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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7591/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.11.2025 da 1) c.f. nata a [...], cittadina italiana, il 3 maggio 1971, Parte_1 C.F._1 residente in [...]6 con l'Avv. Giovanni Trasatti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) c.f. nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_2 C.F._2 residente in [...]6 con l'Avv. Alessandra Provenzano presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata a [...] il [...]. Persona_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 16/06/2007 a Milano (trascritto nei registri dello stato civile anno 2007 atto n. 582 Reg. 1 parte II serie A);
in separazione dei beni.
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 5 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, nel mutuo rispetto;
2) Il signor a già reperito un nuovo alloggio in locazione nel quale si è già trasferito in Pt_2
via Rovani n. 214 a Sesto San Giovanni, ove trasferirà la sua residenza anagrafica entro la fine del
2025.
3) La figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento Per_1
stabile e prevalente presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale sita in Milano via Venini n.
38/6.
4) Il padre vedrà la figlia quando quest'ultima vorrà in ragione dell'età e potrà, in ragione dei propri impegni di studio ed extra scolastici, e tendenzialmente secondo il seguente calendario visite:
- Durante i fine settimana andando dal papà il venerdì sera o il sabato mattina sino al pomeriggio / serata della domenica.
- Una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alterni o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio).
- Durante le vacanze pasquali che saranno in due periodi di egual durata da concordare di anno in anno.
- Durante le vacanze estive che saranno divise in due periodi uguali.
- Ponti e festività ad anni alterni.
5) Entrambi i coniugi si impegnano ad essere collaborativi con l'altro coniuge nell'interesse esclusivo della figlia.
6) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, cure di ogni genere) della figlia verranno prese concordemente dai genitori.
7) Per il mantenimento ordinario della figlia il sig. verserà alla signora entro il Pt_2 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, decorso un anno dall'omologa della separazione.
pagina 2 di 5 8) L'assegno unico e universale per la figlia sarà erogato integralmente alla signora in Pt_1
ragione del collocamento della figlia.
9) Le spese extra assegno di mantenimento della figlia (di cui alle Linee Guida del Tribunale di
Milano del 10.06.2025) verranno sostenute dal padre nella misura del 50%
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento del minore, e della carta d'identità valida per l'espatrio.
11) Il sig. erserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese l'ulteriore importo di Pt_2 Pt_1
euro 300,00 (trecento / 00) quale contributo al mantenimento personale della moglie. Anche tale importo sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat.
12) Nell'ambito della gestione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi gli stessi pattuiscono che il sig. contestualmente alla sottoscrizione delle note di trattazione scritta, trasferirà alla signora Pt_2
la quale accetta, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Milano, via Venini 38/6 Pt_1
catastalmente identificato come segue: Comune di Milano, foglio 232, mapp. 230, sub. 13, zona censuaria 2, cat A/3, classe 3, vani 6,5, rendita euro 755,32; il sig. rasferisce altresì la propria Pt_2
quota delle parti comuni.
Le parti richiedono espressamente ad ogni effetto di legge che il trasferimento immobiliare di cui sopra avvenga contestualmente alla sottoscrizione delle note scritte sostitutive della partecipazione alla udienza Presidenziale.
13)Il sig. ontinuerà, con cadenza annuale, a restituire alla signora gli importi relativi Pt_2 Pt_1
alla ristrutturazione ed efficientamento della casa coniugale;
14)Le parti concordano che gli effetti del presente accordo inizieranno a prodursi successivamente alla sottoscrizione dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio concordatario in data 16/06/2007 a Milano (trascritto nei registri dello stato civile anno 2007 atto n. 582 Reg. 1 parte II serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.11.2025 da 1) c.f. nata a [...], cittadina italiana, il 3 maggio 1971, Parte_1 C.F._1 residente in [...]6 con l'Avv. Giovanni Trasatti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) c.f. nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_2 C.F._2 residente in [...]6 con l'Avv. Alessandra Provenzano presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata a [...] il [...]. Persona_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 16/06/2007 a Milano (trascritto nei registri dello stato civile anno 2007 atto n. 582 Reg. 1 parte II serie A);
in separazione dei beni.
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 5 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, nel mutuo rispetto;
2) Il signor a già reperito un nuovo alloggio in locazione nel quale si è già trasferito in Pt_2
via Rovani n. 214 a Sesto San Giovanni, ove trasferirà la sua residenza anagrafica entro la fine del
2025.
3) La figlia minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento Per_1
stabile e prevalente presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale sita in Milano via Venini n.
38/6.
4) Il padre vedrà la figlia quando quest'ultima vorrà in ragione dell'età e potrà, in ragione dei propri impegni di studio ed extra scolastici, e tendenzialmente secondo il seguente calendario visite:
- Durante i fine settimana andando dal papà il venerdì sera o il sabato mattina sino al pomeriggio / serata della domenica.
- Una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alterni o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio).
- Durante le vacanze pasquali che saranno in due periodi di egual durata da concordare di anno in anno.
- Durante le vacanze estive che saranno divise in due periodi uguali.
- Ponti e festività ad anni alterni.
5) Entrambi i coniugi si impegnano ad essere collaborativi con l'altro coniuge nell'interesse esclusivo della figlia.
6) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, cure di ogni genere) della figlia verranno prese concordemente dai genitori.
7) Per il mantenimento ordinario della figlia il sig. verserà alla signora entro il Pt_2 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, decorso un anno dall'omologa della separazione.
pagina 2 di 5 8) L'assegno unico e universale per la figlia sarà erogato integralmente alla signora in Pt_1
ragione del collocamento della figlia.
9) Le spese extra assegno di mantenimento della figlia (di cui alle Linee Guida del Tribunale di
Milano del 10.06.2025) verranno sostenute dal padre nella misura del 50%
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento del minore, e della carta d'identità valida per l'espatrio.
11) Il sig. erserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese l'ulteriore importo di Pt_2 Pt_1
euro 300,00 (trecento / 00) quale contributo al mantenimento personale della moglie. Anche tale importo sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat.
12) Nell'ambito della gestione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi gli stessi pattuiscono che il sig. contestualmente alla sottoscrizione delle note di trattazione scritta, trasferirà alla signora Pt_2
la quale accetta, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Milano, via Venini 38/6 Pt_1
catastalmente identificato come segue: Comune di Milano, foglio 232, mapp. 230, sub. 13, zona censuaria 2, cat A/3, classe 3, vani 6,5, rendita euro 755,32; il sig. rasferisce altresì la propria Pt_2
quota delle parti comuni.
Le parti richiedono espressamente ad ogni effetto di legge che il trasferimento immobiliare di cui sopra avvenga contestualmente alla sottoscrizione delle note scritte sostitutive della partecipazione alla udienza Presidenziale.
13)Il sig. ontinuerà, con cadenza annuale, a restituire alla signora gli importi relativi Pt_2 Pt_1
alla ristrutturazione ed efficientamento della casa coniugale;
14)Le parti concordano che gli effetti del presente accordo inizieranno a prodursi successivamente alla sottoscrizione dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio concordatario in data 16/06/2007 a Milano (trascritto nei registri dello stato civile anno 2007 atto n. 582 Reg. 1 parte II serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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