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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/04/2024, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1588/2020 promossa da:
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
corrente a UM (Mc), in persona dall'Amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLI RICCARDO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in LI (Mc), Viale Martiri della Libertà, n. 21, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE contro
(P.I. ) con sede NO (An), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BENVENUTO
MAURIZIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NO (An), Via
G.B. Milani, n. 44, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 173/2020
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale di udienza del
07/02/2024
pagina 1 di 9 Per parte attrice opponente come da atto di citazione, ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE:
- ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, che si indica nel Tribunale di Macerata.
IN SUBORDINE, in ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare:
- in accoglimento della spiegata opposizione, per i titoli e le causali sopra dedotte, respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO:
- in accoglimento della spiegata opposizione, per i motivi in fatto e in diritto di cui alla superiore narrativa, revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione di legge meglio vista.
IN OGNI CASO: condannare la in persona del proprio legale rapp.te p.t., a Controparte_2
rifondere le spese e le competenze della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta opposta come da prima memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, ovvero:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ivi compresa quella di incompetenza per territorio in quanto infondata sia in fatto che in diritto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso intrapresa in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni e motivazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 173/2020, condannando il
[...]
a UM (c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
dell'Amministratore e legale rappresentate pro tempore, a pagare in favore della la somma di euro 10.000,00, oltre agli interessi di cui al D.Lgs Controparte_2
pagina 2 di 9 231/02, ovvero quelli legali, maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite, da porsi integralmente a carico dell'opponente ex art. 91
c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/03/2020, il
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2020 Controparte_1
(R.G. 455/2020) emesso dal Tribunale di Ancona il 03/02/2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 10.000,00 oltre Controparte_2
interessi come da domanda, nonché delle spese della procedura di ingiunzione, che venivano liquidate in €145,50 per anticipazioni ed € 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, i.v.a., c.p.a. e le successive occorrende.
Preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Ancona in favore del Tribunale di Macerata, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19, 20, 28, 38 c.p.c., essendo UM (Mc) la sede del Condominio e il luogo dove dovevano eseguirsi i lavori, nonché in base all'art. 14 del contratto di appalto del
13/11/2017 e dell'art. 27 delle condizioni generali di appalto, quale foro espressamente pattuito tra le parti.
Il ha poi contestato: - la carenza di prova Controparte_1
scritta del diritto fatto valere ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ritenendo le fatture commerciali non regolarmente tenute, prive di valore probatorio in ordine all'esistenza del credito;
-
l'errata quantificazione dell'ammontare del credito, in quanto sarebbe già stato corrisposto l'importo di € 96.931,98 rispetto ad un corrispettivo finale di cui al computo metrico del 21/06/2018 pari a € 105.632,51 e pertanto la somma residua ammonterebbe a € 8.700,53; - l'avvenuto adempimento della propria obbligazione, avendo effettuato la procedura di cessione del credito di imposta, espletando tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente, ovvero tramite comunicazioni del 06/03/2018 e del 05/07/2019 come previste dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
01/12/2016, utilizzando il servizio telematico;
-l'assenza dei requisiti di Org_1
pagina 3 di 9 certezza, liquidità ed esigibilità, tenuto conto della natura del credito di imposta, ripartito in dieci quote annuali di pari importo e utilizzabile in compensazione.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
del 24/07/2020 chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto priva di qualsiasi fondamento, e instando per la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio.
In particolare, l'opposta ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, essendo il Tribunale di Ancona, in base al combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182, co. 3, c.c., competente quale foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, in quanto oggetto del giudizio è l'inadempimento nel pagamento di una quota parte del corrispettivo pattiziamente previsto per le opere eseguite dalla ditta appaltatrice.
Inoltre nel merito, la ha rappresentato di aver documentato l'esistenza del credito CP_2
tramite produzione di fatture commerciali regolarmente tenute, del contratto di appalto del 13/11/2017, dove viene esplicitamente pattuita la cessione del credito d'imposta, dell'estratto storico tratto dall' attestante l'assenza del credito Organizzazione_2
oggetto del giudizio nella lista dei movimenti della cessione dei crediti, nonché del carteggio intercorso tra i rispettivi consulenti delle parti, da cui si evince il mancato perfezionamento dell'iter procedurale di cessione da parte attrice. Ha poi sostenuto l'esatto conteggio dell'ammontare del credito, in quanto la somma di € 1.300,00 ricompresa da controparte nel corrispettivo finale indicato nel computo metrico del
26/11/2018 si riferisce a lavori di straordinaria manutenzione fuori contratto, la morosità del Condominio per l'omissione della cessione del credito di imposta, non avendo correttamente espletato la relativa procedura e, infine, la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, a fronte dell'emissione della fattura di saldo e del fatto che in caso di cessione regolarmente avvenuta controparte si sarebbe spogliata dell'intero ammontare del credito.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU informatica pagina 4 di 9 Il Giudice ha altresì ordinato all di Ancona di comunicare le Organizzazione_3
ragioni della mancata visibilità della cessione di credito nel cassetto fiscale di parte convenuta.
Altro giudice persona fisica ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo una definizione per €.8000,00 a spese compensate, accettata da parte opponente.
Parte opposta invece ha dichiarato di non aderire alla proposta formulata.
La causa all'udienza del 07.02.24 è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente è fondata e va accolta.
Ribadito, anche in questa sede, quanto già in precedenza valutato e disposto in relazione all'intempestività dell'eccezione formulata dal Controparte_1
in ordine al profilo di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Macerata, quale foro del consumatore, occorre passare all'esame degli ulteriori motivi per cui tale eccezione è ritenuta ammissibile e conseguentemente da accogliere.
In primo luogo, la Suprema Corte ha più volte affermato che “nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 3989; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
pagina 5 di 9 Nella vicenda in esame, parte opponente ha contestato l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Ancona, indicando adeguatamente tutti i criteri di collegamento applicabili al fine di individuare quale foro competente il Tribunale di Macerata.
In particolare, il ha sostenuto l'eccezione di Controparte_1
incompetenza per territorio attraverso il richiamo alla disciplina normativa, ovvero all'art. 19 c.p.c. (Foro generale delle persone giuridiche), in quanto il medesimo, nella propria qualità di attore formale ma di convenuto sostanziale, ha sede a UM (Mc), all'art. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione), essendo l'obbligazione sorta a LI (Mc), come da contratto di appalto stipulato fra le parti il
13/11/2017, e dovendo eseguirsi a UM (Mc), luogo dei lavori di appalto, nonché al combinato disposto degli artt. 28 e 38 c.p.c., per cui la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi previsti dalla norma in questione e quelli in cui l'inderogabilità sia disposta dalla legge, e le questioni relative alla competenza sono decise in base a ciò che risulta dagli atti di causa.
Difatti, a completamento dell'eccezione formulata, l'opponente ha rilevato come nel contratto di appalto del 13/11/2017 le parti abbiano espressamente pattuito quale foro competente il Tribunale di Macerata.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa e univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2020, n. 21362; Cass. civ., sez. VI-3, 25 gennaio 2018, n. 1838).
La Suprema Corte ha ritenuto che “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere
pagina 6 di 9 la competenza degli altri fori contemplati dalla legge” (cfr. Cass. civ. n. 1838 del
25/01/2018).
Esaminando il caso di specie, dagli atti risulta che con l'art. 27 delle condizioni generali del contratto di appalto stipulato in data 13/11/2017 (v. doc. 5 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, di parte opposta) le parti hanno espressamente pattuito che “ogni qualsivoglia controversia che potesse sorgere sulla interpretazione
e/o esecuzione delle clausole contenute nel presente contratto sarà demandata al foro di
Macerata”.
A questo riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che
“dire, infatti, “tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto” equivale ad assumere come oggetto di regolamentazione tutte le controversie che in qualsiasi modo abbiano a che fare con il contratto in senso statico e dinamico (cioè nel corso della sua esecuzione), questo essendo il senso dell'inerenza. Di modo che il contratto non assume necessariamente la funzione di fatto costitutivo dell'azione, che, quindi, debba essere di fonte contrattuale, bensì quella di fatto statico o dinamico in riferimento al quale debba essere insorta la controversia” (Cass., SS.UU., 24906/2011).
Inoltre, all'art. 14 del contratto di appalto del 13/11/2017 si afferma che “le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nelle condizioni generali
d'appalto allegate al presente contratto e che ne costituiscono parte integrante”.
Le suddette clausole sono state debitamente sottoscritte da entrambi i contraenti, come si evince dall'ultima pagina sia del contratto di appalto che delle condizioni generali, a conferma della esplicita e concorde volontà delle parti di stabilire quale foro competente il Tribunale di Macerata.
Sulla scorta dei criteri appena richiamati, va, quindi, dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Ancona per essere competente a conoscere della presente controversia il
Tribunale di Macerata.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che
pagina 7 di 9 ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (Cass. civ. Sez. VI n. 14594 del 21 agosto 2012).
Ne discende che la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza. Sul punto, cfr. Cass. 1998 n. 1485, 1999 n.
2352, 2000 n. 1037, 2005 n. 10687; id. Sez. 3, Ordinanza n. 15694 del 11/07/2006, secondo cui “la sentenza con la quale il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, ma contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto la pronuncia di invalidità del decreto è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso;
di conseguenza ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645
c.p.c”).
La pronuncia sulla competenza è da ritenersi assorbente di ulteriore questione.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca vanno compensate tra le parti, mentre le spese della CTU vanno poste a carico di parte opposta, vista la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
1588/2020, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Macerata e, per l'effetto,
pagina 8 di 9 dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 173/2020 e pertanto lo revoca dichiarandolo di nessuna efficacia;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di parte opposta , in persona del Controparte_2
suo legale rapp.te pro tempore, liquidate come da separato decreto;
- termine di legge per la riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale di
Macerata..
Così deciso in Ancona il 09.04.24
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1588/2020 promossa da:
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
corrente a UM (Mc), in persona dall'Amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLI RICCARDO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in LI (Mc), Viale Martiri della Libertà, n. 21, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE contro
(P.I. ) con sede NO (An), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BENVENUTO
MAURIZIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NO (An), Via
G.B. Milani, n. 44, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 173/2020
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale di udienza del
07/02/2024
pagina 1 di 9 Per parte attrice opponente come da atto di citazione, ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE:
- ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, che si indica nel Tribunale di Macerata.
IN SUBORDINE, in ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare:
- in accoglimento della spiegata opposizione, per i titoli e le causali sopra dedotte, respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO:
- in accoglimento della spiegata opposizione, per i motivi in fatto e in diritto di cui alla superiore narrativa, revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione di legge meglio vista.
IN OGNI CASO: condannare la in persona del proprio legale rapp.te p.t., a Controparte_2
rifondere le spese e le competenze della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta opposta come da prima memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, ovvero:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti per cui è causa ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ivi compresa quella di incompetenza per territorio in quanto infondata sia in fatto che in diritto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso intrapresa in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni e motivazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 173/2020, condannando il
[...]
a UM (c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
dell'Amministratore e legale rappresentate pro tempore, a pagare in favore della la somma di euro 10.000,00, oltre agli interessi di cui al D.Lgs Controparte_2
pagina 2 di 9 231/02, ovvero quelli legali, maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite, da porsi integralmente a carico dell'opponente ex art. 91
c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/03/2020, il
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2020 Controparte_1
(R.G. 455/2020) emesso dal Tribunale di Ancona il 03/02/2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 10.000,00 oltre Controparte_2
interessi come da domanda, nonché delle spese della procedura di ingiunzione, che venivano liquidate in €145,50 per anticipazioni ed € 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, i.v.a., c.p.a. e le successive occorrende.
Preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Ancona in favore del Tribunale di Macerata, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19, 20, 28, 38 c.p.c., essendo UM (Mc) la sede del Condominio e il luogo dove dovevano eseguirsi i lavori, nonché in base all'art. 14 del contratto di appalto del
13/11/2017 e dell'art. 27 delle condizioni generali di appalto, quale foro espressamente pattuito tra le parti.
Il ha poi contestato: - la carenza di prova Controparte_1
scritta del diritto fatto valere ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ritenendo le fatture commerciali non regolarmente tenute, prive di valore probatorio in ordine all'esistenza del credito;
-
l'errata quantificazione dell'ammontare del credito, in quanto sarebbe già stato corrisposto l'importo di € 96.931,98 rispetto ad un corrispettivo finale di cui al computo metrico del 21/06/2018 pari a € 105.632,51 e pertanto la somma residua ammonterebbe a € 8.700,53; - l'avvenuto adempimento della propria obbligazione, avendo effettuato la procedura di cessione del credito di imposta, espletando tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente, ovvero tramite comunicazioni del 06/03/2018 e del 05/07/2019 come previste dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
01/12/2016, utilizzando il servizio telematico;
-l'assenza dei requisiti di Org_1
pagina 3 di 9 certezza, liquidità ed esigibilità, tenuto conto della natura del credito di imposta, ripartito in dieci quote annuali di pari importo e utilizzabile in compensazione.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
del 24/07/2020 chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto priva di qualsiasi fondamento, e instando per la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio.
In particolare, l'opposta ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, essendo il Tribunale di Ancona, in base al combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182, co. 3, c.c., competente quale foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, in quanto oggetto del giudizio è l'inadempimento nel pagamento di una quota parte del corrispettivo pattiziamente previsto per le opere eseguite dalla ditta appaltatrice.
Inoltre nel merito, la ha rappresentato di aver documentato l'esistenza del credito CP_2
tramite produzione di fatture commerciali regolarmente tenute, del contratto di appalto del 13/11/2017, dove viene esplicitamente pattuita la cessione del credito d'imposta, dell'estratto storico tratto dall' attestante l'assenza del credito Organizzazione_2
oggetto del giudizio nella lista dei movimenti della cessione dei crediti, nonché del carteggio intercorso tra i rispettivi consulenti delle parti, da cui si evince il mancato perfezionamento dell'iter procedurale di cessione da parte attrice. Ha poi sostenuto l'esatto conteggio dell'ammontare del credito, in quanto la somma di € 1.300,00 ricompresa da controparte nel corrispettivo finale indicato nel computo metrico del
26/11/2018 si riferisce a lavori di straordinaria manutenzione fuori contratto, la morosità del Condominio per l'omissione della cessione del credito di imposta, non avendo correttamente espletato la relativa procedura e, infine, la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, a fronte dell'emissione della fattura di saldo e del fatto che in caso di cessione regolarmente avvenuta controparte si sarebbe spogliata dell'intero ammontare del credito.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU informatica pagina 4 di 9 Il Giudice ha altresì ordinato all di Ancona di comunicare le Organizzazione_3
ragioni della mancata visibilità della cessione di credito nel cassetto fiscale di parte convenuta.
Altro giudice persona fisica ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo una definizione per €.8000,00 a spese compensate, accettata da parte opponente.
Parte opposta invece ha dichiarato di non aderire alla proposta formulata.
La causa all'udienza del 07.02.24 è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente è fondata e va accolta.
Ribadito, anche in questa sede, quanto già in precedenza valutato e disposto in relazione all'intempestività dell'eccezione formulata dal Controparte_1
in ordine al profilo di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Macerata, quale foro del consumatore, occorre passare all'esame degli ulteriori motivi per cui tale eccezione è ritenuta ammissibile e conseguentemente da accogliere.
In primo luogo, la Suprema Corte ha più volte affermato che “nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 3989; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
pagina 5 di 9 Nella vicenda in esame, parte opponente ha contestato l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Ancona, indicando adeguatamente tutti i criteri di collegamento applicabili al fine di individuare quale foro competente il Tribunale di Macerata.
In particolare, il ha sostenuto l'eccezione di Controparte_1
incompetenza per territorio attraverso il richiamo alla disciplina normativa, ovvero all'art. 19 c.p.c. (Foro generale delle persone giuridiche), in quanto il medesimo, nella propria qualità di attore formale ma di convenuto sostanziale, ha sede a UM (Mc), all'art. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione), essendo l'obbligazione sorta a LI (Mc), come da contratto di appalto stipulato fra le parti il
13/11/2017, e dovendo eseguirsi a UM (Mc), luogo dei lavori di appalto, nonché al combinato disposto degli artt. 28 e 38 c.p.c., per cui la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi previsti dalla norma in questione e quelli in cui l'inderogabilità sia disposta dalla legge, e le questioni relative alla competenza sono decise in base a ciò che risulta dagli atti di causa.
Difatti, a completamento dell'eccezione formulata, l'opponente ha rilevato come nel contratto di appalto del 13/11/2017 le parti abbiano espressamente pattuito quale foro competente il Tribunale di Macerata.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa e univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2020, n. 21362; Cass. civ., sez. VI-3, 25 gennaio 2018, n. 1838).
La Suprema Corte ha ritenuto che “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere
pagina 6 di 9 la competenza degli altri fori contemplati dalla legge” (cfr. Cass. civ. n. 1838 del
25/01/2018).
Esaminando il caso di specie, dagli atti risulta che con l'art. 27 delle condizioni generali del contratto di appalto stipulato in data 13/11/2017 (v. doc. 5 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, di parte opposta) le parti hanno espressamente pattuito che “ogni qualsivoglia controversia che potesse sorgere sulla interpretazione
e/o esecuzione delle clausole contenute nel presente contratto sarà demandata al foro di
Macerata”.
A questo riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che
“dire, infatti, “tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto” equivale ad assumere come oggetto di regolamentazione tutte le controversie che in qualsiasi modo abbiano a che fare con il contratto in senso statico e dinamico (cioè nel corso della sua esecuzione), questo essendo il senso dell'inerenza. Di modo che il contratto non assume necessariamente la funzione di fatto costitutivo dell'azione, che, quindi, debba essere di fonte contrattuale, bensì quella di fatto statico o dinamico in riferimento al quale debba essere insorta la controversia” (Cass., SS.UU., 24906/2011).
Inoltre, all'art. 14 del contratto di appalto del 13/11/2017 si afferma che “le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nelle condizioni generali
d'appalto allegate al presente contratto e che ne costituiscono parte integrante”.
Le suddette clausole sono state debitamente sottoscritte da entrambi i contraenti, come si evince dall'ultima pagina sia del contratto di appalto che delle condizioni generali, a conferma della esplicita e concorde volontà delle parti di stabilire quale foro competente il Tribunale di Macerata.
Sulla scorta dei criteri appena richiamati, va, quindi, dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Ancona per essere competente a conoscere della presente controversia il
Tribunale di Macerata.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che
pagina 7 di 9 ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (Cass. civ. Sez. VI n. 14594 del 21 agosto 2012).
Ne discende che la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza. Sul punto, cfr. Cass. 1998 n. 1485, 1999 n.
2352, 2000 n. 1037, 2005 n. 10687; id. Sez. 3, Ordinanza n. 15694 del 11/07/2006, secondo cui “la sentenza con la quale il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, ma contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto la pronuncia di invalidità del decreto è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso;
di conseguenza ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645
c.p.c”).
La pronuncia sulla competenza è da ritenersi assorbente di ulteriore questione.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca vanno compensate tra le parti, mentre le spese della CTU vanno poste a carico di parte opposta, vista la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
1588/2020, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Macerata e, per l'effetto,
pagina 8 di 9 dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 173/2020 e pertanto lo revoca dichiarandolo di nessuna efficacia;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di parte opposta , in persona del Controparte_2
suo legale rapp.te pro tempore, liquidate come da separato decreto;
- termine di legge per la riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale di
Macerata..
Così deciso in Ancona il 09.04.24
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 9 di 9