TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 448
TAR
Decreto cautelare 27 giugno 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 31 luglio 2020
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che, prima della modifica normativa che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, non gravava sull'amministrazione prefettizia alcun onere di instaurazione del contraddittorio. Tale previsione è stata ritenuta conforme al diritto unionale, poiché il diritto al contraddittorio può essere limitato per esigenze di interesse generale connesse alle misure interdittive, senza che tale limitazione sia sproporzionata.

  • Rigettato
    Assenza di elementi idonei a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa

    La valutazione amministrativa è fondata su una pluralità di elementi concordanti. La Prefettura ha valorizzato l'estromissione del socio -OMISSIS- dopo il suo arresto per reati aggravati dal metodo mafioso. Il successivo riassetto della compagine sociale è stato ritenuto fittizio, poiché la quota è stata ripartita tra la sorella -OMISSIS- e -OMISSIS-, soggetto con precedenti cointeressenze societarie con -OMISSIS-. La Prefettura ha ritenuto sussistente la continuità gestionale e la figura di -OMISSIS- come storico dipendente e socio di -OMISSIS-, inferendo la permeabilità della società al sodalizio criminale attraverso l'uso di soggetti strumentali come 'longa manus'. La mancanza di convivenza, la forma di recesso, l'esiguità della partecipazione societaria e la mera partecipazione in altre compagini sono state ritenute irrilevanti di fronte al quadro indiziario complessivo.

  • Rigettato
    Sopravvenienze processuali (assoluzione di soggetti coinvolti)

    La legittimità del provvedimento impugnato va valutata 'rebus sic stantibus', cioè alla luce della situazione giuridico-fattuale emersa al momento dell'adozione della decisione amministrativa. Le sopravvenienze, sebbene non idonee a inficiare la valutazione prefettizia, potrebbero costituire oggetto di riesame in sede amministrativa. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante l'assoluzione, stante la diversa natura e finalità dei provvedimenti (penale e interdittivo) e il quadro fattuale e giuridico a disposizione della Prefettura all'epoca dei fatti.

  • Rigettato
    Vizi degli atti istruttori

    La censura è assorbita dal rigetto dell'istanza di annullamento dell'informativa principale, in quanto i vizi dedotti si ricollegano alla presunta illegittimità dell'informativa stessa.

  • Rigettato
    Vizi della nota

    La censura è assorbita dal rigetto dell'istanza di annullamento dell'informativa principale.

  • Rigettato
    Vizi degli atti connessi

    La censura è assorbita dal rigetto dell'istanza di annullamento dell'informativa principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 448
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 448
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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