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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1647/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.CALVINO Parte_1
PASQUALE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'Avv. Nadia Perego
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta l'Invito a regolarizzare notificatogli dall' di CP_2 CP_1
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 per omesso pagamento nella gestione liberi professionisti per i periodi dal 2016 al 2021.
Il presente giudizio riguarda le annualità 2020 e 2021 poiché le altre annualità sono oggetto di giudizio avanti alla Corte d'appello di Milano concluso con sentenza ancorché non ancora passata in giudicato. Il ricorrente sostiene essersi creata “confusione” fra la propria posizione e quella della ditta individuale artigiana A.T.A. IMBOTTITI DI IS IO di cui è titolare.
In realtà l'obbligo contributivo dovuto nella gestione separata per i redditi professionali – diversamente ad oggi non soggetti ad alcuna imposizione contributiva – è altro e distinto dall'imposizione nella gestione autonoma artigiana regolarmente ottemperata dal ricorrente in relazione ai soli redditi d'impresa.
Il ricorrente è iscritto alla gestione artigiana vista la titolarità della ditta individuale artigiana A.T.A.IMBOTTITI DI IS IO (Doc.1) e percepisce redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Nella compilazione del quadro RR relativo agli obblighi previdenziali, non esponeva il reddito di cui al quadro RE “Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni” ma soltanto quello relativo al quadro RF “Reddito di impresa in contabilità ordinaria” per il quale ha versato i contributi alla Gestione Artigiani, la circostanza è documentale
(Doc. 1 memoria).
Verificate le scoperture, in data 27 settembre 2024, l' di notificava CP_2 CP_1
al ricorrente l'Invito a regolarizzare del 27/09/2024 avente ad oggetto: “Richiesta verifica regolarità contributiva c.f. - A.T.A.IMBOTTITI DI C.F._1
IS IO - Protocollo Numero INAIL 45520837 - Invito a regolarizzare ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015” (Doc. 2).
In data 5.12.2022 l'Istituto aveva notificato un primo invito a regolarizzare del
05/12/2022 (Doc. 3), avente ad oggetto: Richiesta verifica regolarità contributiva codice fiscale - A.T.A. Imbottiti di Triscari C.F._1 Aurelio - Protocollo Numero INAIL_35803990. Invito a regolarizzare sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 stante l'omesso pagamento nella gestione liberi professionisti da parte del ricorrente per i periodi 2016-
2017-2018-2019. Il suddetto invito veniva impugnato dall'odierno ricorrente avanti a questo stesso Tribunale, la sentenza primo grado (di rigetto del ricorso)
è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n.
827/2024 pubblicata il 30.12.2024 che ha dichiarato, limitatamente all'anno
2016, intervenuta prescrizione del credito (Doc. 4).
L'addebito è conseguente alle dichiarazioni reddituali spontaneamente presentate dal ricorrente (Doc.5) e riportate nella memoria di costituzione di
CP_2
La contribuzione per cui è causa afferisce alla gestione separata e si fonda sul presupposto che i soggetti iscritti svolgano una professione abituale in forma di lavoro autonomo e che per tale attività non siano iscritti ai fini previdenziali ad alcuna cassa professionale.
La disposizione fondativa della tutela previdenziale del lavoro autonomo - al di fuori della titolarità dell'impresa- si trova nella L. 8 agosto 1995, n. 335 che, all'art. 2, comma 26, la quale prevede la costituzione presso l' di una c.d. CP_2
gestione separata (ovvero quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi.
L'art. 2 della L. 335/95 dispone:
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_2
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi (oggi art. 53 TUIR) approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) , dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività...” .
Il presupposto dell'iscrizione presso la c.d. Gestione separata e della conseguente obbligazione contributiva, è la percezione di un reddito derivante dall'esercizio di una attività di lavoro autonomo, artistico o professionale. Ciò in virtù del richiamo espresso dell'art. 49 (oggi 53) del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte su Reddito), il quale recita:
“Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso.
La pretesa contributiva dell'ente resistente discende da un procedimento accertativo basato sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente.
Il requisito dell'abitualità discende automaticamente dall'inserimento dei redditi nel quadro RE della dichiarazione fiscale.
E' lo stesso legislatore che qualifica i redditi da lavoro autonomo come redditi derivanti da esercizio di professione abituale.
Dalle istruzioni dettate dall'Agenzia delle Entrate il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR. Dal momento in cui il contribuente inserisce i compensi da lavoro autonomo nel quadro RE, in mancanza di altra forma di contribuzione come lui stesso da atto ancorché architetto, automaticamente è tenuto al versamento dei contributi nella gestione separata;
ciò sulla base del richiamo operato dal citato art.2, comma 26 l.n. 335/95 all'art. 49 TUIR.
Non è fondata l'eccezione di difetto di motivazione poiché l'invito a regolarizzare contiene l'indicazione della gestione presso la quale l'obbligo contributivo è maturato – Gestione Separata Liberi Professionisti – e per ogni annualità l'imponibile, l'addebito contributivo e le sanzioni.
Il ricorrente ha chiesto altresì di “accertare che il ricorrente, quale artigiano ultrasessantacinquenne già pensionato presso l' dal gennaio 2011, ha diritto, in tutto o CP_2
in parte, alla riduzione nella misura del 50% della contribuzione versata, a norma dell'art.
59, comma 15, legge 449/1997, e per l'effetto determinarne l'ammontare, condannando
l' alla sua restituzione al ricorrente e disponendo, se del caso, la compensazione..” CP_2
Il ricorrente allega e documenta che la domanda di riduzione contributiva avanzata in via amministrativa all'istituto, è stata da quest'ultimo “lavorata ed accettata” con decorrenza 12/2018 (cfr. all. 10).
Non ricorrono, tuttavia, stante anche l'indeterminatezza degli importi, i presupposti di fatto e di diritto per effettuare la richiesta compensazione.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_2
liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in data 14/04/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1647/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.CALVINO Parte_1
PASQUALE
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'Avv. Nadia Perego
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta l'Invito a regolarizzare notificatogli dall' di CP_2 CP_1
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 per omesso pagamento nella gestione liberi professionisti per i periodi dal 2016 al 2021.
Il presente giudizio riguarda le annualità 2020 e 2021 poiché le altre annualità sono oggetto di giudizio avanti alla Corte d'appello di Milano concluso con sentenza ancorché non ancora passata in giudicato. Il ricorrente sostiene essersi creata “confusione” fra la propria posizione e quella della ditta individuale artigiana A.T.A. IMBOTTITI DI IS IO di cui è titolare.
In realtà l'obbligo contributivo dovuto nella gestione separata per i redditi professionali – diversamente ad oggi non soggetti ad alcuna imposizione contributiva – è altro e distinto dall'imposizione nella gestione autonoma artigiana regolarmente ottemperata dal ricorrente in relazione ai soli redditi d'impresa.
Il ricorrente è iscritto alla gestione artigiana vista la titolarità della ditta individuale artigiana A.T.A.IMBOTTITI DI IS IO (Doc.1) e percepisce redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Nella compilazione del quadro RR relativo agli obblighi previdenziali, non esponeva il reddito di cui al quadro RE “Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni” ma soltanto quello relativo al quadro RF “Reddito di impresa in contabilità ordinaria” per il quale ha versato i contributi alla Gestione Artigiani, la circostanza è documentale
(Doc. 1 memoria).
Verificate le scoperture, in data 27 settembre 2024, l' di notificava CP_2 CP_1
al ricorrente l'Invito a regolarizzare del 27/09/2024 avente ad oggetto: “Richiesta verifica regolarità contributiva c.f. - A.T.A.IMBOTTITI DI C.F._1
IS IO - Protocollo Numero INAIL 45520837 - Invito a regolarizzare ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015” (Doc. 2).
In data 5.12.2022 l'Istituto aveva notificato un primo invito a regolarizzare del
05/12/2022 (Doc. 3), avente ad oggetto: Richiesta verifica regolarità contributiva codice fiscale - A.T.A. Imbottiti di Triscari C.F._1 Aurelio - Protocollo Numero INAIL_35803990. Invito a regolarizzare sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 stante l'omesso pagamento nella gestione liberi professionisti da parte del ricorrente per i periodi 2016-
2017-2018-2019. Il suddetto invito veniva impugnato dall'odierno ricorrente avanti a questo stesso Tribunale, la sentenza primo grado (di rigetto del ricorso)
è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n.
827/2024 pubblicata il 30.12.2024 che ha dichiarato, limitatamente all'anno
2016, intervenuta prescrizione del credito (Doc. 4).
L'addebito è conseguente alle dichiarazioni reddituali spontaneamente presentate dal ricorrente (Doc.5) e riportate nella memoria di costituzione di
CP_2
La contribuzione per cui è causa afferisce alla gestione separata e si fonda sul presupposto che i soggetti iscritti svolgano una professione abituale in forma di lavoro autonomo e che per tale attività non siano iscritti ai fini previdenziali ad alcuna cassa professionale.
La disposizione fondativa della tutela previdenziale del lavoro autonomo - al di fuori della titolarità dell'impresa- si trova nella L. 8 agosto 1995, n. 335 che, all'art. 2, comma 26, la quale prevede la costituzione presso l' di una c.d. CP_2
gestione separata (ovvero quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi.
L'art. 2 della L. 335/95 dispone:
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_2
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi (oggi art. 53 TUIR) approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) , dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività...” .
Il presupposto dell'iscrizione presso la c.d. Gestione separata e della conseguente obbligazione contributiva, è la percezione di un reddito derivante dall'esercizio di una attività di lavoro autonomo, artistico o professionale. Ciò in virtù del richiamo espresso dell'art. 49 (oggi 53) del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte su Reddito), il quale recita:
“Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso.
La pretesa contributiva dell'ente resistente discende da un procedimento accertativo basato sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente.
Il requisito dell'abitualità discende automaticamente dall'inserimento dei redditi nel quadro RE della dichiarazione fiscale.
E' lo stesso legislatore che qualifica i redditi da lavoro autonomo come redditi derivanti da esercizio di professione abituale.
Dalle istruzioni dettate dall'Agenzia delle Entrate il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR. Dal momento in cui il contribuente inserisce i compensi da lavoro autonomo nel quadro RE, in mancanza di altra forma di contribuzione come lui stesso da atto ancorché architetto, automaticamente è tenuto al versamento dei contributi nella gestione separata;
ciò sulla base del richiamo operato dal citato art.2, comma 26 l.n. 335/95 all'art. 49 TUIR.
Non è fondata l'eccezione di difetto di motivazione poiché l'invito a regolarizzare contiene l'indicazione della gestione presso la quale l'obbligo contributivo è maturato – Gestione Separata Liberi Professionisti – e per ogni annualità l'imponibile, l'addebito contributivo e le sanzioni.
Il ricorrente ha chiesto altresì di “accertare che il ricorrente, quale artigiano ultrasessantacinquenne già pensionato presso l' dal gennaio 2011, ha diritto, in tutto o CP_2
in parte, alla riduzione nella misura del 50% della contribuzione versata, a norma dell'art.
59, comma 15, legge 449/1997, e per l'effetto determinarne l'ammontare, condannando
l' alla sua restituzione al ricorrente e disponendo, se del caso, la compensazione..” CP_2
Il ricorrente allega e documenta che la domanda di riduzione contributiva avanzata in via amministrativa all'istituto, è stata da quest'ultimo “lavorata ed accettata” con decorrenza 12/2018 (cfr. all. 10).
Non ricorrono, tuttavia, stante anche l'indeterminatezza degli importi, i presupposti di fatto e di diritto per effettuare la richiesta compensazione.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_2
liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in data 14/04/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari