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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1494/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione del Giudice dell'appello, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1494/2016 R.G. pendente tra:
(P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Nardo del Foro di Velletri e dall'Avv. Daniele Di Nunzio del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti, giusta delega in calce al presente atto.
-parti attrice-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Natale Giuseppe, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parte convenuta-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, la adiva il Tribunale di Vibo Valentia Parte_2
adducendo quanto segue:
a. In data 19.02.2016, all'esito del procedimento n. 1480/2016 R.G. veniva depositata la Sentenza n. 141 del 2016 del Giudice di pace di Vibo Valentia;
b. La sentenza oggetto di gravame è affetta da vizi, nello specifico: mancata stipula del contratto di compravendita, violazione delle norme di cui all'art. 33,
35 comma 1 e 36 del Codice del turismo;
c. Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
d. In via principale e nel merito, in riforma parziale della sentenza n. 141 del 2016 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, accertare e dichiarare l'illegittimità della condanna di al pagamento in favore della Parte_2 Controparte_1
di euro 1.594,90 oltre agli interessi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, la si costituiva in giudizio, Controparte_1
impugnando quanto eccepito e dedotto dalla parte attrice, affermando:
a. L'improponibilità dell'appello, ex art. 345 c.p.c., per nuove domande ed eccezioni nel giudizio d'appello;
b. Che la Sentenza appellata venga confermata e l'appello proposto venga integralmente rigettato.
Il 22 dicembre 2016, veniva celebrata la prima udienza, cui seguivano dei rinvii per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva rinviata ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 12 Giugno 2025 veniva trattenuta in decisione.
Letti agli atti e documenti di causa, è opportuno ribadire che a norma dell'art. 342 c.p.c.
“L'appello si propone con citazione contenente [l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché] le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo
163bis”.
Con l'atto di appello, la parte ha l'onere di specificare i motivi di appello e ciò per una duplice finalità: delimitare l'ambito della cognizione del giudice e consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Nel giudizio di appello, non possono essere introdotte domande nuove rispetto quelle del giudizio di primo grado, in quanto vige in materia il divieto di ius novorum. Difatti, secondo quanto disposto dall'art 345 c.p.c. “Nel giudizio
d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità è quello secondo il quale: “Il divieto di ius novorum in appello risponde ad esigenze di ordine pubblico poiché è un'applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione” (Cfr: Cass Civo 383/2007;
C. 12147/2004). Da ciò consegue che: “1) l'inammissibilità della domanda nuova può essere pronunciata anche d'ufficio senza che possa avere rilevanza l'accettazione del contraddittorio da parte dell'appellato; 2) il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della domanda nuova che sia mancato in appello può essere fatto in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato (Cfr: C. 15547/2003; C. 4531/2000). Il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili (cfr: Cass. Civ. Sez. VI n. 2529/2018).
A tal proposito, è bene evidenziare che nell'ipotesi in cui con l'atto d'appello vengono introdotte nuove domande ed eccezioni trova applicazione l'art. 348 bis c.p.c. secondo il quale: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o
l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) L'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) L'appello è proposto a norma dell'art. 702 quater.”
Passando ora in rassegna le eccezioni di parte attorea, la stessa lamenta la violazione, nella sentenza impugnata, dell'art. 35 comma 1 del Codice del Turismo, ovvero della norma che definisce la forma del contratto di vendita dei pacchetti turistici. Orbene, nella fase istruttoria del giudizio di primo grado è emerso in modo chiaro ed evidente che tra le parti del giudizio vi è stato uno scambio di e-mail di proposta e accettazione del pacchetto turistico.
Il giudice di primo grado, nell'accogliere il ricorso della ha ben motivato Controparte_1
che: “in via documentale si è accertato che mediante e-mail del 05.04.2013 ore 12,34 il dipendente della confermò l'accordo accettando le attuali quotazioni del tour CP_1
operator con l'aggiunta di altre due persone in data 09.04.2013” Ed ancora, “la Persona_1
in data 06.05.2013 inviava email alle ore 17:02 al Sig. evidenziando Parte_3
l'aumento dei prezzi dei voli e chiedeva se dovevano bloccare i servizi e quest'ultimo le rispondeva tramite e-mail alle ore 17:10 testualmente “si certo tutto confermato….” ”. Difatti, ai sensi dell'art. 1326 c.c. “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”. Pertanto, nel momento in cui il soggetto che effettua una proposta viene a conoscenza dell'accettazione della controparte il contratto si considera concluso.
Ne discende, quindi, l'infondatezza dell'eccezione relativa l'inesistenza di un rapporto contrattuale e la violazione degli art. 35 e 36 del Codice del Turismo.
L'appellante lamenta, altresì, nella sentenza impugnata, la violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Nello specifico, perché la nel giudizio di primo CP_1
grado si è limitata ad affermare di aver corrisposto la menzionata differenza di prezzo di euro
1.594,90 in favore di senza fornire alcuna prova di tale Controparte_2
asserzione.
Orbene, nel giudizio di primo grado è stato dimostrato che la differenza che veniva corrisposta dalla alla per il medesimo pacchetto che in precedenza era stato Controparte_1 CP_2
pattuito con parte attrice, è di euro 1.594,90. Tale somma si ricava dalla differenza tra gli importi pattuiti tra la e la (6.970,00 euro) e la somma che era CP_2 Controparte_1
invece richiesta da parte convenuta (5.375,10 euro). Per le ragioni sopra esposte, l'appello avanzato avverso Sentenza n 141/2016 è infondato e la sentenza merita di essere confermata.
Con riferimento alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'atto di appello, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-DICHIARA infondato l'appello avverso la Sentenza n. 141 del 2016 emessa dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia e per l'effetto la CONFERMA.
-CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro € 2.934,80 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Vibo Valentia, li 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione del Giudice dell'appello, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1494/2016 R.G. pendente tra:
(P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Nardo del Foro di Velletri e dall'Avv. Daniele Di Nunzio del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti, giusta delega in calce al presente atto.
-parti attrice-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Natale Giuseppe, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti.
-parte convenuta-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, la adiva il Tribunale di Vibo Valentia Parte_2
adducendo quanto segue:
a. In data 19.02.2016, all'esito del procedimento n. 1480/2016 R.G. veniva depositata la Sentenza n. 141 del 2016 del Giudice di pace di Vibo Valentia;
b. La sentenza oggetto di gravame è affetta da vizi, nello specifico: mancata stipula del contratto di compravendita, violazione delle norme di cui all'art. 33,
35 comma 1 e 36 del Codice del turismo;
c. Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
d. In via principale e nel merito, in riforma parziale della sentenza n. 141 del 2016 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, accertare e dichiarare l'illegittimità della condanna di al pagamento in favore della Parte_2 Controparte_1
di euro 1.594,90 oltre agli interessi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, la si costituiva in giudizio, Controparte_1
impugnando quanto eccepito e dedotto dalla parte attrice, affermando:
a. L'improponibilità dell'appello, ex art. 345 c.p.c., per nuove domande ed eccezioni nel giudizio d'appello;
b. Che la Sentenza appellata venga confermata e l'appello proposto venga integralmente rigettato.
Il 22 dicembre 2016, veniva celebrata la prima udienza, cui seguivano dei rinvii per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva rinviata ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 12 Giugno 2025 veniva trattenuta in decisione.
Letti agli atti e documenti di causa, è opportuno ribadire che a norma dell'art. 342 c.p.c.
“L'appello si propone con citazione contenente [l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché] le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo
163bis”.
