Articolo 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 80
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 marzo 1989
Art. 2. 1. Le nuove sottoscrizioni comprendono rispettivamente:
a) ai fini del disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un aumento obbligatorio, senza versamento effettivo immediato, della precedente quota di partecipazione nella misura del 62,5 per cento, pari a dollari USA 2.300.000, ed un aumento opzionale del 250 per cento della medesima quota, pari a dollari USA 9.200.000, comprendente questo ultimo anche l'incorporazione della quota italiana di riserva, pari a dollari USA 6.440.000;
b) ai fini del disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 1, un ulteriore aumento, senza versamento effettivo immediato, di dollari USA 30.360.000, comprendente l'incorporazione della quota italiana di riserve, pari a dollari USA 11.459.000, ed una quota di nuovi titoli per dollari USA 18.901.000, pari a circa il 125 per cento del capitale precedentemente sottoscritto.
2. Le quote di capitale corrispondenti ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia a garanzia saranno versate, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se sara' necessario per far fronte all'obbligazione di restituzione di prestiti contratti, conformemente agli articoli V e VII, sezione 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657 .
Nota all' articolo 2:
La legge n. 1657/1961 ratifica e da' esecuzione al terzo protocollo addizionale dell'accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.
Entrata in vigore il 23 marzo 1989