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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 11.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1324/2025 R.G. Lav.,
TRA
Parte 1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Galeazzi, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona p.za Roma n. 13, con indicazione dell'indirizzo рес per ricevere comunicazioni e avvisi
Email 1 _ ;
RICORRENTE
Parte 2 rappresentata e difesa dall'avv. ra allegata in calce al ricorso monitorio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Goito n. 1, con indicazione dell'indirizzo pec Email_2
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 371/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La società opponente sostiene che la somma ingiunta era stata percepita, che essa vantava eccezioni e compensazioni nei confronti del lavoratore che sarebbero state dedotte e provate nel corso del giudizio, che la documentazione non era idonea a supportare il ricorso monitorio, che i conteggi erano generici e non aggiornati.
Costituendosi in giudizio, il lavoratore evidenzia che il ricorso era meramente dilatorio e sfornito di alcun supporto, che il credito era fondato su buste paga provenienti dal datore di lavoro, che non vi era prova del pagamento. Chiede la condanna della controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa in udienza e trattenuta per la decisione.
2. PAGAMENTO DELLA SOMMA PRETESA. Parte opponente sostiene che la somma ingiunta è stata percepita, ma non fornisce alcuna prova del pagamento, che era suo onere provare ex art. 2697 c.c., peraltro con i limiti alla prova testimoniale previsti dal combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c..
L'eccezione, inoltre, è generica (non vengono precisate le modalità, nonché le circostanze di tempo e luogo in cui il pagamento sarebbe avvenuto), oltre che destituita di fondamento.
3. PRESENZA DI RAGIONI VANTATE IN VIA DI ECCEZIONE E COMPENSAZIONE. Anche in tale caso l'opposizione appare del tutto generica, non essendoci alcun riferimento a quali eccezioni possa vantare l'opponente e quali crediti possa opporre in compensazione;
peraltro, la relativa specifica allegazione doveva essere contenuta nell'atto introduttivo unitamente alla prova di essa, mentre nel caso di specie mancano sia l'una che l'altra.
4. MANCANZA DI PROVA SCRITTA ED ERRONEITÀ DEI CONTEGGI. Anche sul punto l'opposizione non può essere accolta, fondandosi la pretesa sulle somme indicate nelle buste paga emesse da agosto 2024 a giugno 2025 che non è contestato siano state elaborate e consegnate dal datore di lavoro. Gli importi ivi risultanti sono stati sommati dal ricorrente, ottenendo la somma totale ingiunta, sicché non vi sono conteggi incomprensibili, generici o non aggiornati a fondamento del ricorso monitorio, come sostenuto nell'atto di opposizione.
5. CONCLUSIONI E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Si ritiene che per le ragioni esposte l'opposizione sia priva di fondamento e meramente dilatoria.
Ne consegue il rigetto con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.: ed infatti, l'assoluta genericità delle eccezioni svolte e la mancanza di prova fanno ritenere che l'opposizione sia stata presentata per meri intenti dilatori.
La somma da corrispondere viene determinata in via equitativa in Euro 2.000,00; consegue a ciò la condanna dell'opponente a versare alla Cassa delle ammende una somma ulteriore che si individua in Euro 1.000,00.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
371/2025;
a rifondere a 2) NA Parte 1 Parte 2 lespese di lite che rso forfetari liquida in ome per legge;
Parte 1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore
3) NA dell'ulteriore somma di Euro 2.000,00; di Parte 2 ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. a versare in
4) C Parte 1 somma di Euro 1.000,00. favore dell
Così deciso in Ancona, in data 11.11.2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 11.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1324/2025 R.G. Lav.,
TRA
Parte 1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Galeazzi, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona p.za Roma n. 13, con indicazione dell'indirizzo рес per ricevere comunicazioni e avvisi
Email 1 _ ;
RICORRENTE
Parte 2 rappresentata e difesa dall'avv. ra allegata in calce al ricorso monitorio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Goito n. 1, con indicazione dell'indirizzo pec Email_2
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 371/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La società opponente sostiene che la somma ingiunta era stata percepita, che essa vantava eccezioni e compensazioni nei confronti del lavoratore che sarebbero state dedotte e provate nel corso del giudizio, che la documentazione non era idonea a supportare il ricorso monitorio, che i conteggi erano generici e non aggiornati.
Costituendosi in giudizio, il lavoratore evidenzia che il ricorso era meramente dilatorio e sfornito di alcun supporto, che il credito era fondato su buste paga provenienti dal datore di lavoro, che non vi era prova del pagamento. Chiede la condanna della controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa in udienza e trattenuta per la decisione.
2. PAGAMENTO DELLA SOMMA PRETESA. Parte opponente sostiene che la somma ingiunta è stata percepita, ma non fornisce alcuna prova del pagamento, che era suo onere provare ex art. 2697 c.c., peraltro con i limiti alla prova testimoniale previsti dal combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c..
L'eccezione, inoltre, è generica (non vengono precisate le modalità, nonché le circostanze di tempo e luogo in cui il pagamento sarebbe avvenuto), oltre che destituita di fondamento.
3. PRESENZA DI RAGIONI VANTATE IN VIA DI ECCEZIONE E COMPENSAZIONE. Anche in tale caso l'opposizione appare del tutto generica, non essendoci alcun riferimento a quali eccezioni possa vantare l'opponente e quali crediti possa opporre in compensazione;
peraltro, la relativa specifica allegazione doveva essere contenuta nell'atto introduttivo unitamente alla prova di essa, mentre nel caso di specie mancano sia l'una che l'altra.
4. MANCANZA DI PROVA SCRITTA ED ERRONEITÀ DEI CONTEGGI. Anche sul punto l'opposizione non può essere accolta, fondandosi la pretesa sulle somme indicate nelle buste paga emesse da agosto 2024 a giugno 2025 che non è contestato siano state elaborate e consegnate dal datore di lavoro. Gli importi ivi risultanti sono stati sommati dal ricorrente, ottenendo la somma totale ingiunta, sicché non vi sono conteggi incomprensibili, generici o non aggiornati a fondamento del ricorso monitorio, come sostenuto nell'atto di opposizione.
5. CONCLUSIONI E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Si ritiene che per le ragioni esposte l'opposizione sia priva di fondamento e meramente dilatoria.
Ne consegue il rigetto con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.: ed infatti, l'assoluta genericità delle eccezioni svolte e la mancanza di prova fanno ritenere che l'opposizione sia stata presentata per meri intenti dilatori.
La somma da corrispondere viene determinata in via equitativa in Euro 2.000,00; consegue a ciò la condanna dell'opponente a versare alla Cassa delle ammende una somma ulteriore che si individua in Euro 1.000,00.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
371/2025;
a rifondere a 2) NA Parte 1 Parte 2 lespese di lite che rso forfetari liquida in ome per legge;
Parte 1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore
3) NA dell'ulteriore somma di Euro 2.000,00; di Parte 2 ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. a versare in
4) C Parte 1 somma di Euro 1.000,00. favore dell
Così deciso in Ancona, in data 11.11.2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)