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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3643/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
Avv.ti Tatiana Di Martino ed Eugenio Taverni che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14.2.24-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli Controparte_1
Avv.ti Ivan Zanettini e Laura Di Mario che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 28.6.24-
pagina 1 di 10 e
Per_ Avv. Chiara Pescatori, in qualità di curatore speciale delle minori ed Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per la ricorrente: conclude come da memoria integrativa:
1. Dichiarare la cessazione Per_ degli effetti civili del matrimonio .. 2. Disporre che le figlie minori e vengano Persona_2 affidate in via esclusiva alla madre con domicilio e residenza presso l'abitazione di questa;
3. Disporre che il sig. sia tenuto alla corresponsione a favore della sig.ra di Per_2 Parte_1 Per_ un assegno mensile non inferiore ad Euro 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie Per_ e , da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, oltre al 50% delle spese straordinarie. conclusioni per il resistente: conclude per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
si rimette al Tribunale in ordine all'affido delle minori e chiede la conferma del contributo paterno di € 250,00 mensili stante l'onere esclusivo del mutuo per la casa coniugale, per
€ 732,00- Chiede il mantenimento del sostegno del servizio pubblico e dell' al fine di CP_2 attivare appena possibile incontri con le figlie;
conclusioni per il curatore speciale delle minori: chiede l'affido super-esclusivo delle minori alla madre;
la conferma del sostegno del Servizio CI e dell' per agevolare la ripresa dei CP_2 rapporti tra il padre e le figlie all'esito dell'adesione al percorso psicologico e alla verifica da parte del SERD dell'astensione da sostanze stupefacenti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.03.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Reggello (FI) il 22.07.2017 con dalla cui Controparte_1
Per_ unione erano nate le figlie ed , rispettivamente il 23.09.2008 ed il 15.03.2015, Per_2
aggiungendo che i coniugi si erano separati con accordo sottoscritto in data 10.07.2020 a seguito di negoziazione assistita, su cui era stato apposto il nulla osta della Procura della
Repubblica di Firenze il 20.07.2020, e da allora non si erano riconciliati. Ha dedotto che le figlie, impaurite dagli agìti aggressivi del padre, dovuti all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, non avevano voluto intrattenere più alcun rapporto – neanche telefonico – con
Per_ il il quale, informato del disagio manifestato da ed , si era limitato ad Per_2 Per_2
addossare alla moglie la responsabilità del loro allontanamento. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo di Per_ ed , la disciplina della frequentazione paterna, previo espletamento in via Per_2 provvisoria ed urgente di c.t.u. psicologica volta a vagliare l'idoneità genitoriale del pagina 2 di 10 l'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole ad € 400,00 mensili Per_2 complessivi (in luogo dell'importo di € 100,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle Per_ spese straordinarie necessarie per ed . Per_2
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi dalla ricorrente, Controparte_1 deducendo che nell'accordo di separazione le parti avevano previsto l'affidamento condiviso delle minori con ampia frequentazione del padre, la cui idoneità genitoriale non era mai stata messa in discussione dalla . Ha aggiunto che, pur avendo egli superato Pt_1
i problemi connessi all'abuso di sostanze alcoliche tramite il percorso eseguito presso l'A.C.A.T. di FI VA e Pontassieve, dal mese di ottobre 2021 la gli aveva Pt_1
impedito di esercitare regolarmente il proprio diritto di visita, impedendo altresì ogni rapporto delle minori con i nonni paterni. Ha, quindi, concluso per la pronuncia di divorzio, con affido condiviso delle minori prevalentemente domiciliate presso la madre, e disciplina della frequentazione paterna, chiedendo la conferma delle previsioni economiche di cui alla separazione.
All'udienza presidenziale del 28.06.2022, sentite le parti e preso atto del percorso psicoterapeutico avviato dalle stesse nell'interesse delle figlie presso una professionista privata nonché dell'impegno assunto dal di rivolgersi al per verificare la Per_2 CP_3
sua astinenza dall'uso di sostanze alcoliche e cannabinoidi per almeno un trimestre, il
Presidente delegato ha confermato l'affido condiviso delle figlie minori con domiciliazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, ha disposto che le rate del relativo mutuo (pari a circa € 737,00, v. verbale di udienza del
28.06.2022) continuassero ad essere sostenute dal ed ha previsto a carico del Per_2 padre la maggior somma di € 250,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento Per_ di ed , ferma restando la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese Per_2
straordinarie.
In sede istruttoria, permanendo le difficoltà di gestione delle minori, è stato conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti, di concerto con l' , per CP_2
fornire sostegno alla genitorialità delle parti e supporto psicologico alle minori, e per l'organizzazione di incontri protetti settimanali tra padre e figlie. Quindi, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo c.t.u. con la dott.ssa Per_3
, all'esito della quale, in conformità alle conclusioni rassegnate dalla psicologa, con
[...] ordinanza riservata all'udienza 21.11.2023 il Giudice ha disposto l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali con nomina del curatore speciale, in persona dell'avv. Chiara
pagina 3 di 10 Pescatori, ha disciplinato diversamente la frequentazione delle minori con il padre, ha Per_ disposto la presa in carico di entrambe le parti da parte dell' e della minore da CP_4 parte dell' , nonché la prosecuzione del percorso privato per ed ha, infine, CP_2 Per_2
onerato il C.T.U. del monitoraggio del nucleo per sei mesi. Con ordinanza emessa a verbale di udienza del 25.6.24, in adesione alle definitive conclusioni della C.T.U., è stato revocato l'affido delle minori al Servizio CI e disposto l'affido super-esclusivo alla madre.
Infine, all'udienza dell'1.10.2024, previa ricostituzione del resistente con nuovi difensori, i procuratori ed il curatore speciale hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti del procedimento di separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che l'accordo di separazione personale sottoscritto dalle parti in data 10.07.2020 è stato autorizzato dalla
Procura della Repubblica di Firenze il 20.07.2020; sicché alla data del deposito del ricorso
(29.03.2022) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre quattro anni non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, il Collegio ritiene di dover confermare
Per_ l'affido esclusivo di ed alla madre, conferendo a quest'ultima il potere di Per_2
assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole, come da ultimo provvedimento assunto a verbale di udienza del 25.06.2024-
Tale decisione risulta giustificata dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. all'esito del periodo di monitoraggio, di cui si riporta un breve estratto: “La madre ha dato prova di saper aderire ai suggerimenti proposti, non solo per diligenza ma mostrando una reale
pagina 4 di 10 capacità di affidarsi, orientandosi sempre sulle figlie. La signora ha chiesto consiglio rispetto ad alcune difficoltà, riuscendo sempre a mettere in pratica quanto suggerito, peraltro con successo, nella gestione delle figlie e delle problematiche dalle stesse portate.
Il padre per contro non ha aderito al percorso di terapia psicologica, non ha aderito al
CP_ percorso di terapia psichiatrica, non ha aderito a percorso come richiesto, non ha mantenuto contatti regolari con i servizi affidatari, non ha mantenuto contatti regolari
Per_ all'interno del percorso di monitoraggio, non ha collaborato con la madre per , non sembra in alcun modo consapevole né del proprio bisogno di cura né tanto meno del bisogno di cura delle figlie, non sa o non desidera orientarsi sulle figlie. (…) nei sei mesi a disposizione abbiamo purtroppo assistito ad un peggioramento della situazione del signor
con evitamento del contesto di cura e di valutazione, incapacità di anteporre le Per_2
figlie al personale disagio e alla personale protesta, che al momento non permettono una prognosi positiva rispetto al futuro” (v. pagg. 17-18 relazione di monitoraggio depositata il
3.6.2024). Inoltre, il curatore speciale delle minori, nella nota di aggiornamento depositata il 7.3.2024, ha evidenziato che il padre, nel corso del periodo di monitoraggio, aveva tenuto comportamenti non adeguati, coinvolgendo anche la baby sitter delle figlie, che per questo aveva interrotto il rapporto di lavoro. Infine, analoghe osservazioni in ordine alle criticità genitoriali del sono state rappresentate dai Servizi Sociali nell'ultima relazione Per_2 depositata il 27.02.2024: “(…) Rispetto alla relazione con la figura paterna permane Per_ costante la criticità nella relazione tra il sig. e le figlie, per l'apprensione che CP_1
manifesta circa le reazioni non giustificate del padre quando si arrabbia senza
Per_ comprenderne il motivo, per il rifiuto di qualsiasi contatto anche telefonico come se attivasse un meccanismo di difesa rispetto a quanto vissuto nel contesto di vita familiare e per le perduranti azioni di dis-controllo del padre che la stessa vive attraverso la madre e
Per_ la sorellina ”.
D'altra parte la madre negli ultimi anni si è occupata da sola della cura e della gestione Per_ quotidiana di ed , mostrandosi collaborativa con i Servizi, la C.T.U. ed il Per_2
Curatore Speciale delle minori, e superando le criticità stigmatizzate dalla dott.ssa Per_3
nella prima fase delle operazioni peritali, quando risultava autocentrata, non capace di mostrare coinvolgimento emotivo e cooperativo, non in grado di supportare la sofferenza
Per_ della figlia maggiore né di tenere un atteggiamento rassicurante nei confronti della figlia minore , e del tutto incapace di tutelare le minori rispetto alla sua persistente Per_2
conflittualità verso il padre;
ella ha saputo lavorare in maniera proficua sulle proprie pagina 5 di 10 fragilità, chiedendo consigli e mettendo in pratica quanto a lei suggerito;
tanto che la
C.T.U. nella relazione di monitoraggio depositata il 3.6.24 ha concluso per la revoca dell'affidamento al servizio sociale con restituzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alla madre in via esclusiva, ritenendo invece “ancora necessario che il padre CP_ aderisca ad un percorso di cura di sé con incontri psichiatrici, psicologici e presso il competente”.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene sussistano giusti motivi per derogare
Per_ all'ordinario regime di affido condiviso (L. 54/2006) in favore dell'affido esclusivo di ed alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior Per_2
interesse per la figlia ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.-
In continuità con la situazione attuale, va quindi confermata l'assegnazione della casa Per_ coniugale alla madre che vi abiterà con le figlie ed . Per_2
In ordine alla frequentazione del padre con le figlie, occorre osservare che il rapporto tra il
Per_ e è rimasto invariato per tutto il corso del giudizio, non volendo quest'ultima Per_2
incontrare il padre e non essendo stato il resistente in grado di adoperarsi fattivamente ai fini del recupero del legame con la minore. Di converso, per ciò che concerne la frequentazione con , la situazione risulta peggiorata rispetto agli esiti della c.t.u. Per_2 psicologica del 7.11.2023 poiché, all'esito del periodo di monitoraggio, la dott.ssa Per_3
non ha ritenuto ipotizzabili gli incontri padre/figlia, nemmeno in modalità protetta/osservata, evidenziando che il comportamento involuto ed arbitrario del Per_2
non consente oggi contatti in presenza fra padre e figlia. In particolare la C.T.U. suggerisce:
Per_
“ ..si ritiene di dover tutelare e non imponendo loro la presenza del Persona_2
Per_ padre. Si ritiene di poter mantenere un contatto unicamente telefonico tra il padre e ,
Per_ una volta la settimana, la domenica sera alle 20.30, a cui risponderà solo se lo
Per_ desidera. Se manifesterà piacere e apertura per un maggiore contatto, il contatto telefonico potrà essere ampliato, dietro comunicazione della madre al padre e previa verifica dello stato di benessere delle minori da parte dei Servizi oggi interessati (nella persona di Assistente CI ). Sarà inoltre la stessa madre a segnalare Testimone_1
eventuali criticità osservate al Servizio che avrà onere di vigilare sullo stato di benessere di entrambe le minori” (v. pagg. 17-18 relazione di monitoraggio depositata il 3/6/2024).
In conclusione, poiché ha interrotto le visite in presenza adducendo quale Per_2
motivazione di essere affetto da grave depressione, provocando delusione e amarezza nella figlia , che pur aveva invece manifestato la volontà di incontrare il padre, il Tribunale Per_2
pagina 6 di 10 ritiene di dover conformare il dispositivo a quanto indicato dalla dott.ssa , Per_3
prevedendo che il padre possa contattare telefonicamente (la quale potrà decidere se Per_2
rispondere o meno) una volta la settimana, la domenica sera alle ore 20.30. Qualora Per_2
lo richieda, è fatta salva la possibilità di ampliare il contatto telefonico, previa verifica del suo stato di benessere da parte dei Servizi Sociali.
Si ritiene, inoltre, utile, per entrambe le parti, la prosecuzione dei percorsi personali di sostegno già in essere quanto alla presso l' e solo recentemente attivato dal Pt_1 CP_4
presso una professionista privata, nonché per le minori il proseguimento del Per_2
Per_ supporto psicologico, presso per e presso la dott.ssa per . CP_2 Per_4 Per_2
Il servizio sociale proseguirà il monitoraggio del nucleo, onde accompagnare il padre verso
CP_ un percorso di riavvicinamento alle minori, previa verifica positiva da parte del e dell' nell'ambito dei percorsi personali sopra indicati. CP_2
3. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente abita in casa di proprietà del marito e percepisce quale insegnante di ruolo un reddito mensile netto di circa € 1.670,00 per dodici mensilità, gravato da una trattenuta di € 148,00 mensili per una cessione del V dello stipendio avente scadenza dicembre 2026 (cfr. modello 730/24 agli atti e buste paga dal gennaio all'agosto 2024). Percepisce inoltre l'assegno unico per le bambine per € 467,00 mensili. Di tal che ha una liquidità disponibile di circa € 1.990,00 mensili.
privo di costi di alloggio in quanto abita in casa di proprietà della sorella, fino a Per_2
tutto il 2023 ha percepito quale impiegato a tempo indeterminato uno stipendio mensile netto di circa € 1.865,00 per dodici mensilità (come da modello 730/24 in atti). Tuttavia, egli ha perso il lavoro ad aprile 2024 (cfr. lettera di licenziamento per giusta causa datata
8.4.24) – a riguardo egli ha dedotto che ciò sarebbe dipeso dallo stato depressivo - e risultano accreditati sul suo c/c per il mese di marzo uno stipendio di € 910,00 e poi per il mese di aprile l'ultimo accredito di € 14.726,16 (verosimilmente comprensivo di TFR).
Egli è onerato da una rata di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale assegnata alla coniuge per € 732,81 mensili, i cui addebiti risultano sul c/c, che al 31.8.2024 porta un saldo attivo di € 6.481,00.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di confermare il contributo previsto in via provvisoria a carico del padre per € 250,00 mensili tenuto conto dell'ulteriore contributo fornito attraverso il pagamento della rata di mutuo che garantisce l'alloggio alle minori. Mentre non può mantenersi la sospensione temporanea del relativo pagamento disposta a verbale di pagina 7 di 10 udienza dell'1.10.24, finalizzata a consentire un'immediata iniziativa da parte del Per_2 nell'attivazione dei percorsi terapeutici a lui necessari e nella ricerca di una nuova attività lavorativa. Non può infatti legittimarsi il mancato versamento di somme destinate alle esigenze primarie di vita della prole da parte di chi per propria responsabilità si metta in condizioni di non avere le risorse necessarie.
In punto di spese, tenuto conto della soccombenza della ricorrente in ordine alle richieste economiche, si ritiene di compensare per metà le spese di lite fra le parti, e condannare a rimborsare a controparte la metà delle spese che si liquidano in tale Controparte_1
misura, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, sulla base dei valori tra minimi e medi, in complessivi € 4.432,36 di cui € 55,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, € 450,00 per spese generali ed € 927,36 per CAP e IVA
Quanto al curatore speciale delle minori, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, considerato il superamento in corso di causa delle ragioni che avevano portato alla necessità di affidare le minori al servizio sociale, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite sostenute dal curatore, i cui compensi vengono posti definitivamente a carico dell'Erario.
Infine rimangono a carico definitivo delle parti in pari misura le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Reggello (FI) il 22.7.2017 tra nato a [...] Controparte_1
(FI) il 27.3.1975, e nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_1
registro di Stato Civile del Comune di Reggello (FI), atto n. 17, parte II, serie A, anno
2017;
Per_ dispone l'affido esclusivo delle minori e alla madre, la quale assumerà anche Per_2
tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
il padre potrà contattare telefonicamente la domenica sera alle ore 20,30; qualora Per_2
lo richieda, i contatti telefonici potranno intensificarsi, previa verifica del suo stato di Per_2
benessere da parte del Servizio CI;
pagina 8 di 10 dispone il monitoraggio da parte del Servizio CI con relazione semestrale da inoltrarsi al Giudice Tutelare;
dispone la prosecuzione dei percorsi di sostegno per entrambi i genitori presso l' nonché per le minori il proseguimento del supporto Controparte_5
Per_ psicologico, presso e presso la dott.ssa per;
CP_6 Per_4 Per_2
CP_ invita ad intraprendere un serio percorso presso il al fine di verificare Per_2
l'astensione dall'uso di cannabinoidi o altre sostanze e seguire eventuale percorso terapeutico secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale della struttura;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a che vi abita con le figlie;
Parte_1
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la Controparte_1 somma mensile di € 250,00 complessivi da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando il pagamento delle rate di mutuo a lui intestato;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
condanna a rimborsare a la metà delle spese di lite, pari ad Controparte_1 Parte_1
€ 4.432,36 come sopra liquidate;
compensa fra le parti la restante quota di spese;
compensa interamente le spese fra curatore speciale e genitori:
pone a carico definitivo delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per la vigilanza;
pagina 9 di 10 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3643/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
Avv.ti Tatiana Di Martino ed Eugenio Taverni che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14.2.24-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli Controparte_1
