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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 635/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. , (c.f. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (c.f. , C.F._10 Parte_11 C.F._11
elettivamente domiciliati in Venezia Mestre, via San Rocco n. 7 presso lo studio dell'Avv. Domenico Nastari che li rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca, Enrico Maria D'Onofrio e
LO ON per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Venezia, San
Carlo n. 4179 presso lo studio dell'Avv. Valeria Fabbrani per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26 marzo 2025 i ricorrenti – lavoratori attuali o già dipendenti di con diverse qualifiche (motorista navale, marinaio, CP_1
preposto al comando, direttore di macchina, comandante di coperta, responsabile di centrale, funzionario di presidio, ausiliario, operatore di manutenzione, operatore qualificato e operatore tecnico) lamentavano che, durante il rapporto di lavoro, la retribuzione corrisposta per i giorni di ferie goduti era stata calcolata esclusivamente sulla base della retribuzione “normale”, senza includere una serie di voci variabili e integrative che, secondo la normativa nazionale e sovranazionale, dovrebbero essere considerate parte integrante della retribuzione ordinaria.
Invocavano la corretta determinazione della retribuzione spettante durante i periodi di ferie, con particolare riferimento all'inclusione di indennità e premi che, pur essendo corrisposti con regolarità e continuità in relazione alle mansioni effettivamente svolte, erano stati esclusi dal calcolo della retribuzione delle ferie in virtù di accordi collettivi, circolari e disposizioni aziendali succedutesi nel tempo.
I ricorrenti sostenevano che tale esclusione fosse contraria ai principi sanciti dall'ordinamento italiano (art. 36 Cost., art. 2109 c.c., art. 10 d.lgs. 66/2003) e dall'ordinamento europeo (art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), nonché alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che imponevano l'omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella spettante durante le ferie.
Nel ricorso si evidenzia come le voci variabili escluse dal calcolo – tra cui indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivi bigliettazione, indennità piano nebbia, indennità di comando, indennità reperibilità capi deposito – fossero strettamente collegate all'esecuzione delle mansioni e al particolare status professionale dei lavoratori, e che la loro esclusione comportasse una decurtazione rilevante della retribuzione spettante durante le ferie, in contrasto con il principio di non dissuasività sancito dalla normativa europea.
Sottolineavano, inoltre, che, solo a partire dal luglio 2022, era stata introdotta una specifica indennità di retribuzione ferie di € 8,00 giornalieri, che tuttavia non compensava integralmente la mancata inclusione delle altre voci variabili.
I ricorrenti chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata la nullità delle disposizioni contrattuali e aziendali che avevano escluso le voci variabili dalla retribuzione delle ferie, che venisse riconosciuto il diritto di ciascun lavoratore a percepire una retribuzione delle ferie comprensiva di tutte le componenti variabili maturate in relazione alle mansioni svolte, e la condanna di al pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate e maturande sin dall'inizio del rapporto di lavoro, calcolate sulla media dei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite.
costituendosi, dopo aver ricostruito le posizioni lavorative dei CP_1
ricorrenti e le indennità da questi rivendicate, evidenziava come le voci oggetto di domanda – tra cui indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivi bigliettazione, indennità piano nebbia, indennità di comando e indennità reperibilità capi deposito – fossero previste dalla contrattazione collettiva e aziendale esclusivamente in relazione al servizio effettivamente prestato.
Secondo la difesa, tali indennità non erano intrinsecamente collegate alle mansioni, ma costituivano emolumenti occasionali, legati a modalità estrinseche della prestazione lavorativa, e non dovevano essere incluse nella retribuzione feriale. veva, inoltre, contestato la quantificazione delle indennità operata dai CP_1
ricorrenti, sostenendo che i valori medi indicati fossero sovrastimati e che, in realtà, le somme percepite fossero di importo inferiore e non continuativo. La società sottolineava che la contrattazione collettiva di settore (CCNL Autoferrotranvieri) e quella aziendale prevedevano che la retribuzione delle ferie fosse costituita dalla
“retribuzione normale”, comprensiva di una pluralità di voci fisse e accessorie, cui dal luglio 2022 si era aggiunta una specifica indennità di retribuzione ferie di € 8,00 giornalieri, che assorbiva ogni altra indennità legata a particolari prestazioni.
Secondo , la retribuzione riconosciuta nelle giornate di ferie garantiva la CP_1
remunerazione dello status professionale e dello specifico incomodo collegato alle mansioni, risultando conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Sostenuto che la disciplina comunitaria in materia di ferie annuali retribuite non imponeva la coincidenza tra la retribuzione ordinaria e quella feriale, ma solo la paragonabilità, in modo da evitare un effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alle ferie. Nel sistema italiano, tuttavia, tale effetto dissuasivo era escluso a monte, in quanto la fruizione delle ferie è un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile, la cui effettività è assicurata da un impianto sanzionatorio posto a carico del datore di lavoro. La difesa richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità, evidenziando come la contrattazione collettiva avesse la facoltà di non includere nella retribuzione feriale alcune indennità, purché il livello della retribuzione fosse adeguato a garantire l'indifferenza del lavoratore circa la fruizione delle ferie. inoltre eccepiva la genericità delle allegazioni dei ricorrenti, rilevando CP_1
la mancata prova circa la frequenza, l'incidenza e la misura delle indennità rivendicate rispetto alle specifiche situazioni lavorative. Secondo la società, le indennità in questione non erano percepite in modo continuativo, né erano intrinsecamente collegate alle mansioni o allo status professionale, risultando pertanto non computabili nella retribuzione feriale.
Contestato, inoltre, il metodo di calcolo del “peso economico” delle indennità proposto dai ricorrenti, sostenendo che il raffronto dovesse essere effettuato su base annuale e non mensile, e che l'incidenza delle indennità fosse marginale e non idonea a produrre alcun effetto dissuasivo.
In subordine, la società chiedeva che, nell'eventualità di accoglimento del ricorso, il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione fosse limitato alle sole quattro settimane di ferie annuali minime garantite dalla Direttiva europea, corrispondenti a venti giorni lavorativi, e che fossero decurtati gli importi già corrisposti, compresa l'indennità di retribuzione ferie.
Sollevava poi l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate, con decorrenza dalla data del primo atto interruttivo per ciascun ricorrente.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Nel merito le domande dei ricorrenti meritano accoglimento nei limiti che seguono. Deve muoversi dalle recenti pronunce della S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE, hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo.
La S.C. ha invero evidenziato: “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto
15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_1
altri, C- 350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri,
[...] Per_2
C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). (...)
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del
2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza AM e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza AM e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). (...) In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia (...) In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass.
22401/20; Cass., 13425/19).
In base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlate
“allo status personale e professionale del lavoratore”.
In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità.
La circostanza che la contrattazione collettiva abbia previsto, peraltro solo con l'Accordo del 10/5/2022 e decorrenza 1/7/2022 una decurtazione parziale durante il periodo di ferie ovvero la corresponsione di € 8,00 giornalieri per ogni giornata di ferie in sostituzione “delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni “(art. 4 CCNL Accordo di rinnovo CCNL Autoferrotramvieri internavigatori, doc. 25 ricorrente) non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti.
Ciò premesso, l'eccezione preliminare di indeterminatezza della domanda infondata in quanto in ricorso sono state elencate le attività svolte tipicamente dalle varie figure lavorative rispettivamente ricoperte dai ricorrenti e la presenza in busta paga delle voci rispettivamente rivendicate costituisce conferma dell'effettivo svolgimento.
Né può condividersi la deduzione sulla genericità del ricorso per l'omessa indicazione delle fonti e delle caratteristiche delle indennità che i ricorrenti ritengono da includere nel computo della retribuzione feriale.
Nel ricorso sono indicate le fonti contrattuali delle indennità ed è anche specificato per ciascuna indennità la caratteristica che la renderebbe rilevante ai fini del computo nella retribuzione delle ferie.
È dunque necessario esaminare le voci singolarmente le voci retributive indicate dai ricorrenti.
a) Indennità o compenso pro tempore: istituita con accordo sindacale del
17/04/1981 (doc. 27 ric.), è destinata agli “agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione” e agli “agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione”. Di fatto l'indennità pro tempore viene riconosciuta nei cedolini paga ai lavoratori del settore navigazione per 32 minuti per ciascuna giornata di lavoro svolta, ed è corrisposta al relativo personale alla sola condizione che si tratti di agenti che operano nel settore della navigazione, sicché è evidente che mediante l'indennità in parola di intendano retribuire tutti coloro che svolgono mansioni di navigazione, e ad esse è indissolubilmente legata. È dunque una indennità che contribuisce a determinare la retribuzione ordinaria, ai fini di causa, per i ricorrenti;
b) Indennità di presenza: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (doc. 26 ric.),
è corrisposta in misura fissa in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Proprio in quanto legata alla mera presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è parte integrante della retribuzione ordinaria, ai fini di causa, in quanto contribuisce a retribuire la normale prestazione lavorativa;
c) Incentivazione biglietti MO (voce 1019), aggi palmari (voce 1063) e aggi palmari controlli (voce 1071): trattasi di voci riservate ai soli marinai, tutte introdotte dall'accordo sindacale del 10/02/2012 (doc. 38). La prima è costituita dagli aggi sui biglietti venduti a bordo;
la seconda è prevista dal secondo paragrafo del cit. accordo, laddove si parla di erogazione legata alla presenza;
la terza è prevista dal terzo paragrafo, laddove si introduce la quota di € 0,50 per ogni giorno lavorato nel quale si sia effettuato il numero di controlli minimo previsto dalla tabella ivi allegata. Si richiama sul punto quanto già deciso da questo Tribunale con sentenza n. 430/2022, seppure in diverso ambito lavorativo (provvigioni dovute al Capotreno), che ha incluso analoghe voci nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie: “La mansione della vendita di biglietti a bordo treno è tipica dei Capitreno, come da declaratoria del profilo professionale. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12), in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003
“significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi”. Analogamente, le incentivazioni e gli aggi indicati attengono proprio ad una delle mansioni riservate ai marinai, per l'appunto la vendita di biglietti a bordo, e devono pertanto essere incluse nella retribuzione dovuta per il periodo feriale;
d) Indennità piano nebbia: è riservata ai soli preposti al comando e ai comandanti di coperta (v. accordo 30.3.2001, doc. 32 ricorso). L'accordo del 25/03/2004 (doc.
35 ricorso) prevede testualmente che la prevista indennità economica sia da erogarsi in modo strettamente ed esclusivamente legato alla concreta effettuazione della prestazione (con i vincoli già noti e riconfermati), per
“compensarne il disagio” ed il maggior impegno derivante”. Non vi è dubbio che trattasi di una retribuzione per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia, che va a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere proprio la gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di tale evento. Ne discende che la voce debba essere inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale;
e) Indennità di comando: viene introdotta dall'accordo sindacale del 17/10/2013
(doc. 39 ricorso), in misura pari “a 15 minuti di retribuzione ordinaria”. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando e ai comandanti di coperta e successivamente attribuita anche Direttori di Macchina con accordo sindacale del 18/12/2014. Anche
l'indennità di comando viene conglobata con accordo del 31/07/2014 nella voce “1160 incentivazione prod. gg.”, per essere nuovamente ripristinata quale voce retributiva individuale con il successivo accordo del 29/06/2017. Valgono le stesse considerazioni già espresse per l'indennità pro tempore: si tratta di una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, con esclusione peraltro dei marinai. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale”.
f) Indennità reperibilità capi deposito (1136): nel valutare se l'indennità capi deposito (voce 1136) debba essere ricompresa nella retribuzione delle ferie per i funzionari di presidio e per i responsabili di centrale, occorre innanzitutto esaminare la natura e la funzione di tale emolumento alla luce dell'Accordo aziendale del 13 dicembre 1999.
Tale accordo, sottoscritto tra la Direzione Aziendale e le organizzazioni sindacali, ha introdotto l'istituto della reperibilità con l'obiettivo dichiarato di migliorare e ottimizzare l'organizzazione del lavoro del personale ispettivo e di controllo nei settori della navigazione e dell'automobilistico.
In particolare, per quanto riguarda i Capi Deposito, l'accordo prevede che “il personale che svolge le mansioni di Capo Deposito potrà essere chiamato a dare la propria disponibilità ad anticipare o posticipare il proprio turno di lavoro e a fermarsi oltre il normale orario di lavoro in caso di necessità; a fronte di tale disponibilità sarà attribuita l'indennità giornaliera di L. 6.000”.
Dall'analisi letterale e sistematica dell'accordo emerge che l'indennità in questione non costituisce un emolumento occasionale o accessorio, né è legata a situazioni eccezionali o a spese sostenute dal lavoratore, ma rappresenta una componente stabile e strutturale della retribuzione, strettamente connessa alla disponibilità richiesta in relazione all'organizzazione ordinaria del servizio.
La reperibilità, infatti, non si configura come una mera eventualità, ma come un obbligo che si inserisce nella normale articolazione dei turni di lavoro, secondo una programmazione aziendale che coinvolge tutto il personale interessato. L'indennità
Capi deposito, pertanto, remunera una condizione di costante disponibilità funzionale alle esigenze aziendali, che si affianca e si integra alle mansioni tipiche dell'addetto al movimento e traffico. Alla luce di tali presupposti, si deve ritenere che l'indennità capi deposito risponda ai criteri individuati dalla giurisprudenza nazionale ed europea per l'inclusione nella retribuzione delle ferie, in quanto rappresenta un elemento della retribuzione ordinaria, percepito con regolarità e direttamente collegato alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
f) Indennità capi deposito (1136): Il punto 2, secondo periodo, dell'accordo del 13 dicembre 1999 prevede che il personale che svolge le mansioni di Capo Deposito, secondo turnazioni prestabilite, si renderà disponibile durante le ore notturne non presidiate presso la Centrale Operativa: a fronte di tale disponibilità sarà attribuita l'indennità di reperibilità notturna di L. 60.000.
Dall'analisi del testo contrattuale emerge che l'indennità di reperibilità non costituisce un emolumento occasionale o accessorio, ma rappresenta una componente stabile e programmata della retribuzione, strettamente connessa all'organizzazione ordinaria del servizio. La reperibilità durante le ore notturne, infatti, non è affidata all'iniziativa del singolo lavoratore, ma è inserita in una turnazione aziendale che coinvolge tutto il personale interessato, secondo una pianificazione che risponde a esigenze strutturali dell'organizzazione del lavoro.
L'indennità di reperibilità, pertanto, remunera una condizione di costante disponibilità funzionale alle necessità aziendali, che si affianca e si integra alle mansioni tipiche dell'addetto movimento e traffico.
Alla luce di tali presupposti, si deve ritenere che l'indennità di reperibilità (voce
1136) risponda ai criteri individuati dalla giurisprudenza nazionale ed europea per l'inclusione nella retribuzione delle ferie, in quanto rappresenta un elemento della retribuzione ordinaria, percepito con regolarità e direttamente collegato alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Quanto alla c.d. questione dissuasività, da Cassazione 23.6.2022 n. 20216, è rimarcato che:
- le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è “un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa”; - ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
- la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante; al lavoratore durante le ferie va dunque assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati.
Negli stessi termini si è espressa anche Cass 11.7.2023 n. 19663.
Il fatto, rimarcato da che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le CP_1
ferie maturate è irrilevante essendo sufficiente, come chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo da verificarsi ex ante.
In punto quantum, resta da precisare che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi come 4 settimane di calendario non come 28 giorni.
Si veda invero sul punto Cass. n. 2016/2022, punto 26 segg.: “Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C- 337/10, punto 36; sentenza CGUE
20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili”.
E tale periodo non può che essere di calendario proprio perché essendovi articolazioni orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento.
Invero, i lavoratori con una articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo
5 giorni di ferie godono di una settimana di calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, di 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si occupano di questo aspetto e prevedono il numero massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto differenziandoli in relazione all'articolazione oraria. Orbene, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, i lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di cinque settimane scarse.
La circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione ha chiaramente preso posizione su altra questione («30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal
Tribunale di prime cure»).
Il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese per le indennità indicate in precedenza, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del
20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021). In ordine all'eccezione di prescrizione va evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, pertanto sono prescritte le somme maturate in data anteriore al 18/7/2007 (cinque anni prima del 18/7/2012).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/2014, per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000
(indeterminato modesto), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo,
DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (oggetto comunque di numerosi precedenti), aumentato del 30% per ogni ricorrente oltre il primo fino ad un massimo di dieci.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ogni giorno di ferie a decorrere dal
18.7.2007 con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore con inclusione negli elementi variabili della retribuzione ai fini di tale calcolo delle seguenti indennità come rispettivamente richieste: indennità pro tempore;
indennità di presenza;
incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli;
indennità piano nebbia;
indennità di comando;
indennità reperibilità capi deposito
(1136); indennità reperibilità capi deposito (1036); per l'effetto condanna, nei limiti della prescrizione quinquennale tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 92/2012, e dunque quanto al periodo dal
18.7.2007, alla corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande, maggiorate di accessori di legge, dovute ai sensi del capo che precede adottando come valore orario dovuto per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti e quanto al periodo dall' 1.7.2022 detraendo l' indennità retribuzione ferie pari 8 euro al giorno ( = euro 1,23 /ora) di cui all' art 4 dell' Accordo di Rinnovo
10.5.2022; condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che CP_1
liquida in € 2.300 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 259,00).
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino