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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 375/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 375/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ZANNONI MONIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N.29 42122 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MEDIANI FULVIO presso il cui studio sito in C/O ASCARI DAVIDE 41100 MODENA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note depositate in data 04.02.2025 hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni tra le medesime concordate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle minori e , nate a Scandiano Per_1 Persona_2
(RE) rispettivamente in data 08.11.2010 e 19.05.2015
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 09.02.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
I genitori, nelle note del 04.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate
1) Confermarsi l'affido esclusivo delle figlie minori e Persona_3 [...]
alla madre , cui verrà assegnata la casa Persona_4 Parte_1 famigliare sita in Casalgrande (RE), fraz. Salvaterra, via Reverberi 21.
2) Disporre la liberalizzazione degli incontri tra il padre e Controparte_1 le figlie, consentendo alle minori di vedere il genitore quando lo riterranno opportuno, compatibilmente ai loro impegni scolastici e non e previo accordo con la NO
, in ogni caso garantendo al padre di poter incontrare le figlie in almeno Parte_1 due occasioni settimanali, sempre con modalità da concordare previamente con la madre.
3) Mantenersi l'obbligo per il Signor di non avvicinarsi alla casa CP_1 famigliare nemmeno per prelevare o ivi ricondurre le figlie. Saranno le parti a concordare, di volta in volta, le differenti modalità operative garantendo comunque che le figlie non vengano accompagnate da soggetti estranei ai rispettivi nuclei parentali. Le ragazze potranno essere accompagnate da persone di fiducia dei genitori il cui nominativo verrà previamente comunicato.
4) Disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio continuino a supportare la NO ed il nucleo famigliare della stessa vigilando sulla serenità dei Parte_1 minori. 5) Rilevato che il resistente, allo stato, non svolge attività lavorativa, porsi a carico di
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite Controparte_1 versamento mensile della somma di €uro 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Disporsi che l'assegno unico venga percepito in misura pari al 100% da Parte_2
con rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte del .
[...] CP_1
7) Spese di lite compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minore.
Ritenuto in particolare di confermare l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, come già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti, alla luce delle vicende giudiziarie che vedono coinvolto il sig.
e del vigente divieto di avvicinamento di quest'ultimo alla CP_1 sig.ra . Parte_1
Ritenuto al contempo di poter liberalizzare gli incontri tra il padre e le figlie alla luce delle positive Relazioni del Servizio Sociale, pur mantenendo in capo al Servizio medesimo incarico di supporto e vigilanza, come richiesto dalle parti.
Ritenuto in ultimo che le spese di lite vadano compensate tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto, come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- Dispone la comunicazione della presente Sentenza al competente Servizio Sociale (Unione Tresinaro Secchia – Casalgrande)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2025
Il Presidente
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 375/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ZANNONI MONIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N.29 42122 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MEDIANI FULVIO presso il cui studio sito in C/O ASCARI DAVIDE 41100 MODENA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note depositate in data 04.02.2025 hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni tra le medesime concordate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle minori e , nate a Scandiano Per_1 Persona_2
(RE) rispettivamente in data 08.11.2010 e 19.05.2015
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 09.02.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
I genitori, nelle note del 04.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate
1) Confermarsi l'affido esclusivo delle figlie minori e Persona_3 [...]
alla madre , cui verrà assegnata la casa Persona_4 Parte_1 famigliare sita in Casalgrande (RE), fraz. Salvaterra, via Reverberi 21.
2) Disporre la liberalizzazione degli incontri tra il padre e Controparte_1 le figlie, consentendo alle minori di vedere il genitore quando lo riterranno opportuno, compatibilmente ai loro impegni scolastici e non e previo accordo con la NO
, in ogni caso garantendo al padre di poter incontrare le figlie in almeno Parte_1 due occasioni settimanali, sempre con modalità da concordare previamente con la madre.
3) Mantenersi l'obbligo per il Signor di non avvicinarsi alla casa CP_1 famigliare nemmeno per prelevare o ivi ricondurre le figlie. Saranno le parti a concordare, di volta in volta, le differenti modalità operative garantendo comunque che le figlie non vengano accompagnate da soggetti estranei ai rispettivi nuclei parentali. Le ragazze potranno essere accompagnate da persone di fiducia dei genitori il cui nominativo verrà previamente comunicato.
4) Disporre che i Servizi Sociali competenti per territorio continuino a supportare la NO ed il nucleo famigliare della stessa vigilando sulla serenità dei Parte_1 minori. 5) Rilevato che il resistente, allo stato, non svolge attività lavorativa, porsi a carico di
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite Controparte_1 versamento mensile della somma di €uro 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Disporsi che l'assegno unico venga percepito in misura pari al 100% da Parte_2
con rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte del .
[...] CP_1
7) Spese di lite compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minore.
Ritenuto in particolare di confermare l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, come già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti, alla luce delle vicende giudiziarie che vedono coinvolto il sig.
e del vigente divieto di avvicinamento di quest'ultimo alla CP_1 sig.ra . Parte_1
Ritenuto al contempo di poter liberalizzare gli incontri tra il padre e le figlie alla luce delle positive Relazioni del Servizio Sociale, pur mantenendo in capo al Servizio medesimo incarico di supporto e vigilanza, come richiesto dalle parti.
Ritenuto in ultimo che le spese di lite vadano compensate tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto, come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- Dispone la comunicazione della presente Sentenza al competente Servizio Sociale (Unione Tresinaro Secchia – Casalgrande)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2025
Il Presidente
Francesco Parisoli