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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9033 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14864 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c., riservata in decisione all'udienza cartolare del 07.07.2025,
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Marisa Perenzoni,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.07.2024, il sig. , premesso che il Tribunale di Napoli, Parte_1 con sentenza n. 9009/2018 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
ed , agiva al fine di chiedere ed ottenere la modifica delle condizioni ivi stabilite.
[...] Controparte_1 In particolare, parte ricorrente evidenziava che il Tribunale di Napoli con la richiamata sentenza disponeva, per ciò che in questa fase rileva, che “ versi a un Parte_1 Controparte_1 assegno mensile complessivo pari ad euro 600,00 quale contributo al mantenimento delle figlie Per_1 e entro il giorno 5 di ciascun mese. Il suddetto assegno andrà annualmente rivalutato secondo gli Per_2 indici ISTAT FOI a far data dal settembre 2018”. Ebbene, il ricorrente deduceva che le figlie e , rispettivamente di 31 anni e di 29 anni, Per_1 Per_2 sono ormai economicamente autonome ed indipendenti, lavorando entrambe con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Deduceva, altresì, la diminuzione della sua capacità economica in quanto pensionato e gravemente ammalato. Più precisamente, evidenziava di essere titolare di un reddito di € 21.440,35 lordi all'anno (derivante da pensione) e di soffrire di diverse patologie invalidanti che richiedono attenzione e cure mediche con correlate spese;
spese che il non riuscirebbe a sostenere posto che contribuisce al pagamento Parte_1 del canone di locazione di € 380,00 mensili nonché alle spese domestiche per ulteriori € 300,00 mensili e che l'ex coniuge ha richiesto ed ottenuto il versamento diretto dall'INPS sia del Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie sia della rivalutazione ISTAT. Dunque, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore delle figlie e Per_1
e di ordinare alla il rimborso delle somme che sono state versate alla stessa dalla Per_2 Controparte_1 data della raggiunta indipendenza economica delle figlie. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 30.01.2025 il GI, rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione venivano ritualmente notificati alla resistente a mani della stessa, considerato che nessuno compariva per parte resistente, ne dichiarava la contumacia.
Il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 06.03.2024 rinviava – ex art. 472 bis 28 c.p.c. – all'udienza del 28.10.2025; udienza poi anticipata, con provvedimento del 05.06.2025, al 03.07.2025 in accoglimento dell'istanza formulata da parte ricorrente in ragione delle precarie condizioni economiche e di salute in cui quest'ultima verserebbe.
All'udienza del 07.07.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione.
Orbene, la domanda proposta da pare ricorrente e diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione egli effetti civili del matrimonio e, specificamente, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni, è fondata e va, pertanto, accolta.
1 2
All'uopo giova richiamare i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto
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quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio
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adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Ebbene, parte ricorrente all'uopo evidenziava che le figlie e , maggiorenni, sono ormai Per_1 Per_2 economicamente autonome ed indipendenti, lavorando entrambe con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Deduceva, altresì, la diminuzione della sua capacità economica in quanto pensionato e gravemente ammalato. Ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, considerato che la valutazione deve essere condotta con “rigore proporzionalmente crescente all'età dei beneficiari”, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per la revoca dell'assegno volto a contribuire al mantenimento delle figlie e Per_1
. Per_2 In particolare, deve evidenziarsi che ha 31 anni e che ha 29 anni e che, dunque, ambedue Per_1 Per_2 hanno raggiunto un'età che – in assenza di prova contraria – determina l'indipendenza economica o, comunque, un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stesse. Opinare diversamente, determinerebbe un'alterazione del rapporto che deve sussistere tra il principio di autoresponsabilità, da un lato, e la funzione educativa dell'assegno volto a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, dall'altro; così protraendo, “oltre i ragionevoli limiti di tempo e di misura” l'assistenza economica. A ciò si aggiunga che la condizione economica del ha subito una flessione in negativo rispetto Parte_1 al giudizio divorzile e che, medio tempore, le condizioni di salute dello stesso si sono aggravate a tal punto da giustificare la richiesta dell'invalidità civile e, in ogni caso, da rendere necessarie spese mediche. Invero, dalla documentazione in atti, si evince:
- che il percepiva tra il 2016 ed il 2017 redditi da lavoro dipendente ammontanti a circa Parte_1
€ 23.000,00 annui;
- che il è, ad oggi, titolare di una pensione che ammonta a circa € 21.000,00 annuali Parte_1 lordi (cfr. CU del 2021/2022/2023);
- che parte ricorrente risulta essere titolare di un conto corrente presso la Banca Intesa Sanpaolo e che, dall'ultimo estratto conto trimestrale risalente al 31.12.2023, risulta un saldo di € 34.649,62;
- che è affetto da numerose patologie clinicamente rilevanti e che, per tabulas, impongono l'esborso di somme di denaro settimanali/mensili. Dunque, l'età ormai raggiunta dalle figlie del che possono ritenersi capaci, avviate ed Parte_1 autonome, in uno alle condizioni economiche di quest'ultimo, porta il Collegio ad escludere che vi siano i presupposti affinchè il continui a corrispondere la somma di € 600,00 mensili alla Parte_1 CP_1 quale contributo al mantenimento delle figlie e;
somma che viene versata
[...] Per_1 Per_2 direttamente alla dall'INPS che la trattiene a monte dalla pensione. CP_1 Pertanto, la domanda formulata dal ricorrente va accolta e, in riforma della sentenza di cessazione degli effetti civili n. 9009/2018 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 19.10.2018, va revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per le figlie, con decorrenza dalla pronuncia e non anche dal ricorso in quanto non è stato provato in atti da quale momento le figlie maggiorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica.
Va, invece, rigettata l'ulteriore domanda proposta da parte ricorrente e volta ad ottenere il rimborso, da
[... parte della , delle somme versate a titolo di contributo al mantenimento delle figlie dal Controparte_1 a partire dalla raggiunta indipendenza economica delle stesse. Pt_1
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9009/2018 pubblicata dal Tribunale di Napoli il 19.10.2018, revoca l'assegno di mantenimento a carico del con decorrenza dalla pronuncia;
Parte_2
- rigetta – come in parte motiva - la domanda di parte ricorrente di restituzione delle somme indebitamente versate;
4 5
-nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14864 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c., riservata in decisione all'udienza cartolare del 07.07.2025,
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Marisa Perenzoni,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.07.2024, il sig. , premesso che il Tribunale di Napoli, Parte_1 con sentenza n. 9009/2018 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
ed , agiva al fine di chiedere ed ottenere la modifica delle condizioni ivi stabilite.
[...] Controparte_1 In particolare, parte ricorrente evidenziava che il Tribunale di Napoli con la richiamata sentenza disponeva, per ciò che in questa fase rileva, che “ versi a un Parte_1 Controparte_1 assegno mensile complessivo pari ad euro 600,00 quale contributo al mantenimento delle figlie Per_1 e entro il giorno 5 di ciascun mese. Il suddetto assegno andrà annualmente rivalutato secondo gli Per_2 indici ISTAT FOI a far data dal settembre 2018”. Ebbene, il ricorrente deduceva che le figlie e , rispettivamente di 31 anni e di 29 anni, Per_1 Per_2 sono ormai economicamente autonome ed indipendenti, lavorando entrambe con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Deduceva, altresì, la diminuzione della sua capacità economica in quanto pensionato e gravemente ammalato. Più precisamente, evidenziava di essere titolare di un reddito di € 21.440,35 lordi all'anno (derivante da pensione) e di soffrire di diverse patologie invalidanti che richiedono attenzione e cure mediche con correlate spese;
spese che il non riuscirebbe a sostenere posto che contribuisce al pagamento Parte_1 del canone di locazione di € 380,00 mensili nonché alle spese domestiche per ulteriori € 300,00 mensili e che l'ex coniuge ha richiesto ed ottenuto il versamento diretto dall'INPS sia del Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie sia della rivalutazione ISTAT. Dunque, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore delle figlie e Per_1
e di ordinare alla il rimborso delle somme che sono state versate alla stessa dalla Per_2 Controparte_1 data della raggiunta indipendenza economica delle figlie. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 30.01.2025 il GI, rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione venivano ritualmente notificati alla resistente a mani della stessa, considerato che nessuno compariva per parte resistente, ne dichiarava la contumacia.
Il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 06.03.2024 rinviava – ex art. 472 bis 28 c.p.c. – all'udienza del 28.10.2025; udienza poi anticipata, con provvedimento del 05.06.2025, al 03.07.2025 in accoglimento dell'istanza formulata da parte ricorrente in ragione delle precarie condizioni economiche e di salute in cui quest'ultima verserebbe.
All'udienza del 07.07.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione.
Orbene, la domanda proposta da pare ricorrente e diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione egli effetti civili del matrimonio e, specificamente, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni, è fondata e va, pertanto, accolta.
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All'uopo giova richiamare i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post- universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto
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quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio
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adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Ebbene, parte ricorrente all'uopo evidenziava che le figlie e , maggiorenni, sono ormai Per_1 Per_2 economicamente autonome ed indipendenti, lavorando entrambe con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Deduceva, altresì, la diminuzione della sua capacità economica in quanto pensionato e gravemente ammalato. Ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, considerato che la valutazione deve essere condotta con “rigore proporzionalmente crescente all'età dei beneficiari”, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per la revoca dell'assegno volto a contribuire al mantenimento delle figlie e Per_1
. Per_2 In particolare, deve evidenziarsi che ha 31 anni e che ha 29 anni e che, dunque, ambedue Per_1 Per_2 hanno raggiunto un'età che – in assenza di prova contraria – determina l'indipendenza economica o, comunque, un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stesse. Opinare diversamente, determinerebbe un'alterazione del rapporto che deve sussistere tra il principio di autoresponsabilità, da un lato, e la funzione educativa dell'assegno volto a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, dall'altro; così protraendo, “oltre i ragionevoli limiti di tempo e di misura” l'assistenza economica. A ciò si aggiunga che la condizione economica del ha subito una flessione in negativo rispetto Parte_1 al giudizio divorzile e che, medio tempore, le condizioni di salute dello stesso si sono aggravate a tal punto da giustificare la richiesta dell'invalidità civile e, in ogni caso, da rendere necessarie spese mediche. Invero, dalla documentazione in atti, si evince:
- che il percepiva tra il 2016 ed il 2017 redditi da lavoro dipendente ammontanti a circa Parte_1
€ 23.000,00 annui;
- che il è, ad oggi, titolare di una pensione che ammonta a circa € 21.000,00 annuali Parte_1 lordi (cfr. CU del 2021/2022/2023);
- che parte ricorrente risulta essere titolare di un conto corrente presso la Banca Intesa Sanpaolo e che, dall'ultimo estratto conto trimestrale risalente al 31.12.2023, risulta un saldo di € 34.649,62;
- che è affetto da numerose patologie clinicamente rilevanti e che, per tabulas, impongono l'esborso di somme di denaro settimanali/mensili. Dunque, l'età ormai raggiunta dalle figlie del che possono ritenersi capaci, avviate ed Parte_1 autonome, in uno alle condizioni economiche di quest'ultimo, porta il Collegio ad escludere che vi siano i presupposti affinchè il continui a corrispondere la somma di € 600,00 mensili alla Parte_1 CP_1 quale contributo al mantenimento delle figlie e;
somma che viene versata
[...] Per_1 Per_2 direttamente alla dall'INPS che la trattiene a monte dalla pensione. CP_1 Pertanto, la domanda formulata dal ricorrente va accolta e, in riforma della sentenza di cessazione degli effetti civili n. 9009/2018 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 19.10.2018, va revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per le figlie, con decorrenza dalla pronuncia e non anche dal ricorso in quanto non è stato provato in atti da quale momento le figlie maggiorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica.
Va, invece, rigettata l'ulteriore domanda proposta da parte ricorrente e volta ad ottenere il rimborso, da
[... parte della , delle somme versate a titolo di contributo al mantenimento delle figlie dal Controparte_1 a partire dalla raggiunta indipendenza economica delle stesse. Pt_1
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9009/2018 pubblicata dal Tribunale di Napoli il 19.10.2018, revoca l'assegno di mantenimento a carico del con decorrenza dalla pronuncia;
Parte_2
- rigetta – come in parte motiva - la domanda di parte ricorrente di restituzione delle somme indebitamente versate;
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-nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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