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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1206/2023 vertente tra:
Parte_1 Controparte_1
opponente
e
Őpula Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1206/2023 R.G., vertente tra
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Antonio Bonagura, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del
Greco, Via Ignazio Sorrentino n. 22, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Őpula in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dagli Avv.ti Carlo Del Torre e RA Ulrike Christine Walter, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Maiorano in Sparanise, Via Corrado Graziadei n. 88, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 13.1.2023, la Őpula Controparte_2
– sulla base della ingiunzione di pagamento europea emessa in data 4.8.2017 dal Tribunale
[...]
distrettuale per gli affari commerciali di Vienna nel procedimento n. 008 008 EUM 123 6/17W, dichiarata esecutiva per mancata opposizione in data 9.11.2017 – intimava alla società odierna
2 opponente il pagamento della somma totale di euro 109.986,43.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione la società intimata, adducendo a supporto i seguenti motivi:
1. nullità del precetto per mancanza di procura ad litem; 2) la eccessività della somma precettata.
Sulla scorta di tali ragioni, instava – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo – per l'accoglimento della opposizione, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite o, in caso di rigetto della domanda, con compensazione di esse.
Si costituiva in giudizio la parte opposta che, contestando l'avverso dedotto, insisteva per il rigetto della cautela, così come della opposizione, vinte le spese di lite e con condanna della controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c..
Con ordinanza del 20.6.2023, la scrivente – preso atto che la parte opponente provvedeva successivamente alla instaurazione del presente giudizio al pagamento di € 23.842,26 (circostanza riconosciuta dalla controparte) – sospendeva l'efficacia del precetto e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 19.11.2024, la società opponente – in ragione della ammissibilità della istanza di conversione da essa formulata nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa in suo danno ad opera della opposta – dichiarava di rinunciare alla opposizione a precetto;
la parte opposta accettava essa rinuncia.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
Alla luce di quanto detto, deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., in ragione della rinuncia alla opposizione a precetto comunque formulata dalla società opponente ed accettata dalla controparte (cfr. depositi del 28.10.2024 e del 11.11.2024).
Occorre chiarire che l'ammissione al beneficio della conversione nell'ambito della procedura esecutiva non può determinare, come prospettato dalla società istante, la cessazione della materia del contendere, ciò in considerazione del fatto che l'ammissione al suddetto beneficio non inficia il diritto a procedere in executivis e tenuto conto che l'oggetto del presente procedimento è l'accertamento negativo del credito.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, stante la natura decisoria di essa modalità di definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza.
Ed, invero, benché l'art. 308 c.p.c. si riferisca alla “ordinanza che dichiara l'estinzione” deve osservarsi quanto segue: nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica vi è sostanziale coincidenza - nella medesima persona fisica - del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. che, al II comma,
3 prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Tali considerazioni, ad avviso dello scrivente magistrato, inducono a ritenere che, nelle altre ipotesi, diverse da quella appena indicata, l'estinzione vada dichiarata con sentenza, proprio al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
A conforto di quanto appena detto, occorre peraltro evidenziare che la Cassazione è orientata nel considerare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale di natura decisoria e, dunque, sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto, con conseguente appellabilità della pronuncia (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, (ud. 19/01/2007) 15-03-2007, n. 6023; Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/02/2006) 06-
04-2006, n. 8041; Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/12/2003) 28-04-2004, n. 8092); allo stesso modo, anche i
Tribunali di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale Torino, sez. II,
03 dicembre 2005; Tribunale Torino, 20 novembre 2003).
Sul punto giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “I commi 3 e 4 dell'art.
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art.
111, comma 7, cost.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 13/07/2006) 10-10-2006, n. 21707).
Quanto alle spese processuali, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. statuisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nella specie, in difetto di accordo tra le parti sulle spese di lite, va disposta la condanna della parte rinunciante al pagamento di esse nei confronti di quella opposta.
Le spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
4 Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta, il Tribunale reputa che essa non possa trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso
- va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1206/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ad opera della parte opponente e accettazione della controparte;
- condanna la parte istante al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta, che liquida
(al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 4.217,00, di cui €
1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva ed € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta.
Santa Maria Capua Vetere, 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1206/2023 vertente tra:
Parte_1 Controparte_1
opponente
e
Őpula Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1206/2023 R.G., vertente tra
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Antonio Bonagura, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del
Greco, Via Ignazio Sorrentino n. 22, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Őpula in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dagli Avv.ti Carlo Del Torre e RA Ulrike Christine Walter, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Maiorano in Sparanise, Via Corrado Graziadei n. 88, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 13.1.2023, la Őpula Controparte_2
– sulla base della ingiunzione di pagamento europea emessa in data 4.8.2017 dal Tribunale
[...]
distrettuale per gli affari commerciali di Vienna nel procedimento n. 008 008 EUM 123 6/17W, dichiarata esecutiva per mancata opposizione in data 9.11.2017 – intimava alla società odierna
2 opponente il pagamento della somma totale di euro 109.986,43.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione la società intimata, adducendo a supporto i seguenti motivi:
1. nullità del precetto per mancanza di procura ad litem; 2) la eccessività della somma precettata.
Sulla scorta di tali ragioni, instava – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo – per l'accoglimento della opposizione, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite o, in caso di rigetto della domanda, con compensazione di esse.
Si costituiva in giudizio la parte opposta che, contestando l'avverso dedotto, insisteva per il rigetto della cautela, così come della opposizione, vinte le spese di lite e con condanna della controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c..
Con ordinanza del 20.6.2023, la scrivente – preso atto che la parte opponente provvedeva successivamente alla instaurazione del presente giudizio al pagamento di € 23.842,26 (circostanza riconosciuta dalla controparte) – sospendeva l'efficacia del precetto e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 19.11.2024, la società opponente – in ragione della ammissibilità della istanza di conversione da essa formulata nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa in suo danno ad opera della opposta – dichiarava di rinunciare alla opposizione a precetto;
la parte opposta accettava essa rinuncia.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
Alla luce di quanto detto, deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., in ragione della rinuncia alla opposizione a precetto comunque formulata dalla società opponente ed accettata dalla controparte (cfr. depositi del 28.10.2024 e del 11.11.2024).
Occorre chiarire che l'ammissione al beneficio della conversione nell'ambito della procedura esecutiva non può determinare, come prospettato dalla società istante, la cessazione della materia del contendere, ciò in considerazione del fatto che l'ammissione al suddetto beneficio non inficia il diritto a procedere in executivis e tenuto conto che l'oggetto del presente procedimento è l'accertamento negativo del credito.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, stante la natura decisoria di essa modalità di definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza.
Ed, invero, benché l'art. 308 c.p.c. si riferisca alla “ordinanza che dichiara l'estinzione” deve osservarsi quanto segue: nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica vi è sostanziale coincidenza - nella medesima persona fisica - del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. che, al II comma,
3 prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
Tali considerazioni, ad avviso dello scrivente magistrato, inducono a ritenere che, nelle altre ipotesi, diverse da quella appena indicata, l'estinzione vada dichiarata con sentenza, proprio al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
A conforto di quanto appena detto, occorre peraltro evidenziare che la Cassazione è orientata nel considerare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale di natura decisoria e, dunque, sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto, con conseguente appellabilità della pronuncia (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, (ud. 19/01/2007) 15-03-2007, n. 6023; Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/02/2006) 06-
04-2006, n. 8041; Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/12/2003) 28-04-2004, n. 8092); allo stesso modo, anche i
Tribunali di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale Torino, sez. II,
03 dicembre 2005; Tribunale Torino, 20 novembre 2003).
Sul punto giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “I commi 3 e 4 dell'art.
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art.
111, comma 7, cost.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 13/07/2006) 10-10-2006, n. 21707).
Quanto alle spese processuali, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. statuisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nella specie, in difetto di accordo tra le parti sulle spese di lite, va disposta la condanna della parte rinunciante al pagamento di esse nei confronti di quella opposta.
Le spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
4 Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta, il Tribunale reputa che essa non possa trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso
- va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del 6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1206/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ad opera della parte opponente e accettazione della controparte;
- condanna la parte istante al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta, che liquida
(al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 4.217,00, di cui €
1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva ed € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta.
Santa Maria Capua Vetere, 25.2.2025
Il Giudice
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