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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dott.ssa Maria Assunta NICCOLI Presidente rel./est.
dott.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dott.ssa Rosa D'APICE Consigliere
a scioglimento della riserva presa all'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 54 dPR n. 327/2001- 29 dLgs n. 150/2015
nella causa iscritta al n. 649/2023 del RG degli affari civili contenziosi
TRA
Parte_1
( già c.f. e p.iva
[...] Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Franco e Ciro Amato giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cafiero giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
NONCHE'
n persona del Sindaco p.t. Controparte_2
avente ad oggetto: Opposizione alla stima ex artt. 54 TU n. 327/2001 – 29 dLgs n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.06.2023 la Società per Azioni Parte_1
(già ) ha proposto “Opposizione alla
[...] Parte_3 stima dell'indennità di esproprio emessa dal Collegio tecnico ex art.21 del D.P.R.
n.327/2001 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 17.05.2023 dal Comune di relativa CP_2
ai terreni siti nel Comune di ed identificati nel Catasto terreni al foglio 26, particella CP_2
n. 130”, di proprietà di . CP_1
Sulla premessa che:
1) i terreni si trovavano all'interno del Piano di Insediamenti Produttivi del Comune di in via S. Antonio BA approvato dal Consiglio Comunale di con delibera CP_2 CP_2
n.76 del 24 giugno 1998;
2) la particella di terreno identificata nel catasto terreni del Comune di al foglio 26, CP_2
n. 130 era stata oggetto per una superficie di mq.
1.520 del decreto di espropriazione del
20.05.2008 prot. n. 2172, relativo ai terrenti costituenti l'intero P.I.P. del Comune di CP_2
in via S. Antonio BA;
3) la vicenda espropriativa era risalente al provvedimento di approvazione dei Piano di
Insediamenti Produttivi del Comune di approvato dal Consiglio Comunale di CP_2 CP_2 con delibera n.76 del 24 giugno 1998; l'approvazione del P.I.P. aveva comportato la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del'art.27 della legge n.865 del 1971 e pertanto alla procedura espropriativa in oggetto non si applicavano le disposizioni del testo unico sulle espropriazioni, approvato con D.P.R. n.327/2001, così come previsto dall'art.57, primo comma dello stesso T.U., considerato che la dichiarazione di pubblica utilità era di data precedente al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. n.327/2001; per tale
2 ragione l'art. 21 del D.P.R. n.327/2001 non era applicabile alle espropriazioni del P.I.P. del lo stesso decreto di esproprio prot. 2178/2008 richiamava le norme Controparte_2 stabilite dalla legge 22 ottobre 1971 n.865 applicabile ratione temporis;
4) in data 21 luglio 2021 aveva manifestato la volontà di ricorrere alla CP_1
procedura di cui al D.P.R. n.327/2001 art.21 con istanza notificata al ed Controparte_2 all'Agenzia ricorrente;
il decreto di espropriazione, con indicazione della indennità di espropriazione offerta, era stato notificato alla in data 07 giugno 2008; l'azione, di CP_1
cui la sig.ra presume di essere titolare, era comunque estinta per il decorso del CP_1 termine ordinario decennale di prescrizione;
5) quanto al valore della indennità, la relazione di stima del collegio tecnico aveva individuato un valore di mercato di un importo a metro quadro sproporzionato per eccesso;
le motivazioni esposte nella relazione per giustificare un prezzo di € 74 per metro quadro erano basate su una apodittica valutazione positiva di alcuni precedenti giurisprudenziali e non tenevano conto di altri precedenti giurisprudenziali della Corte di Appello di Salerno relativi alla identica procedura espropriativa del P.I.P. del quale, ad CP_2 esempio il procedimento R.G.N. 772/2017 nel quale era stato fissato in € 55,54 per metro quadro il valore della indennità di esproprio;
6) l' è una società di trasformazione urbana costituita ai sensi dell'articolo 120 del Pt_1
D. legislativo n. 267/2000; ha svolto l'attività di attuazione del P.I.P. del Controparte_2
in virtù della convenzione stipulata tra il e l in Controparte_2 Parte_1 data 22.03.2005 rep. n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
ha operato esclusivamente in nome e per conto del come espressamente previsto nella convenzione;
lo stesso CP_2 decreto di esproprio relativo ai terreni costituenti il P.I.P. in via S. Antonio BA, prot.2172 del 20.05.2008, specificamente all'art.2, prevedeva l'espropriazione dei terreni a favore del l' non ha quindi alcuna legittimazione passiva in ordine al Controparte_2 Pt_1
pagamento della indennità di espropriazione che eventualmente dovesse essere riconosciuta al essendo unico legittimato passivo e beneficiario del procedimento espropriativo Pt_4 il che è anche l'unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio Controparte_2 di opposizione alla stima;
l' non ha più alcun rapporto giuridicamente vincolante Pt_1 con il poiché la convenzione con il per l'attuazione del P.I.P. di Controparte_2 CP_2
via S. Antonio BA è cessata in data 31 dicembre 2015 e con delibera n.73 del 12.10.2017
la Commissione Straordinaria del ha alienato la quota di partecipazione Controparte_2 del nel capitale azionario dell' “la presente opposizione viene proposta CP_2 Pt_1 dall' in ossequio ai principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede Pt_1 avendo svolto una attività per delega del relativamente alla procedura di Controparte_2
esproprio oggetto della relazione di stima effettuata dal collegio tecnico e rispetto alla
3 quale si ritiene doveroso esporre nel presente ricorso i molteplici profili di erroneità e di
inammissibilità”,
l' ha chiesto alla Corte di Appello di Salerno di Pt_1
“1) Accogliere il ricorso e, per l'effetto per il motivo illustrato al precedente punto (4), accertare che il diritto all'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio da parte della sig.ra è estinta per il decorso del termine ordinario CP_1
decennale di prescrizione;
2) in subordine, Accogliere il ricorso e, per l'effetto per il motivo illustrato al precedente punto (3), accertare che l'art. 21 del D.P.R. n.327/2001 non è applicabile ratione temporis
alla procedura di espropriazione del P.I.P. del e pertanto la relazione del Controparte_2
collegio dei tecnici, comunicata dal Segretario generale del con p.e.c. del Controparte_2
17.05.2023, è nulla;
.
3) in subordine, per i motivi illustrati ai precedenti punti (5), (6), premessa la declaratoria di carenza della legittimazione passiva in capo all' Parte_1
(già ) per quanto concerne l'obbligo di
[...] Parte_3 pagamento dell'indennità di espropriazione, determinare la giusta indennità di espropriazione dovuta dall'espropriante a seguito di espletamento di apposita consulenza tecnica;
4) In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario”.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita , che ha preliminarmente CP_1 ricostruito la vicenda, all'uopo riferendo
che la Società Agro Invest S.p.A, con il Decreto di Esproprio, all'art.2) del tabulato allegato,
aveva determinato l'indennità provvisoria da corrispondere all'avente diritto, comprensiva dell'indennità per frutti e manufatti constatati sui fondi espropriati in € 59.380,30 di cui
€57.000,00 (mq.1520 x €. 37,50), nonché € 2.280,00 per danni non tenendo conto che il
Consiglio comunale di Bellizzi il 14.03.2008, aveva deliberato il nuovo costo di acquisizione delle aree del Piano per gli Insediamenti Produttivi in località Via San Antonio
BA fissandolo in €76,16 a metro quadrato;
che la società benché agisse “in nome e per conto” del Parte_2 Controparte_2
nell'attuazione del P.I.P. in località via S. Antonio BA, nella quantificazione della predetta indennità provvisoria non si era attenuta alla Delibera di Consiglio n. 55 del 14.03.2008, e, quindi, a quanto pattuito con il all'art.3 comma 1 della convenzione del Controparte_2
22.03.2005 con Rep. n. 9/2005 in cui si stabiliva che: “Nello svolgimento del compito affidato si dovrà attenere agli indirizzi ed agli atti fondamentali già approvati Parte_2
4 dal ed a quelli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, potranno Controparte_2
essere successivamente approvati”; che l'indennità provvisoria di espropriazione, così come quantificata e non incrementata della perdita di valore del suolo residuo, era incongrua ed era stata rifiutata dalla che CP_1
non aveva inteso addivenire all'accordo di cessione volontaria;
che pertanto la , come previsto dall'art. 21 D.P.R.327/01, aveva notificato al CP_1 ed all'Agenzia l'istanza per la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva CP_2 dell'indennità di espropriazione;
che il e l' non vi avevano provveduto;
CP_2 Pt_1 che pertanto la , decorso il termine di 30 giorni dalla proposizione dell'istanza, ai CP_1
sensi del comma 4 - bis, art.2, L.241/90 aveva fatto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, avverso il silenzio delle
Amministrazioni inadempienti;
che il TAR con la Sentenza n. 66/2022 del 12.01.2022, aveva ordinato al Controparte_2 ed all' ciascuno per quanto di competenza, di concludere il procedimento avviato Pt_1 dal ricorrente con “l'istanza per la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva dell'indennita' di espropriazione ai sensi dell'art.21 d.p.r. 327/2001”nel termine di giorni sessanta, nominando quale commissario ad acta il Segretario Comunale di il quale, CP_2
una volta decorso il predetto termine, si sarebbe dovuto attivare in sostituzione di entrambe le parti soccombenti a semplice richiesta di parte ricorrente;
che la , in data 13.01.2022, aveva notificato al ed all'Agenzia CP_1 Controparte_2 copia conforme della sentenza;
che, trascorso invano il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, aveva chiesto al Segretario Comunale di quale Commissario ad acta, di provvedere alla CP_2
nomina dei tecnici ed attivare la procedura prevista dall'art. 21 D.P.R. 327/01;
che in data 30.01.2023 il Collegio tecnico successivamente composto aveva approvato all'unanimità la relazione di stima, inviata al protocollo del Comune di il 07.02.2023, CP_2 determinando in € 128.716,20, oltre interessi legali dal 20.5.2008 fino all'effettivo soddisfo,
l'indennità di esproprio dell'immobile sito in Scafati (SA), riportato in catasto, al foglio 26 -
p.lla 130 di mq. 1782, dovuto alla proprietaria espropriata, che in data 24.02.2023
l'accettava; che nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 dLgvo n. 150/2011 il Controparte_2
non aveva impugnato la stima, che era stata espressamente condivisa dall'arch. Per_1
tecnico nominato nel suo interesse, componente del Collegio peritale, sicché
[...]
l'indennità di esproprio era divenuta definitiva.
5 Sulla base di tali premesse in fatto, la resistente ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, per essere parte del rapporto espropriativo il solo soggetto espropriante e non l' che Controparte_2 Pt_1 operava non in proprio ma in nome e per suo conto, e per essere comunque la convenzione tra l' ed il scaduta nel 2015; in subordine l'infondatezza della domanda per Pt_1 CP_2 essere l'indennità determinata dal Collegio dei tecnici legittima ed equa.
3. All'udienza del 20.02.2025 all'esito della discussione delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
4. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
ricorrente , sollevata dalla difesa del Pt_1 Pt_4
L'eccezione è fondata.
-- Questa Corte si è più volte pronunciata sulla questione nell'ambito di altre procedure espropriative, sicché le argomentazioni già espresse sul punto possono essere in questa sede integralmente riportate.
Ed invero, quando gli atti espropriativi sono delegati ad un soggetto pubblico o privato, incaricato di espletare il procedimento ablatorio in nome e per conto dell'ente beneficiario dell'espropriazione, quest'ultimo resta l'unico obbligato a corrisponderne l'indennità, con la conseguente assunzione della legittimazione passiva nel giudizio promosso per la sua determinazione o per l'opposizione alla stima, giacché, in tal caso, l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento, in rappresentanza e nell'interesse del delegante, degli atti necessari ad ottenere il trasferimento coattivo del compendio immobiliare, resta pur sempre riferibile all'ente stesso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 467/2000; Cass.n. 6367/2001; Cass. n.
9097/2003).
Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e, come tale, legittimato passivo nei giudizi previsti dall'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 è pertanto il soggetto espropriante, vale a dire quello in favore del quale è pronunciato il decreto di esproprio, e ciò anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, in cui deve parimenti aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulti beneficiario dell'espropriazione (mentre i rapporti interni tra i vari enti rilevano soltanto per l'eventuale rivalsa dell'uno verso l'altro), salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna
(delegazione intersoggettiva, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili), siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti nonché di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie
6 procedure espropriative e siano stati addossati i relativi oneri (cfr., ex plurimis, Cass. n.
10530/2016; Cass. n. 17058/2022 e da ultimo Cass.SU n. 25294/2022).
Pertanto, soltanto nelle ipotesi in cui sia intercorso un accordo a rilevanza esterna, in forza del quale l'ente locale abbia trasferito la procedura espropriativa ad un soggetto delegato, quest'ultimo può gestire il procedimento agendo in nome proprio, con la conseguenza che può ad esso estendersi la legittimazione a resistere nel giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio (cfr. Cass. n. 16623/2013: SU n. 25294/2022).
Le medesime ragioni depongono ovviamente in ordine alla legittimazione attiva dell'ente delegato.
-- Orbene, con riferimento al caso di specie, nella Convenzione per l'affidamento dell'attuazione del P.I.P. di via S. Antonio BA stipulata il 25.03.2005 tra il CP_2
e la fu stabilito che l' avrebbe provveduto, tra l'altro, alla
[...] Parte_3 Pt_1
“gestione , in nome e per conto del di tutte le attività amministrative, economiche CP_2
e, per quanto necessario, tecniche relative ai rapporti con le imprese assegnatarie del
P.I.P…..”( art. 4.1., f), e avrebbe curato “direttamente tutte le attività connesse quali: a) ...
b) ... c) ... d) ... e) .. .f) l'assistenza per le attività amministrative necessarie per eventuali
controversie e contenziosi giurisdizionali a seguito dell'attività espropriativa;
a tal
proposito ovviamente, considerato che resta ferma la titolarità della procedura
espropriativa in capo al ad esso competono facoltà, obblighi ed eventuale CP_2
costituzione e resistenza in giudizio, con oneri economici a carico del Quadro Economico
Generale" art. 6.1, f); che pertanto l' ha svolto la procedura espropriativa non nel Pt_1 proprio interesse ma 'in nome e per conto' del che ne è Ente beneficiario Controparte_2
e che è l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'indennità; che alla data del 31.12.2015 è cessata la convenzione con il per l'attuazione del P.I.P. di via S. Antonio Controparte_2
BA ( cfr. atto integrativo di proroga n. 222 del 26.11.2015 sottoscritto dinanzi al
Segretario Generale del ); che infine con delibera della Commissione straordinaria CP_2 del n. 73 del 12.10.2017 è stato stabilito di alienare la quota di partecipazione CP_2 dell'Ente pubblico nel capitale azionario dell'Agenzia.
Ne consegue che l' non aveva alcun potere di agire in giudizio per la tutela di Pt_1 situazioni giuridiche relative all'espropriazione, di cui il era l'unico Controparte_2
titolare.
Di siffatta condizione peraltro è ben consapevole pure la ricorrente che infatti a Pt_1
pag. 4 del ricorso ha espressamente dichiarato “la presente opposizione viene proposta dall' in ossequio ai principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede Pt_1 avendo svolto una attività per delega del relativamente alla procedura di Controparte_2
esproprio oggetto della relazione di stima effettuata dal collegio tecnico e rispetto alla
7 quale si ritiene doveroso esporre nel presente ricorso i molteplici profili di erroneità e di
inammissibilità”.
-- Ne consegue che, non assumendo alcuna valenza giuridica una iniziativa proposta semplicemente “in ossequio ai principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede”,
l'opposizione dell' in quanto soggetto privo di legittimazione attiva, va dichiarata Pt_1
inammissibile.
Restano assorbite le altre doglianze.
5. Il , benché indicato in ricorso tra le parti resistenti, non risulta Controparte_2 aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo né è intervenuto nel presente giudizio per
fare proprie le ragioni di opposizione alla stima prospettate dall'Agenzia, sicché non va dichiarato contumace e nessuna pronuncia va adottata nei suoi confronti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM. n. 37/2018, con riferimento al valore della causa, da ritenersi indeterminabile a complessità bassa, negli importi medi e per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta del 50%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex artt. 54 TU
n. 327/2001 – 29 dLgs n. 150/2011 proposta con ricorso depositato il 16.06.2023 dalla
( già Parte_1 [...]
nei confronti di così provvede: Pt_2 CP_1
1. Dichiara la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente e, per l'effetto, inammissibile l'opposizione;
2. Condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di , a titolo di compenso, in € 5.211,00, oltre rimborso forfettario CP_1
del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Antonio Cafiero, che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE est.
dr.ssa M. Assunta Niccoli
8 9
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dott.ssa Maria Assunta NICCOLI Presidente rel./est.
dott.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dott.ssa Rosa D'APICE Consigliere
a scioglimento della riserva presa all'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 54 dPR n. 327/2001- 29 dLgs n. 150/2015
nella causa iscritta al n. 649/2023 del RG degli affari civili contenziosi
TRA
Parte_1
( già c.f. e p.iva
[...] Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Franco e Ciro Amato giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cafiero giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
NONCHE'
n persona del Sindaco p.t. Controparte_2
avente ad oggetto: Opposizione alla stima ex artt. 54 TU n. 327/2001 – 29 dLgs n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.06.2023 la Società per Azioni Parte_1
(già ) ha proposto “Opposizione alla
[...] Parte_3 stima dell'indennità di esproprio emessa dal Collegio tecnico ex art.21 del D.P.R.
n.327/2001 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 17.05.2023 dal Comune di relativa CP_2
ai terreni siti nel Comune di ed identificati nel Catasto terreni al foglio 26, particella CP_2
n. 130”, di proprietà di . CP_1
Sulla premessa che:
1) i terreni si trovavano all'interno del Piano di Insediamenti Produttivi del Comune di in via S. Antonio BA approvato dal Consiglio Comunale di con delibera CP_2 CP_2
n.76 del 24 giugno 1998;
2) la particella di terreno identificata nel catasto terreni del Comune di al foglio 26, CP_2
n. 130 era stata oggetto per una superficie di mq.
1.520 del decreto di espropriazione del
20.05.2008 prot. n. 2172, relativo ai terrenti costituenti l'intero P.I.P. del Comune di CP_2
in via S. Antonio BA;
3) la vicenda espropriativa era risalente al provvedimento di approvazione dei Piano di
Insediamenti Produttivi del Comune di approvato dal Consiglio Comunale di CP_2 CP_2 con delibera n.76 del 24 giugno 1998; l'approvazione del P.I.P. aveva comportato la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del'art.27 della legge n.865 del 1971 e pertanto alla procedura espropriativa in oggetto non si applicavano le disposizioni del testo unico sulle espropriazioni, approvato con D.P.R. n.327/2001, così come previsto dall'art.57, primo comma dello stesso T.U., considerato che la dichiarazione di pubblica utilità era di data precedente al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. n.327/2001; per tale
2 ragione l'art. 21 del D.P.R. n.327/2001 non era applicabile alle espropriazioni del P.I.P. del lo stesso decreto di esproprio prot. 2178/2008 richiamava le norme Controparte_2 stabilite dalla legge 22 ottobre 1971 n.865 applicabile ratione temporis;
4) in data 21 luglio 2021 aveva manifestato la volontà di ricorrere alla CP_1
procedura di cui al D.P.R. n.327/2001 art.21 con istanza notificata al ed Controparte_2 all'Agenzia ricorrente;
il decreto di espropriazione, con indicazione della indennità di espropriazione offerta, era stato notificato alla in data 07 giugno 2008; l'azione, di CP_1
cui la sig.ra presume di essere titolare, era comunque estinta per il decorso del CP_1 termine ordinario decennale di prescrizione;
5) quanto al valore della indennità, la relazione di stima del collegio tecnico aveva individuato un valore di mercato di un importo a metro quadro sproporzionato per eccesso;
le motivazioni esposte nella relazione per giustificare un prezzo di € 74 per metro quadro erano basate su una apodittica valutazione positiva di alcuni precedenti giurisprudenziali e non tenevano conto di altri precedenti giurisprudenziali della Corte di Appello di Salerno relativi alla identica procedura espropriativa del P.I.P. del quale, ad CP_2 esempio il procedimento R.G.N. 772/2017 nel quale era stato fissato in € 55,54 per metro quadro il valore della indennità di esproprio;
6) l' è una società di trasformazione urbana costituita ai sensi dell'articolo 120 del Pt_1
D. legislativo n. 267/2000; ha svolto l'attività di attuazione del P.I.P. del Controparte_2
in virtù della convenzione stipulata tra il e l in Controparte_2 Parte_1 data 22.03.2005 rep. n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
ha operato esclusivamente in nome e per conto del come espressamente previsto nella convenzione;
lo stesso CP_2 decreto di esproprio relativo ai terreni costituenti il P.I.P. in via S. Antonio BA, prot.2172 del 20.05.2008, specificamente all'art.2, prevedeva l'espropriazione dei terreni a favore del l' non ha quindi alcuna legittimazione passiva in ordine al Controparte_2 Pt_1
pagamento della indennità di espropriazione che eventualmente dovesse essere riconosciuta al essendo unico legittimato passivo e beneficiario del procedimento espropriativo Pt_4 il che è anche l'unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio Controparte_2 di opposizione alla stima;
l' non ha più alcun rapporto giuridicamente vincolante Pt_1 con il poiché la convenzione con il per l'attuazione del P.I.P. di Controparte_2 CP_2
via S. Antonio BA è cessata in data 31 dicembre 2015 e con delibera n.73 del 12.10.2017
la Commissione Straordinaria del ha alienato la quota di partecipazione Controparte_2 del nel capitale azionario dell' “la presente opposizione viene proposta CP_2 Pt_1 dall' in ossequio ai principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede Pt_1 avendo svolto una attività per delega del relativamente alla procedura di Controparte_2
esproprio oggetto della relazione di stima effettuata dal collegio tecnico e rispetto alla
3 quale si ritiene doveroso esporre nel presente ricorso i molteplici profili di erroneità e di
inammissibilità”,
l' ha chiesto alla Corte di Appello di Salerno di Pt_1
“1) Accogliere il ricorso e, per l'effetto per il motivo illustrato al precedente punto (4), accertare che il diritto all'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio da parte della sig.ra è estinta per il decorso del termine ordinario CP_1
decennale di prescrizione;
2) in subordine, Accogliere il ricorso e, per l'effetto per il motivo illustrato al precedente punto (3), accertare che l'art. 21 del D.P.R. n.327/2001 non è applicabile ratione temporis
alla procedura di espropriazione del P.I.P. del e pertanto la relazione del Controparte_2
collegio dei tecnici, comunicata dal Segretario generale del con p.e.c. del Controparte_2
17.05.2023, è nulla;
.
3) in subordine, per i motivi illustrati ai precedenti punti (5), (6), premessa la declaratoria di carenza della legittimazione passiva in capo all' Parte_1
(già ) per quanto concerne l'obbligo di
[...] Parte_3 pagamento dell'indennità di espropriazione, determinare la giusta indennità di espropriazione dovuta dall'espropriante a seguito di espletamento di apposita consulenza tecnica;
4) In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario”.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita , che ha preliminarmente CP_1 ricostruito la vicenda, all'uopo riferendo
che la Società Agro Invest S.p.A, con il Decreto di Esproprio, all'art.2) del tabulato allegato,
aveva determinato l'indennità provvisoria da corrispondere all'avente diritto, comprensiva dell'indennità per frutti e manufatti constatati sui fondi espropriati in € 59.380,30 di cui
€57.000,00 (mq.1520 x €. 37,50), nonché € 2.280,00 per danni non tenendo conto che il
Consiglio comunale di Bellizzi il 14.03.2008, aveva deliberato il nuovo costo di acquisizione delle aree del Piano per gli Insediamenti Produttivi in località Via San Antonio
BA fissandolo in €76,16 a metro quadrato;
che la società benché agisse “in nome e per conto” del Parte_2 Controparte_2
nell'attuazione del P.I.P. in località via S. Antonio BA, nella quantificazione della predetta indennità provvisoria non si era attenuta alla Delibera di Consiglio n. 55 del 14.03.2008, e, quindi, a quanto pattuito con il all'art.3 comma 1 della convenzione del Controparte_2
22.03.2005 con Rep. n. 9/2005 in cui si stabiliva che: “Nello svolgimento del compito affidato si dovrà attenere agli indirizzi ed agli atti fondamentali già approvati Parte_2
4 dal ed a quelli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, potranno Controparte_2
essere successivamente approvati”; che l'indennità provvisoria di espropriazione, così come quantificata e non incrementata della perdita di valore del suolo residuo, era incongrua ed era stata rifiutata dalla che CP_1
non aveva inteso addivenire all'accordo di cessione volontaria;
che pertanto la , come previsto dall'art. 21 D.P.R.327/01, aveva notificato al CP_1 ed all'Agenzia l'istanza per la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva CP_2 dell'indennità di espropriazione;
che il e l' non vi avevano provveduto;
CP_2 Pt_1 che pertanto la , decorso il termine di 30 giorni dalla proposizione dell'istanza, ai CP_1
sensi del comma 4 - bis, art.2, L.241/90 aveva fatto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, avverso il silenzio delle
Amministrazioni inadempienti;
che il TAR con la Sentenza n. 66/2022 del 12.01.2022, aveva ordinato al Controparte_2 ed all' ciascuno per quanto di competenza, di concludere il procedimento avviato Pt_1 dal ricorrente con “l'istanza per la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva dell'indennita' di espropriazione ai sensi dell'art.21 d.p.r. 327/2001”nel termine di giorni sessanta, nominando quale commissario ad acta il Segretario Comunale di il quale, CP_2
una volta decorso il predetto termine, si sarebbe dovuto attivare in sostituzione di entrambe le parti soccombenti a semplice richiesta di parte ricorrente;
che la , in data 13.01.2022, aveva notificato al ed all'Agenzia CP_1 Controparte_2 copia conforme della sentenza;
che, trascorso invano il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, aveva chiesto al Segretario Comunale di quale Commissario ad acta, di provvedere alla CP_2
nomina dei tecnici ed attivare la procedura prevista dall'art. 21 D.P.R. 327/01;
che in data 30.01.2023 il Collegio tecnico successivamente composto aveva approvato all'unanimità la relazione di stima, inviata al protocollo del Comune di il 07.02.2023, CP_2 determinando in € 128.716,20, oltre interessi legali dal 20.5.2008 fino all'effettivo soddisfo,
l'indennità di esproprio dell'immobile sito in Scafati (SA), riportato in catasto, al foglio 26 -
p.lla 130 di mq. 1782, dovuto alla proprietaria espropriata, che in data 24.02.2023
l'accettava; che nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 dLgvo n. 150/2011 il Controparte_2
non aveva impugnato la stima, che era stata espressamente condivisa dall'arch. Per_1
tecnico nominato nel suo interesse, componente del Collegio peritale, sicché
[...]
l'indennità di esproprio era divenuta definitiva.
5 Sulla base di tali premesse in fatto, la resistente ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, per essere parte del rapporto espropriativo il solo soggetto espropriante e non l' che Controparte_2 Pt_1 operava non in proprio ma in nome e per suo conto, e per essere comunque la convenzione tra l' ed il scaduta nel 2015; in subordine l'infondatezza della domanda per Pt_1 CP_2 essere l'indennità determinata dal Collegio dei tecnici legittima ed equa.
3. All'udienza del 20.02.2025 all'esito della discussione delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
4. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
ricorrente , sollevata dalla difesa del Pt_1 Pt_4
L'eccezione è fondata.
-- Questa Corte si è più volte pronunciata sulla questione nell'ambito di altre procedure espropriative, sicché le argomentazioni già espresse sul punto possono essere in questa sede integralmente riportate.
Ed invero, quando gli atti espropriativi sono delegati ad un soggetto pubblico o privato, incaricato di espletare il procedimento ablatorio in nome e per conto dell'ente beneficiario dell'espropriazione, quest'ultimo resta l'unico obbligato a corrisponderne l'indennità, con la conseguente assunzione della legittimazione passiva nel giudizio promosso per la sua determinazione o per l'opposizione alla stima, giacché, in tal caso, l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento, in rappresentanza e nell'interesse del delegante, degli atti necessari ad ottenere il trasferimento coattivo del compendio immobiliare, resta pur sempre riferibile all'ente stesso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 467/2000; Cass.n. 6367/2001; Cass. n.
9097/2003).
Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e, come tale, legittimato passivo nei giudizi previsti dall'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 è pertanto il soggetto espropriante, vale a dire quello in favore del quale è pronunciato il decreto di esproprio, e ciò anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, in cui deve parimenti aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulti beneficiario dell'espropriazione (mentre i rapporti interni tra i vari enti rilevano soltanto per l'eventuale rivalsa dell'uno verso l'altro), salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna
(delegazione intersoggettiva, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili), siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti nonché di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie
6 procedure espropriative e siano stati addossati i relativi oneri (cfr., ex plurimis, Cass. n.
10530/2016; Cass. n. 17058/2022 e da ultimo Cass.SU n. 25294/2022).
Pertanto, soltanto nelle ipotesi in cui sia intercorso un accordo a rilevanza esterna, in forza del quale l'ente locale abbia trasferito la procedura espropriativa ad un soggetto delegato, quest'ultimo può gestire il procedimento agendo in nome proprio, con la conseguenza che può ad esso estendersi la legittimazione a resistere nel giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio (cfr. Cass. n. 16623/2013: SU n. 25294/2022).
Le medesime ragioni depongono ovviamente in ordine alla legittimazione attiva dell'ente delegato.
-- Orbene, con riferimento al caso di specie, nella Convenzione per l'affidamento dell'attuazione del P.I.P. di via S. Antonio BA stipulata il 25.03.2005 tra il CP_2
e la fu stabilito che l' avrebbe provveduto, tra l'altro, alla
[...] Parte_3 Pt_1
“gestione , in nome e per conto del di tutte le attività amministrative, economiche CP_2
e, per quanto necessario, tecniche relative ai rapporti con le imprese assegnatarie del
P.I.P…..”( art. 4.1., f), e avrebbe curato “direttamente tutte le attività connesse quali: a) ...
b) ... c) ... d) ... e) .. .f) l'assistenza per le attività amministrative necessarie per eventuali
controversie e contenziosi giurisdizionali a seguito dell'attività espropriativa;
a tal
proposito ovviamente, considerato che resta ferma la titolarità della procedura
espropriativa in capo al ad esso competono facoltà, obblighi ed eventuale CP_2
costituzione e resistenza in giudizio, con oneri economici a carico del Quadro Economico
Generale" art. 6.1, f); che pertanto l' ha svolto la procedura espropriativa non nel Pt_1 proprio interesse ma 'in nome e per conto' del che ne è Ente beneficiario Controparte_2
e che è l'unico soggetto tenuto al pagamento dell'indennità; che alla data del 31.12.2015 è cessata la convenzione con il per l'attuazione del P.I.P. di via S. Antonio Controparte_2
BA ( cfr. atto integrativo di proroga n. 222 del 26.11.2015 sottoscritto dinanzi al
Segretario Generale del ); che infine con delibera della Commissione straordinaria CP_2 del n. 73 del 12.10.2017 è stato stabilito di alienare la quota di partecipazione CP_2 dell'Ente pubblico nel capitale azionario dell'Agenzia.
Ne consegue che l' non aveva alcun potere di agire in giudizio per la tutela di Pt_1 situazioni giuridiche relative all'espropriazione, di cui il era l'unico Controparte_2
titolare.
Di siffatta condizione peraltro è ben consapevole pure la ricorrente che infatti a Pt_1
pag. 4 del ricorso ha espressamente dichiarato “la presente opposizione viene proposta dall' in ossequio ai principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede Pt_1 avendo svolto una attività per delega del relativamente alla procedura di Controparte_2
esproprio oggetto della relazione di stima effettuata dal collegio tecnico e rispetto alla
7 quale si ritiene doveroso esporre nel presente ricorso i molteplici profili di erroneità e di
inammissibilità”.
-- Ne consegue che, non assumendo alcuna valenza giuridica una iniziativa proposta semplicemente “in ossequio ai principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede”,
l'opposizione dell' in quanto soggetto privo di legittimazione attiva, va dichiarata Pt_1
inammissibile.
Restano assorbite le altre doglianze.
5. Il , benché indicato in ricorso tra le parti resistenti, non risulta Controparte_2 aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo né è intervenuto nel presente giudizio per
fare proprie le ragioni di opposizione alla stima prospettate dall'Agenzia, sicché non va dichiarato contumace e nessuna pronuncia va adottata nei suoi confronti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM. n. 37/2018, con riferimento al valore della causa, da ritenersi indeterminabile a complessità bassa, negli importi medi e per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta del 50%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex artt. 54 TU
n. 327/2001 – 29 dLgs n. 150/2011 proposta con ricorso depositato il 16.06.2023 dalla
( già Parte_1 [...]
nei confronti di così provvede: Pt_2 CP_1
1. Dichiara la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente e, per l'effetto, inammissibile l'opposizione;
2. Condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di , a titolo di compenso, in € 5.211,00, oltre rimborso forfettario CP_1
del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Antonio Cafiero, che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE est.
dr.ssa M. Assunta Niccoli
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