Avv.ti Ivan Zanettini e Laura Di Mario che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 28.6.24-
pagina 1 di 10 e
Per_ Avv. Chiara Pescatori, in qualità di curatore speciale delle minori ed Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
conclusioni per la ricorrente: conclude come da memoria integrativa:
1. Dichiarare la cessazione Per_ degli effetti civili del matrimonio .. 2. Disporre che le figlie minori e vengano Persona_2 affidate in via esclusiva alla madre con domicilio e residenza presso l'abitazione di questa;
3. Disporre che il sig. sia tenuto alla corresponsione a favore della sig.ra di Per_2 Parte_1 Per_ un assegno mensile non inferiore ad Euro 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie Per_ e , da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, oltre al 50% delle spese straordinarie. conclusioni per il resistente: conclude per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
si rimette al Tribunale in ordine all'affido delle minori e chiede la conferma del contributo paterno di € 250,00 mensili stante l'onere esclusivo del mutuo per la casa coniugale, per
€ 732,00- Chiede il mantenimento del sostegno del servizio pubblico e dell' al fine di CP_2 attivare appena possibile incontri con le figlie;
conclusioni per il curatore speciale delle minori: chiede l'affido super-esclusivo delle minori alla madre;
la conferma del sostegno del Servizio CI e dell' per agevolare la ripresa dei CP_2 rapporti tra il padre e le figlie all'esito dell'adesione al percorso psicologico e alla verifica da parte del SERD dell'astensione da sostanze stupefacenti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.03.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Reggello (FI) il 22.07.2017 con dalla cui Controparte_1
Per_ unione erano nate le figlie ed , rispettivamente il 23.09.2008 ed il 15.03.2015, Per_2
aggiungendo che i coniugi si erano separati con accordo sottoscritto in data 10.07.2020 a seguito di negoziazione assistita, su cui era stato apposto il nulla osta della Procura della
Repubblica di Firenze il 20.07.2020, e da allora non si erano riconciliati. Ha dedotto che le figlie, impaurite dagli agìti aggressivi del padre, dovuti all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, non avevano voluto intrattenere più alcun rapporto – neanche telefonico – con
Per_ il il quale, informato del disagio manifestato da ed , si era limitato ad Per_2 Per_2
addossare alla moglie la responsabilità del loro allontanamento. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo di Per_ ed , la disciplina della frequentazione paterna, previo espletamento in via Per_2 provvisoria ed urgente di c.t.u. psicologica volta a vagliare l'idoneità genitoriale del pagina 2 di 10 l'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole ad € 400,00 mensili Per_2 complessivi (in luogo dell'importo di € 100,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle Per_ spese straordinarie necessarie per ed . Per_2
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi dalla ricorrente, Controparte_1 deducendo che nell'accordo di separazione le parti avevano previsto l'affidamento condiviso delle minori con ampia frequentazione del padre, la cui idoneità genitoriale non era mai stata messa in discussione dalla . Ha aggiunto che, pur avendo egli superato Pt_1
i problemi connessi all'abuso di sostanze alcoliche tramite il percorso eseguito presso l'A.C.A.T. di FI VA e Pontassieve, dal mese di ottobre 2021 la gli aveva Pt_1
impedito di esercitare regolarmente il proprio diritto di visita, impedendo altresì ogni rapporto delle minori con i nonni paterni. Ha, quindi, concluso per la pronuncia di divorzio, con affido condiviso delle minori prevalentemente domiciliate presso la madre, e disciplina della frequentazione paterna, chiedendo la conferma delle previsioni economiche di cui alla separazione.
All'udienza presidenziale del 28.06.2022, sentite le parti e preso atto del percorso psicoterapeutico avviato dalle stesse nell'interesse delle figlie presso una professionista privata nonché dell'impegno assunto dal di rivolgersi al per verificare la Per_2 CP_3
sua astinenza dall'uso di sostanze alcoliche e cannabinoidi per almeno un trimestre, il
Presidente delegato ha confermato l'affido condiviso delle figlie minori con domiciliazione prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, ha disposto che le rate del relativo mutuo (pari a circa € 737,00, v. verbale di udienza del
28.06.2022) continuassero ad essere sostenute dal ed ha previsto a carico del Per_2 padre la maggior somma di € 250,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento Per_ di ed , ferma restando la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese Per_2
straordinarie.
In sede istruttoria, permanendo le difficoltà di gestione delle minori, è stato conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti, di concerto con l' , per CP_2
fornire sostegno alla genitorialità delle parti e supporto psicologico alle minori, e per l'organizzazione di incontri protetti settimanali tra padre e figlie. Quindi, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo c.t.u. con la dott.ssa Per_3
, all'esito della quale, in conformità alle conclusioni rassegnate dalla psicologa, con
[...] ordinanza riservata all'udienza 21.11.2023 il Giudice ha disposto l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali con nomina del curatore speciale, in persona dell'avv. Chiara
pagina 3 di 10 Pescatori, ha disciplinato diversamente la frequentazione delle minori con il padre, ha Per_ disposto la presa in carico di entrambe le parti da parte dell' e della minore da CP_4 parte dell' , nonché la prosecuzione del percorso privato per ed ha, infine, CP_2 Per_2
onerato il C.T.U. del monitoraggio del nucleo per sei mesi. Con ordinanza emessa a verbale di udienza del 25.6.24, in adesione alle definitive conclusioni della C.T.U., è stato revocato l'affido delle minori al Servizio CI e disposto l'affido super-esclusivo alla madre.
Infine, all'udienza dell'1.10.2024, previa ricostituzione del resistente con nuovi difensori, i procuratori ed il curatore speciale hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti del procedimento di separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che l'accordo di separazione personale sottoscritto dalle parti in data 10.07.2020 è stato autorizzato dalla
Procura della Repubblica di Firenze il 20.07.2020; sicché alla data del deposito del ricorso
(29.03.2022) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre quattro anni non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, il Collegio ritiene di dover confermare
Per_ l'affido esclusivo di ed alla madre, conferendo a quest'ultima il potere di Per_2
assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la prole, come da ultimo provvedimento assunto a verbale di udienza del 25.06.2024-
Tale decisione risulta giustificata dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. all'esito del periodo di monitoraggio, di cui si riporta un breve estratto: “La madre ha dato prova di saper aderire ai suggerimenti proposti, non solo per diligenza ma mostrando una reale
pagina 4 di 10 capacità di affidarsi, orientandosi sempre sulle figlie. La signora ha chiesto consiglio rispetto ad alcune difficoltà, riuscendo sempre a mettere in pratica quanto suggerito, peraltro con successo, nella gestione delle figlie e delle problematiche dalle stesse portate.
Il padre per contro non ha aderito al percorso di terapia psicologica, non ha aderito al
CP_ percorso di terapia psichiatrica, non ha aderito a percorso come richiesto, non ha mantenuto contatti regolari con i servizi affidatari, non ha mantenuto contatti regolari
Per_ all'interno del percorso di monitoraggio, non ha collaborato con la madre per , non sembra in alcun modo consapevole né del proprio bisogno di cura né tanto meno del bisogno di cura delle figlie, non sa o non desidera orientarsi sulle figlie. (…) nei sei mesi a disposizione abbiamo purtroppo assistito ad un peggioramento della situazione del signor
con evitamento del contesto di cura e di valutazione, incapacità di anteporre le Per_2
figlie al personale disagio e alla personale protesta, che al momento non permettono una prognosi positiva rispetto al futuro” (v. pagg. 17-18 relazione di monitoraggio depositata il
3.6.2024). Inoltre, il curatore speciale delle minori, nella nota di aggiornamento depositata il 7.3.2024, ha evidenziato che il padre, nel corso del periodo di monitoraggio, aveva tenuto comportamenti non adeguati, coinvolgendo anche la baby sitter delle figlie, che per questo aveva interrotto il rapporto di lavoro. Infine, analoghe osservazioni in ordine alle criticità genitoriali del sono state rappresentate dai Servizi Sociali nell'ultima relazione Per_2 depositata il 27.02.2024: “(…) Rispetto alla relazione con la figura paterna permane Per_ costante la criticità nella relazione tra il sig. e le figlie, per l'apprensione che CP_1
manifesta circa le reazioni non giustificate del padre quando si arrabbia senza
Per_ comprenderne il motivo, per il rifiuto di qualsiasi contatto anche telefonico come se attivasse un meccanismo di difesa rispetto a quanto vissuto nel contesto di vita familiare e per le perduranti azioni di dis-controllo del padre che la stessa vive attraverso la madre e
Per_ la sorellina ”.
D'altra parte la madre negli ultimi anni si è occupata da sola della cura e della gestione Per_ quotidiana di ed , mostrandosi collaborativa con i Servizi, la C.T.U. ed il Per_2
Curatore Speciale delle minori, e superando le criticità stigmatizzate dalla dott.ssa Per_3
nella prima fase delle operazioni peritali, quando risultava autocentrata, non capace di mostrare coinvolgimento emotivo e cooperativo, non in grado di supportare la sofferenza
Per_ della figlia maggiore né di tenere un atteggiamento rassicurante nei confronti della figlia minore , e del tutto incapace di tutelare le minori rispetto alla sua persistente Per_2
conflittualità verso il padre;
ella ha saputo lavorare in maniera proficua sulle proprie pagina 5 di 10 fragilità, chiedendo consigli e mettendo in pratica quanto a lei suggerito;
tanto che la
C.T.U. nella relazione di monitoraggio depositata il 3.6.24 ha concluso per la revoca dell'affidamento al servizio sociale con restituzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alla madre in via esclusiva, ritenendo invece “ancora necessario che il padre CP_ aderisca ad un percorso di cura di sé con incontri psichiatrici, psicologici e presso il competente”.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene sussistano giusti motivi per derogare
Per_ all'ordinario regime di affido condiviso (L. 54/2006) in favore dell'affido esclusivo di ed alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior Per_2
interesse per la figlia ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.-
In continuità con la situazione attuale, va quindi confermata l'assegnazione della casa Per_ coniugale alla madre che vi abiterà con le figlie ed . Per_2
In ordine alla frequentazione del padre con le figlie, occorre osservare che il rapporto tra il
Per_ e è rimasto invariato per tutto il corso del giudizio, non volendo quest'ultima Per_2
incontrare il padre e non essendo stato il resistente in grado di adoperarsi fattivamente ai fini del recupero del legame con la minore. Di converso, per ciò che concerne la frequentazione con , la situazione risulta peggiorata rispetto agli esiti della c.t.u. Per_2 psicologica del 7.11.2023 poiché, all'esito del periodo di monitoraggio, la dott.ssa Per_3
non ha ritenuto ipotizzabili gli incontri padre/figlia, nemmeno in modalità protetta/osservata, evidenziando che il comportamento involuto ed arbitrario del Per_2
non consente oggi contatti in presenza fra padre e figlia. In particolare la C.T.U. suggerisce:
Per_
“ ..si ritiene di dover tutelare e non imponendo loro la presenza del Persona_2
Per_ padre. Si ritiene di poter mantenere un contatto unicamente telefonico tra il padre e ,
Per_ una volta la settimana, la domenica sera alle 20.30, a cui risponderà solo se lo
Per_ desidera. Se manifesterà piacere e apertura per un maggiore contatto, il contatto telefonico potrà essere ampliato, dietro comunicazione della madre al padre e previa verifica dello stato di benessere delle minori da parte dei Servizi oggi interessati (nella persona di Assistente CI ). Sarà inoltre la stessa madre a segnalare Testimone_1
eventuali criticità osservate al Servizio che avrà onere di vigilare sullo stato di benessere di entrambe le minori” (v. pagg. 17-18 relazione di monitoraggio depositata il 3/6/2024).
In conclusione, poiché ha interrotto le visite in presenza adducendo quale Per_2
motivazione di essere affetto da grave depressione, provocando delusione e amarezza nella figlia , che pur aveva invece manifestato la volontà di incontrare il padre, il Tribunale Per_2
pagina 6 di 10 ritiene di dover conformare il dispositivo a quanto indicato dalla dott.ssa , Per_3
prevedendo che il padre possa contattare telefonicamente (la quale potrà decidere se Per_2
rispondere o meno) una volta la settimana, la domenica sera alle ore 20.30. Qualora Per_2
lo richieda, è fatta salva la possibilità di ampliare il contatto telefonico, previa verifica del suo stato di benessere da parte dei Servizi Sociali.
Si ritiene, inoltre, utile, per entrambe le parti, la prosecuzione dei percorsi personali di sostegno già in essere quanto alla presso l' e solo recentemente attivato dal Pt_1 CP_4
presso una professionista privata, nonché per le minori il proseguimento del Per_2
Per_ supporto psicologico, presso per e presso la dott.ssa per . CP_2 Per_4 Per_2
Il servizio sociale proseguirà il monitoraggio del nucleo, onde accompagnare il padre verso
CP_ un percorso di riavvicinamento alle minori, previa verifica positiva da parte del e dell' nell'ambito dei percorsi personali sopra indicati. CP_2
3. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente abita in casa di proprietà del marito e percepisce quale insegnante di ruolo un reddito mensile netto di circa € 1.670,00 per dodici mensilità, gravato da una trattenuta di € 148,00 mensili per una cessione del V dello stipendio avente scadenza dicembre 2026 (cfr. modello 730/24 agli atti e buste paga dal gennaio all'agosto 2024). Percepisce inoltre l'assegno unico per le bambine per € 467,00 mensili. Di tal che ha una liquidità disponibile di circa € 1.990,00 mensili.
privo di costi di alloggio in quanto abita in casa di proprietà della sorella, fino a Per_2
tutto il 2023 ha percepito quale impiegato a tempo indeterminato uno stipendio mensile netto di circa € 1.865,00 per dodici mensilità (come da modello 730/24 in atti). Tuttavia, egli ha perso il lavoro ad aprile 2024 (cfr. lettera di licenziamento per giusta causa datata
8.4.24) – a riguardo egli ha dedotto che ciò sarebbe dipeso dallo stato depressivo - e risultano accreditati sul suo c/c per il mese di marzo uno stipendio di € 910,00 e poi per il mese di aprile l'ultimo accredito di € 14.726,16 (verosimilmente comprensivo di TFR).
Egli è onerato da una rata di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale assegnata alla coniuge per € 732,81 mensili, i cui addebiti risultano sul c/c, che al 31.8.2024 porta un saldo attivo di € 6.481,00.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di confermare il contributo previsto in via provvisoria a carico del padre per € 250,00 mensili tenuto conto dell'ulteriore contributo fornito attraverso il pagamento della rata di mutuo che garantisce l'alloggio alle minori. Mentre non può mantenersi la sospensione temporanea del relativo pagamento disposta a verbale di pagina 7 di 10 udienza dell'1.10.24, finalizzata a consentire un'immediata iniziativa da parte del Per_2 nell'attivazione dei percorsi terapeutici a lui necessari e nella ricerca di una nuova attività lavorativa. Non può infatti legittimarsi il mancato versamento di somme destinate alle esigenze primarie di vita della prole da parte di chi per propria responsabilità si metta in condizioni di non avere le risorse necessarie.
In punto di spese, tenuto conto della soccombenza della ricorrente in ordine alle richieste economiche, si ritiene di compensare per metà le spese di lite fra le parti, e condannare a rimborsare a controparte la metà delle spese che si liquidano in tale Controparte_1
misura, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, sulla base dei valori tra minimi e medi, in complessivi € 4.432,36 di cui € 55,00 per esborsi, € 3.000,00 per compensi, € 450,00 per spese generali ed € 927,36 per CAP e IVA
Quanto al curatore speciale delle minori, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, considerato il superamento in corso di causa delle ragioni che avevano portato alla necessità di affidare le minori al servizio sociale, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite sostenute dal curatore, i cui compensi vengono posti definitivamente a carico dell'Erario.
Infine rimangono a carico definitivo delle parti in pari misura le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Reggello (FI) il 22.7.2017 tra nato a [...] Controparte_1
(FI) il 27.3.1975, e nata a [...] il [...], trascritto nel Parte_1
registro di Stato Civile del Comune di Reggello (FI), atto n. 17, parte II, serie A, anno
2017;
Per_ dispone l'affido esclusivo delle minori e alla madre, la quale assumerà anche Per_2
tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
il padre potrà contattare telefonicamente la domenica sera alle ore 20,30; qualora Per_2
lo richieda, i contatti telefonici potranno intensificarsi, previa verifica del suo stato di Per_2
benessere da parte del Servizio CI;
pagina 8 di 10 dispone il monitoraggio da parte del Servizio CI con relazione semestrale da inoltrarsi al Giudice Tutelare;
dispone la prosecuzione dei percorsi di sostegno per entrambi i genitori presso l' nonché per le minori il proseguimento del supporto Controparte_5
Per_ psicologico, presso e presso la dott.ssa per;
CP_6 Per_4 Per_2
CP_ invita ad intraprendere un serio percorso presso il al fine di verificare Per_2
l'astensione dall'uso di cannabinoidi o altre sostanze e seguire eventuale percorso terapeutico secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale della struttura;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a che vi abita con le figlie;
Parte_1
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la Controparte_1 somma mensile di € 250,00 complessivi da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando il pagamento delle rate di mutuo a lui intestato;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
condanna a rimborsare a la metà delle spese di lite, pari ad Controparte_1 Parte_1
€ 4.432,36 come sopra liquidate;
compensa fra le parti la restante quota di spese;
compensa interamente le spese fra curatore speciale e genitori:
pone a carico definitivo delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per la vigilanza;
pagina 9 di 10 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 10 di 10