Art. 2. 1. Le nuove sottoscrizioni comprendono rispettivamente:
a) ai fini del disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un aumento obbligatorio, senza versamento effettivo immediato, della precedente quota di partecipazione nella misura del 62,5 per cento, pari a dollari USA 2.300.000, ed un aumento opzionale del 250 per cento della medesima quota, pari a dollari USA 9.200.000, comprendente questo ultimo anche l'incorporazione della quota italiana di riserva, pari a dollari USA 6.440.000;
b) ai fini del disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 1, un ulteriore aumento, senza versamento effettivo immediato, di dollari USA 30.360.000, comprendente l'incorporazione della quota italiana di riserve, pari a dollari USA 11.459.000, ed una quota di nuovi titoli per dollari USA 18.901.000, pari a circa il 125 per cento del capitale precedentemente sottoscritto.
2. Le quote di capitale corrispondenti ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia a garanzia saranno versate, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se sara' necessario per far fronte all'obbligazione di restituzione di prestiti contratti, conformemente agli articoli V e VII, sezione 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657 .
Nota all' articolo 2:
La legge n. 1657/1961 ratifica e da' esecuzione al terzo protocollo addizionale dell'accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.
a) ai fini del disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un aumento obbligatorio, senza versamento effettivo immediato, della precedente quota di partecipazione nella misura del 62,5 per cento, pari a dollari USA 2.300.000, ed un aumento opzionale del 250 per cento della medesima quota, pari a dollari USA 9.200.000, comprendente questo ultimo anche l'incorporazione della quota italiana di riserva, pari a dollari USA 6.440.000;
b) ai fini del disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 1, un ulteriore aumento, senza versamento effettivo immediato, di dollari USA 30.360.000, comprendente l'incorporazione della quota italiana di riserve, pari a dollari USA 11.459.000, ed una quota di nuovi titoli per dollari USA 18.901.000, pari a circa il 125 per cento del capitale precedentemente sottoscritto.
2. Le quote di capitale corrispondenti ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia a garanzia saranno versate, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se sara' necessario per far fronte all'obbligazione di restituzione di prestiti contratti, conformemente agli articoli V e VII, sezione 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657 .
Nota all' articolo 2:
La legge n. 1657/1961 ratifica e da' esecuzione al terzo protocollo addizionale dell'accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.