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Sentenza 17 marzo 2024
Sentenza 17 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/03/2024, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria nella persona del giudice onorario Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2107/2019 pendente tra
), rapp.to e difeso dall'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
BERSANO giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in Olbia, via Nuoro n. 10 presso lo studio dell'Avv. PLINIO COLUMBANO
CONTRO
, rapp.ti e difesi dall'Avv. FADDA Controparte_1 C.F._2
ANTONIO giusta procura in atti, elett.te dom.ti in presso lo studio del medesimo in Olbia
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OGGETTO: Indebito soggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio dinnanzi a codesto Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo la restituzione della somma di € 10.000,00 asseritamente versata a seguito di trattative intraprese con i convenuti per l'acquisto di un ramo d'azienda costituito da una gelateria e precisamente “a conferma della serietà delle trattative intraprese”.
Asseriva l'attore che, successivamente, le trattative si erano interrotte e le parti non avevano mai stipulato alcun atto tra loro idoneo a trasferire la titolarità dell'azienda, ovvero a far sorgere obblighi reciproci in proposito. Asseriva, infine, che la controparte – nonostante i solleciti – non aveva provveduto alla restituzione delle somme pagate in acconto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare tenuti e condannare i signori e al pagamento in favore dell'esponente Controparte_1 CP_2 Parte_2 dell'importo di €10.000,00, oltre interessi legali dalla data della debenza al saldo, per le causali di cui al presente giudizio;
con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, oltre accessori di legge.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione passiva di , in quanto la titolare della Parte_3
, oggetto del contratto di cessione del ramo d'azienda sarebbe Parte_4 soltanto;
invero rilevavano che anche nel contratto Parte_5 preliminare di cessione di ramo d'azienda, depositato dalla controparte, le parti contrattuali risultavano l'attore e la ditta Parte_1 Organizzazione_1
.
[...] Parte_5
Asserivano, infine, che la caparra di € 10.000,00 versata dall'attore con bonifico, era stata incassata dalla summenzionata ditta individuale.
Precisavano che il era il coniuge, in regime di separazione Parte_3 dei beni, della signora e soltanto come tale era a conoscenza Parte_5 delle trattative condotte dalle parti.
Asserivano, inoltre, di aver titolo per trattenere la somma di € 10.000,00 in quanto versata dal quale caparra confirmatoria a seguito della conclusione Pt_1 del contratto preliminare “per facta concludentia”.
Chiedevano, pertanto, preliminarmente di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
nel merito respingere la domanda Parte_3 attorea perché infondata in fatto e diritto, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze legali di causa, oltre accessorie quali spese generali, CPA ed Iva.
La causa veniva istruita con prove documentali e trattenuta in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , la quale appare fondata, posto che non risulta Parte_3 contestato, ma anzi pacifico tra le parti che la titolare della ditta , Org_1 oggetto della cessione di ramo d'azienda, è indiscutibilmente Parte_5
, mentre è il coniuge che era a conoscenza delle
[...] Parte_3 trattative intercorse tra le parti. E' provato documentalmente, altresì, che i bonifici relativi alla somma di cui l'attore chiede la restituzione sono stati effettuati a beneficio della suddetta ditta, nel conto della medesima convenuta.
Passando al merito della controversia si rileva come l'attore abbia proposto azione di restituzione della somma di € 10.000,00, asseritamente versata a titolo di acconto per il successivo acquisto del ramo d'azienda di proprietà della convenuta, che non si sarebbe verificato in conseguenza dell'interruzione delle trattative precontrattuali intercorse tra le parti.
In merito si rileva come, nel nostro ordinamento, sia vigente il principio dell'inesistenza di un obbligo di contrarre;
infatti, la disciplina generale in materia di proposta e accettazione ammette la possibilità di revoca delle trattative in corso
(fatte salve le ipotesi di irrevocabilità), che riguardano la fase antecedente alla conclusione di qualsiasi negozio ed hanno natura preparatoria e strumentale, giacché sono finalizzate alla stipulazione dell'accordo.
Tuttavia, in alcuni casi, è possibile configurare una responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. che, per consolidata giurisprudenza, presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto;
inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo
(Cass., 16/11/2021, n. 34510; Cass., 07/05/2004, n. 8723; Cass., 14/02/2000,
n. 1632).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha statuito che la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (v. Cass.,
03/10/2019, n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735).
Nel caso di specie, si rileva come le trattative per la conclusione del contratto di cessione di azienda si siano interrotte - come risulta dalla messaggistica Whatsapp intercorsa tra l'attore e il coniuge della convenuta - in conseguenza delle perplessità e dei dubbi del circa la validità Pt_1 dell'investimento, dopo aver visionato la contabilità della gelateria.
I convenuti, costituendosi in giudizio, si sono limitati a chiedere il rigetto della domanda attorea, sostenendo l'avvenuta conclusione del contratto preliminare - prodotto da entrambe le parti - per facta concludentia in difetto di sottoscrizione;
hanno altresì sostenuto che l'attore abbia dato esecuzione agli accordi intercorsi, come stabiliti nel preliminare suddetto, procedendo al versamento della somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e che avessero, dunque, diritto di trattenere la predetta somma.
Orbene, la domanda dell'attore merita accoglimento, sia nell'ipotesi in cui si voglia accogliere la tesi del medesimo relativa alla sussistenza di mere trattative non andate a buon fine, sia nell'ipotesi proposta dai convenuti di avvenuta conclusione del contratto per facta concludentia.
Invero, nel primo caso l'attore ha affermato di aver interrotto le trattative, poiché sulla base della documentazione fiscale relativa all'azienda riteneva che il prezzo fosse elevato rispetto alle potenzialità della stessa, come risulta dai messaggi scambiati tra le parti;
parte convenuta, del resto, non ha neppure formulato domanda per l'accertamento di una eventuale responsabilità precontrattuale dell'attore ex art. 1337 c.c., di cui, in ogni caso, avrebbe dovuto fornire idonea prova.
Dunque, l'attore ha diritto a vedersi restituire la somma di € 10.000,00, stante la mancata conclusione del contratto e la legittima interruzione delle trattative tra le parti.
Tuttavia, anche qualora dovesse accogliersi la tesi di parte convenuta circa l'avvenuta conclusione del contratto preliminare “per facta concludentia”, comunque, la somma di € 10.000,00 versata dall'attore deve essere considerata acconto e non caparra confirmatoria;
invero l'attore nel bonifico la qualifica come acconto-caparra. Orbene, per consolidata giurisprudenza, nel dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra confirmatoria, si deve ritenere che il versamento è avvenuto a titolo di acconto sul prezzo
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3833 del 22 agosto 1977).
Alla stregua delle superiori considerazioni, può affermarsi la fondatezza della domanda di parte attrice, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 10.000,00, oltre interessi Parte_5 dalla data della domanda al saldo effettivo. Si rileva come l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria.
Per quanto concerne le spese processuali, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per i motivi esposti in narrativa;
- condanna la convenuta alla restituzione in favore di Parte_5 [...]
della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della Pt_1 domanda al saldo effettivo;
- condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di dell'attore che si liquidano in € 2.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 17/03/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona