento che la parte non possa procurarsi da sé e non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante;
in generale la richiesta di esibizione non può avere natura esplorativa;
b) affermare che è la su istanza del CP_5 cliente, a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, implica che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori, come definite dall'art. 2697 c.c.; c) l'art. 119, comma 4 TUB, non è una norma sull'onere della prova, onde la sua formulazione non consente di ritenere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere senza limite alcuno la consegna degli estratti conto a lite pendente, grazie all'intervento del giudice, sicché trarre dal precetto dettato dall'art. 119, comma 4, il principio secondo cui detta norma possa trovare applicazione anche a giudizio pendente, significa deviare dal fondamentale criterio di ermeneutica posto dall'art. 12 Preleggi e dare per dimostrato ciò che dovevasi dimostrare.
Da ciò la conseguenza che, se il cliente ha esercitato il diritto di cui al comma 4 dell'art. 119 e la banca non vi ha ottemperato l'ordine di esibizione è impartito in conformità alla previsione normativa;
se il cliente non ha effettuato, come nella specie, la preventiva richiesta, non adempiuta dalla banca, non vi sono margini per l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.
Tantomeno, le evidenziate insuperabili lacune probatorie potrebbero essere superate dalla più volte sollecitata consulenza tecnico contabile, che diversamente assumerebbe una portata inammissibilmente esplorativa, con inevitabile rigetto dell'apposita istanza formulata da parte attrice.
Ed infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass Sez Unite S. 19597 del 18.09.2020). Ulteriormente, è da rilevare che non soccorre alle lacune probatorie di parte istante la produzione degli estratti conto relativi agli anni dal 2005 al 2013, risultando tale documentazione del tutto parziale, rilevandosi che il contratto di c.c. per cui è causa è stato acceso in data 19.04.2001 ed estinto in data 13.05.2016 (si v. allegati n. 4 e 7 della produzione monitoria di parte opposta).
Sul punto, peraltro, la Giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista istante e, in ogni caso, il conteggio del dare e avere dovrà essere effettuato “partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato”, non già dal c.d. saldo zero come sostenuto da parte attrice (Cass. Civ. 28.11.2018, n.
30822).
4.3 Infine, quanto alla documentazione prodotta da parte opposta, in qualità di cessionaria del credito oggetto di lite, parimenti è da rilevare una sostanziale aporia probatoria, enucleandosi dalla produzione monitora solo il contratto di conto corrente acceso in data 12.04.2001 dalla società
la fideiussione prestata dagli opponenti e l'estratto ex art. 50 TUB, che se è certamente Parte_3 sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, non basta a provare la fondatezza della pretesa creditoria nella presente fase di merito, essendo a tal fine necessaria, per quanto sopra detto, la produzione della serie integrale dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione.
4.4. Pertanto, tirando le fila del discorso, le esposte considerazioni conducono, per un verso, all'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per altro verso, al rigetto della domanda di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito formulata dagli istanti nel giudizio recante RG n. 4916/2017.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
5. L'esito della lite, configurando una tipica ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento negativo proposta da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
nonché, sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai Controparte_1 medesimi attori, avverso il decreto ingiuntivo n. 2375/2020, emesso da questo Tribunale in data il 23.12.2020, pubblicato in data 24.12.2020 e notificato in data 03.02.2021, su istanza di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la sua procuratrice speciale CP_8 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua volta rappresentata da
[...] [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, relativamente al giudizio recante RG n. 4916/2017;
2. Rigetta la domanda di accertamento negativo del credito e contestuale ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in parte motiva;
3. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2375/2020;
4. Compensa integralmente le spese di lite, ex art. 92 c.p.c.
Così deciso in Nola, il 2/12/2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, magistrato Ordinario in tirocinio presso l'intestato Ufficio.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti civili di primo grado iscritti ai n.rg 4196 dell'anno 2017 e 1924 dell'anno
2021 R.Gen.Aff.Cont., riservati in decisione all'udienza dell'11.09.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, termini venuti a scadere in data 1° dicembre 2025, vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 in calce all'atto di citazione, dall'avv. Ciro Sesto, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Ottaviano (NA), alla Via Vecchia Palma n. 29;
- ATTORI NEL GIUDIZIO 4916/2017 e OPPONENTI NEL GIUDIZIO N.R.G.
1924/2021 -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE NEL GIUDIZIO N.R.G. 4916/2017-
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua Controparte_2 procuratrice speciale, giusta procura del 31/08/2018, a ministero del Dott. , Notaio Persona_1 in Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003), la quale, a propria volta, ha conferito CP_3 procura a rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Luciana Cipolla, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ti Paola Santoro e Ciro Laviano, in Terzigno (NA), Via Avini
n. 74.;
-OPPOSTA NEL GIUDIZIO N.R.G. 1924/2021- Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito, nonché opposizione a decreto ingiuntivo n. 2375/2020 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 proponendo domanda di accertamento negativo del credito complessivamente determinato in €
51.478,54, derivante dal contratto di conto corrente n. 539.62 stipulato tra la predetta Banca e la società (ad oggi cancellata dal Registro delle Imprese, previa procedura di Parte_3 liquidazione) e garantito dagli odierni attori, in qualità di fideiussori.
In particolare, a fondamento della domanda spiegata gli istanti hanno dedotto una serie di illegittimità relative al contratto di conto corrente nonché alla fideiussione prestata, ovvero: la nullità del contratto per illegittima capitalizzazione degli interessi anatocistici, in violazione degli artt. 1283 e 118 c.c.; l'assenza di pattuizione scritta relativa al tasso d'interesse applicato, ex art. 117, comma 4 e 7, TUB;
la modifica unilaterale da parte dell'istituto bancario delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente;
nonché l'usurarietà dei tassi di interesse operati, ex art. 1815, comma 2, c.c.; infine, la nullità delle clausole inerenti la corresponsione delle commissioni di massimo scoperto.
2. Instauratosi il giudizio, nonostante la ritualità della notifica del libello introduttivo – effettuata a mezzo pec e perfezionatasi in data 23.06.2017- non si è costituita in giudizio Controparte_1
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, come da verbale del
1.07.2016, per mancata adesione della ritualmente invitata, Controparte_5 verificata, pertanto la procedibilità della domanda, la causa, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria viva, è stata spedita dall'allora Giudice istruttore all'udienza del 12.01.2022 per la precisazione delle conclusioni.
4. Nelle more del giudizio de quo, in accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_2
in qualità di cessionaria di , per mezzo della sua mandataria
[...] Controparte_1 CP_3
a sua volta rappresentata da con decreto
[...] Controparte_4 ingiuntivo n. 2375/2020, ha ingiunto agli odierni attori il pagamento della somma complessiva di € 51.478,54, in qualità di fideiussori della società per le somme a debito relative Parte_3 al contratto di conto corrente n. 532,62, stipulato tra la società medesima e la cedente
[...]
. Controparte_1
5.Avverso il notificato provvedimento monitorio hanno proposto opposizione
[...]
e deducendo la nullità del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, Parte_1 Parte_2 in via preliminare, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, in quanto era già pendente e in fase avanzata il giudizio di accertamento negativo promosso dagli odierni opponenti;
sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, non risultando provata l'inclusione del credito specifico nel blocco ceduto, ex art. 58 TUB;
nel merito, hanno eccepito la nullità del contratto di conto corrente a monte, per le ragioni già esplicitate nell'atto introduttivo del giudizio di accertamento negativo, nonché delle fideiussioni omnibus prestate in quanto riproduttive dello schema ABI/2003 violativo della normativa antitrust, ex art. 2, l.
287/1990, come da provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, in via subordinata, hanno domandato l'accertamento della decadenza dell'ingiunta ex art. 1957 c.c. Hanno concluso, quindi, per l'accoglimento della spiegata opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
6. Incardinatosi il giudizio di opposizione recante RG n. 1924/2021, instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la per mezzo della mandataria, la Controparte_6 quale ha contestato estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, evidenziandone il carattere dilatorio, concludendo, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo e contestuale rigetto dell'opposizione spiegata, oltre vittoria di spese di lite.
7. Ebbene, negata la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, espletata infruttuosamente la procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 bis, D.lgs. 28/2010, come da verbale negativo del 31 maggio 2022; rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il giudizio di opposizione e quello ex ante introdotto dagli istanti di accertamento negativo, con ordinanza del 6.04.2023, il giudizio RG. n. 1924/2021, in quanto di più giovane iscrizione a ruolo, è stato riunito al giudizio recante RG n. 4916/2017. Pertanto, espletata la fase istruttoria, mediante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con riguardo al giudizio di opposizione, la causa ha subito una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11.09.2025, chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente Magistrato, divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal luglio 2024, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c., per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, giungendo, così, alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione. 1. In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia di , relativamente Controparte_1 al giudizio recante RG n. 4916/2017, in quanto ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.
2. In via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità delle domande de quibus, in particolare, sia quella relativa all'accertamento negativo del credito, sia quella di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo stati esperiti i tentativi di mediazione obbligatoria, ex artt. 5 e 5 bis del D.lgs
28/2010, come da verbali del 1.07.2016 e 31.05.2022.
In particolare, quanto al procedimento di mediazione instaurato dagli attori con Controparte_1
, convenuta nel giudizio recante RG n. 4916/2017, si dà atto che il tentativo di mediazione
[...] ha dato esito negativo a fronte della mancata adesione dell'istituto bancario ritualmente convocato. In tal caso, tuttavia, è da precisare l'inoperatività della sanzione di cui all'art 8, co. 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010, non essendosi costituita in giudizio la qua. CP_7
3. Sempre in via preliminare, si da atto che il presente giudizio verrà deciso in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, in motivazione pag. 36 ss.) - in virtù del quale «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. n. 12002 del 28/05/2014 e più di recente n. 25870 del 15/09/2020, nonché Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555).
4. Nel merito, la domanda di accertamento negativo proposta dagli attori, in relazione al giudizio recante RG n. 4916/2017, è infondata e, pertanto, non merita accoglimento;
viceversa, è meritevole di accoglimento l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 2375/2020, di cui al giudizio riunito recante RG n. 1924/2021, per le ragioni di seguito esplicitate.
4.1 Occorre, in particolare, puntualizzare quanto agli oneri probatori delle parti in contenziosi quali quelli in oggetto, in cui si frappongono la domanda formulata da parte attrice di accertamento negativo del credito e la domanda dalla banca di condanna del correntista e/o del fideiussore al pagamento del saldo debitore che, in relazione a simili fattispecie, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza e l'inesistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 e ancora più di recente Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852).
Tale proposizione implica, secondo l'orientamento pacifico di questo Tribunale ed in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista o il fideiussore, ex art. 1945 c.c., intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare l'accertamento negativo del credito e la contestuale ripetizione dell'indebito, anche mediante una ricostruzione alternativa dei rapporti dare/avere tra il medesimo e l'istituto bancario, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrarne l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
4.2 Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso de quo, è da rilevare che entrambe le parti non hanno assolto all'onere probatorio sulle stesse gravanti.
Ed invero, parte istante, nel giudizio di accertamento negativo del credito oggetto di lite non ha provveduto, come sarebbe stato suo onere, né alla produzione del contratto di c.c. e di quello accessorio di garanzia personale, sub specie fideiussione omnibus, né tantomeno alla produzione della serie integrale degli estratti conto.
Sul punto, infatti, parte istante da un lato, si è limitata a depositare gli estratti conto relativi agli anni
2005/2013, producendo, altresì, relazione tecnica di parte ricostruttiva del rapporto de quo utilizzando il criterio del c.d. saldo zero;
dall'altro ha domandando, in modo generico, e, pertanto, inammissibile l'ostensione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “dell'intera documentazione contabile relativa ai contratti di fideiussione riguardanti gli attori ed il contratto di conto corrente della società” (si v. pag. 2 della memoria, ex art. 183, comma 6, II termine c.p.c.) Ebbene, in primo luogo, è necessario puntualizzare che l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., risulta inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, non avendo parte istante allegato, né tantomeno provato documentalmente, di aver preventivamente attivato lo strumento previsto dall'art. 119 TUB.
