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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 842/2021 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25 Marzo 2025 alle ore 10.07 sono comparsi:
- per parte opponente l'Avv. Fogliani, la quale si riporta in atti e a tutte le richieste ivi formulate;
- per parte opposta, l'Avv. Antonino Araca, in sostituzione dell'Avv. Citriglia il quale si riporta in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies CPC dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello recante n. 842/2021 R.G. promosso da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Fogliani;
- parte appellante, convenuta in primo grado -
nei confronti:
Pag. 1 di 9 (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. Salvatrice Citriglia;
- parte appellata, attrice in primo grado -
*****
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2021 il ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 266/2020 emessa in data 05.12.2020 dal Giudice di Pace di R.G. 148/2020, con cui è stata accolta la domanda formulata da Pt_1 [...]
nei confronti del predetto tesa ad ottenere il CP_1 Pt_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 23.08.2019.
Sinistro che l'attore ha così descritto in citazione: “In data 23.08.2019 il sig. CP_1
percorreva a bordo della propria bicicletta, nella propria corsia di marcia ed a velocità moderata, la Via Zuccarello di località Patti Marina quando, giunto in prossimità di una serie di tombini per lo scolo delle acque piovane collocati in sequenza, perpendicolarmente alla carreggiata, a pochi centimetri l'uno dall'altro, a causa della carenza, non segnalata, di un adeguato raccordo tra gli stessi, finiva con la ruota anteriore della bici all'interno di un vero e proprio “solco” o “canale” esistente sulla carreggiata, cadendo rovinosamente a terra”.
A seguito del sinistro, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure a refertando la presenza di “escoriazioni al ginocchio destro, CP_1
gomito destro, piccola ferita 1° dito mano destra, abrasione 2° dito mano sinistra”.
Il giorno seguente si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_1
“Barone Romeo” di ove è stata diagnosticata una “algia spalla dx post trauma con Pt_1 difficoltà ad articolare l'arto, escoriazioni ginocchio dx, braccio dx e mano sx”, con una prognosi di gg. 25.
Nel corso del giudizio di primo grado il ha contestato la domanda spiegata Pt_1 dall'attore, evidenziando che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna responsabilità della P.A.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, ritenendola fondata.
Pag. 2 di 9 In particolare, ha ritenuto che “all'esito dell'esame degli atti è emersa la prova sufficiente comprovante l'assunto di parte attrice. Non vi è dubbio alcuno che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusivi del convenuto Parte_1
proprietario custode e del tratto di strada dove si trovavano tombini, in quanto, lo stesso, ha omesso di attendere alla ordinaria manutenzione e di segnalare lo stato di pericolo derivante dalla mancanza di raccordo tra gli stessi, così come risulta dalle foto prodotte. Oltretutto, tale situazione ha costituito, certamente, un'insidia trabocchetto, non potendo essere visibile da chi si trova in bicicletta, né prevedibile a causa della mancata segnalazione e transennamento. Per tutto quanto sopra esposto la domanda dell'attore deve trovare accoglimento. Dai certificati medici, ivi compreso il referto del pronto soccorso, risulta che lo attore ha riportato trauma alla spalla dx ed al ginocchio nonché varie escoriazioni. Dette lesioni sono guarite, a seguito di terapia, nel volgere di giorni 45. L'attore, inoltre, ha subito un danno alla propria bicicletta quantificabile in Euro 180.00. Allo stesso spetta pertanto la somma di Euro 2340.00 di cui euro 2160.00 per lesioni subite ivi compreso il danno morale ed euro 180.00 per le riparazioni della bicicletta. Sulle superiori somme, quantificate a titolo di risarcimento del danno, debbono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Patti, Avv. Mariano Munafò, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del convenuto in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro Parte_1
tempore;
3) Condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2.340.00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
4)Condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante Parte_1
Pag. 3 di 9 pro tempore, al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, essendo
l'attore stato ammesso a gratuito patrocinio, che si liquidano in Euro 900.00 oltre accessori.
Avverso detta decisione ha proposto appello il deducendo che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe errato nell'accertare la responsabilità dell'Ente Locale e a condannarlo al risarcimento del danno.
