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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva udienza del 26.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1050/2024 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...] residente in [...] C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Messina Via Degli Angeli is. 185 B n.20 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Rosario Pace che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' ( , in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'Ufficio legale distrettuale
Con ricorso depositato il 30.01.2024 , ha impugnato il provvedimento del 23 Parte_1 CP_ Novembre 2023 con cui l' le ha comunicato che il reddito di cittadinanza non poteva più esserle concesso e pertanto revocato con la seguente motivazione: “Accertata la non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/13”.
Deduceva altresì che in considerazione di quanto sopra essa è stata invitata a restituire la somma di euro 3.500,00, ricevuta nel periodo Marzo 2022 – Settembre 2022.
La ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento, adducendo, quali motivi di ricorso vizi di motivazione dello stesso, nonché la sussistenza dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento del beneficio preteso. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di voler: “1) Ritenere e dichiarare il diritto della Pt_1
CP_ a percepire il reddito di cittadinanza;
2) Per l'effetto ordinare all' di proseguire in favore della il pagamento del reddito di cittadinanza;
3) Ritenere e dichiarare la nullità del Pt_1
CP_ procedimento intrapreso dall' per la revoca del reddito di cittadinanza in favore della per non avere comunicato alla stessa l'inizio di un procedimento a suo carico né il nome Pt_1
CP_ del responsabile del procedimento;
4) Condannare l' al pagamento di spese e compensi di lite con distrazione a favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito;
5) Condannare
CP_ l' al risarcimento del danno per la superficiale, temeraria azione intra-presa da liquidarsi nella misura che il Giudice riterrà congrua.”
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che, con memoria di costituzione rilevava l'infondatezza dell'avversa domanda, per i motivi spiegati in memoria e conseguentemente chiedeva al Giudice adito di rigettare il ricorso in quanto inammissibile , con conferma dell'impugnato provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e dell'indebito da esso scaturito. Con condanna alla spese e competenze del presente giudizio.
La causa di natura documentale è stata rinviata per la discussione davanti a questo Giudice delegato alla trattazione definizione con la modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note ex art 127 ter c.p.c. indi il giudice ha rinviato per la decisione all'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito delle note ex art 127 ter c.p.c.. Depositate dalle parti le suddette note la causa è stata decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il
“reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli.
Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6). L'art. 5 disciplina le modalità di CP_ presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le CP_ condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti, disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni
Pag. 2 di 6 CP_ titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della CP_ concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte CP_ dell' avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto”
(v. art. 5, comma 3).
In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto istitutivo del Reddito di cittadinanza.
La decadenza dal godimento della misura è prevista, oltre al termine dell'intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente.
In caso di sanzioni per violazione degli obblighi legati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale o presentazione di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche) non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda.
Sono previste ipotesi di revoca e decadenza anche a seguito di specifica comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.
Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione.
Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l'obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione (art. 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019).
In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della CP_ dichiarazione ai fini ISEE aggiornata (cfr., Messaggio n. 3627 del 08.10.2020).
Invero deve evidenziarsi che al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza (03/02/2022) la ricorrente risultava risiedere da sola;
che nella DSU presentata da quest'ultima, valida al momento della presentazione della domanda (INPS-ISEE-2022-
00735930H-00-in all.), la sig.ra si è dichiarata monocomponente di nucleo familiare;
che Pt_1 al momento della presentazione della domanda essa aveva meno di 26 anni.
A quella data, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n.
26/2019 e dal d.p.c.m. 159/2013, nonostante risiedesse da sola, la richiedente non poteva costituire un nucleo monocomponente, poiché il proprio reddito non era superiore a €
4.000.00.
Pag. 3 di 6 A tal riguardo, va rimarcato che l'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, dispone quanto segue: “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesi-ma abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato
e non ha figli.”
La presenza delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l'impossibilità da Par parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sè (c.d. nucleo monocomponente)
e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori.
Tra l'altro, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del d.p.c.m. n. 159/2013: “
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente, in quanto di età inferiore ai 26 anni al momento di presentazione della domanda, non aveva alcuna delle condizioni, ex lege previste, per fare parte di un nucleo familiare monocomponente.
L'Ente convenuto ha allegato , a tal riguardo scheda estratta dalla Consultazione dell'Anagrafe della Popolazione residente relativa alla ricorrente, con indicazione della paternità e della maternità, nonché Consultazione Anagrafe tributaria relativa alla ricorrente con variazione della residenza in data di poco antecedente la proposizione della domanda di reddito di cittadinanza rispetto alla residenza precedente, e Consultazione Anagrafe tributaria relativa al padre della stessa.
Del tutto legittimamente, dunque l' ha posto in decadenza/revoca la prestazione, CP_1 indebitamente percepita sino a quel momento (da marzo a settembre 2022-cfr. provv. in all).
Né, di contro, parte ricorrente ha fornita alcuna prova, come era specificamente onerata, di costituire un nucleo familiare componente non rientrante nella disposizione di cui all'art. 2, com-ma 5, d.l. n. 4/2019 sopra citato.
In ogni caso, sul punto vige la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 7 del medesimo d.l. n.
4/2019, conv. in l. n. 26/2019, sempre nella formulazione ratione temporis vigente, prevista
Pag. 4 di 6 per il caso di dichiarazioni mendaci, dovendosi pacificamente equiparare l'omessa dichiarazione alla dichiarazione mendace circa l'effettiva composizione del nucleo.
Ed invero, secondo quanto disposto dall'art 7 comma 4 del D. L. 4/2019 convertito in l. n.
26/2019: “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. La revoca del reddito di cittadinanza si pone dunque quale conseguenza sanzionatoria, come espressamente disposto dall'art. 4 sopra riportato, allorquando -come nel caso in esame- l'amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Si osserva che secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto,…..” (cfr. Sez. L. n. 198 del CP_1
5.1.2011).
Applicando il suddetto orientamento al caso di specie, risulta di tutta evidenza che il CP_ provvedimento di recupero notificato dall' è stato correttamente emesso a fronte della documentata causale indicata dall'istituto, relativa al mancato possesso del requisito reddituale.
Comunque la documentazione versata in atti da parte ricorrente non appare idonea ai fini probatori, oltre al fatto che come da orientamento di questo stesso Tribunale vige il principio per cui la mera certificazione ISEE non è da sola idonea alla prova giudiziale in ordine al mancato superamento delle soglie reddituali.
In altri termini la ricorrente avrebbe dovuto provare che la prestazione è stata erogata in CP_ presenza del requisito che l' ha invece disconosciuto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 1050/2024 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Pag. 5 di 6 rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 28 giugno 2025
Pag. 6 di 6
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alesia Trovato
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività ex art 127 ter c.p.c. sostitutiva udienza del 26.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1050/2024 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...] residente in [...] C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Messina Via Degli Angeli is. 185 B n.20 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Rosario Pace che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' ( , in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'Ufficio legale distrettuale
Con ricorso depositato il 30.01.2024 , ha impugnato il provvedimento del 23 Parte_1 CP_ Novembre 2023 con cui l' le ha comunicato che il reddito di cittadinanza non poteva più esserle concesso e pertanto revocato con la seguente motivazione: “Accertata la non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/13”.
Deduceva altresì che in considerazione di quanto sopra essa è stata invitata a restituire la somma di euro 3.500,00, ricevuta nel periodo Marzo 2022 – Settembre 2022.
La ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento, adducendo, quali motivi di ricorso vizi di motivazione dello stesso, nonché la sussistenza dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento del beneficio preteso. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di voler: “1) Ritenere e dichiarare il diritto della Pt_1
CP_ a percepire il reddito di cittadinanza;
2) Per l'effetto ordinare all' di proseguire in favore della il pagamento del reddito di cittadinanza;
3) Ritenere e dichiarare la nullità del Pt_1
CP_ procedimento intrapreso dall' per la revoca del reddito di cittadinanza in favore della per non avere comunicato alla stessa l'inizio di un procedimento a suo carico né il nome Pt_1
CP_ del responsabile del procedimento;
4) Condannare l' al pagamento di spese e compensi di lite con distrazione a favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito;
5) Condannare
CP_ l' al risarcimento del danno per la superficiale, temeraria azione intra-presa da liquidarsi nella misura che il Giudice riterrà congrua.”
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che, con memoria di costituzione rilevava l'infondatezza dell'avversa domanda, per i motivi spiegati in memoria e conseguentemente chiedeva al Giudice adito di rigettare il ricorso in quanto inammissibile , con conferma dell'impugnato provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e dell'indebito da esso scaturito. Con condanna alla spese e competenze del presente giudizio.
La causa di natura documentale è stata rinviata per la discussione davanti a questo Giudice delegato alla trattazione definizione con la modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note ex art 127 ter c.p.c. indi il giudice ha rinviato per la decisione all'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito delle note ex art 127 ter c.p.c.. Depositate dalle parti le suddette note la causa è stata decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il
“reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli.
Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6). L'art. 5 disciplina le modalità di CP_ presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le CP_ condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti, disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni
Pag. 2 di 6 CP_ titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della CP_ concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte CP_ dell' avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto”
(v. art. 5, comma 3).
In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto istitutivo del Reddito di cittadinanza.
La decadenza dal godimento della misura è prevista, oltre al termine dell'intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente.
In caso di sanzioni per violazione degli obblighi legati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale o presentazione di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche) non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda.
Sono previste ipotesi di revoca e decadenza anche a seguito di specifica comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.
Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione.
Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l'obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione (art. 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019).
In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della CP_ dichiarazione ai fini ISEE aggiornata (cfr., Messaggio n. 3627 del 08.10.2020).
Invero deve evidenziarsi che al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza (03/02/2022) la ricorrente risultava risiedere da sola;
che nella DSU presentata da quest'ultima, valida al momento della presentazione della domanda (INPS-ISEE-2022-
00735930H-00-in all.), la sig.ra si è dichiarata monocomponente di nucleo familiare;
che Pt_1 al momento della presentazione della domanda essa aveva meno di 26 anni.
A quella data, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n.
26/2019 e dal d.p.c.m. 159/2013, nonostante risiedesse da sola, la richiedente non poteva costituire un nucleo monocomponente, poiché il proprio reddito non era superiore a €
4.000.00.
Pag. 3 di 6 A tal riguardo, va rimarcato che l'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, dispone quanto segue: “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesi-ma abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato
e non ha figli.”
La presenza delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l'impossibilità da Par parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sè (c.d. nucleo monocomponente)
e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori.
Tra l'altro, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del d.p.c.m. n. 159/2013: “
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente, in quanto di età inferiore ai 26 anni al momento di presentazione della domanda, non aveva alcuna delle condizioni, ex lege previste, per fare parte di un nucleo familiare monocomponente.
L'Ente convenuto ha allegato , a tal riguardo scheda estratta dalla Consultazione dell'Anagrafe della Popolazione residente relativa alla ricorrente, con indicazione della paternità e della maternità, nonché Consultazione Anagrafe tributaria relativa alla ricorrente con variazione della residenza in data di poco antecedente la proposizione della domanda di reddito di cittadinanza rispetto alla residenza precedente, e Consultazione Anagrafe tributaria relativa al padre della stessa.
Del tutto legittimamente, dunque l' ha posto in decadenza/revoca la prestazione, CP_1 indebitamente percepita sino a quel momento (da marzo a settembre 2022-cfr. provv. in all).
Né, di contro, parte ricorrente ha fornita alcuna prova, come era specificamente onerata, di costituire un nucleo familiare componente non rientrante nella disposizione di cui all'art. 2, com-ma 5, d.l. n. 4/2019 sopra citato.
In ogni caso, sul punto vige la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 7 del medesimo d.l. n.
4/2019, conv. in l. n. 26/2019, sempre nella formulazione ratione temporis vigente, prevista
Pag. 4 di 6 per il caso di dichiarazioni mendaci, dovendosi pacificamente equiparare l'omessa dichiarazione alla dichiarazione mendace circa l'effettiva composizione del nucleo.
Ed invero, secondo quanto disposto dall'art 7 comma 4 del D. L. 4/2019 convertito in l. n.
26/2019: “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. La revoca del reddito di cittadinanza si pone dunque quale conseguenza sanzionatoria, come espressamente disposto dall'art. 4 sopra riportato, allorquando -come nel caso in esame- l'amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Si osserva che secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto,…..” (cfr. Sez. L. n. 198 del CP_1
5.1.2011).
Applicando il suddetto orientamento al caso di specie, risulta di tutta evidenza che il CP_ provvedimento di recupero notificato dall' è stato correttamente emesso a fronte della documentata causale indicata dall'istituto, relativa al mancato possesso del requisito reddituale.
Comunque la documentazione versata in atti da parte ricorrente non appare idonea ai fini probatori, oltre al fatto che come da orientamento di questo stesso Tribunale vige il principio per cui la mera certificazione ISEE non è da sola idonea alla prova giudiziale in ordine al mancato superamento delle soglie reddituali.
In altri termini la ricorrente avrebbe dovuto provare che la prestazione è stata erogata in CP_ presenza del requisito che l' ha invece disconosciuto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 1050/2024 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Pag. 5 di 6 rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 28 giugno 2025
Pag. 6 di 6
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alesia Trovato