Come recentemente chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24641 del 13 settembre 2021, superando alcuni precedenti difformi, a) l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. non può avere ad oggetto alcun documento che la parte non possa procurarsi da sé e non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante;
in generale la richiesta di esibizione non può avere natura esplorativa;
b) affermare che è la su istanza del CP_5 cliente, a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, implica che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori, come definite dall'art. 2697 c.c.; c) l'art. 119, comma 4 TUB, non è una norma sull'onere della prova, onde la sua formulazione non consente di ritenere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere senza limite alcuno la consegna degli estratti conto a lite pendente, grazie all'intervento del giudice, sicché trarre dal precetto dettato dall'art. 119, comma 4, il principio secondo cui detta norma possa trovare applicazione anche a giudizio pendente, significa deviare dal fondamentale criterio di ermeneutica posto dall'art. 12 Preleggi e dare per dimostrato ciò che dovevasi dimostrare.
Da ciò la conseguenza che, se il cliente ha esercitato il diritto di cui al comma 4 dell'art. 119 e la banca non vi ha ottemperato l'ordine di esibizione è impartito in conformità alla previsione normativa;
se il cliente non ha effettuato, come nella specie, la preventiva richiesta, non adempiuta dalla banca, non vi sono margini per l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.
Tantomeno, le evidenziate insuperabili lacune probatorie potrebbero essere superate dalla più volte sollecitata consulenza tecnico contabile, che diversamente assumerebbe una portata inammissibilmente esplorativa, con inevitabile rigetto dell'apposita istanza formulata da parte attrice.
Ed infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass Sez Unite S. 19597 del 18.09.2020). Ulteriormente, è da rilevare che non soccorre alle lacune probatorie di parte istante la produzione degli estratti conto relativi agli anni dal 2005 al 2013, risultando tale documentazione del tutto parziale, rilevandosi che il contratto di c.c. per cui è causa è stato acceso in data 19.04.2001 ed estinto in data 13.05.2016 (si v. allegati n. 4 e 7 della produzione monitoria di parte opposta).
Sul punto, peraltro, la Giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista istante e, in ogni caso, il conteggio del dare e avere dovrà essere effettuato “partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato”, non già dal c.d. saldo zero come sostenuto da parte attrice (Cass. Civ. 28.11.2018, n.
30822).
4.3 Infine, quanto alla documentazione prodotta da parte opposta, in qualità di cessionaria del credito oggetto di lite, parimenti è da rilevare una sostanziale aporia probatoria, enucleandosi dalla produzione monitora solo il contratto di conto corrente acceso in data 12.04.2001 dalla società
la fideiussione prestata dagli opponenti e l'estratto ex art. 50 TUB, che se è certamente Parte_3 sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, non basta a provare la fondatezza della pretesa creditoria nella presente fase di merito, essendo a tal fine necessaria, per quanto sopra detto, la produzione della serie integrale dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione.
4.4. Pertanto, tirando le fila del discorso, le esposte considerazioni conducono, per un verso, all'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per altro verso, al rigetto della domanda di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito formulata dagli istanti nel giudizio recante RG n. 4916/2017.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
5. L'esito della lite, configurando una tipica ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento negativo proposta da e contro Parte_1 Parte_2 [...]
nonché, sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai Controparte_1 medesimi attori, avverso il decreto ingiuntivo n. 2375/2020, emesso da questo Tribunale in data il 23.12.2020, pubblicato in data 24.12.2020 e notificato in data 03.02.2021, su istanza di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la sua procuratrice speciale CP_8 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua volta rappresentata da
[...] [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_4 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, relativamente al giudizio recante RG n. 4916/2017;
2. Rigetta la domanda di accertamento negativo del credito e contestuale ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in parte motiva;
3. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2375/2020;
4. Compensa integralmente le spese di lite, ex art. 92 c.p.c.
Così deciso in Nola, il 2/12/2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, magistrato Ordinario in tirocinio presso l'intestato Ufficio.