Articolo 30 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 29Articolo 31
Versione
14 agosto 1908
Art. 30.

I progetti di tutti i lavori, alla esecuzione dei quali provvede il Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile quando l'importo delle opere non supera lo L. 200,000, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando eccede tale limite.

Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.

Vi e' pure aggregato l'ispettore superiore amministrativo o quell'altro funzionario di grado a questo non inferiore che dirige il servizio della Basilicata nel Ministero dei lavori pubblici.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908