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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 02.10.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 1385/2023 R.G. tra:
e per il minore CP_1 Parte_1 CP_2 Persona_1 e ndat Andrea Pezzuto;
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 one;
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data
21.04.2023, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, in qualità di di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiedevano che, previo rinnovo Persona_1 della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/92 contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione e che quindi il CTU non aveva correttamente individuato il quadro patologico complessivo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_3 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale. Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle seguenti osservazioni.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso deve essere accolto limitatamente e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_3 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ebbene, nell'odierno procedimento, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di accertare se il minore sia affetto da cecità assoluta o sia totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche e si trovi al momento della domanda amministrativa o da epoca successiva nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua, stabilendo la data d'insorgenza del suddetto stato psico-fisico rilevante ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ex.L..18 /1980.
L'ausiliario nominato, Dott. ssa , nella sua relazione depositata in data Persona_2
25.05.2024, ha diagnosticato a carico del minore “Ritardo globale dello Persona_1 sviluppo più accentuato sul versante linguistico espressivo e ricettivo. Ipotiroidismo.
Turbe della deambulazione. Assenza di linguaggio spontaneo. Non acquisito controllo sfinterico” ed ha argomentato che “Il minore di anni 4 e mesi 4 presenta uno scarto tre età cronologica e sviluppo psicomotorio di circa 18 mesi con maggiore caduta sul versante linguistico e della comprensione. L' attività motoria grossolana e fine è ipoevoluta. La comprensione limitata ad ordini semplici. Il linguaggio spontaneo assente. Autonomi gli spostamenti nello spazio con esplorazione caotica dell'ambiente.
L'inserimento nel progetto riabilitativo della Nostra Famiglia potrebbe dare risultati positivi a favore di una riduzione dello scarto tra età mentale ed età cronologica, così come la frequenza della scuola materna nel rapporto quotidiano con i coetanei”.
Ha, pertanto, concluso che “Non si ritiene allo stato che le condizioni psico-fisiche del minore siano tali da necessitare assistenza continua negli atti quotidiani ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex L.18/1980. Opportuna una revisione del caso quando sarà più chiara l'evoluzione del quadro clinico.”
Le conclusioni a cui è giunto il CTU, con rifermento alla richiesta di indennità di accompagnamento, risultano essere rese all'esito di una completa ed ineccepibile disamina della documentazione in atti e dell'esame obiettivo del periziando e sono sorrette da una corretta e congrua motivazione nonché sono immuni da vizi logici o metodologici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, con riferimento al requisito utile per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Con riferimento, invece, alla valutazione in tema di handicap e ai benefici di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/9, occorre in questa sede confermare quanto valutato in sede in ATP dal CTU incaricato in detta fase di giudizio, ossia che “sotto tale aspetto occorre considerare la necessità della presenza della figura genitoriale per l'accompagnamento al centro riabilitativo ciò al fine del raggiungimento degli obbiettivi terapeutici prospettati. Si giudica tuttavia il periziando soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (Art. 3, c. 3 L. 104/92) con necessità di revisione del giudizio al Febbraio
2024”.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (differenti da quelle fatte pervenire al ctu nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c.- e da egli già adeguatamente valutate come risulta dalla
“RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI ALLA CTU” allegata alla perizia in atti - o formulate in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso trova accoglimento limitatamente al riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, Legge 104/92 e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa Il riconoscimento del beneficio con decorrenza originaria, ma parziale rispetto alla presente fase di merito, determina la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_3 lite con compensazione nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.04.2023 da e Parte_2 CP_2
contro così provvede:
[...] CP_3
- accoglie il ricorso nella parte relativa alla richiesta dei benedici di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/92 e per l'effetto conferma le conclusioni di cui all'elaborato peritale depositato in sede di ATP rigettando ogni ulteriore richiesta.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida, come da CP_3 motivazione espressa, nella somma di €.1.300,00 oltre accessori come per
Legge, se dovuti;
- spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 02.10.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 02.10.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 1385/2023 R.G. tra:
e per il minore CP_1 Parte_1 CP_2 Persona_1 e ndat Andrea Pezzuto;
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 one;
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data
21.04.2023, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, in qualità di di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiedevano che, previo rinnovo Persona_1 della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/92 contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione e che quindi il CTU non aveva correttamente individuato il quadro patologico complessivo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_3 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale. Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle seguenti osservazioni.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso deve essere accolto limitatamente e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_3 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ebbene, nell'odierno procedimento, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di accertare se il minore sia affetto da cecità assoluta o sia totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche e si trovi al momento della domanda amministrativa o da epoca successiva nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua, stabilendo la data d'insorgenza del suddetto stato psico-fisico rilevante ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ex.L..18 /1980.
L'ausiliario nominato, Dott. ssa , nella sua relazione depositata in data Persona_2
25.05.2024, ha diagnosticato a carico del minore “Ritardo globale dello Persona_1 sviluppo più accentuato sul versante linguistico espressivo e ricettivo. Ipotiroidismo.
Turbe della deambulazione. Assenza di linguaggio spontaneo. Non acquisito controllo sfinterico” ed ha argomentato che “Il minore di anni 4 e mesi 4 presenta uno scarto tre età cronologica e sviluppo psicomotorio di circa 18 mesi con maggiore caduta sul versante linguistico e della comprensione. L' attività motoria grossolana e fine è ipoevoluta. La comprensione limitata ad ordini semplici. Il linguaggio spontaneo assente. Autonomi gli spostamenti nello spazio con esplorazione caotica dell'ambiente.
L'inserimento nel progetto riabilitativo della Nostra Famiglia potrebbe dare risultati positivi a favore di una riduzione dello scarto tra età mentale ed età cronologica, così come la frequenza della scuola materna nel rapporto quotidiano con i coetanei”.
Ha, pertanto, concluso che “Non si ritiene allo stato che le condizioni psico-fisiche del minore siano tali da necessitare assistenza continua negli atti quotidiani ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex L.18/1980. Opportuna una revisione del caso quando sarà più chiara l'evoluzione del quadro clinico.”
Le conclusioni a cui è giunto il CTU, con rifermento alla richiesta di indennità di accompagnamento, risultano essere rese all'esito di una completa ed ineccepibile disamina della documentazione in atti e dell'esame obiettivo del periziando e sono sorrette da una corretta e congrua motivazione nonché sono immuni da vizi logici o metodologici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, con riferimento al requisito utile per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Con riferimento, invece, alla valutazione in tema di handicap e ai benefici di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/9, occorre in questa sede confermare quanto valutato in sede in ATP dal CTU incaricato in detta fase di giudizio, ossia che “sotto tale aspetto occorre considerare la necessità della presenza della figura genitoriale per l'accompagnamento al centro riabilitativo ciò al fine del raggiungimento degli obbiettivi terapeutici prospettati. Si giudica tuttavia il periziando soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (Art. 3, c. 3 L. 104/92) con necessità di revisione del giudizio al Febbraio
2024”.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (differenti da quelle fatte pervenire al ctu nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c.- e da egli già adeguatamente valutate come risulta dalla
“RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI ALLA CTU” allegata alla perizia in atti - o formulate in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso trova accoglimento limitatamente al riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, Legge 104/92 e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa Il riconoscimento del beneficio con decorrenza originaria, ma parziale rispetto alla presente fase di merito, determina la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_3 lite con compensazione nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 21.04.2023 da e Parte_2 CP_2
contro così provvede:
[...] CP_3
- accoglie il ricorso nella parte relativa alla richiesta dei benedici di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/92 e per l'effetto conferma le conclusioni di cui all'elaborato peritale depositato in sede di ATP rigettando ogni ulteriore richiesta.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida, come da CP_3 motivazione espressa, nella somma di €.1.300,00 oltre accessori come per
Legge, se dovuti;
- spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 02.10.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. Simone Coppola