Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 13/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. RT RE Presidente dott. Pierpaolo RA Consigliere relatore dott.ssa Rossana De Corato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37954 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 21613 reso dal VI Giampiero (C.F.
[...]), nella qualità di economo della Camera di Commercio di Brindisi per il periodo 01 gennaio - 29 febbraio 2024, Avv. Roberto Francioso (C.F.:
[...]pec: francioso.roberto@coabrindisi.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brindisi al Corso Roma, 114;
Visto l atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 324/2025;
Uditi 3 dicembre 2025, Segretario dott.ssa IA ES AV - relatore il Consigliere Pierpaolo RA -, il P.M., in persona del S.P.G. Lucia Minervini Sergio per ;
Esaminati gli atti di causa;
FATTO E DIRITTO
Con la relazione indicata in epigrafe, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, con condanna rilevando diverse RRtà che possono di seguito riassumersi:
1) Irregolarità nella gestione della spesa domestica per il servizio di cassa interna, il Magistrato deferente ha evidenziato che ad inizio esercizio, con determinazione del segretario generale n. 2 del 04/01/2024 è stato assegnato al un fondo un capitolo di spesa diverso rispetto a quello specifico individuato con il codice SIOPE 7350, in difformità rispetto alle
decreto n. 25446 del 12 aprile 2011.
Ha poi rilevato la mancata ratifica del Segretario generale delle spese effettuate nel mese di febbraio, in violazione di quanto previsto d comma 6, del d.P.R. 254/2005, nonostante le stesse, siano state integralmente rimborsate.
Ha rilevato poi la violazione delle regole di iscrizione delle poste contabili di bilancio riguardante i servizi per conto terzi e partite di giro (allegato 4/2 -
paragrafo 7.1 del d.lgs. n. 118/2011) in quanto le spese economali sostenute sono state oggetto di rimborso mediante mandati di pagamento emessi nei pertinenti capitoli di spesa, senza procedere alla contestuale emissione della reversale di incasso sul capitolo delle partite di giro aventi ad oggetto le
. In tal modo il rimborso mensile delle spese sostenute ha di fatto reintegrato il fondo economale iniziale, senza che tuttavia fosse fornita corretta rappresentazione contabile.
Ha concluso, poi, sostenendo che non risulterebbe di una diversa codifica SIOPE rispetto a quella da utilizzare relativa alla 2) SP RR di acqua e di cialde di caffè disposte per gli uffici della Presidenza per un cuno
specifico evento di carattere istituzionale.
Ha, in generale, la
Camera di commercio di Taranto, disposto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 e divenuto operativo in data comma 3 lett. b) c.g.c..
à indicati al punto 1) ha sostenuto la loro non riferibilità ad adempimenti di sua competenza, specificando, tuttavia, che:
- l codifica SIOPE è stata effettuata e il 44 comma 5 d.p.r. 245/2005;
- la mancata ratifica del rendiconto relativo al mese di febbraio è dovuta al fatto che gli uffici erano impegnati nelle attività di carattere tecnico e Con riferimento, invece, alle spese RR contestate, dopo aver elencato le diverse riunioni istituzionali effettuate nel periodo in esame presso gli uffici della Presidenza, ne ha sostenuto la regolarità in quanto conformi alla 44 comma 2 d.p.r. 254/2005.
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solo fine di indicare il luogo dove vengono conservati siffatti beni, Ha concluso chiedendo che venga respinta la richiesta di condanna alla somma indicata nella relazione.
La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di RRtà, ma senza addebito, ritenendo che le considerazioni della difesa in ordine alle spese contestate siano idonee ad escluderne la loro RRtà.
3 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da atti depositati.
La causa è stata, dunque, posta in decisione.
Analizzando i singoli profili evidenziati dal Magistrato istruttore, il Collegio , sotto un profilo formale, del conto giudiziale in oggetto.
Le rilevate circostanze sopra pedissequamente indicate, contabile sebbene non direttamente a lui imputabili, non escludono, in radice, la RRtà delle operazioni sottese alla corretta complessiva gestione del fondo economale, che deve essere improntata anche alla chiarezza delle attività di contabilizzazione e di rendicontazione che nel caso di specie, per le ragioni esposte nelle argomentazioni difensive, sono mancate.
Reputa il Collegio, tuttavia, che le RRtà del conto, nei vari aspetti esaminati, restano circoscritte ad un livello esclusivamente formale, non essendosi tradotte le stesse in danni a carico delle finanze della Camera di commercio di Brindisi.
Infatti, con riferimento alla presunta RRtà di alcune spese, contestate dal Magistrato istruttore, il Collegio ritiene che le argomentazioni fornite, anche in ragione della particolare esiguità delle spese stesse, siano idonee ad conclusione alla quale è giunta anche la Procura regionale nella memoria depositata in atti.
In ragione della non gravità delle RRtà rilevate, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 37954, dichiara irregolare il conto giudiziale n. 21613 reso da VI Giampiero, nella qualità di economo della Camera di Commercio di Brindisi, per il periodo 01 gennaio -
29 febbraio 2024, senza alcun addebito.
SP compensate.
Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
Pierpaolo RA RT RE Depositata in segreteria il giorno Il Funzionario
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