Con l'atto di appello, la parte ha l'onere di specificare i motivi di appello e ciò per una duplice finalità: delimitare l'ambito della cognizione del giudice e consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Nel giudizio di appello, non possono essere introdotte domande nuove rispetto quelle del giudizio di primo grado, in quanto vige in materia il divieto di ius novorum. Difatti, secondo quanto disposto dall'art 345 c.p.c. “Nel giudizio
d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità è quello secondo il quale: “Il divieto di ius novorum in appello risponde ad esigenze di ordine pubblico poiché è un'applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione” (Cfr: Cass Civo 383/2007;
C. 12147/2004). Da ciò consegue che: “1) l'inammissibilità della domanda nuova può essere pronunciata anche d'ufficio senza che possa avere rilevanza l'accettazione del contraddittorio da parte dell'appellato; 2) il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della domanda nuova che sia mancato in appello può essere fatto in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato (Cfr: C. 15547/2003; C. 4531/2000). Il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili (cfr: Cass. Civ. Sez. VI n. 2529/2018).
A tal proposito, è bene evidenziare che nell'ipotesi in cui con l'atto d'appello vengono introdotte nuove domande ed eccezioni trova applicazione l'art. 348 bis c.p.c. secondo il quale: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o
l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) L'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) L'appello è proposto a norma dell'art. 702 quater.”
Passando ora in rassegna le eccezioni di parte attorea, la stessa lamenta la violazione, nella sentenza impugnata, dell'art. 35 comma 1 del Codice del Turismo, ovvero della norma che definisce la forma del contratto di vendita dei pacchetti turistici. Orbene, nella fase istruttoria del giudizio di primo grado è emerso in modo chiaro ed evidente che tra le parti del giudizio vi è stato uno scambio di e-mail di proposta e accettazione del pacchetto turistico.
Il giudice di primo grado, nell'accogliere il ricorso della ha ben motivato Controparte_1
che: “in via documentale si è accertato che mediante e-mail del 05.04.2013 ore 12,34 il dipendente della confermò l'accordo accettando le attuali quotazioni del tour CP_1
operator con l'aggiunta di altre due persone in data 09.04.2013” Ed ancora, “la Persona_1
in data 06.05.2013 inviava email alle ore 17:02 al Sig. evidenziando Parte_3
l'aumento dei prezzi dei voli e chiedeva se dovevano bloccare i servizi e quest'ultimo le rispondeva tramite e-mail alle ore 17:10 testualmente “si certo tutto confermato….” ”. Difatti, ai sensi dell'art. 1326 c.c. “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”. Pertanto, nel momento in cui il soggetto che effettua una proposta viene a conoscenza dell'accettazione della controparte il contratto si considera concluso.
Ne discende, quindi, l'infondatezza dell'eccezione relativa l'inesistenza di un rapporto contrattuale e la violazione degli art. 35 e 36 del Codice del Turismo.
L'appellante lamenta, altresì, nella sentenza impugnata, la violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. Nello specifico, perché la nel giudizio di primo CP_1
grado si è limitata ad affermare di aver corrisposto la menzionata differenza di prezzo di euro
1.594,90 in favore di senza fornire alcuna prova di tale Controparte_2
asserzione.
Orbene, nel giudizio di primo grado è stato dimostrato che la differenza che veniva corrisposta dalla alla per il medesimo pacchetto che in precedenza era stato Controparte_1 CP_2
pattuito con parte attrice, è di euro 1.594,90. Tale somma si ricava dalla differenza tra gli importi pattuiti tra la e la (6.970,00 euro) e la somma che era CP_2 Controparte_1
invece richiesta da parte convenuta (5.375,10 euro). Per le ragioni sopra esposte, l'appello avanzato avverso Sentenza n 141/2016 è infondato e la sentenza merita di essere confermata.
Con riferimento alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'atto di appello, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-DICHIARA infondato l'appello avverso la Sentenza n. 141 del 2016 emessa dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia e per l'effetto la CONFERMA.
-CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro € 2.934,80 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Vibo Valentia, li 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì