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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9450 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. 29050/2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 70, presso lo Parte_1 studio degli Avv.ti Paolo Palma e che la rappresentano e difendono, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Paola Tortato giusta procura alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del Persona_1
22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313 CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.7.2024 e successivamente iscritto a ruolo la ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato istanza di Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario e del requisito sanitario al fine del riconoscimento della condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 dalla domanda amministrativa del 27.4.2023; che il ctu nominato riconosceva il requisito sanitario ai fini dell'esenzione ticket (invalido civile al 67%) dalla domanda amministrativa mentre non riconosceva il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992; che il 29.6.2024 veniva emessa omologa parziale con cui veniva riconosciuta l'invalidità al 67% ai fini dell'esenzione parziale del ticket sanitario;
che il giudizio negativo del ctu, con riferimento alla condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992, è errato per i motivi di cui in ricorso.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere accogliere “ la pretesa dell'istante inerente il riconoscimento di uno status di handicap ai sensi dell' art 3, comma 3, della L. 104/92 dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla successiva data riconosciuta secondo giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari sia della fase dell'atp che della presente fase”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere” rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_1 inammissibile e, in ogni caso, nel merito, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Disposta ed eseguita ctu medico-legale, all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità. Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il ctu nominato dott.ssa con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati Persona_2 accertamenti, ha concluso che “ la SI.ra sia da considerare persona Parte_1 gravemente handicappata ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3, con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa. Si deve prevedere una rivedibilità a 5 anni”. In conseguenza deve essere dichiarato che la ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.4.2023. Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
Le spese di lite, comprese quelle della fase di a.t.p., seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c.
1) accerta e dichiara che possiede il requisito sanitario di cui all'art. 3 Parte_1 comma 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.4.2023;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 3.779,00, di cui CP_1
€ 1.528,00 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ed € 2.251,00 per il procedimento di opposizione, oltre spese generali in misura pari al 15% , iva e cpa da distrarsi. CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. Roma, 29.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi