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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/11/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all' udienza del 7.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti M. Parte_1
AP e S. AP
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti P. Fatigato e M.A. CP_1
Fatigato
Resistente
Oggetto: sanzioni disciplinari conservative- risarcimento del danno
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2022, la ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della quale operaio a tempo indeterminato CP_2 addetta al servizio di pulizia presso l'aeroporto di Brindisi e di essere poi passata alle dipendenze della società convenuta, a cui era stato subappaltato il suddetto servizio - esponeva di essere stata destinataria di una “serie di atteggiamenti reiteratamente ostili e vessatori” e di aver subìto continue “aggressioni verbali dalla coordinatrice”.
Allegava che tali comportamenti “ostili e di prevaricazione”, accentuatisi a partire dal
2016, erano stati portati a conoscenza del datore di lavoro, anche mediante l'intervento delle organizzazioni sindacali, ma senza alcun esito.
Rappresentava che, con nota del 5.11.2021, mentre era assente per malattia, la società le aveva contestato di aver tenuto “un comportamento scorretto e manchevole durante
l'orario di lavoro”, comminando poi, nonostante le giustificazioni rese, la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
1 Soggiungeva che, nelle more dell'iter disciplinare (in particolare in data 21.1.2022) era stata nuovamente aggredita dalla coordinatrice del servizio, sig. , venendo Persona_1 colta da malore al termine del turno lavorativo.
Evidenziava che, malgrado avesse denunciato quanto accaduto in data 21.1.2022 con pec del 25/27.1.2022, la società- con nota del 15.2.2022- aveva formulato, per detto episodio, una seconda contestazione disciplinare conclusasi con l'irrogazione della multa di un'ora.
Dedotta la violazione dell'art. 2087 c..c. e eccepita l'infondatezza degli addebiti disciplinari, rassegnava le seguenti conclusioni: “Riconoscere e dichiarare per le motivazioni innanzi espresse l'illegittimità, illiceità, arbitrarietà, nullità, vessatorietà, la violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 2087 e 2043 c.c. e della contrattazione collettiva: della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente per i fatti afferenti il 04.11.2021, contestati con missiva in data 25-27.01.2022; nonché della sanzione disciplinare per i fatti afferenti il 21.01.22 contestati con missiva in data 15.02.2022, della contestazione disciplinare del 16.06.2021 e, conseguentemente, disporne la revoca ed annullarli;
2. Riconoscere e dichiarare per le motivazioni innanzi espresse obbligata e per l'effetto condannare la ( CF e P.iva CP_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni P.IVA_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla ricorrente a cagione della pluralità di comportamenti di natura vessatoria e mobbizzante dalla stessa subiti, per la lesione all'integrità psico-fisica, per le sofferenze ed i patimenti subiti a causa delle ingiuste sanzioni disciplinari alla stessa inflitte, oltre rivalutazione ed interessi;
da determinarsi in via equitativa e da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica.
3. Condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti del ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario”.
Si costituiva la società convenuta che contestava gli avversi assunti, rilevando che "gran parte dei fatti asseritamente vessatori sono sorti precedentemente ad ottobre 2020 (anno in cui il rapporto di lavoro della è transitato in seno alla resistente)” ed Pt_1 evidenziando di aver legittimamente esercitato il potere disciplinare (irrogando peraltro due sanzioni di lieve entità nell'arco di due anni). Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito dell'espletata istruttoria orale, la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La ricorrente è stata destinataria di due distinti procedimenti disciplinari.
Nell'ambito del primo, avviato con nota del 5.11.2021, la società ha contestato alla ricorrente quanto segue: “in data 04 novembre 2021 (….) dopo essersi spostata di
2 locazione lavorativa, è arrivata nell'Area Arrivi Nazionali Air Side e con toni inappropriati e irosi, si rivolgeva ai presenti che stavano effettuando l'ispezione tra cui il dell'ADP e la responsabile del servizio, inveendo contro e gridando CP_3 puntando il dito “mettetevi d'accordo”, con tono di minaccia, con chiaro riferimento al fatto di essere stata distratta temporaneamente da un ambito di lavoro all'altro”.
In relazione al fatto contestato con la suindicata nota, la società ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione di due giorni dal lavoro e dalla retribuzione.
In occasione del secondo procedimento disciplinare (concernente l'episodio verificatosi in data 21.1.2022), risulta formulata la seguente contestazione: “a seguito di una segnalazione pervenuta alla referente, sig.ra non risultava essere presente Persona_1 nella zona Partenze Air, bensì in zona arrivi Air intenta a spazzare il pavimento, in totale spregio delle direttive aziendali e delle specifiche prescrizioni disposte dalla dirigenza di
”. Per tale episodio la società ha comminato la multa di un'ora. Controparte_4
È pacifico - come allegato dalla ricorrente nelle note conclusive – che la contestazione disciplinare del 16.08.2021 “non ha avuto alcun seguito”, avendo tuttavia, secondo la prospettazione attorea, “contribuito a segnare indelebilmente lo stato di salute psico- fisica della ricorrente”.
Ciò posto, la ricorrente ha lamentato l'illegittimo esercizio del potere disciplinare stante l'insussistenza dei fatti che hanno determinato l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e ha quindi chiesto l'annullamento delle stesse nonché la condanna della società al risarcimento dei danni “a cagione della pluralità di comportamenti di natura vessatoria
e mobbizzante” subìti.
Ebbene, con riferimento alla legittimità delle sanzioni disciplinari - posto che, come noto,
l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato incombe in capo al datore di lavoro
(Cass. Civ., Sez. Lav., n.11153 del 17/08/2022) - reputa la scrivente che, nel caso di specie, parte convenuta non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante.
In relazione all'episodio del 4.11.2021, il teste ha riferito che la ricorrente si CP_3 rivolse con “tono infastidito” (senza alcuna specificazione in ordine alle frase che avrebbe pronunciato, indicata nella relativa lettera di contestazione, e senza alcun riferimento ad atteggiamenti minacciosi), mentre con riferimento all'episodio del 21.1.2022 nulla ha saputo dichiarare, laddove invece la teste ha riferito di aver avuto notizia del fatto Per_1 contestato con nota del 27.1.2022 proprio dal predetto CP_3
Ebbene reputa il Tribunale che il contributo orale reso dai predetti testi sia insufficiente a ritenere adeguatamente provata la sussistenza dei fatti addebitati alla ricorrente (per come
3 descritti nelle relative note di contestazione), tenuto conto peraltro di quanto dichiarato dal teste - a conferma delle giustificazione già rese dalla ricorrente in fase Tes_1 endoprocedimentale- in merito all'episodio del gennaio 2022.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda formulata al punto 1 delle conclusioni di cui al ricorso.
I rilievi sinora svolti non consentono tuttavia di accogliere la domanda rassegnata al punto
2 delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Le allegazioni concernenti la sussistenza di una condotta mobbizzante appaiono del tutto generiche atteso che, al di là del riferimento ai procedimenti disciplinari avviati nell'arco di due anni, non vi è l'indicazione di alcun specifico episodio che possa indurre a ravvisare gli elementi costitutivi di una condotta mobbizzante (il che rende superfluo l'accertamento medico legale richiesto dall'istante).
A tal proposito, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale per mobbing si intende "una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (Cass. Sez. L. sent. n.
3785/2009; Cass. Sez. L. sent. n. 898/2014; Cass. Sez. L. sent. n. 17698/2014).
Nel caso di specie, difetta certamente la prova della sussistenza dell'intento persecutorio e/o vessatorio, non potendo essere sic et sempliciter desunto dal fatto che la società abbia avviato due procedimenti disciplinari omettendo di svolgere un'adeguata istruttoria (ed archiviandone peraltro uno), fermo restando che la stessa ricorrente ha allegato di aver subìto atteggiamenti vessatori accentuatisi “a partire dal 2016”, nonostante sia incontestato- all'esito della costituzione della convenuta- che il rapporto di lavoro tra le
4 parti sia iniziato ad ottobre 2020, sicché non possono essere addebitate alla CP_1 condotte (in tesi) imputabili ai precedenti gestori dell'appalto.
Difetta altresì la prova di condotte vessatorie poste in essere dalla (ex) dipendente Per_1
a causa delle quali la ricorrente avrebbe subìto danni risarcibili.
Non vi è alcuna prova documentale che possa corroborare tale circostanza e nessuno dei testi escussi ha confermato la relativa allegazione.
Ed invero, la teste ha dichiarato che “non mi risulta che la ricorrente sia stata Tes_2 aggredita verbalmente dalla sig.ra attraverso rimproveri o critiche”. Per_1
Il teste comune, , ha riferito che “non sono a conoscenza di quanto indicato Tes_1 alla circostanza n. 20 della memoria: io non ho mai assistito ad episodi del genere”.
Il teste addotto dalla ricorrente, ha escluso di aver assistito “ad eventi Testimone_3 del tipo di quelli indicati nel capitolo B…preciso che la sig.ra rispetto ai Pt_1 comportamenti della sig.ra con me non si è mai lamentata”. Per_1
Neppure le testimoni e hanno saputo riferire elementi che possano Tes_4 Tes_5 suffragare, in parte qua, le allegazioni attoree.
Analoghe considerazioni vanno formulate per quel che concerne la condotta persecutoria e vessatoria che sarebbe stata tenuta da , atteso che – al di là del rilievo Parte_2 che trattasi, pacificamente, di dipendente di - non è emersa prova di Controparte_4 alcun episodio specifico - temporalmente circoscrivibile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed ulteriore rispetto alle due segnalazioni che hanno dato avvio ai procedimenti disciplinari- posto in essere nei confronti della ricorrente.
Né le risultanze istruttorie – che rispecchiano invero la genericità delle allegazioni attoree
- inducono a ritenere configurabile lo straining, fattispecie che – come noto- ricorre quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
Ebbene, l'essere stata sottoposta a due procedimenti disciplinari non costituisce una circostanza ex se idonea ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie in esame, non potendo ravvisarsi alcun comportamento stressogeno scientemente attuato nei confronti della ricorrente che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, possa far ravvisare nella specie un'ipotesi di straining, stante a tal fine l'inidoneità delle ulteriori allegazioni formulate in ricorso, in quanto – come suesposto-
5 prive di adeguate contestualizzazioni temporali che tengano conto della durata del rapporto intercorso tra le parti.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
Il complessivo esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½.
La residua parte – liquidata come in dispositivo – va posta a carico della convenuta secondo il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1 annulla le sanzioni disciplinari irrogate con note del 25.1.2022 e del 15.2.2022; rigetta per il resto il ricorso;
compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della residua parte che liquida in € 2.300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Brindisi, 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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