Decreto cautelare 6 agosto 2022
Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/10/2025, n. 17079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17079 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09464/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9464 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica Gamba, Viviana Callini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
- della comunicazione del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto la non ammissione alla classe successiva del minore -OMISSIS-, comunicazione indirizzata ai genitori dell’alunno via mail;
- del prospetto dell’elenco ammessi e non ammessi alla classe successiva della -OMISSIS-;
- del verbale prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Consiglio di Classe della -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente alla classe successiva e dell’eventuale provvedimento di attribuzione dei voti nelle materie “Scienze”, “Fisica” e “Matematica”, dei registri delle predette materie, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o Comunque conseguente nella parte in cui non ammettono l’alunno -OMISSIS- alla classe successiva. ammissione alla classe successiva del minore -OMISSIS-, comunicazione indirizzata ai genitori dell'alunno via mail.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che forma oggetto di impugnazione, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, la comunicazione del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto la non ammissione alla classe successiva del minore -OMISSIS-;
Considerato che parte ricorrente, all’udienza pubblica del 26 settembre 2025, tramite il proprio avvocato, come da relativo verbale, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dando atto di aver ripetuto positivamente l’anno scolastico e di aver conseguito l’ammissione alla classe successiva;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, avendo la parte, come noto, la piena disponibilità dell’azione sicché, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non conservare l’interesse alla decisione senza che il Giudice possa procedere d’ufficio né sostituirsi ad essa nella valutazione dell’interesse ad agire;
Ritenuto di compensare le spese di lite, atteso l’esito in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.