Con comparsa del 07.10.2021 si è costituito contestando il contenuto CP_1 dell'atto di gravame, di cui pertanto ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello è stata disposta CTU al fine di accertare e quantificare i danni fisici subiti da seguito del sinistro. CP_1
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'odierna udienza,
a seguito di discussione orale, introitata per la decisione.
*****
Il presente giudizio attiene ad un sinistro occorso in data 23.08.2019, alle ore 8.45 circa,
a un ciclista, , mentre percorreva a bordo della propria Controparte_1
bicicletta, Via Zuccarello, in località Patti Marina.
Il sinistro è stato causato da una fessura dell'asfalto creatasi tra le grate poste in senso longitudinale rispetto alla sede stradale, ove si è incastrata la ruota della bici, facendo cadere a terra CP_1
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea, ritenendo responsabile il quale Ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro. Pt_1
Il ha impugnato la sentenza, non avendo -a suo avviso- il giudice di pace Pt_1
valutato correttamente il materiale probatorio ed applicato la giurisprudenza dominante in tema di risarcimento del danno da cose in custodia.
Parte appellata sostiene, invece, che la sentenza impugnata sia corretta, evidenziando che nel caso in esame è stata fornita la prova sia dell'an che del quantum debeatur.
Sul punto giova richiamare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, anche alla luce dell'insegnamento della Consulta (Corte Cost. 10 Maggio 1999 n. 156), sulla
Pag. 4 di 9 responsabilità ex art. 2051 C.C.
Tale responsabilità ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già a un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Detto orientamento è stato recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui
“la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 C.C. - ha un carattere non presunto, ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e
l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (v. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
Alla luce del superiore consolidato orientamento giurisprudenziale, per sussumere la fattispecie concreta nella responsabilità disciplinata dall'art. 2051 C.C., occorre, innanzitutto, verificare che il danno sia provenuto dalla cosa in custodia, evidenziando che nel caso di specie è incontestata tra le parti la titolarità del bene in capo al
Parte_1
Orbene, ritiene questo giudice, in considerazione delle risultanze processuali, che detto elemento possa ritenersi provato.
E infatti dalla lettura del rapporto redatto dai Vigili Urbani, dalla documentazione fotografica in atti e dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare , non Testimone_1
contestate specificamente da parte convenuta, odierna appellante, si evince che stava percorrendo a bordo della propria bicicletta Via Zuccarello, in località CP_1
Pag. 5 di 9 Patti Marina, in direzione Messina-Palermo, quando improvvisamente è caduto a terra a causa di una fessura presente sull'asfalto, in corrispondenza delle grate che occupano in senso longitudinale l'intera sede stradale.
Accertato il nesso eziologico tra il danno e la cosa, si può quindi passare all'esame delle eccezioni sollevate dal (sia in primo grado che nel presente giudizio di Pt_1 appello), le quali invero incidono non sull'applicabilità o meno della disciplinata dettata dall'art. 2051 C.C., quanto piuttosto all'eventuale concorso del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 C.C., richiamato espressamente dall'art. 2056 C.C. ai fini della quantificazione del danno extracontrattuale.
La condotta del danneggiato potrebbe infatti escludere l'operatività dell'art. 2051 C.C. solo laddove, per il suo carattere anomalo, avesse determinato una serie causale autonoma.
Solo ove ricorra tale ipotesi il comportamento del danneggiato sarebbe equiparabile al
“caso fortuito” di cui all'art. 2051 C.C., in quanto solo in quel caso il collegamento tra la cosa e il danno verrebbe spezzato.
Nel caso di specie, il comportamento colposo dell'attore/danneggiato consisterebbe, invece, in una mera disattenzione, per non essersi accorto della presenza della fessura tra le grate poste lungo la sede stradale.
Detto comportamento, ancorché colposo, non può tuttavia qualificarsi come “abnorme”
e quindi essere in grado di escludere la causalità in capo alla cosa custodita. Esso può rilevare solo in termini di concorso nella causazione del danno (danno-conseguenza, non danno-evento, per le ragioni anzidette) come concretamente verificatosi.
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo giudice che l'appello proposto dal vada parzialmente accolto e, segnatamente, vada confermata la Pt_1
responsabilità ex art. 2051 C.C. dell'Ente Locale in relazione al sinistro oggetto del presente giudizio;
riconoscendosi, tuttavia, ai sensi dell'art. 1227 C.C. un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, atteso che lo stesso -utilizzando la normale diligenza- avrebbe potuto accorgersi delle concrete condizioni dell'asfalto e rallentare la propria marcia, adeguandosi alle stesse.
Pag. 6 di 9 *****
Per quanto riguarda l'entità del danno, si condividono le considerazioni e le conclusioni cui è giunto il CTU dott.ssa , la quale ha accertato che le lesioni Persona_1 riportate da a seguito del sinistro occorso in data 23.08.2019 (“escoriazioni CP_1 cutanee […] ginocchio dx, gomito dx, piccola ferita 1° dito mano sx, abrasione 2° dito mano sx”) hanno determinato:
• 20 giorni di invalidità totale assoluta (ITA);
• 10 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 30%;
• 31 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 15%;
In virtù di quanto accertato dal CTU e delle Tabelle di Milano attualmente vigenti
(pubblicate nel 2024), si ritiene che il danno possa esser quantificato in 2.710,14 euro
(somma devalutata alla data del sinistro), con una riduzione del 30% in considerazione dell'accertato concorso del danneggiato nella causazione del danno.
La somma dovuta dal è quindi pari a 1.897,09 euro, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi (sulla somma annualmente rivalutata) dalla data del sinistro sino al soddisfo (trattandosi di debito di valore), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Si precisa che per la liquidazione del danno sono state utilizzate le tabelle milanesi in virtù dell'orientamento, ormai maggioritario, secondo cui: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di visioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (v. Cass. Civile, sentenza n. 12408 del
07.06.2011).
Al superiore importo occorre aggiungere la somma di 180,00 euro a titolo di risarcimento del danno subito dal mezzo (bicicletta), rilevandosi che su detto capo della
Pag. 7 di 9 sentenza, siccome non appellato, si è formato il giudicato.
*****
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizi seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore (da 1.100 a 5.200 euro).
Esse vanno per 1/3 compensate tra le parti, e per la restante parte (2/3) poste a carico del nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore Parte_1 dell'Erario, essendo ammesso al patrocinio a spese Controparte_1
dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO E PER L'EFFETTO RIFORMA LA
SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI SEGUENTI TERMINI:
1. DICHIARA IL ESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. Parte_1
2051 C.C. DEL SINISTRO PER CUI È CAUSA, RICONOSCENDO AI SENSI
DELL'ART. 1227 C.C. UN CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO
DI GI TI NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO
NELLA MISURA DEL 30%;
2. CONDANNA IL COMUNE DI PATTI A CORRISPONDERE A DI
GI TI LA SOMMA DI 1.897,09 EURO, OLTRE
RIVALUTAZIONE E INTERESSI (SULLA SOMMA ANNUALMENTE
RIVALUTATA) DALLA DATA DEL SINISTRO SINO AL SODDISFO, A
TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
SUBITO DALLO STESSO A SEGUITO DEL SINISTRO PER CUI È CAUSA;
3. CONDANNA IL A CORRISPONDERE A Parte_1 [...]
LA SOMMA DI 180,00 EURO, OLTRE INTERESSI CP_1
DALLA DOMANDA SINO AL SODDISFO, A TITOLO DI RISARCIMENTO
Pag. 8 di 9 DEL DANNO PATOMONIALE SUBITO DALLO STESSO A SEGUITO DEL
SINISTRO PER CUI È CAUSA;
4. CONDANNA IL COMUNE DI PATTI ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI
LITE IN FAVORE DI DI GI TI, DA DISTRARSI IN
FAVORE DELL'ERARIO, CHE LIQUIDA (GIÀ DECURTATE IN
CONSIDERAZIONE DELLA PARZIALE COMPENSAZIONE INDICATA IN
PARTE MOTIVA) IN:
▪ 843,00 EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA E
IVA, PER IL PRIMO GRADO;
▪ 1.701,00 EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA
E IVA, PER IL SECONDO GRADO;
5. PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU PER 1/3 A CARICO DI
DI GI TI E PER 2/3 A CARICO DEL COMUNE DI
PATTI.
Così deciso il 25 Marzo 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 9 di 9
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25 Marzo 2025 alle ore 10.07 sono comparsi:
- per parte opponente l'Avv. Fogliani, la quale si riporta in atti e a tutte le richieste ivi formulate;
- per parte opposta, l'Avv. Antonino Araca, in sostituzione dell'Avv. Citriglia il quale si riporta in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies CPC dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello recante n. 842/2021 R.G. promosso da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Fogliani;
- parte appellante, convenuta in primo grado -
nei confronti:
Pag. 1 di 9 (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. Salvatrice Citriglia;
- parte appellata, attrice in primo grado -
*****
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2021 il ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 266/2020 emessa in data 05.12.2020 dal Giudice di Pace di R.G. 148/2020, con cui è stata accolta la domanda formulata da Pt_1 [...]
nei confronti del predetto tesa ad ottenere il CP_1 Pt_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 23.08.2019.
Sinistro che l'attore ha così descritto in citazione: “In data 23.08.2019 il sig. CP_1
percorreva a bordo della propria bicicletta, nella propria corsia di marcia ed a velocità moderata, la Via Zuccarello di località Patti Marina quando, giunto in prossimità di una serie di tombini per lo scolo delle acque piovane collocati in sequenza, perpendicolarmente alla carreggiata, a pochi centimetri l'uno dall'altro, a causa della carenza, non segnalata, di un adeguato raccordo tra gli stessi, finiva con la ruota anteriore della bici all'interno di un vero e proprio “solco” o “canale” esistente sulla carreggiata, cadendo rovinosamente a terra”.
A seguito del sinistro, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure a refertando la presenza di “escoriazioni al ginocchio destro, CP_1
gomito destro, piccola ferita 1° dito mano destra, abrasione 2° dito mano sinistra”.
Il giorno seguente si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_1
“Barone Romeo” di ove è stata diagnosticata una “algia spalla dx post trauma con Pt_1 difficoltà ad articolare l'arto, escoriazioni ginocchio dx, braccio dx e mano sx”, con una prognosi di gg. 25.
Nel corso del giudizio di primo grado il ha contestato la domanda spiegata Pt_1 dall'attore, evidenziando che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna responsabilità della P.A.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, ritenendola fondata.
Pag. 2 di 9 In particolare, ha ritenuto che “all'esito dell'esame degli atti è emersa la prova sufficiente comprovante l'assunto di parte attrice. Non vi è dubbio alcuno che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusivi del convenuto Parte_1
proprietario custode e del tratto di strada dove si trovavano tombini, in quanto, lo stesso, ha omesso di attendere alla ordinaria manutenzione e di segnalare lo stato di pericolo derivante dalla mancanza di raccordo tra gli stessi, così come risulta dalle foto prodotte. Oltretutto, tale situazione ha costituito, certamente, un'insidia trabocchetto, non potendo essere visibile da chi si trova in bicicletta, né prevedibile a causa della mancata segnalazione e transennamento. Per tutto quanto sopra esposto la domanda dell'attore deve trovare accoglimento. Dai certificati medici, ivi compreso il referto del pronto soccorso, risulta che lo attore ha riportato trauma alla spalla dx ed al ginocchio nonché varie escoriazioni. Dette lesioni sono guarite, a seguito di terapia, nel volgere di giorni 45. L'attore, inoltre, ha subito un danno alla propria bicicletta quantificabile in Euro 180.00. Allo stesso spetta pertanto la somma di Euro 2340.00 di cui euro 2160.00 per lesioni subite ivi compreso il danno morale ed euro 180.00 per le riparazioni della bicicletta. Sulle superiori somme, quantificate a titolo di risarcimento del danno, debbono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Patti, Avv. Mariano Munafò, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del convenuto in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro Parte_1
tempore;
3) Condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2.340.00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
4)Condanna il convenuto in persona del suo legale rappresentante Parte_1
Pag. 3 di 9 pro tempore, al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, essendo
l'attore stato ammesso a gratuito patrocinio, che si liquidano in Euro 900.00 oltre accessori.
Avverso detta decisione ha proposto appello il deducendo che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe errato nell'accertare la responsabilità dell'Ente Locale e a condannarlo al risarcimento del danno.
Con comparsa del 07.10.2021 si è costituito contestando il contenuto CP_1 dell'atto di gravame, di cui pertanto ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello è stata disposta CTU al fine di accertare e quantificare i danni fisici subiti da seguito del sinistro. CP_1
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'odierna udienza,
a seguito di discussione orale, introitata per la decisione.
*****
Il presente giudizio attiene ad un sinistro occorso in data 23.08.2019, alle ore 8.45 circa,
a un ciclista, , mentre percorreva a bordo della propria Controparte_1
bicicletta, Via Zuccarello, in località Patti Marina.
Il sinistro è stato causato da una fessura dell'asfalto creatasi tra le grate poste in senso longitudinale rispetto alla sede stradale, ove si è incastrata la ruota della bici, facendo cadere a terra CP_1
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea, ritenendo responsabile il quale Ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro. Pt_1
Il ha impugnato la sentenza, non avendo -a suo avviso- il giudice di pace Pt_1
valutato correttamente il materiale probatorio ed applicato la giurisprudenza dominante in tema di risarcimento del danno da cose in custodia.
Parte appellata sostiene, invece, che la sentenza impugnata sia corretta, evidenziando che nel caso in esame è stata fornita la prova sia dell'an che del quantum debeatur.
Sul punto giova richiamare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, anche alla luce dell'insegnamento della Consulta (Corte Cost. 10 Maggio 1999 n. 156), sulla
Pag. 4 di 9 responsabilità ex art. 2051 C.C.
Tale responsabilità ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già a un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Detto orientamento è stato recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui
“la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 C.C. - ha un carattere non presunto, ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e
l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (v. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
Alla luce del superiore consolidato orientamento giurisprudenziale, per sussumere la fattispecie concreta nella responsabilità disciplinata dall'art. 2051 C.C., occorre, innanzitutto, verificare che il danno sia provenuto dalla cosa in custodia, evidenziando che nel caso di specie è incontestata tra le parti la titolarità del bene in capo al
Parte_1
Orbene, ritiene questo giudice, in considerazione delle risultanze processuali, che detto elemento possa ritenersi provato.
E infatti dalla lettura del rapporto redatto dai Vigili Urbani, dalla documentazione fotografica in atti e dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare , non Testimone_1
contestate specificamente da parte convenuta, odierna appellante, si evince che stava percorrendo a bordo della propria bicicletta Via Zuccarello, in località CP_1
Pag. 5 di 9 Patti Marina, in direzione Messina-Palermo, quando improvvisamente è caduto a terra a causa di una fessura presente sull'asfalto, in corrispondenza delle grate che occupano in senso longitudinale l'intera sede stradale.
Accertato il nesso eziologico tra il danno e la cosa, si può quindi passare all'esame delle eccezioni sollevate dal (sia in primo grado che nel presente giudizio di Pt_1 appello), le quali invero incidono non sull'applicabilità o meno della disciplinata dettata dall'art. 2051 C.C., quanto piuttosto all'eventuale concorso del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 C.C., richiamato espressamente dall'art. 2056 C.C. ai fini della quantificazione del danno extracontrattuale.
La condotta del danneggiato potrebbe infatti escludere l'operatività dell'art. 2051 C.C. solo laddove, per il suo carattere anomalo, avesse determinato una serie causale autonoma.
Solo ove ricorra tale ipotesi il comportamento del danneggiato sarebbe equiparabile al
“caso fortuito” di cui all'art. 2051 C.C., in quanto solo in quel caso il collegamento tra la cosa e il danno verrebbe spezzato.
Nel caso di specie, il comportamento colposo dell'attore/danneggiato consisterebbe, invece, in una mera disattenzione, per non essersi accorto della presenza della fessura tra le grate poste lungo la sede stradale.
Detto comportamento, ancorché colposo, non può tuttavia qualificarsi come “abnorme”
e quindi essere in grado di escludere la causalità in capo alla cosa custodita. Esso può rilevare solo in termini di concorso nella causazione del danno (danno-conseguenza, non danno-evento, per le ragioni anzidette) come concretamente verificatosi.
Orbene, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo giudice che l'appello proposto dal vada parzialmente accolto e, segnatamente, vada confermata la Pt_1
responsabilità ex art. 2051 C.C. dell'Ente Locale in relazione al sinistro oggetto del presente giudizio;
riconoscendosi, tuttavia, ai sensi dell'art. 1227 C.C. un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, atteso che lo stesso -utilizzando la normale diligenza- avrebbe potuto accorgersi delle concrete condizioni dell'asfalto e rallentare la propria marcia, adeguandosi alle stesse.
Pag. 6 di 9 *****
Per quanto riguarda l'entità del danno, si condividono le considerazioni e le conclusioni cui è giunto il CTU dott.ssa , la quale ha accertato che le lesioni Persona_1 riportate da a seguito del sinistro occorso in data 23.08.2019 (“escoriazioni CP_1 cutanee […] ginocchio dx, gomito dx, piccola ferita 1° dito mano sx, abrasione 2° dito mano sx”) hanno determinato:
• 20 giorni di invalidità totale assoluta (ITA);
• 10 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 30%;
• 31 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 15%;
In virtù di quanto accertato dal CTU e delle Tabelle di Milano attualmente vigenti
(pubblicate nel 2024), si ritiene che il danno possa esser quantificato in 2.710,14 euro
(somma devalutata alla data del sinistro), con una riduzione del 30% in considerazione dell'accertato concorso del danneggiato nella causazione del danno.
La somma dovuta dal è quindi pari a 1.897,09 euro, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi (sulla somma annualmente rivalutata) dalla data del sinistro sino al soddisfo (trattandosi di debito di valore), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Si precisa che per la liquidazione del danno sono state utilizzate le tabelle milanesi in virtù dell'orientamento, ormai maggioritario, secondo cui: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di visioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (v. Cass. Civile, sentenza n. 12408 del
07.06.2011).
Al superiore importo occorre aggiungere la somma di 180,00 euro a titolo di risarcimento del danno subito dal mezzo (bicicletta), rilevandosi che su detto capo della
Pag. 7 di 9 sentenza, siccome non appellato, si è formato il giudicato.
*****
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizi seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore (da 1.100 a 5.200 euro).
Esse vanno per 1/3 compensate tra le parti, e per la restante parte (2/3) poste a carico del nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore Parte_1 dell'Erario, essendo ammesso al patrocinio a spese Controparte_1
dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO E PER L'EFFETTO RIFORMA LA
SENTENZA DI PRIMO GRADO NEI SEGUENTI TERMINI:
1. DICHIARA IL ESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. Parte_1
2051 C.C. DEL SINISTRO PER CUI È CAUSA, RICONOSCENDO AI SENSI
DELL'ART. 1227 C.C. UN CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO
DI GI TI NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO
NELLA MISURA DEL 30%;
2. CONDANNA IL COMUNE DI PATTI A CORRISPONDERE A DI
GI TI LA SOMMA DI 1.897,09 EURO, OLTRE
RIVALUTAZIONE E INTERESSI (SULLA SOMMA ANNUALMENTE
RIVALUTATA) DALLA DATA DEL SINISTRO SINO AL SODDISFO, A
TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
SUBITO DALLO STESSO A SEGUITO DEL SINISTRO PER CUI È CAUSA;
3. CONDANNA IL A CORRISPONDERE A Parte_1 [...]
LA SOMMA DI 180,00 EURO, OLTRE INTERESSI CP_1
DALLA DOMANDA SINO AL SODDISFO, A TITOLO DI RISARCIMENTO
Pag. 8 di 9 DEL DANNO PATOMONIALE SUBITO DALLO STESSO A SEGUITO DEL
SINISTRO PER CUI È CAUSA;
4. CONDANNA IL COMUNE DI PATTI ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI
LITE IN FAVORE DI DI GI TI, DA DISTRARSI IN
FAVORE DELL'ERARIO, CHE LIQUIDA (GIÀ DECURTATE IN
CONSIDERAZIONE DELLA PARZIALE COMPENSAZIONE INDICATA IN
PARTE MOTIVA) IN:
▪ 843,00 EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA E
IVA, PER IL PRIMO GRADO;
▪ 1.701,00 EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA
E IVA, PER IL SECONDO GRADO;
5. PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU PER 1/3 A CARICO DI
DI GI TI E PER 2/3 A CARICO DEL COMUNE DI
PATTI.
Così deciso il 25 Marzo 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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