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2 novembre 2019
2 novembre 2019
Art. 15.
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 , che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all' articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;
b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all' articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 , nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimita' e di autosufficienza;
c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale;
d) definire le modalita', i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.
Note all' art. 15:
- La direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 , che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all' articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;
b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all' articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 , nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimita' e di autosufficienza;
c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale;
d) definire le modalita', i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.
Note all' art. 15:
- La direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.
Commentario • 1
- 1. 2020. IL TESTO UNICO SULLE DISCARICHE. – QUOTIDIANO LEGALEDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 5.8192024
[…] Tale Decreto è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della Legge 4 ottobre 2019, 117 (Legge di delegazione europea 2018). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 13/01/2025, n. 532Provvedimento: Pubblicato il 13/01/2025 N. 00532/2025 REG.PROV.COLL. N. 03658/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3658 del 2024, proposto da Medtronic Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti …Leggi di più...
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