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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/09/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1520/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1520 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
19.12.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] in [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Verbania, via Malpensata, 22, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania CALDERINI presso la medesima elettivamente domiciliata nello studio di Domodossola, C.so P. Ferraris, 25, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nato il [...], in [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
VAIRETTI, e presso il medesimo elettivamente domiciliato nello studio di Domodossola, via
Marconi, 13, giusta procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, sussistendone tutti i presupposti, pronunciare, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi in data 08/04/2017 a AD (VB), in regime di separazione dei beni, e iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AD dell'anno 2017, Parte I, n.3, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 190/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine all' 8.07.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in AD (VB) in data 8.4.2017 e si sono separati consensualmente con Sentenza del tribunale di Verbania del 31.12.2024, passata in giudicato il 21.3.2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente tutte le condizioni inerenti i rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in AD Parte_1 Parte_2
(VB) in data 8.4.2017, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 3 dell'anno
2017, Parte I;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Verbania in data 8.9.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1520 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
19.12.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] in [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Verbania, via Malpensata, 22, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania CALDERINI presso la medesima elettivamente domiciliata nello studio di Domodossola, C.so P. Ferraris, 25, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nato il [...], in [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
VAIRETTI, e presso il medesimo elettivamente domiciliato nello studio di Domodossola, via
Marconi, 13, giusta procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, sussistendone tutti i presupposti, pronunciare, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi in data 08/04/2017 a AD (VB), in regime di separazione dei beni, e iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AD dell'anno 2017, Parte I, n.3, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 190/2024 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine all' 8.07.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in AD (VB) in data 8.4.2017 e si sono separati consensualmente con Sentenza del tribunale di Verbania del 31.12.2024, passata in giudicato il 21.3.2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente tutte le condizioni inerenti i rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in AD Parte_1 Parte_2
(VB) in data 8.4.2017, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 3 dell'anno
2017, Parte I;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Verbania in data 8.9.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO