CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1401/2019, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PASSARIELLO MARIALUIGIA ( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e società a responsabilità limitata unipersonale, a mezzo della mandataria Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Nicola Forti (C.F. , giusta mandato in atti C.F._2
Appellata e Controparte_3 [...]
, Controparte_4
Appellate contumaci
Conclusioni di parte appellante:
“In totale riforma della sentenza n. 7891 del Tribunale di Napoli, Sezione Civile Seconda, Giudice monocratico Ill.ma Dott.ssa Maria Carolina De Falco, pubblicata il 14 settembre 2018 e non notificata, che ha definitivamente deciso il giudizio iscritto al n. 19732 del ruolo generale degli affari civili conteziosi dell'anno 2014 del Tribunale di Napoli, avente per oggetto contratti bancari,
I. dichiarare illegittima l'estromissione dal giudizio disposta in primo grado con riguardo alla
siccome decretata al di fuori delle ipotesi legali Controparte_3
e, comunque, in carenza delle precondizioni chieste dall'art. 111, comma 3, cod. proc. civ.;
II. accertare e dichiarare – anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio – che il mutuo fondiario del 30 maggio 2006 per notaio Dott. rep. 118640, è caratterizzato da usura originaria;
Per_1
III. rilevato che erano non dovute tutte le somme pagate dalla nel Parte_1 corso del rapporto (sino al 30 settembre 2013)per interessi, spese, remunerazioni e commissioni ovvero, in subordine, solo quelle pagate a questo titolo sino al 12 settembre 2011, accertare e dichiarare che la ha indebitamente incassato €uro Controparte_3
250.763,28 ovvero, in subordine, €uro 177.378,56 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
IV. condannare la ovvero, in subordine, Controparte_5 la ovvero, in ulteriore subordine, la Controparte_3 [...] unipersonale al pagamento in favore della di €uro CP_1 Parte_1
250.763,28 ovvero, in via gradata, di €uro 177.378,56 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come indicato in citazione con contenimento della domanda ad €uro 260.000,00;
V. in subordine, per il caso, qui congetturato per absurdum e in via meramente ipotetica, che
l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere che l'usurarietà degli interessi di mora non determina – ex art.
1815, comma 2, cod. civ. – la gratuità dell'intero finanziamento, ma esclusivamente la non debenza delle somme versate per interessi di mora,
V. accertare e dichiarare che la ha indebitamente Controparte_3 incassato a titolo di interessi di mora, dal 30 maggio 2006 al 30 giugno 2013, €uro 2.394,78 (di cui €uro 466,16 sino al 12 settembre 2011: rate dalla n. 1 alla n. 64) ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
V.b condannare la vvero, in subordine, la Controparte_5 in a.s. ovvero, in ulteriore subordine, la Controparte_3 CP_1 unipersonale al pagamento in favore della di 2.394,78 ovvero, in via
[...] Parte_1 gradata, di €uro 466,16 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, oltre accessori indicati in citazione;
VI. condannare le convenute o chi tra loro, in solido o ciascuna secondo il proprio titolo come per legge, alla refusione delle spese e dei compensi legali per il doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.
In via principale: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche con eventuale diversa motivazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
[... La conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Controparte_3
esponendo: 1) che, in data 30.5.2006, ella aveva stipulato un contratto di mutuo CP_3 fondiario con la banca convenuta per l'importo di € 1.020.000,00 della durata di 5 anni, con rimborso a decorrere dall'1.6.2006, per l'acquisto e la ristrutturazione di un complesso immobiliare in San Giorgio a Cremano;
2) che la somma mutuata veniva erogata in tranches disomogenee negli anni 2006, 2007 e 2011, e che le parti avevano stabilito che la mutuataria avrebbe versato per il rimborso della stessa, dapprima rate mensili composte dai soli interessi, restituendo il capitale mutuato in una soluzione entro la scadenza del contratto, originariamente fissata al 1.6.2011; 3) che il tasso degli interessi corrispettivi veniva fissato al tasso Euribor a 6 mesi da arrotondare in eccesso e con una maggiorazione del 2%, ragion per cui alla data della stipula esso era pari al 5%, con ISC al 5,13%, e tasso di mora al 9%; 4) che, con atto notarile del 12.9.2011, le parti modificavano la sola durata del contratto posticipandola al 31.12.2011 e rideterminando alcune delle condizioni contrattuali;
5) che, con successivo atto notarile del 25.6.2013, la banca dava atto di aver CP_6 erogato in favore della società attrice la somma di € 937.477,00, di aver ottenuto in restituzione l'importo capitale di € 130.980,00, con un residuo di € 806.497,00, di aver prolungato la durata del finanziamento di 15 anni a decorrere dall'1.7.2013, e di aver frazionato il mutuo in 3 quote diseguali, la prima di € 110.000,00, la seconda di € 168.420,00, la terza di € 528.077; 6) che essa mutuataria era stata vittima di usura bancaria in riferimento tanto alle pattuizioni originarie che a quelle successive, e che pertanto, aveva diritto al rimborso della somma di € 250.763,28.
Chiedeva pertanto di accertare la nullità delle clausole contrattuali relative al pagamento degli interessi corrispettivi e moratori, con contestuale condanna della banca alla restituzione di quanto indicato, dovendosi considerare il mutuo a titolo gratuito, per effetto della accertata usurarietà dei tassi.
Costituitasi, la banca convenuta contestava quanto dedotto dall'attrice e chiedeva il rigetto della domanda. Il 15.3.2018, interveniva in giudizio la quale mandataria Controparte_7 della rappresentando e documentando tutta una serie di cessioni del credito da parte CP_1 della , dapprima in favore della poi alla CP_6 Controparte_8 [...] ed infine alla e riportandosi alle posizioni della originaria convenuta. Controparte_9 CP_1
Con sentenza n. 7891 del 14.9.2018, il Tribunale adito rigettava le domande proposte dalla parte attrice. In via preliminare, verificata la regolarità della cessione del credito derivante dal mutuo in favore della , il giudice adito dichiarava la estromissione dal giudizio della convenuta CP_1 originaria;
nel merito, il Tribunale riteneva del tutto infondata la prospettazione della parte attrice per la quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, occorreva procedere alla sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori e verificare se la somma algebrica tra tali due valori fosse o meno contenuta entro la soglia usuraria, e tanto per la assoluta eterogeneità delle loro funzioni contrattuali. Il Tribunale riteneva altresì che la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura dovesse essere compiuta assumendo come riferimento l'evoluzione del rapporto quale concretamente realizzatasi, riassumendosi tale verifica in una sorta di controllo concreto sul “costo” della erogazione del credito, non tanto con riferimento al programma negoziale convenuto, quanto a fronte del rapporto quale concretamente sviluppatosi, ragion per cui gli oneri meramente eventuali avrebbero assunto rilievo ai fini del calcolo del TEG solo laddove si fossero verificate le condizioni di contratto cui era stata subordinata la relativa applicabilità, con conseguente irrilevanza della voci che fossero risultate meramente potenziali (perché legate a condizioni non verificate) o irreali.
Ciò posto, il Tribunale riteneva del tutto fallace la metodologia di calcolo del TEG proposta dalla parte attrice rilevando altresì, ai fini del rigetto della domanda, la mancanza in atti del deposito dei
DDMM di rilevazione trimestrale dei tassi di interessi. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso Parte_1 la sentenza, lamentando – secondo quanto si dirà più analiticamente in seguito – l'erronea estromissione disposta dal giudice in favore della ritenendo che la propria posizione CP_10 creditoria non fosse transitata nei confronti della . Nel merito, ha lamentato l'erronea CP_1 valutazione operata dal giudice di prime cure circa i criteri utilizzati per la verifica del superamento o meno del tasso di usura, e nella mancata considerazione per cui anche la sola promessa di interessi moratori è rilevante ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. L'appellante ha, altresì, contestato il rilievo operato dal Tribunale circa la asserita mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, atteso che ella aveva depositato quello relativo al momento genetico del contratto, rispetto al quale aveva formulato le sue contestazioni in merito all'usura genetica del rapporto.
In riforma della sentenza impugnata, la appellante ha dunque richiesto, previa dichiarazione della illegittima estromissione della convenuta originaria, l'accertamento della usura originaria del mutuo, con contestuale condanna della banca alla restituzione della somma di € 250.763,28, o in subordine, la non debenza delle somme pattuite a titolo di interesse di mora, dovendosi considerare in ogni caso la gratuità del mutuo per effetto della accertata usura.
Costituitasi, la a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_11 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché la genericità della domanda e la mancata allegazione dei DDMM, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della e della Controparte_3 [...]
citate in giudizio ma non costituite. Controparte_5
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di estromissione della creditrice originaria disposta dal giudice sulla scorta del preventivo esame Controparte_3 della validità ed efficacia della cessione dei crediti “in blocco” da parte della convenuta dapprima in favore della Rev Gestione Crediti s.p.a. (ccr. Gazzetta Ufficiale del 22.6.2017 n. 73) e poi da quest'ultima alla mandataria della costituitasi in Controparte_1 Controparte_7 giudizio con intervento volontario.
A sostegno della propria censura, l'appellante ha dedotto che, sebbene la Controparte_3
avesse ceduto alla (e quest'ultima poi alla ) il proprio credito
[...] Controparte_9 CP_1 vantato contro la per capitale e rate scadute di cui al mutuo del 30.5.2006, Parte_1 ciò non legittimava la cessionaria quale legittimata passiva rispetto alle contropretese creditorie che Parte la aveva azionato nel giudizio contro la banca mutuante;
da ciò discenderebbe, a parere dell'appellante, l'insussistenza della posizione di contraddittore passivo della avverso CP_1
l'azione esperita in primo grado, e dunque l'erroneità della estromissione della convenuta originaria, operata tra l'altro senza il suo preventivo consenso, certamente non desumibile dalla sua non espressa opposizione alla richiesta di estromissione.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, a prescindere dal tema del consenso alla estromissione, mai espresso ma verosimilmente desumibile da una sorta di non opposizione a tale evento processuale, ciò che è assolutamente accertato è che la cessione “in blocco” dei crediti effettuata originariamente dalla CP_3
di alla e poi da questa alla , aveva certamente ad
[...] CP_3 Controparte_9 CP_1 oggetto le sole posizioni creditorie della cedente nei confronti della sommatoria dei debitori ceduti,
e non anche la titolarità integrale dei rapporti contrattuali, dai quali potevano discendere – come nel caso di specie – anche posizioni debitorie (e dunque non creditorie) in capo alla cedente, conseguenti ad azioni giudiziarie, come quella in esame, finalizzate ad accertarle con conseguente statuizione di condanna al pagamento di somme.
È, dunque, condivisibile la tesi dell'appellante allorquando prospetta un difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda da lei proposta avverso l'istituto bancario originario CP_1 contraente del mutuo in esame, atteso che la domanda è finalizzata ad accertare un debito della banca nei confronti dell'attrice ed un conseguente obbligo restitutorio, rimanendo tali temi di indagine del tutto estranei alla singola posizione creditoria – e dunque di segno opposto - della banca nei confronti dell'attrice, specifico oggetto di cessione.
L'estromissione ex art. 111 c.p.c. disposta dal giudice di primo grado è stata dunque effettuata sulla base di un presupposto fallace, atteso che non vi è stato alcun passaggio del “diritto controverso” in questo giudizio dalla cedente alle cessionarie, avendo la prima ceduto a queste ultime solo i crediti vantati nei confronti di una pluralità di debitori, ma non anche le intere posizioni sostanziali (con effetti processuali) originate dai rapporti negoziali a cui i crediti fanno riferimento, ragion per cui controvertendosi in questo giudizio non del credito della banca nei confronti della appellante, bensì dell'eventuale controcredito di quest'ultima per effetto di poste illegittimamente addebitate, la cessione è inoperante limitatamente a tale ambito.
In accoglimento dell'appello, va dunque revocata la statuizione relativa alla estromissione della originaria convenuta, disposta in accoglimento della domanda formulata in primo grado dalla intervenuta Controparte_7 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice – a suo dire – avrebbe dichiarato che per l'accertamento del superamento del tasso soglia, rilevano unicamente i costi connessi alla erogazione del finanziamento (interessi corrispettivi, spese di istruttoria, spese per incasso rata e altri oneri connessi alla fase genetica del rapporto), con esclusione dei costi eventuali, compresi gli interessi di mora. A tale motivo è strettamente connesso il terzo – che dunque sarà esaminato unitamente ad esso – mediante il quale l'appellante ha censurato la considerazione espressa dal giudice per la quale la mera promessa di interessi moratori usurari non sarebbe rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e
1815 c.c., atteso che la semplice pattuizione non ha una incidenza immediata ed effettiva sul costo del credito, che si realizza solo quando si verificano le condizioni cui è subordinata l'esigibilità dell'onere eventuale, come l'inadempimento del mutuatario.
L'appellante ha, dunque, osservato che, al fine della qualificazione usuraria di un tasso di interesse, il legislatore assume come momento rilevante anzitutto quello della sua pattuizione, così come desumibile dall'art. 1 , comma 1 del DL 394/2000, che prevede che “ ai fini della applicazione dell'articolo 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Pertanto, il giudice sarebbe incorso in un evidente errore nel ritenere che, eziologicamente, l'usura si verificherebbe solo in relazione all'evento della effettiva dazione del costo usurario, con conseguente arbitraria trasformazione dell'usura quale reato di danno anziché quale reato di pericolo. Il giudice, pertanto, non avrebbe così tenuto in debito conto che il contratto era geneticamente a natura usuraria, laddove a fronte di una soglia di usura pari, nel II trimestre del 2006, al 6,24%, il mutuo fissava gli interessi di mora al
9%.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, volendo rivolgere attenzione alla specifica causa petendi della parte della domanda proposta e finalizzata all' accertamento della usurarietà del tasso pattuito con conseguente domanda di ripetizione, valgono le considerazioni che seguono.
L'oggetto della domanda, così come formulata in primo grado, attiene alla dedotta invalidità ab origine delle pattuizioni relative agli interessi da applicare sul contratto di finanziamento come stipulato in data 30.5.2006, atteso che, dalla sommatoria del TAEG (5,13%) con quello degli interessi di mora (9%) si giungerebbe ad un tasso del 14,13%, superiore al tasso soglia pari, a dire dell'attrice, al 6,24.
Anche nelle successive pattuizioni tra le parti, intervenute in data 12.9.2011 e 25.6.2013, a dire della appellante, sarebbero stati superati i tassi soglia, atteso che veniva indicato un tasso globale del 12,09%, del 12,17% e del 12,09% (in relazione alle tre tranches con cui veniva erogato il finanziamento), valori tutti superiori al tasso usurario per l'anno 2013 pari al 9,01%; anche in tale prospettazione, la società attrice provvedeva a sommare il TAEG ed il tasso di mora per giungere alla sue conclusioni.
Dunque, sulla base dell'accertamento della usura originariamente pattuita al momento della conclusione del contratto, la parte attrice ha richiesto la ripetizione della somma di € 260.000,00 circa, ritenendo espressamente che, per la verifica del superamento del tasso soglia, occorresse procedere alla sommatoria del tasso corrispettivo con quello di mora. Trattasi dunque di una domanda finalizzata a verificare la sussistenza di una usura originaria tra le parti, con conseguente scorporo di qualsiasi somma pattuita a titolo di interessi, in esecuzione della disciplina di cui alla norma invocata che prevede che, laddove siano pattuiti interessi usurari, non sono dovuti interessi in alcun modo, dovendosi ritenere pertanto gratuita la dazione in prestito della somma mutuata.
Tale prospettazione è del tutto erronea poiché basata su presupposti palesemente infondati.
Ed infatti, la parte attrice ha proposto – come criterio per l'accertamento della usurarietà del tasso di interessi, sia in relazione alla genesi del 2006, che alle pattuizioni del 2011 e 2013 – quello della sommatoria degli interessi corrispettivi originariamente pattuiti a quella degli interessi di mora, e della successiva verifica di tale risultato rispetto al superamento o meno del tasso soglia usurario, limitando tale verifica (e dunque circoscrivendo la domanda) alle pattuizioni del contratto, senza riferire elementi di fatto circa il prosieguo del rapporto, indicando dunque che tutta la somma pagata a titolo di interessi, pari a circa € 260.000,00 dovesse dunque essere restituita, previo accertamento della sua natura usuraria, prospettando una tesi semplicistica e del tutto smentita dagli orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Ed infatti, con la pronuncia n. 13144/2023, proprio sul tema della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio ai fini della verifica antiusura, la Suprema Corte ha ribadito alcuni sicuri punti fermi fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità
Innanzitutto, in adesione a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19597/ 2020, si
è chiarito che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»; ciò posto, è evidente che la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora.”
Tuttavia - ha ricordato la Corte - l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora impone l'esigenza di stabilire, da un lato, quale sia la soglia oltre la quale il tasso deve intendersi usurario, dall'altro, quali siano le conseguenze dell'usurarietà dei soli interessi di mora in ordine alla validità e agli effetti del contratto, laddove gli interessi corrispettivi siano invece rispettosi della normativa antiusura.
Ebbene, in tale prospettiva, la Corte ha individuato una diversa soglia antiusura per gli interessi moratori rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e ha stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né sull'obbligo di pagamento di questi ultimi, con conseguente infondatezza – come invece prospettato dall'appellante – della prospettazione per cui, una volta accertata la usurarietà, il finanziamento diverrebbe automaticamente “a titolo gratuito”.
E proprio sul tema in oggetto, la Suprema Corte ha sostenuto che «il principio della sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura […] non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, […] oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze”.
Invero, già con le precedenti pronunce n. 14214/2022, 31615/2021, e 26286/2019, è stata esclusa categoricamente la sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora, sulla base di una osservazione di principio: il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio sono alternativi tra loro, perché si riferiscono a basi di calcolo diverse, il primo si calcola sul capitale residuo, il secondo si calcola sulla rata scaduta (cfr. Cass. 17447/2019).
In altre parole – ha riferito più volte la Corte – i due tassi si fondano su presupposti antitetici, essendo i tassi corrispettivi previsti nelle ipotesi del regolare adempimento del contratto (e fino ad esso), mentre i moratori solo in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali (cfr anche
Corte appello sez. I – Milano, 23/01/2023, n. 197; Corte appello sez. V – Roma, 02/02/2023, n.
807).
Pertanto, se gli interessi corrispettivi considerano quale presupposto la puntualità dei pagamenti dovuti e fanno chiaramente emergere la funzione remuneratoria del costo del denaro, volontariamente concesso alla controparte, quelli moratori incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento e acquisiscono una funzione più tipicamente risarcitoria. In ogni caso, tale diversità di funzioni, che consente di qualificare la clausola che impone gli interessi moratori quale clausola penale, non fa venire meno l'esigenza che l'uno e l'altro costo siano entrambi soggetti alla disciplina speciale di contrasto all'usura.
Ciò posto, proprio per la diversità della natura e delle funzioni delle predette previsioni contrattuali, non può essere accolta la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento debba essere apprezzata come un fenomeno sostanzialmente unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse, frutto di una sintesi aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora.
Dunque, la prospettazione attorea è del tutto fallace rispetto a quanto sin qui osservato.
Ciò posto, risulta corretta la considerazione del Tribunale che, in adesione ai principi sin qui esposti, ha ribadito che per gli interessi moratori è dunque necessaria la verifica del rispetto della disciplina in tema di usura, senza però che la verifica debba essere effettuata a mezzo del loro cumulo con quelli corrispettivi e con le altre voci contrattualmente pattuite, quali l'assicurazione le spese di istruttoria ed ogni altra voce avente natura e causa autonoma rispetto alla mera corrispettività del mutuo.
Le considerazioni sin qui esposte – come correttamente evidenziato dal Tribunale – risultano coerentemente confermate dalle istruzioni della BA d'IA (comunicazione del 3.7.2013) che prevedono che ai fini del calcolo del TEG medio, non si annoverano gli interessi di mora perché non sono dovuti al momento della erogazione del mutuo, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente;
l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, ed è altresì sottolineata nei decreto trimestrali del Ministero dell'economia e
Finanze, i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Dunque, gli interessi moratori vanno sicuramente considerati ai fini della verifica del rispetto della
L. 108/96, ma il loro dato va correttamente disaggregato dalla ordinaria rilevazione del TEGM, applicando una maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Ciò detto, pur volendo verificare, in seconda battuta, la fondatezza delle doglianze della parte attrice in relazione alla presunta usurarietà del tasso di mora singolarmente considerato – ferma restando la infondatezza di tutto l'impianto propositivo della domanda allorquando fa ricomprendere il tasso di mora nel TEGM, come evidenziato anche nella comparsa conclusionale in primo grado della parte convenuta – tale esame risulta del tutto ultroneo rispetto alla domanda proposta sia in primo grado che in questa sede, allorquando nelle conclusioni del secondo motivo di appello, la difesa dell'appellante testualmente afferma che “… l'usurarietà del patto inerente agli Parte interessi di mora contenuto nel mutuo dell'anno 2006 rende non dovute tutte le somme che la ha pagato nel corso del rapporto (sino al 30.9.2013), dies ad quem della domanda promossa in prime cure, per interessi e remunerazioni , pari ad € 250.763,28”, proponendo dunque reiteratamente la tesi della gratuità del finanziamento per effetto della supposta applicazione dell'usura. È principio noto – come ricordato in precedenza - quello per cui “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi, che sono sempre dovuti, non potendosi generare una nullità derivata” (cfr. Cass. n.
9237/2020), ragion per cui la tesi dell'appellante è errata nei suoi presupposti di base.
Dunque, l'eventuale accertamento della natura usuraria del tasso di mora lascerebbe in ogni caso del tutto legittima la corresponsione degli interessi corrispettivi, pattuiti ab origine al di sotto della soglia usuraria, e mai oggetto di contestazione da parte della società attrice in relazione alla loro concreta determinazione percentuale.
In secondo luogo, deve osservarsi che – come correttamente indicato dal Tribunale – il giudizio si è caratterizzato anche per la carenza di allegazione da parte della società attrice che non ha mai indicato gli importi versati esclusivamente a titolo di interessi di mora e le date dei relativi versamenti, non consentendo alcuna verifica sotto tale aspetto, e ciò a prescindere dalla questione sollevata in relazione all'onere della prova circa la produzione dei DDMM, pure oggetto di specifica contestazione in appello rispetto a quanto statuito dal giudice di prime cure.
Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
4083/2023): “il correntista che agisca in ripetizione per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso della intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti conto periodici “.
Tale argomentazione, prospettata dal Tribunale in ossequio ai principi giurisprudenziali indicati, è stata contestata dall'appellante nel settimo motivo di appello, allorquando ha continuato a prospettare che, stante la invocata conseguenza circa la gratuità del mutuo per effetto dell'accertamento dell'usura, tale carenza di allegazione non avrebbe alcuno specifico effetto ai fini della pronuncia richiesta, dal momento che egli avrebbe diritto alla restituzione di tutte le somme pagate a titolo di interesse. È evidente la totale infondatezza di tale argomentazione atteso che, non potendosi in alcun modo ritenere “gratuito” il mutuo in esame, per effetto della applicazione degli interessi corrispettivi mai pattuiti in misura extrasoglia di usura, era invece onere dell'attrice indicare quali importi ella avrebbe versato a titolo di interessi moratori, al fine di poter eventualmente ricondurre gli stessi entro l'ambito percentuale di quelli corrispettivi, una volta accertatane la natura usuraria.
Tale percorso operativo è stato invece precluso dalla carenza di allegazione della parte attrice, evidentemente connessa alla erronea prospettazione della gratuità del mutuo, più volte invocata tanto in primo grado, quanto in conclusione di tutti i motivi di appello proposti. Il complesso delle doglianze sin qui esaminate in relazione al secondo, terzo e settimo motivo di appello, risultano dunque del tutto infondate e vanno conseguentemente disattese.
L'esame del quarto, quinto e sesto motivo di appello – che attengono invece alle questioni relative all'onere di allegazione dei Decreti ministeriali utili per il rilevamento del tasso soglia usura – resta definitivamente assorbito dalle argomentazioni sin qui esposte, su cui si fonda la riscontrata infondatezza nel merito dell'azione proposta, vagliata alla luce dei motivi di appello esaminati, ed indipendentemente da ogni altra questione che resta pertanto secondaria ed inefficace rispetto ad un diverso esito del giudizio.
Le spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, occorre procedere – con riferimento al rapporto processuale tra la parte appellante e quella appellata - ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificata, ad avviso della Corte, la compensazione di un quarto delle spese di lite (in virtù dell'accoglimento del motivo di appello sulla erronea estromissione della banca cedente disposta in primo grado), rimanendo i restanti tre quarti ancorati al principio della soccombenza della parte appellante, già attrice in primo grado rispetto al rigetto nel merito di tutte le domande proposte.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab.
n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, attesa la domanda proposta.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Le spese per la CTU effettuata in primo grado restano a carico della sola parte appellante.
Le spese vanno dunque liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1401/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto rigetta la domanda di estromissione dal giudizio della , proposta dalla Controparte_3 Controparte_11
[...]
2. Rigetta ogni altro motivo di appello.
3. Condanna l'appellante al pagamento del 75% dei compensi professionali in favore della parte appellata costituita in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidati per l'intero, in euro
12.250,00 per il primo grado ed in euro 13.100,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. Compensa tra le parti il restante 25% delle spese liquidate.
4. Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese per la CTU già liquidate nel giudizio di primo grado.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1401/2019, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PASSARIELLO MARIALUIGIA ( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e società a responsabilità limitata unipersonale, a mezzo della mandataria Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Nicola Forti (C.F. , giusta mandato in atti C.F._2
Appellata e Controparte_3 [...]
, Controparte_4
Appellate contumaci
Conclusioni di parte appellante:
“In totale riforma della sentenza n. 7891 del Tribunale di Napoli, Sezione Civile Seconda, Giudice monocratico Ill.ma Dott.ssa Maria Carolina De Falco, pubblicata il 14 settembre 2018 e non notificata, che ha definitivamente deciso il giudizio iscritto al n. 19732 del ruolo generale degli affari civili conteziosi dell'anno 2014 del Tribunale di Napoli, avente per oggetto contratti bancari,
I. dichiarare illegittima l'estromissione dal giudizio disposta in primo grado con riguardo alla
siccome decretata al di fuori delle ipotesi legali Controparte_3
e, comunque, in carenza delle precondizioni chieste dall'art. 111, comma 3, cod. proc. civ.;
II. accertare e dichiarare – anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio – che il mutuo fondiario del 30 maggio 2006 per notaio Dott. rep. 118640, è caratterizzato da usura originaria;
Per_1
III. rilevato che erano non dovute tutte le somme pagate dalla nel Parte_1 corso del rapporto (sino al 30 settembre 2013)per interessi, spese, remunerazioni e commissioni ovvero, in subordine, solo quelle pagate a questo titolo sino al 12 settembre 2011, accertare e dichiarare che la ha indebitamente incassato €uro Controparte_3
250.763,28 ovvero, in subordine, €uro 177.378,56 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
IV. condannare la ovvero, in subordine, Controparte_5 la ovvero, in ulteriore subordine, la Controparte_3 [...] unipersonale al pagamento in favore della di €uro CP_1 Parte_1
250.763,28 ovvero, in via gradata, di €uro 177.378,56 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come indicato in citazione con contenimento della domanda ad €uro 260.000,00;
V. in subordine, per il caso, qui congetturato per absurdum e in via meramente ipotetica, che
l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere che l'usurarietà degli interessi di mora non determina – ex art.
1815, comma 2, cod. civ. – la gratuità dell'intero finanziamento, ma esclusivamente la non debenza delle somme versate per interessi di mora,
V. accertare e dichiarare che la ha indebitamente Controparte_3 incassato a titolo di interessi di mora, dal 30 maggio 2006 al 30 giugno 2013, €uro 2.394,78 (di cui €uro 466,16 sino al 12 settembre 2011: rate dalla n. 1 alla n. 64) ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
V.b condannare la vvero, in subordine, la Controparte_5 in a.s. ovvero, in ulteriore subordine, la Controparte_3 CP_1 unipersonale al pagamento in favore della di 2.394,78 ovvero, in via
[...] Parte_1 gradata, di €uro 466,16 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, oltre accessori indicati in citazione;
VI. condannare le convenute o chi tra loro, in solido o ciascuna secondo il proprio titolo come per legge, alla refusione delle spese e dei compensi legali per il doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.
In via principale: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche con eventuale diversa motivazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
[... La conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Controparte_3
esponendo: 1) che, in data 30.5.2006, ella aveva stipulato un contratto di mutuo CP_3 fondiario con la banca convenuta per l'importo di € 1.020.000,00 della durata di 5 anni, con rimborso a decorrere dall'1.6.2006, per l'acquisto e la ristrutturazione di un complesso immobiliare in San Giorgio a Cremano;
2) che la somma mutuata veniva erogata in tranches disomogenee negli anni 2006, 2007 e 2011, e che le parti avevano stabilito che la mutuataria avrebbe versato per il rimborso della stessa, dapprima rate mensili composte dai soli interessi, restituendo il capitale mutuato in una soluzione entro la scadenza del contratto, originariamente fissata al 1.6.2011; 3) che il tasso degli interessi corrispettivi veniva fissato al tasso Euribor a 6 mesi da arrotondare in eccesso e con una maggiorazione del 2%, ragion per cui alla data della stipula esso era pari al 5%, con ISC al 5,13%, e tasso di mora al 9%; 4) che, con atto notarile del 12.9.2011, le parti modificavano la sola durata del contratto posticipandola al 31.12.2011 e rideterminando alcune delle condizioni contrattuali;
5) che, con successivo atto notarile del 25.6.2013, la banca dava atto di aver CP_6 erogato in favore della società attrice la somma di € 937.477,00, di aver ottenuto in restituzione l'importo capitale di € 130.980,00, con un residuo di € 806.497,00, di aver prolungato la durata del finanziamento di 15 anni a decorrere dall'1.7.2013, e di aver frazionato il mutuo in 3 quote diseguali, la prima di € 110.000,00, la seconda di € 168.420,00, la terza di € 528.077; 6) che essa mutuataria era stata vittima di usura bancaria in riferimento tanto alle pattuizioni originarie che a quelle successive, e che pertanto, aveva diritto al rimborso della somma di € 250.763,28.
Chiedeva pertanto di accertare la nullità delle clausole contrattuali relative al pagamento degli interessi corrispettivi e moratori, con contestuale condanna della banca alla restituzione di quanto indicato, dovendosi considerare il mutuo a titolo gratuito, per effetto della accertata usurarietà dei tassi.
Costituitasi, la banca convenuta contestava quanto dedotto dall'attrice e chiedeva il rigetto della domanda. Il 15.3.2018, interveniva in giudizio la quale mandataria Controparte_7 della rappresentando e documentando tutta una serie di cessioni del credito da parte CP_1 della , dapprima in favore della poi alla CP_6 Controparte_8 [...] ed infine alla e riportandosi alle posizioni della originaria convenuta. Controparte_9 CP_1
Con sentenza n. 7891 del 14.9.2018, il Tribunale adito rigettava le domande proposte dalla parte attrice. In via preliminare, verificata la regolarità della cessione del credito derivante dal mutuo in favore della , il giudice adito dichiarava la estromissione dal giudizio della convenuta CP_1 originaria;
nel merito, il Tribunale riteneva del tutto infondata la prospettazione della parte attrice per la quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, occorreva procedere alla sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori e verificare se la somma algebrica tra tali due valori fosse o meno contenuta entro la soglia usuraria, e tanto per la assoluta eterogeneità delle loro funzioni contrattuali. Il Tribunale riteneva altresì che la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura dovesse essere compiuta assumendo come riferimento l'evoluzione del rapporto quale concretamente realizzatasi, riassumendosi tale verifica in una sorta di controllo concreto sul “costo” della erogazione del credito, non tanto con riferimento al programma negoziale convenuto, quanto a fronte del rapporto quale concretamente sviluppatosi, ragion per cui gli oneri meramente eventuali avrebbero assunto rilievo ai fini del calcolo del TEG solo laddove si fossero verificate le condizioni di contratto cui era stata subordinata la relativa applicabilità, con conseguente irrilevanza della voci che fossero risultate meramente potenziali (perché legate a condizioni non verificate) o irreali.
Ciò posto, il Tribunale riteneva del tutto fallace la metodologia di calcolo del TEG proposta dalla parte attrice rilevando altresì, ai fini del rigetto della domanda, la mancanza in atti del deposito dei
DDMM di rilevazione trimestrale dei tassi di interessi. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso Parte_1 la sentenza, lamentando – secondo quanto si dirà più analiticamente in seguito – l'erronea estromissione disposta dal giudice in favore della ritenendo che la propria posizione CP_10 creditoria non fosse transitata nei confronti della . Nel merito, ha lamentato l'erronea CP_1 valutazione operata dal giudice di prime cure circa i criteri utilizzati per la verifica del superamento o meno del tasso di usura, e nella mancata considerazione per cui anche la sola promessa di interessi moratori è rilevante ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. L'appellante ha, altresì, contestato il rilievo operato dal Tribunale circa la asserita mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, atteso che ella aveva depositato quello relativo al momento genetico del contratto, rispetto al quale aveva formulato le sue contestazioni in merito all'usura genetica del rapporto.
In riforma della sentenza impugnata, la appellante ha dunque richiesto, previa dichiarazione della illegittima estromissione della convenuta originaria, l'accertamento della usura originaria del mutuo, con contestuale condanna della banca alla restituzione della somma di € 250.763,28, o in subordine, la non debenza delle somme pattuite a titolo di interesse di mora, dovendosi considerare in ogni caso la gratuità del mutuo per effetto della accertata usura.
Costituitasi, la a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_11 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché la genericità della domanda e la mancata allegazione dei DDMM, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della e della Controparte_3 [...]
citate in giudizio ma non costituite. Controparte_5
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di estromissione della creditrice originaria disposta dal giudice sulla scorta del preventivo esame Controparte_3 della validità ed efficacia della cessione dei crediti “in blocco” da parte della convenuta dapprima in favore della Rev Gestione Crediti s.p.a. (ccr. Gazzetta Ufficiale del 22.6.2017 n. 73) e poi da quest'ultima alla mandataria della costituitasi in Controparte_1 Controparte_7 giudizio con intervento volontario.
A sostegno della propria censura, l'appellante ha dedotto che, sebbene la Controparte_3
avesse ceduto alla (e quest'ultima poi alla ) il proprio credito
[...] Controparte_9 CP_1 vantato contro la per capitale e rate scadute di cui al mutuo del 30.5.2006, Parte_1 ciò non legittimava la cessionaria quale legittimata passiva rispetto alle contropretese creditorie che Parte la aveva azionato nel giudizio contro la banca mutuante;
da ciò discenderebbe, a parere dell'appellante, l'insussistenza della posizione di contraddittore passivo della avverso CP_1
l'azione esperita in primo grado, e dunque l'erroneità della estromissione della convenuta originaria, operata tra l'altro senza il suo preventivo consenso, certamente non desumibile dalla sua non espressa opposizione alla richiesta di estromissione.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, a prescindere dal tema del consenso alla estromissione, mai espresso ma verosimilmente desumibile da una sorta di non opposizione a tale evento processuale, ciò che è assolutamente accertato è che la cessione “in blocco” dei crediti effettuata originariamente dalla CP_3
di alla e poi da questa alla , aveva certamente ad
[...] CP_3 Controparte_9 CP_1 oggetto le sole posizioni creditorie della cedente nei confronti della sommatoria dei debitori ceduti,
e non anche la titolarità integrale dei rapporti contrattuali, dai quali potevano discendere – come nel caso di specie – anche posizioni debitorie (e dunque non creditorie) in capo alla cedente, conseguenti ad azioni giudiziarie, come quella in esame, finalizzate ad accertarle con conseguente statuizione di condanna al pagamento di somme.
È, dunque, condivisibile la tesi dell'appellante allorquando prospetta un difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda da lei proposta avverso l'istituto bancario originario CP_1 contraente del mutuo in esame, atteso che la domanda è finalizzata ad accertare un debito della banca nei confronti dell'attrice ed un conseguente obbligo restitutorio, rimanendo tali temi di indagine del tutto estranei alla singola posizione creditoria – e dunque di segno opposto - della banca nei confronti dell'attrice, specifico oggetto di cessione.
L'estromissione ex art. 111 c.p.c. disposta dal giudice di primo grado è stata dunque effettuata sulla base di un presupposto fallace, atteso che non vi è stato alcun passaggio del “diritto controverso” in questo giudizio dalla cedente alle cessionarie, avendo la prima ceduto a queste ultime solo i crediti vantati nei confronti di una pluralità di debitori, ma non anche le intere posizioni sostanziali (con effetti processuali) originate dai rapporti negoziali a cui i crediti fanno riferimento, ragion per cui controvertendosi in questo giudizio non del credito della banca nei confronti della appellante, bensì dell'eventuale controcredito di quest'ultima per effetto di poste illegittimamente addebitate, la cessione è inoperante limitatamente a tale ambito.
In accoglimento dell'appello, va dunque revocata la statuizione relativa alla estromissione della originaria convenuta, disposta in accoglimento della domanda formulata in primo grado dalla intervenuta Controparte_7 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice – a suo dire – avrebbe dichiarato che per l'accertamento del superamento del tasso soglia, rilevano unicamente i costi connessi alla erogazione del finanziamento (interessi corrispettivi, spese di istruttoria, spese per incasso rata e altri oneri connessi alla fase genetica del rapporto), con esclusione dei costi eventuali, compresi gli interessi di mora. A tale motivo è strettamente connesso il terzo – che dunque sarà esaminato unitamente ad esso – mediante il quale l'appellante ha censurato la considerazione espressa dal giudice per la quale la mera promessa di interessi moratori usurari non sarebbe rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e
1815 c.c., atteso che la semplice pattuizione non ha una incidenza immediata ed effettiva sul costo del credito, che si realizza solo quando si verificano le condizioni cui è subordinata l'esigibilità dell'onere eventuale, come l'inadempimento del mutuatario.
L'appellante ha, dunque, osservato che, al fine della qualificazione usuraria di un tasso di interesse, il legislatore assume come momento rilevante anzitutto quello della sua pattuizione, così come desumibile dall'art. 1 , comma 1 del DL 394/2000, che prevede che “ ai fini della applicazione dell'articolo 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Pertanto, il giudice sarebbe incorso in un evidente errore nel ritenere che, eziologicamente, l'usura si verificherebbe solo in relazione all'evento della effettiva dazione del costo usurario, con conseguente arbitraria trasformazione dell'usura quale reato di danno anziché quale reato di pericolo. Il giudice, pertanto, non avrebbe così tenuto in debito conto che il contratto era geneticamente a natura usuraria, laddove a fronte di una soglia di usura pari, nel II trimestre del 2006, al 6,24%, il mutuo fissava gli interessi di mora al
9%.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, volendo rivolgere attenzione alla specifica causa petendi della parte della domanda proposta e finalizzata all' accertamento della usurarietà del tasso pattuito con conseguente domanda di ripetizione, valgono le considerazioni che seguono.
L'oggetto della domanda, così come formulata in primo grado, attiene alla dedotta invalidità ab origine delle pattuizioni relative agli interessi da applicare sul contratto di finanziamento come stipulato in data 30.5.2006, atteso che, dalla sommatoria del TAEG (5,13%) con quello degli interessi di mora (9%) si giungerebbe ad un tasso del 14,13%, superiore al tasso soglia pari, a dire dell'attrice, al 6,24.
Anche nelle successive pattuizioni tra le parti, intervenute in data 12.9.2011 e 25.6.2013, a dire della appellante, sarebbero stati superati i tassi soglia, atteso che veniva indicato un tasso globale del 12,09%, del 12,17% e del 12,09% (in relazione alle tre tranches con cui veniva erogato il finanziamento), valori tutti superiori al tasso usurario per l'anno 2013 pari al 9,01%; anche in tale prospettazione, la società attrice provvedeva a sommare il TAEG ed il tasso di mora per giungere alla sue conclusioni.
Dunque, sulla base dell'accertamento della usura originariamente pattuita al momento della conclusione del contratto, la parte attrice ha richiesto la ripetizione della somma di € 260.000,00 circa, ritenendo espressamente che, per la verifica del superamento del tasso soglia, occorresse procedere alla sommatoria del tasso corrispettivo con quello di mora. Trattasi dunque di una domanda finalizzata a verificare la sussistenza di una usura originaria tra le parti, con conseguente scorporo di qualsiasi somma pattuita a titolo di interessi, in esecuzione della disciplina di cui alla norma invocata che prevede che, laddove siano pattuiti interessi usurari, non sono dovuti interessi in alcun modo, dovendosi ritenere pertanto gratuita la dazione in prestito della somma mutuata.
Tale prospettazione è del tutto erronea poiché basata su presupposti palesemente infondati.
Ed infatti, la parte attrice ha proposto – come criterio per l'accertamento della usurarietà del tasso di interessi, sia in relazione alla genesi del 2006, che alle pattuizioni del 2011 e 2013 – quello della sommatoria degli interessi corrispettivi originariamente pattuiti a quella degli interessi di mora, e della successiva verifica di tale risultato rispetto al superamento o meno del tasso soglia usurario, limitando tale verifica (e dunque circoscrivendo la domanda) alle pattuizioni del contratto, senza riferire elementi di fatto circa il prosieguo del rapporto, indicando dunque che tutta la somma pagata a titolo di interessi, pari a circa € 260.000,00 dovesse dunque essere restituita, previo accertamento della sua natura usuraria, prospettando una tesi semplicistica e del tutto smentita dagli orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Ed infatti, con la pronuncia n. 13144/2023, proprio sul tema della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio ai fini della verifica antiusura, la Suprema Corte ha ribadito alcuni sicuri punti fermi fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità
Innanzitutto, in adesione a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19597/ 2020, si
è chiarito che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»; ciò posto, è evidente che la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora.”
Tuttavia - ha ricordato la Corte - l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora impone l'esigenza di stabilire, da un lato, quale sia la soglia oltre la quale il tasso deve intendersi usurario, dall'altro, quali siano le conseguenze dell'usurarietà dei soli interessi di mora in ordine alla validità e agli effetti del contratto, laddove gli interessi corrispettivi siano invece rispettosi della normativa antiusura.
Ebbene, in tale prospettiva, la Corte ha individuato una diversa soglia antiusura per gli interessi moratori rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e ha stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né sull'obbligo di pagamento di questi ultimi, con conseguente infondatezza – come invece prospettato dall'appellante – della prospettazione per cui, una volta accertata la usurarietà, il finanziamento diverrebbe automaticamente “a titolo gratuito”.
E proprio sul tema in oggetto, la Suprema Corte ha sostenuto che «il principio della sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura […] non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, […] oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze”.
Invero, già con le precedenti pronunce n. 14214/2022, 31615/2021, e 26286/2019, è stata esclusa categoricamente la sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora, sulla base di una osservazione di principio: il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio sono alternativi tra loro, perché si riferiscono a basi di calcolo diverse, il primo si calcola sul capitale residuo, il secondo si calcola sulla rata scaduta (cfr. Cass. 17447/2019).
In altre parole – ha riferito più volte la Corte – i due tassi si fondano su presupposti antitetici, essendo i tassi corrispettivi previsti nelle ipotesi del regolare adempimento del contratto (e fino ad esso), mentre i moratori solo in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali (cfr anche
Corte appello sez. I – Milano, 23/01/2023, n. 197; Corte appello sez. V – Roma, 02/02/2023, n.
807).
Pertanto, se gli interessi corrispettivi considerano quale presupposto la puntualità dei pagamenti dovuti e fanno chiaramente emergere la funzione remuneratoria del costo del denaro, volontariamente concesso alla controparte, quelli moratori incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento e acquisiscono una funzione più tipicamente risarcitoria. In ogni caso, tale diversità di funzioni, che consente di qualificare la clausola che impone gli interessi moratori quale clausola penale, non fa venire meno l'esigenza che l'uno e l'altro costo siano entrambi soggetti alla disciplina speciale di contrasto all'usura.
Ciò posto, proprio per la diversità della natura e delle funzioni delle predette previsioni contrattuali, non può essere accolta la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento debba essere apprezzata come un fenomeno sostanzialmente unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse, frutto di una sintesi aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora.
Dunque, la prospettazione attorea è del tutto fallace rispetto a quanto sin qui osservato.
Ciò posto, risulta corretta la considerazione del Tribunale che, in adesione ai principi sin qui esposti, ha ribadito che per gli interessi moratori è dunque necessaria la verifica del rispetto della disciplina in tema di usura, senza però che la verifica debba essere effettuata a mezzo del loro cumulo con quelli corrispettivi e con le altre voci contrattualmente pattuite, quali l'assicurazione le spese di istruttoria ed ogni altra voce avente natura e causa autonoma rispetto alla mera corrispettività del mutuo.
Le considerazioni sin qui esposte – come correttamente evidenziato dal Tribunale – risultano coerentemente confermate dalle istruzioni della BA d'IA (comunicazione del 3.7.2013) che prevedono che ai fini del calcolo del TEG medio, non si annoverano gli interessi di mora perché non sono dovuti al momento della erogazione del mutuo, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente;
l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, ed è altresì sottolineata nei decreto trimestrali del Ministero dell'economia e
Finanze, i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Dunque, gli interessi moratori vanno sicuramente considerati ai fini della verifica del rispetto della
L. 108/96, ma il loro dato va correttamente disaggregato dalla ordinaria rilevazione del TEGM, applicando una maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Ciò detto, pur volendo verificare, in seconda battuta, la fondatezza delle doglianze della parte attrice in relazione alla presunta usurarietà del tasso di mora singolarmente considerato – ferma restando la infondatezza di tutto l'impianto propositivo della domanda allorquando fa ricomprendere il tasso di mora nel TEGM, come evidenziato anche nella comparsa conclusionale in primo grado della parte convenuta – tale esame risulta del tutto ultroneo rispetto alla domanda proposta sia in primo grado che in questa sede, allorquando nelle conclusioni del secondo motivo di appello, la difesa dell'appellante testualmente afferma che “… l'usurarietà del patto inerente agli Parte interessi di mora contenuto nel mutuo dell'anno 2006 rende non dovute tutte le somme che la ha pagato nel corso del rapporto (sino al 30.9.2013), dies ad quem della domanda promossa in prime cure, per interessi e remunerazioni , pari ad € 250.763,28”, proponendo dunque reiteratamente la tesi della gratuità del finanziamento per effetto della supposta applicazione dell'usura. È principio noto – come ricordato in precedenza - quello per cui “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi, che sono sempre dovuti, non potendosi generare una nullità derivata” (cfr. Cass. n.
9237/2020), ragion per cui la tesi dell'appellante è errata nei suoi presupposti di base.
Dunque, l'eventuale accertamento della natura usuraria del tasso di mora lascerebbe in ogni caso del tutto legittima la corresponsione degli interessi corrispettivi, pattuiti ab origine al di sotto della soglia usuraria, e mai oggetto di contestazione da parte della società attrice in relazione alla loro concreta determinazione percentuale.
In secondo luogo, deve osservarsi che – come correttamente indicato dal Tribunale – il giudizio si è caratterizzato anche per la carenza di allegazione da parte della società attrice che non ha mai indicato gli importi versati esclusivamente a titolo di interessi di mora e le date dei relativi versamenti, non consentendo alcuna verifica sotto tale aspetto, e ciò a prescindere dalla questione sollevata in relazione all'onere della prova circa la produzione dei DDMM, pure oggetto di specifica contestazione in appello rispetto a quanto statuito dal giudice di prime cure.
Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
4083/2023): “il correntista che agisca in ripetizione per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso della intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti conto periodici “.
Tale argomentazione, prospettata dal Tribunale in ossequio ai principi giurisprudenziali indicati, è stata contestata dall'appellante nel settimo motivo di appello, allorquando ha continuato a prospettare che, stante la invocata conseguenza circa la gratuità del mutuo per effetto dell'accertamento dell'usura, tale carenza di allegazione non avrebbe alcuno specifico effetto ai fini della pronuncia richiesta, dal momento che egli avrebbe diritto alla restituzione di tutte le somme pagate a titolo di interesse. È evidente la totale infondatezza di tale argomentazione atteso che, non potendosi in alcun modo ritenere “gratuito” il mutuo in esame, per effetto della applicazione degli interessi corrispettivi mai pattuiti in misura extrasoglia di usura, era invece onere dell'attrice indicare quali importi ella avrebbe versato a titolo di interessi moratori, al fine di poter eventualmente ricondurre gli stessi entro l'ambito percentuale di quelli corrispettivi, una volta accertatane la natura usuraria.
Tale percorso operativo è stato invece precluso dalla carenza di allegazione della parte attrice, evidentemente connessa alla erronea prospettazione della gratuità del mutuo, più volte invocata tanto in primo grado, quanto in conclusione di tutti i motivi di appello proposti. Il complesso delle doglianze sin qui esaminate in relazione al secondo, terzo e settimo motivo di appello, risultano dunque del tutto infondate e vanno conseguentemente disattese.
L'esame del quarto, quinto e sesto motivo di appello – che attengono invece alle questioni relative all'onere di allegazione dei Decreti ministeriali utili per il rilevamento del tasso soglia usura – resta definitivamente assorbito dalle argomentazioni sin qui esposte, su cui si fonda la riscontrata infondatezza nel merito dell'azione proposta, vagliata alla luce dei motivi di appello esaminati, ed indipendentemente da ogni altra questione che resta pertanto secondaria ed inefficace rispetto ad un diverso esito del giudizio.
Le spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, occorre procedere – con riferimento al rapporto processuale tra la parte appellante e quella appellata - ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificata, ad avviso della Corte, la compensazione di un quarto delle spese di lite (in virtù dell'accoglimento del motivo di appello sulla erronea estromissione della banca cedente disposta in primo grado), rimanendo i restanti tre quarti ancorati al principio della soccombenza della parte appellante, già attrice in primo grado rispetto al rigetto nel merito di tutte le domande proposte.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab.
n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, attesa la domanda proposta.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Le spese per la CTU effettuata in primo grado restano a carico della sola parte appellante.
Le spese vanno dunque liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1401/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto rigetta la domanda di estromissione dal giudizio della , proposta dalla Controparte_3 Controparte_11
[...]
2. Rigetta ogni altro motivo di appello.
3. Condanna l'appellante al pagamento del 75% dei compensi professionali in favore della parte appellata costituita in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidati per l'intero, in euro
12.250,00 per il primo grado ed in euro 13.100,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. Compensa tra le parti il restante 25% delle spese liquidate.
4. Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese per la CTU già liquidate nel giudizio di primo grado.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano