Sentenza 5 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/05/2022, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2022
N. 00712/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2016, proposto da
Casa di Riposo Celestino Galluccio Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Galluccio Mezio, domiciliato presso la Segreteria T.a.r. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
contro
Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Capodacqua e Elvira Anna Pasanisi, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
per l'annullamento
dell'ordinanza n° 28 del 03/05/2016, notificata in pari data, con la quale il Sindaco del Comune di Galatina ha ingiunto alla ricorrente, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, in qualità di proprietaria del terreno sito in Galatina sulla Strada Comunale San Giovanni, distinto in catasto al foglio 74 particella 417, di procedere entro 15 giorni ad eseguire lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti nonché la messa in sicurezza e bonifica del sito e anche del sottosuolo e della falda a mezzo di Ditta specializzata ed autorizzata, nonché di ogni altro provvedimento amministrativo presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Cavallo, in sostituzione dell'avv.to D. Galluccio Mezio, e avv.to G. Capodaqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La O.N.L.U.S. ricorrente, con ricorso notificato e depositato in giudizio il 22/07/2016, impugna l'ordinanza n° 28 del 03/05/2016, con la quale il Sindaco del Comune di Galatina le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, in qualità di proprietaria del terreno sito in Galatina sulla Strada Comunale San Giovanni, distinto in catasto al foglio 74, particella 417, sul quale sono stati rinvenuti dalla P.M. rifiuti abbandonati, “ 1) di procedere immediatamente e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, ad eseguire tutti i necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito e anche del sottosuolo e della falda, decontaminazione e risanamento igienico del sito. Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente secondo le metodologie tecniche specifiche in materia condotte da ditte specializzate e autorizzate ad effettuare tali operazioni, che provvederanno ad acquisire eventuali pareri degli organi competenti in materia di sicurezza sui lavoro ed ambientale relativamente a! piano di lavoro, all'allestimento del cantiere ed all'allontanamento dei rifiuti; 2) di non eseguire nelle more dell'adozione degli interventi necessari di cui sopra, qualsivoglia operazione sui rifiuti abbandonati; 3) di presentare a questo Ufficio la documentazione giustificativa del 'avvenuto smaltimento dei rifiuti nelle discariche autorizzate per legge ", nonché ogni altro provvedimento amministrativo e presupposto o conseguente.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione di legge. Violazione, in particolare, dell'art. 192 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 (Codice dell'ambiente).
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in virtù dei quali è stata adottata l'ordinanza oggetto d'impugnazione.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, ha concluso come sopra riportato.
L’08/08/2016 si è costituito in giudizio il Comune di Galatina, depositando un atto di costituzione, nel quale ha eccepito l’inammissibilità ed infondatezza dell’avverso ricorso, chiedendone il rigetto.
Il 01/02/2022, il Comune di Galatina ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
In pari data 01/02/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, riportandosi al contenuto ed alle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, chiedendone l’accoglimento.
Il 09/02/2022, il Comune di Galatina ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, rinviando a tutti gli scritti difensivi già prodotti.
Il 15/02/2022, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria conclusiva depositata dal Comune di Galatina l’1/02/2022, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza dell’08/03/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente, che asserisce di non essere in alcun modo responsabile dell'abbandono dei rifiuti de quibus e di non saper indicare chi possa aver sversato il materiale rinvenuto dalla Polizia Municipale di Galatina in occasione delle operazioni di controllo effettuate, lamenta, in via principale, la violazione dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, sostenendo che “ secondo il chiaro tenore della norma di legge poc'anzi richiamata, il proprietario incolpevole del terreno da altri inquinato, al quale non può essere imputato a titolo di dolo o di colpa 1'abbandono dei rifiuti e nei confronti del quale ed in suo contraddittorio non sono stati effettuati accertamenti da parte dell'autorità procedente al controllo, non può essere destinatario di provvedimenti rivolti alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito inquinato ” e che, nella specie, non sono stati effettuati da parte dell'autorità procedente al controllo (men che meno in contraddittorio) i prescritti accertamenti in ordine alla responsabilità imputabile alla ricorrente, a titolo di dolo o di colpa, per l’abbandono dei detti rifiuti; con il secondo motivo di gravame, deduce, in subordine, ove si ritenesse che l'ordine di rimozione dei rifiuti e di bonifica del suolo sia stato pronunciato sul presupposto che gli organi della Polizia Municipale abbiano accertato che l'attività di sversamento di rifiuti sia attribuibile alla ricorrente, l’eccesso di potere derivante da falsità di presupposti, “ visto che è fatto pacifico che i vigili urbani non hanno in alcun modo imputato l'abbandono dei rifiuti, neanche a tiolo di colpa, alla proprietaria dell'area ”.
2. - Il Tribunale ritiene condivisibili e fondate le principali censure formulate da parte ricorrente con il primo motivo di gravame, incentrate sulla violazione dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 per la mancata effettuazione, da parte dell’Autorità competente, degli accertamenti prescritti dalla norma suddetta in ordine alla (eventuale) responsabilità imputabile, a titolo di dolo o di colpa, alla (proprietaria del terreno) ricorrente per l’abbandono dei rifiuti de quibus e per la mancata instaurazione del contraddittorio con l’odierna ricorrente, alla quale non risulta essere stata data neppure la comunicazione di avvio ( ex art. 7 Legge n. 241/1990) del procedimento di cui all’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, non potendo, evidentemente, supplire, a tal fine, il verbale di sequestro preventivo dell’area in questione ex art. 321 c.p.p. a carico di ignoti, notificato alla ricorrente il 19/04/2016.
Giova, infatti, ricordare che l’art. 192 (“ Divieto di abbandono ”) del D. Lgs. n. 152/2006 recita:
“ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
Secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile « L'accertamento del soggetto "responsabile" dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, attesa la gravità delle conseguenze, economiche e anche penali, che da esso possono scaturire, deve fondarsi su un'attività istruttoria approfondita e accurata che faccia emergere, se non prove inconfutabili di tale responsabilità, quanto meno una serie di indizi gravi precisi e concordanti che possano consentire di presumerla con un grado elevato di attendibilità » (T.A.R. Lombardia, Sezione III, 09/11/2021, n. 2476).
A tal fine appaiono irrilevanti, nel caso di specie, i riferimenti operati dalla difesa comunale (peraltro non presenti nell’ordinanza impugnata) all’omessa recinzione del suolo e all’omessa segnalazione da parte della ricorrente alla P.A. dell’abbandono dei rifiuti de quibus sul terreno di sua proprietà (circostanze segnalate ai punti 1 e 3 della relazione della P.M. di Galatina del 20/07/2016), atteso che, per giurisprudenza costante, « la mancata recinzione del fondo, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705; id., 28-09-2015, n. 4504; id., sez. IV, n. 5911 del 2017; T.A.R. Lazio, Roma, 03.11.2020, n. 11311) » e che l’omessa segnalazione potrebbe, invece, essere indice del fatto che la ricorrente non avesse (ancora) contezza dell’abbandono/sversamento dei rifiuti in questione; nel mentre si legge al punto 2 della suddetta relazione della P.M. di Galatina del 20/07/2016 che “ Non si è potuto accertare se il terreno fosse utilizzato e custodito dalla casa di riposo, tuttavia lo stesso, distinto nel C.T. del Comune di Galatina - foglio 74 - particella 417, è in testa alla casa di riposo "Celestino Galluccio", con sede in Galatina alia via Corigliano n. 62 (allegata visura catastate) ”.
Risultano, pertanto, fondate le censure di violazione dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, di difetto di istruttoria e del contraddittorio, come sopra dedotte, con assorbimento dei vizi dedotti in via subordinata da parte ricorrente.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato il ricorso deve essere, quindi, accolto e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza sindacale impugnata.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Galatina e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata.
Condanna il Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO