Decreto cautelare 27 giugno 2020
Ordinanza cautelare 31 luglio 2020
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2020, proposto da:
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES TU in Catanzaro, via Santa Maria di Mezzogiorno, 17;
per l'annullamento:
1) dell’informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Cosenza del 22.5.2020;
2) di tutti gli atti istruttori inerenti all’informativa di cui sub 1), ivi compreso il parere del Gruppo Interforze ancorché non conosciuto;
3) della nota -OMISSIS--OMISSIS- del 15.06.2020;
4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cosenza e di Ministero dell'Interno e di Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- s.r.l. - società nel settore dei servizi alle imprese e nella promozione, progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – è insorta avverso l’ordinanza prefettizia interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 22 maggio 2020, fondata su una serie di risultanze così riassumibili: - in primo luogo, sino al dicembre 2018, la compagine sociale e amministrativa risultava composta dall’amministratore unico -OMISSIS- e dai soci -OMISSIS- e -OMISSIS-, ciascuno titolare del 50% delle quote; - -OMISSIS- e -OMISSIS-, madre e figlio, erano inoltre soci della società “ -OMISSIS- ” a r.l., già destinataria di interdittiva antimafia; - -OMISSIS- era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, in data 28 dicembre 2017, per il reato di turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della cosca di ’ndrangheta -OMISSIS-, con successiva condanna, all’esito di rito abbreviato, a tre anni e otto mesi di reclusione.
Secondo la ricostruzione prefettizia, a seguito delle vicende giudiziarie e interdittive che lo hanno riguardato, -OMISSIS- – figlio dell’allora amministratore unico della società - avrebbe trasferito la propria partecipazione in -OMISSIS- s.r.l. a -OMISSIS- e -OMISSIS-, mentre le residue quote sarebbero state intestate alla sorella -OMISSIS-. Nondimeno, l’Autorità prefettizia ha ritenuto che, nonostante il mutamento formale della compagine sociale, persistessero legami parentali e affaristici idonei a ricondurre la società alla sfera di influenza di -OMISSIS-.
È stata altresì valorizzata la partecipazione di -OMISSIS- e -OMISSIS- in ulteriori società, tra cui “ -OMISSIS- s.r.l. ”, colpita da interdittiva antimafia e coinvolta nell’operazione “-OMISSIS-”, nonché “ -OMISSIS- s.r.l. ”, amministrata da -OMISSIS-, nella quale -OMISSIS- sarebbe subentrato quale cessionario delle quote già appartenenti a -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS-, anch’egli condannato in ambito della medesima operazione antimafia.
La Prefettura ha, infine, ritenuto sintomatica di permeabilità mafiosa la persistente presenza della componente parentale di -OMISSIS- nella -OMISSIS- s.r.l., richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato sulla struttura clanica dell’organizzazione mafiosa e sull’influenza esercitabile dal nucleo familiare, nonché la cointeressenza economica desunta dalla continuità gestionale assicurata, secondo l’assunto prefettizio, dalla figura di -OMISSIS-.
1.1. La ricorrente ha altresì riferito che, in conseguenza dell’informativa interdittiva, il G.S.E. S.p.A. ha risolto tutti i rapporti contrattuali intrattenuti con la società.
2. A fondamento della domanda di annullamento la società in epigrafe indicata ha addotto un unico motivo di ricorso consistente nella ritenuta VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 91, 92 E 93 DEL D.LGS N.159/2011, NONCHE’ DELL’ART. 1, COMMI 52/57 L. 190/2012. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 BIS DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 PAR. 1, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA, NONCHÉ DELL’ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 18.04.2013 E S.M. E I. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO. TRAVISAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETA’. SVIAMENTO. A dire della società, infatti, l’informativa sarebbe stata adottata senza il rispetto del contraddittorio procedimentale ex artt. artt. 7 e 10-bis della L. n. 241/1990. Quanto poi alla valutazione compiuta dall’amministrazione, ha riferito l’assenza di elementi idonei a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa posto che l’Amministratore unico, all’epoca esistente, -OMISSIS-, così come -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, sono soggetti estranei ai contesti criminali.
Rispetto invece alla componente parentale valorizzata dalla Prefettura, ha dedotto che -OMISSIS- e -OMISSIS- non convivono con -OMISSIS-, dispongono di autonomi nuclei familiari e, nel caso di -OMISSIS-, non rivestono da tempo alcun ruolo societario. Né risulta provata alcuna cessione di quote da -OMISSIS- agli -OMISSIS-: dalla visura storica emerge, piuttosto, la sua esclusione dalla società con liquidazione della quota, circostanza incompatibile con l’ipotesi di trasferimenti simulatori. Parimenti indimostrata è l’asserita esistenza di legami affaristici o di frequentazione tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, atteso che la mera partecipazione non gestionale in ulteriori compagini societarie non integra, di per sé, alcuna consorteria economica né consente di configurare un ruolo di strumentalità o eterodirezione mafiosa in capo a soggetti incensurati. Quanto poi a -OMISSIS-, la ricorrente ha riferito una partecipazione del tutto irrilevante nella società -OMISSIS- s.r.l. e l’assenza di cessione di quote in favore di -OMISSIS-, soggetto peraltro incensurato e privo di legami con la criminalità organizzata.
2.1. Si è costituita in giudizio la Prefettura insistendo per il rigetto della domanda cautelare e di quella di annullamento.
2.2. Il Gestore Sevizi Energetici – GSE S.p.a. si è altresì costituito in giudizio dando atto della qualità di atto dovuto e vincolato della risoluzione operata, trattandosi peraltro di attività contrattuale volta all’erogazione di incentivi pubblici.
3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, assunta il 29 luglio 2020, l’intestato Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
4. Nelle more tra la suddetta ordinanza e il deposito dell’istanza di fissazione di udienza ex art. 82 c.p.a. sono intervenute le pronuncie della Corte d’Appello di -OMISSIS-, pubblicata il 24 settembre 2021, nell’ambito della quale -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati assolti con formula piena dai reati loro contestati in ordine all’operazione “-OMISSIS-”, e della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- che ha reso definitiva la statuizione a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La ricorrente ha quindi dedotto, a mezzo di memoria depositata il 20 dicembre 2025, il venir meno dell’intero impianto su cui poggia l’ordinanza interdittiva nonché il sostanziale svuotamento delle società collegate a -OMISSIS- e -OMISSIS-. GSE Spa, con memoria di replica, dopo aver ribadito la natura vincolata e conseguenziale all’interdittiva del proprio operato, ha dedotto l’irrilevanza della riferita assoluzione, stante la diversa natura e finalità dei provvedimenti (quelli penale e il provvedimento interdittivo) e tenuto conto del quadro fattuale e giuridico all’epoca a disposizione della Prefettura.
5. All’udienza del 28 gennaio 2026, quindi, il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Giova premettere che la legittimità del provvedimento impugnato va valutata rebus sic stantibus , ossia alla luce della situazione giuridico-fattuale emersa al momento dello svolgimento dell’attività istruttoria e dell’assunzione della decisione amministrativa. Le sopravvenienze intervenute, se per un verso non sono idonee né ad inficiare, né a confermare, la valutazione prefettizia, dall’altro tuttavia ben possono costituire oggetto di eventuale vaglio, da parte dell’amministrazione, in sede di riesame.
2. Tanto chiarito, il ricorso è infondato e non merita quindi accoglimento.
3. È in primo luogo destituita di fondamento la doglianza con cui la ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio, posto che, come già rilevato in sede cautelare, prima della riforma normativa che ha introdotto, all’art. 92 del D.lgs. 159/2011, il comma 2-bis, sull’amministrazione prefettizia non gravava alcun onere di instaurazione del contraddittorio. Tale previsione, peraltro è stata ritenuta conforme al diritto unionale, atteso che il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti di difesa può essere limitato per esigenze di interesse generale cui sono volte le misure interdittive e che tale limitazione non appare sproporzionata e inaccettabile al punto da danneggiare i diritti garantiti ( ex multis Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 9 novembre 2017 in C-298/16 e del 26 settembre 2019 in C-63/18).
Sulla scorta di tale indirizzo, il Consiglio di Stato (nelle pronunce n. 2343 del 2018 e nn. 1553 e 6105 del 2019) ha escluso la violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, evidenziando che, per esigenze di ordine pubblico, è ammissibile una deroga alle regole generali del procedimento amministrativo.
4. Anche rispetto alle modalità di esercizio della discrezionalità da parte dall’amministrazione, l’ordinanza avversata non risulta censurabile.
Il Collegio reputa opportuna una preliminare ricognizione dei consolidati principi della giurisprudenza amministrativa rilevanti nel caso di specie ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):
- l'informativa interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
- anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
In proposito questo Tribunale ha avuto modo di osservare che “è sufficiente per l’emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell'imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 321).
Con specifico riferimento, poi, ai rapporti di parentela all’interno della compagine sociale, la giurisprudenza ritiene, in maniera ormai consolidata, che nell’adottare una misura antimafia la Prefettura può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, in base alla logica del “ più probabile che non ”, che le decisioni inerenti alla sua gestione possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia mediante il contatto col congiunto. La pluralità, l’univoca convergenza e la gravità dei rapporti parentali rendono irrilevante non solo l’assoluzione da responsabilità penale, ma anche la circostanza che essi si collocano in un arco temporale non recente, laddove dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione nella gestione dell'attività di impresa. Invero, il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce la persistenza di legami, vincoli e sodalizi né dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari (si veda da ultimo T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 28 ottobre 2025, n. 2373).
La medesima pronuncia, poi, chiarisce, con un principio di diritto applicabile anche al caso di specie, che “ Ai fini della verifica della legittimità dell’informativa antimafia, gli elementi indiziari valorizzati dal Prefetto devono essere considerati in chiave unitaria, al fine di valutare la sussistenza del pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione. Alcune operazioni societarie (per esempio, il repentino cambio della compagine sociale) possono disvelare un’attitudine elusiva della normativa antimafia ove risultino in concreto inidonee a creare una netta cesura con la pregressa gestione, subendone i tentativi di ingerenza ” (Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836; sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9343; sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265).
5. Tanto riportato, la valutazione operata dall’amministrazione risulta fondata su una pluralità di elementi, tutti concordanti, che, letti in una logica di insieme, risultano idonei a sostenere la determinazione assunta.
Segnatamente, la Prefettura ha valorizzato l’estromissione del socio -OMISSIS- dalla società ricorrente, intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento custodiale emesso in data 28 dicembre 2017 dal G.I.P. dal Tribunale di -OMISSIS- per il delitto di turbata libertà degli incanti, aggravato dall’agevolazione della consorteria criminale -OMISSIS-. Inoltre, l’Autorità prefettizia ha ritenuto che – in disparte la forma giuridica adottata (ossia cessione piuttosto che estromissione) - il successivo riassetto della compagine sociale fosse connotato da carattere meramente fittizio, in quanto la quota di partecipazione già detenuta dal predetto -OMISSIS- è stata ripartita tra la sorella -OMISSIS- e -OMISSIS-, soggetto a lui legato da pregressi rapporti di cointeressenza societaria, così da consentire, in via sostanziale, la prosecuzione di una gestione societaria per interposta persona.
Rispetto a quest’ultimo dato, infatti, al momento dell’adozione del provvedimento -OMISSIS- e -OMISSIS- erano soci:
- nella società “ -OMISSIS- srl ”, oggetto di sequestro del capitale sociale, con ulteriore proprietario di quote nella persona di -OMISSIS-, condannato dal Tribunale di -OMISSIS- per turbata libertà degli incanti in concorso aggravata dall’essere stata commessa, evocando l’appartenenza ad un gruppo criminale mafioso, avente le caratteristiche indicate dall‟art.416 bis c.p., nonché al fine di favorire le illecite attività consortili della “ locale ” di ‘ndrangheta -OMISSIS- -OMISSIS-, con condanna in primo grado alla pena di 3 anni e 8 mesi;
- nella società “ -OMISSIS- srl ”, della quale -OMISSIS- era amministratore, mentre -OMISSIS-, moglie del citato -OMISSIS-, ne è stata socia sino a quando, due giorni prima del subentro di -OMISSIS- (il 7/12/2016), ha ceduto la propria quota proprio a -OMISSIS-.
La Prefettura, quindi, nel fare applicazione dei principi di diritto suesposti, ha - da un lato - valorizzato la continuità gestionale, data dal subentro, in qualità di socia, di -OMISSIS-, sua sorella, nella società in epigrafe indicata, e - dall’altro – ha valorizzato la figura di -OMISSIS-, storico dipendente e socio in affari di -OMISSIS-, rispetto ad attività imprenditoriali interessate da provvedimenti di sequestro o possedute da familiari vicini a -OMISSIS-, inferendo la permeabilità della società al sodalizio criminale, non per effetto del semplice collegamento parentale o la qualità di soci, in sé per sé considerati, bensì del repentino avvicendamento tra -OMISSIS- e i soggetti citati, utilizzati – secondo un giudizio meramente probabilistico – quale longa manus del primo e di -OMISSIS-.
6. Né la valutazione amministrativa risulta scalfita da quanto rilevato dalla ricorrente nell’ambito delle difese rassegnate in corso di giudizio, posto che:
- la mancanza di convivenza tra -OMISSIS- e la sorella -OMISSIS-, è un dato anodino, posto che secondo la valutazione della Prefettura, la seconda ricoprirebbe solo formalmente il proprio ruolo;
- la forma con cui -OMISSIS- ha reciso ogni legame formale con la società è del tutto inconferente, posto che ciò che la Prefettura ha valorizzato, per inferire la natura simulata dell’operazione, è piuttosto la sostanza, caratura dei rapporti e la repentinità della variazione societaria;
- la compartecipazione in qualità di soci di -OMISSIS- e -OMISSIS- in ulteriori compagini societarie, tenuto conto peraltro dell’esiguità del numero di soci presenti, risulta logicamente valorizzata dalla Prefettura nel senso di poter riconoscere in -OMISSIS- un soggetto strumentale, secondo un giudizio meramente probabilistico, e finalizzato all’eterodirezione mafiosa;
- del pari non è idonea a scalfire la valutazione amministrativa, l’esiguità della partecipazione di -OMISSIS- nella società -OMISSIS- s.r.l., posto che la stessa è stata presa in considerazione, ancora una volta, non per il dato meramente formale, bensì per la sua riconducibilità a -OMISSIS-, coinvolto nell’operazione antimafia “-OMISSIS-” e imputato nel conseguenziale processo.
7. Per tali ragioni, quindi, avuto riguardo alla valutazione complessiva all’epoca da parte dell’Autorità prefettizia degli elementi sintomatici circa le possibili cointeressenze societarie tra familiari ritenuti vicini a sodalizi mafiosi, il provvedimento impugnato risulta immune dalle articolate censure dedotte e il ricorso va conseguentemente respinto nella sua integrità, non emergendo il quadro di mera interdittiva “a cascata” lamentato da ultimo dalla difesa della ricorrente con memoria del 20 dicembre 2025.
8. Le spese di lite, tenuto conto delle sopravvenienze che, pur non essendo valutabili ai fini del vaglio di legittimità dell’operato dell’amministrazione, di fatto hanno confermato l’interesse della ricorrente a una pronuncia di merito, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE ST, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
RI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NO | GE ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.