Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3135/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3135/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Lorini Raissa Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Breda Sabrina CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“il Tribunale adito voglia disporre la modifica del precedente accordo relativo alle condizioni dello scioglimento del matrimonio come previsto nella sentenza del Tribunale di Padova n. 627/2019, emessa il 27.03.2019 (RG 7313/2018), alle seguenti condizioni;
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1
anagrafica presso la madre;
2) Nulla disporsi circa l'assegnazione della casa familiare.
3) Nulla disporsi relativamente ai figli e , maggiorenni ed Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 4
ciascun genitore come indicato nello schema bisettimanale sotto riportato
L M M G V S D L M M G V S D
7.00 P M M P P P M M M M P P P P
Pt_2
8.00 P M M P P P M M M P P P
(accompagnamento)
13.15 M M P P P M M M P P P P
(ritiro)
POM/CENA M M P P P M M M M P P P P P
NOTTE M M P P P M M M M P P P P P
[LEGENDA: M= madre P= padre]
Confermarsi che durante le vacanze Natalizie, passi il periodo dalla fine della scuola sino Per_1
al 31 dicembre mattina con un genitore e il periodo successivo sino alla ripresa della scuola con l'altro, alternandosi annualmente tra i genitori, e passando comunque il giorno di Natale con entrambi i genitori per mezza giornata ciascuno. Confermarsi che passi tutte le vacanze Pasquali Per_1
presso un genitore, alternando annualmente tra madre e padre e che durante le vacanze estive il ragazzo passi una/due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, compatibilmente con le ferie lavorative di questi ultimi. Tale regolamentazione potrà essere eventualmente modificato previo accordo tra i genitori, impegnandosi a tenere in considerazione anche la volontà di . Per_1
5) Disporsi che i genitori provvedano al mantenimento del figlio in via diretta nel tempo in Per_1 cui ciascuno lo ha con sé, revocando per l'effetto la previsione del versamento a carico del sig. di un importo mensile a favore della sig.ra quale contributo nel mantenimento del Pt_1 CP_1
figlio. Disporsi che verranno invece suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio come previsto nell'apposito Protocollo in vigore presso il Per_1
Tribunale di Padova. Relativamente alle spese straordinarie da concordare tra i genitori, gli stessi convengono che la proposta sia inviata via mail con allegato preventivo (se disponibile) da un genitore all'altro e che la risposta pervenga via mail entro dieci giorni. L'eventuale diniego dovrà essere pagina 2 di 4 motivato per iscritto nella mail di risposta e la mancata risposta entro il suddetto termine equivarrà ad accettazione della spesa.
6) La signora non percepisce alcun Assegno Unico per il figlio . CP_1 Per_1
7) Al fine di favorire la massima serenità di rapporto tra loro, i genitori convengo di stabilire alcune regole di comunicazione reciproca. A tale proposito si impegnano a mantenere tra loro comunicazioni rispettose nei modi e nei contenuti. Si impegnano inoltre ad informare l'altro genitore qualora il figlio incorra in problematiche attinenti alla salute e a trasmettere i relativi referti/prescrizioni mediche.
Ciascun genitore si informerà autonomamente dell'andamento scolastico di , parlando Per_1
personalmente con i professori ed accedendo al registro elettronico. Inoltre, ciascun genitore informerà l'altro di comunicazioni pervenute dalla scuola solo a lui, nei casi in cui la scuola medesima proceda ad effettuare un'unica comunicazione. I genitori comunicheranno tra loro con messaggi sintetici e concentrati unicamente sui fatti: - tramite mail: per l'invio delle pezze giustificative delle spese straordinarie sostenute per , richieste/risposte circa spese straordinarie per le quali Per_1
sia necessario il preventivo consenso di entrambi, invio di referti medici relativi al figlio e/o prescrizioni mediche per terapie, visite ed esami, questioni organizzative più complesse e/o non urgenti;
- tramite messaggio WhatsApp: per comunicazioni organizzative relative alle contingenze della vita quotidiana (ad es. ritardi, malattia del figlio etc.); - tramite telefonata: in caso di urgenze relative alla salute del figlio o dei genitori. I genitori si impegnano a rispondere entro un giorno ai messaggi WhatsApp ed entro tre giorni alle mail.
8) Al fine di saldare ogni pregressa ragione di debito/credito tra i genitori relativamente alle spese per i figli, le parti convengono che il sig. all'avvenuto deposito del presente ricorso, versi alla Pt_1 sig.ra l'importo a saldo pari ad € 3.790,84 (tremilasettecentonovanta/84) e riconoscono CP_1 entrambi di non avere, in seguito all'esatto adempimento di quanto sopra, altre ragioni di debito e/o credito reciproche relative alle spese di mantenimento e/o straordinarie per i figli.
9) Le spese del presente procedimento rimangono compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24.3.2025, e , premesso Parte_3 Parte_1
di aver contratto matrimonio civile in data 29.8.2009 in Piove di Sacco, che dal matrimonio sono nati il figlio minore e i figli maggiorenni e e che, con sentenza Per_1 Persona_2 Persona_3
pagina 3 di 4 n.627/2019, il Tribunale di Padova ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio hanno chiesto che, a modifica delle condizioni di divorzio, siano accolte le conclusioni riportate in epigrafe.
A fondamento della domanda, le parti hanno allegato che: e vivono Persona_2 Persona_3
fuori casa e sono economicamente autosufficienti;
dall'estate del 2023 i tempi di permanenza di presso ciascun genitore si sono modificati, nel senso indicato nelle conclusioni congiunte;
Per_1
che alla luce della nuova suddivisione dei compiti di cura, i ricorrenti hanno concordato di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di;
è divenuta proprietaria esclusiva, Per_1 CP_1 dopo il divorzio, dell'immobile in cui vive sito in Piove di Sacco via Scolo Altipiano n.12, per cui non ha più ragion d'essere l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Piove di Sacco, Via Pertini n.22.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettosi degli artt. 337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 6 e 8 costituiscono espressione di autonomia negoziale delle parti e non necessitano di essere recepite dal Tribunale, ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.627/2019 pubblicata il 27.3.2019 del Tribunale di Padova, come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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