Art. 30.
I progetti di tutti i lavori, alla esecuzione dei quali provvede il Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile quando l'importo delle opere non supera lo L. 200,000, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando eccede tale limite.
Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.
Vi e' pure aggregato l'ispettore superiore amministrativo o quell'altro funzionario di grado a questo non inferiore che dirige il servizio della Basilicata nel Ministero dei lavori pubblici.
I progetti di tutti i lavori, alla esecuzione dei quali provvede il Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile quando l'importo delle opere non supera lo L. 200,000, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando eccede tale limite.
Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.
Vi e' pure aggregato l'ispettore superiore amministrativo o quell'altro funzionario di grado a questo non inferiore che dirige il servizio della Basilicata nel Ministero dei lavori pubblici.