TRIB
Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/08/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Nicoletta Marino Presidente Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2416/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NANNIPIERI ILARIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SALVADORI SONIA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 3.7.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Premettendo di aver contratto matrimonio il 9 agosto 2010 a Livorno con il sig. , rilevando la nascita dei figli (il 30 CP_1 Persona_1 gennaio 2011), (il 13 marzo 2013) e Persona_2 [...]
(il 26 gennaio 2017), allegando l'aggressione da ultimo Persona_3 subita nel settembre 2024, il procedimento penale iscritto a carico del ricorrente per maltrattamenti e lesioni e l'attuale ricovero del SI presso il CP_1 reparto di psichiatria dell'Ospedale di Livorno oltre che l'intollerabilità della
1 convivenza familiare a causa dei maltrattamenti reiterati nel tempo dal marito nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori, con percosse e offese, minacce di morte e tentativi di violenza sessuale, riscontrando gli strani comportamenti assunti da ultimo dal marito dichiarando di vedere persone non presenti in casa, parlando con frasi prive di senso al cielo, affermando di essere e sottolineando le condizioni reddituali dei coniugi, con ricorso Per_4 depositato in data 16.10.2024, poi ritualmente notificato, la SIa Parte_2
evocava in causa il SI . La ricorrente concludeva nei
[...] CP_1 termini che seguono, per sentir, nel merito e previa adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., “pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- disporre l'assegnazione della attuale casa assegnata dal comune a titolo di emergenza abitativa in favore dell'odierna ricorrente che vi abiterà con i figli;
-disporre in via esclusiva l'affidamento dei minori alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in modo esclusivo sia in merito alle decisioni ordinarie sia in merito alle decisioni di maggiore rilevanza;
- Disporre incontri protetti padre figli, solo una volta stabilita la reale condizione di salute e soprattutto accertata l'assenza di pericolosità del padre, con cadenza e luogo da stabilire alla presenza di operatori in grado di gestire le condizioni di salute del padre tenuto altresì conto dell'interesse dei minori. - Disporre a titolo di contributo di mantenimento in favore dei minori da parte del padre, che
l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre. Nel caso in cui le condizioni economiche del D'EL si dovessero modificare, iniziando lo stesso a percepire una pensione o uno stipendio mensile, disporre a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli minori da parte del padre una somma di € 200,00 cadauno figlio per complessivi € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Venivano pronunciati inaudita altera parte provvedimenti indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 15 c.p.c. (poi confermati all'esito dell'instaurazione del contraddittorio).
All'udienza di comparizione del 18.12.2024, dichiarata la contumacia in causa del SI , venivano ascoltati la ricorrente e i figli minori CP_1 [...]
e Adottati i provvedimenti Persona_1 Persona_2 provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. e disposta indagine socio familiare demandata ai Servizi Sociali territorialmente competenti, la causa veniva rinviata per l'esame della relazione da depositarsi.
Con comparsa del 10.3.2025, si costituiva in causa il SI , come CP_1 rappresentato dall'ADS nominato dal Tribunale di Livorno in suo favore in data 7.1.2025, accertato lo stato di incapacità del resistente. Dando atto del percorso clinico-riabilitativo, articolato in un supporto psicologico, educativo e farmacologico seguito dal resistente e dell'incapacità di produrre reddito, il SI concludeva come di seguito: “voglia pronunciare la separazione CP_1
2 personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: 1) Disporre che i figli minori della coppia rimangano affidati alla madre in via esclusiva, con residenza presso la stessa. Si chiede che il Giudice preveda che la affidataria relazioni il padre, periodicamente e con le modalità che riterrà opportune, circa i figli in tema di salute, scuola, e, in generale, sulle notizie di rilevanza;
2) Disporre incontri con modalità protetta tra padre e figli secondo le modalità che riterrà opportune;
3) Disporre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il percepimento da parte della madre dell'assegno unico nella misura del 100%. 4) Respingere la richiesta di un assegno di mantenimento a carico del padre in previsione del suo futuro ed eventuale reddito. 5) Disporre la compensazione delle spese dell'attuale giudizio la cui necessità non può essere ascritta
a colpa del resistente, obiettivamente non in grado di fare diversamente”.
Disposto il deposito di relazione di aggiornamento da parte del Servizio
Sociale, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione al 3.7.2025, previo deposito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente il procuratore concludeva come di seguito: “[…] 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3) disporre in via definitiva l'assegnazione della attuale casa assegnata dal comune a titolo di emergenza abitativa in favore dell'odierna ricorrente che vi abiterà con i figli;
4)disporre in via definitiva l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in modo esclusivo sia in merito alle decisioni ordinarie sia in merito alle decisioni di maggiore rilevanza;
5) Disporre incontri protetti padre figli, solo una volta stabilita la reale condizione di salute e soprattutto, accertata l'assenza di pericolosità del padre, con cadenza e luogo da stabilire alla presenza di operatori in grado di gestire le condizioni di salute del padre tenuto altresì conto dell'interesse dei minori. 6) Stante la nomina di un'amministrazione di sostegno in favore del convenuto in corso di causa, disporre, a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli minori da parte del padre una somma di € 200,00 cadauno figlio per complessivi € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Contributo che dovrà essere versato nel momento in cui il D'EL inizierà
a percepire mensilmente la pensione e/o un assegno mensile/stipendio a titolo di borsa lavoro/progetto lavoro. Disporre altresì, a carico del D'EL il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, così come previsto dal protocollo del
CNF. Spese che dovranno essere comunicate preventivamente dalla madre all'amministratore di sostegno. Disporre, infine, che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “1) Disporre che i figli minori della coppia rimangano affidati alla madre in via esclusiva, con residenza presso la stessa. Si chiede che il Giudice preveda che la affidataria relazioni il padre, periodicamente e con le modalità che riterrà opportune,
3 circa i figli in tema di salute, scuola, e, in generale, sulle notizie di rilevanza;
2)
Disporre incontri con modalità protetta tra padre e figli secondo le modalità che riterrà opportune;
3) Disporre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il percepimento da parte della madre dell'assegno unico nella misura del 100%. 4) Respingere la richiesta di un assegno di mantenimento a carico del padre in previsione del suo futuro ed eventuale reddito. 5) Disporre la compensazione delle spese dell'attuale giudizio la cui necessità non può essere ascritta a colpa del resistente, obiettivamente non in grado di fare diversamente”.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emersa dalle allegazioni della parte ricorrente che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
La parte resistente si è del resto associata alla richiesta della pronuncia di stato.
2. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento dei figli minori della coppia, e Persona_1 Persona_2 Persona_3
[...]
2.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla
4 idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
2.2. Nel caso in esame, risulta da quanto attestato dalla parte ricorrente e confermato altresì dal SI (che ha concluso sul punto in conformità a CP_1 quanto richiesto dalla SIa ) l'attuale impossibilità per il Parte_2 padre di costituire un valido ed effettivo punto di riferimento genitoriale nell'interesse e a tutela dei figli minori, tenuto conto della patologia psichiatrica (vedasi anche la perizia svolta nell'ambito del processo penale, Su incarico del GIP del Tribunale di Livorno- N.4017/2024 RGNR - N. 3012/2024
RG. GIP- che ha attestato che “all'epoca dei fatti di questo procedimento era in uno stato di mente, per infermità riferibile ad un Disturbo schizofreniforme, tale da scemare grandemente la capacità d'intendere e di volere (vizio totale di mente)” riconoscendo il resistente soggetto “affetto da Disturbo schizofreniforme in fase di remissione della fenomenica psicotica produttiva, sotto appropriato trattamento specialistico […] da valutare persona socialmente pericolosa, ma con un grado attenuato di pericolosità sociale specifica psichiatrica […]”), del ricovero presso un centro di cura e della necessità di seguire un percorso clinico-riabilitativo, articolato in un supporto psicologico, educativo e farmacologico.
È dunque emersa nel procedimento l'impossibilità allo stato di un rapido recupero della piena funzione genitoriale sia sul piano materiale sia sul piano morale e personale.
Dovendo intendersi il principio di bigenitorialità in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori
(anch'esso comunque evidentemente insussistente nel caso di specie), ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli, e risultando l'attuale condizione del SI impeditiva della costruzione di un autonomo vissuto di CP_1 relazione padre-figlio, va in questa sede disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre SIa . La condizione del SI rende Parte_2 CP_1 del resto alla madre anche sostanzialmente impossibile ogni comunicazione diretta e immediata in ordine alle esigenze dei bambini, con ogni conseguenza sulle decisioni che i genitori sono tenuti ad assumere in modo concertato nell'interesse del figlio.
In definitiva, pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c,c, il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola – ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime
5 dell'affido esclusivo vada considerato più idoneo a salvaguardare gli interessi dei minori.
2.3. Per altro verso, in relazione alla posizione della ricorrente, osserva il
Tribunale che dalle relazioni depositate dal Servizio Sociale (in data 18.12.2024,
7.3.2025 e 30.6.2025) si rileva che la SIa “[…] ha mostrato, Parte_2 come nei mesi precedenti, un atteggiamento collaborativo nei confronti del servizio e ha dichiarato di essere preoccupata del benessere psicologico dei figli, evidenziando preoccupazione per i due figli più grandi. […] ha riferito di non voler ostacolare il rapporto padre-figli e spera che, per il bene dei ragazzi, il SI possa, con e CP_1 dovute cautele, recuperare e coltivare una relazione sana con i propri figli contro la figura del padre […]” (vedi la relazione in data 30.6.2025); inoltre, la ricorrente ha mostrato interesse all'inserimento in un percorso lavorativo compatibile con le esigenze di cura dei minori e tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia.
L'ultima relazione in atti dà poi conto del fatto che i bambini sono stati avviati al supporto psicologico e che durante le visite domiciliari la cura della casa e degli spazi sono apparsi adeguati alle esigenze dei minori. Infine, dalle relazioni depositate dai coordinatori delle classi frequentata dai minori (vedi in allegato al deposito del 18.12.2025) risulta il positivo inserimento dei bambini nel gruppo dei pari, l'attiva presenza della madre nel rapporto con l'istituzione scolastica e il coinvolgimento dei figli, da parte della SIa Parte_2
, in attività stimolanti e formative secondo anche le inclinazioni
[...] mostrate dai bambini.
Occorre dunque concludere nel senso che la SIa è in Parte_2 grado di svolgere il proprio ruolo e di tutelare i figli nella loro crescita.
Sussistono dunque i presupposti per un affidamento esclusivo dei figli minori alla madre , che assumerà le decisioni di straordinaria Parte_2 amministrazione relative ai figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo e che potrà assumere nell'interesse di e Persona_1 Persona_2 Persona_3 tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute alla scelta della residenza abituale dei minori, anche provvedendo autonomamente alla richiesta di rilascio dei documenti.
La madre affidataria relazionerà al padre, periodicamente e con le modalità che riterrà opportune, circa i figli in tema di salute e scuola dei minori.
3. I minori sono collocati presso l'attuale residenza della madre nella casa sita in Collesalvetti- Via Don Luigi Sturzo n. 150, assegnata dal Comune a titolo di emergenza abitativa in favore dell'odierna ricorrente e che va in questa sede assegnata alla SIa , che vi abiterà con i figli. Parte_2
6 4. Ritiene il Collegio che, valutati i progressivi miglioramenti clinici del SI
da ultimo attestati dal Servizio psichiatrico che lo ha in cura (vedi la CP_1 relazione in data 3.6.2025) così come il segnalato “[…] comportamento adeguato e rispettoso sia delle regole comunitaria sia nell'interazione interpersonale […]” e considerato che “[…] il SI ha spesso verbalizzato in questi mesi CP_1 sentimenti di nostalgia relativi al distacco dai suoi figli con cui ha più volte espresso il desiderio di prendere i contatti” anche mostrando di comprendere le difficoltà economiche della famiglia cercando di inviare contributi economici anche tramite la vendita di alcuni suoi beni (v. ibidem), sussistono i presupposti per disporre la ripresa dei contatti e di una frequentazione padre/figli, al fine di veder ripristinato in termini tutelanti per i minori il rapporto col padre. Lo stesso servizio segnala che “al momento attuale il SI […] potrebbe CP_1 riprendere dei contatti protetti e supervisionati con i suoi figli. Appare, infatti, in grado di seguire e mettere in prativa le indicazioni di operatori eventualmente presenti nel corso degli incontri con i figli […]”. Inoltre, il figlio maggiore e la figlia minore delle parti hanno espresso al Servizio e alla madre il desiderio di rivedere il padre. ascoltato all'udienza del 18.12.2024, ha espresso anche al Per_1
Giudice relatore il desiderio di rivedere qualche volta il padre.
Alla luce di quanto relazionato, può dunque disporsi, previo coordinamento dei servizi che hanno in carico i membri della famiglia e, valutato anche dagli specialisti che seguono i percorsi psicologici per i minori, il benessere dei bambini, l'attivazione di incontri protetti padre/figli una volta a settimana per due ore secondo un setting che sarà determinato dal Servizio Sociale alla luce dell'interesse superiore dei minori e delle esigenze di tutela dei medesimi.
5. La SIa ha chiesto disporsi un contributo al Parte_2 mantenimento dei figli a carico del padre.
La domanda va accolta.
5.1. Giova preliminarmente sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei
7 genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
5.2. Alla luce dei suddetti principi, anche tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso quanto alla condizione economica della famiglia nella fase precedente la separazione, va riconosciuto a carico del SI il CP_1 pagamento di un contributo al mantenimento dei figli minori, non potendo peraltro a ciò eventualmente ostare (in punto di an debeatur) la mancanza di reddito fisso da parte del resistente e considerato che il padre, allo stato, in nessun modo contribuisce al mantenimento nemmeno diretto dei figli, né collabora alla gestione domestica degli stessi, gravando sulla SIa Parte_2
l'intero carico economico familiare. Tale contributo può esser definito,
[...] in punto di quantum e valutate le condizioni del resistente, nella misura di euro
100,00 per ciascun figlio, tenendo conto dell'età dei bambini e delle relative connesse esigenze educative e ricreative, dunque nella misura complessiva di euro 300,00 mensili da corrispondersi in favore della SIa Parte_2
, somma dovuta dal mese di novembre 2024 e da pagarsi entro il
[...] giorno 15 del mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SIa . Parte_2
6. Valutato l'esito del giudizio e le conclusioni parzialmente conformi rassegnate dalle parti, le spese di causa vanno compensate nella misura che si ritiene equa del 50% e poste per il resto a carico del SI;
le CP_1 stesse, già operata la suddetta compensazione, sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022. Le spese così liquidate vanno pagate in favore dello Stato avuto riguardo all'ammissione a PSS della SIa . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio in Livorno il giorno 9 agosto 2010, atto CP_1 trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Livorno, anno 2010 atto n
164 parte 1S 2010 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
8 3) dispone l'affido esclusivo dei figli minori Persona_1 [...]
e alla madre SIa Persona_2 Persona_3 Parte_2
; i figli saranno collocati presso l'abitazione della ricorrente sita in
[...]
Collesalvetti- Via Don Luigi Sturzo n. 150, assegnata dal Comune a titolo di emergenza abitativa in favore della SIa e che viene in Parte_2 questa sede assegnata alla stessa affinché vi abiti con i figli;
la SIa
potrà assumere autonomamente le decisioni di maggior Parte_2 rilievo per i figli quanto, in particolare, all'ambito sanitario e scolastico, alla scelta del luogo di residenza e alla facoltà di richiedere autonomamente il rilascio/rinnovo dei documenti di identità;
4) dispone, per quanto in parte motiva, l'attivazione di incontri protetti padre/figli una volta a settimana per due ore secondo un setting che sarà determinato dal Servizio Sociale alla luce dell'interesse superiore dei minori e delle esigenze di tutela dei medesimi;
5) il SI corrisponderà mensilmente alla SIa CP_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli
[...] complessivamente euro 300,00 mensili (100,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, il tutto a decorrere dal mese di novembre 2024; I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo
CNF in vigore. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SIa
. Parte_2
6) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna il SI al pagamento della restante parte che si liquida, già operata CP_1 la suddetta compensazione, in euro 800,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 650,00 per fase istruttoria ed euro 700,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge. Somma da pagarsi allo Stato avuto riguardo all'ammissione a PSS della SIa
. Parte_2
Così deciso in Livorno, nella camera di Consiglio del 10.7.2025
Il Presidente Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Nicoletta Marino Presidente Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2416/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NANNIPIERI ILARIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SALVADORI SONIA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 3.7.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Premettendo di aver contratto matrimonio il 9 agosto 2010 a Livorno con il sig. , rilevando la nascita dei figli (il 30 CP_1 Persona_1 gennaio 2011), (il 13 marzo 2013) e Persona_2 [...]
(il 26 gennaio 2017), allegando l'aggressione da ultimo Persona_3 subita nel settembre 2024, il procedimento penale iscritto a carico del ricorrente per maltrattamenti e lesioni e l'attuale ricovero del SI presso il CP_1 reparto di psichiatria dell'Ospedale di Livorno oltre che l'intollerabilità della
1 convivenza familiare a causa dei maltrattamenti reiterati nel tempo dal marito nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori, con percosse e offese, minacce di morte e tentativi di violenza sessuale, riscontrando gli strani comportamenti assunti da ultimo dal marito dichiarando di vedere persone non presenti in casa, parlando con frasi prive di senso al cielo, affermando di essere e sottolineando le condizioni reddituali dei coniugi, con ricorso Per_4 depositato in data 16.10.2024, poi ritualmente notificato, la SIa Parte_2
evocava in causa il SI . La ricorrente concludeva nei
[...] CP_1 termini che seguono, per sentir, nel merito e previa adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., “pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- disporre l'assegnazione della attuale casa assegnata dal comune a titolo di emergenza abitativa in favore dell'odierna ricorrente che vi abiterà con i figli;
-disporre in via esclusiva l'affidamento dei minori alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in modo esclusivo sia in merito alle decisioni ordinarie sia in merito alle decisioni di maggiore rilevanza;
- Disporre incontri protetti padre figli, solo una volta stabilita la reale condizione di salute e soprattutto accertata l'assenza di pericolosità del padre, con cadenza e luogo da stabilire alla presenza di operatori in grado di gestire le condizioni di salute del padre tenuto altresì conto dell'interesse dei minori. - Disporre a titolo di contributo di mantenimento in favore dei minori da parte del padre, che
l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre. Nel caso in cui le condizioni economiche del D'EL si dovessero modificare, iniziando lo stesso a percepire una pensione o uno stipendio mensile, disporre a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli minori da parte del padre una somma di € 200,00 cadauno figlio per complessivi € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Venivano pronunciati inaudita altera parte provvedimenti indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 15 c.p.c. (poi confermati all'esito dell'instaurazione del contraddittorio).
All'udienza di comparizione del 18.12.2024, dichiarata la contumacia in causa del SI , venivano ascoltati la ricorrente e i figli minori CP_1 [...]
e Adottati i provvedimenti Persona_1 Persona_2 provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c. e disposta indagine socio familiare demandata ai Servizi Sociali territorialmente competenti, la causa veniva rinviata per l'esame della relazione da depositarsi.
Con comparsa del 10.3.2025, si costituiva in causa il SI , come CP_1 rappresentato dall'ADS nominato dal Tribunale di Livorno in suo favore in data 7.1.2025, accertato lo stato di incapacità del resistente. Dando atto del percorso clinico-riabilitativo, articolato in un supporto psicologico, educativo e farmacologico seguito dal resistente e dell'incapacità di produrre reddito, il SI concludeva come di seguito: “voglia pronunciare la separazione CP_1
2 personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: 1) Disporre che i figli minori della coppia rimangano affidati alla madre in via esclusiva, con residenza presso la stessa. Si chiede che il Giudice preveda che la affidataria relazioni il padre, periodicamente e con le modalità che riterrà opportune, circa i figli in tema di salute, scuola, e, in generale, sulle notizie di rilevanza;
2) Disporre incontri con modalità protetta tra padre e figli secondo le modalità che riterrà opportune;
3) Disporre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il percepimento da parte della madre dell'assegno unico nella misura del 100%. 4) Respingere la richiesta di un assegno di mantenimento a carico del padre in previsione del suo futuro ed eventuale reddito. 5) Disporre la compensazione delle spese dell'attuale giudizio la cui necessità non può essere ascritta
a colpa del resistente, obiettivamente non in grado di fare diversamente”.
Disposto il deposito di relazione di aggiornamento da parte del Servizio
Sociale, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione al 3.7.2025, previo deposito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente il procuratore concludeva come di seguito: “[…] 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3) disporre in via definitiva l'assegnazione della attuale casa assegnata dal comune a titolo di emergenza abitativa in favore dell'odierna ricorrente che vi abiterà con i figli;
4)disporre in via definitiva l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in modo esclusivo sia in merito alle decisioni ordinarie sia in merito alle decisioni di maggiore rilevanza;
5) Disporre incontri protetti padre figli, solo una volta stabilita la reale condizione di salute e soprattutto, accertata l'assenza di pericolosità del padre, con cadenza e luogo da stabilire alla presenza di operatori in grado di gestire le condizioni di salute del padre tenuto altresì conto dell'interesse dei minori. 6) Stante la nomina di un'amministrazione di sostegno in favore del convenuto in corso di causa, disporre, a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli minori da parte del padre una somma di € 200,00 cadauno figlio per complessivi € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Contributo che dovrà essere versato nel momento in cui il D'EL inizierà
a percepire mensilmente la pensione e/o un assegno mensile/stipendio a titolo di borsa lavoro/progetto lavoro. Disporre altresì, a carico del D'EL il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, così come previsto dal protocollo del
CNF. Spese che dovranno essere comunicate preventivamente dalla madre all'amministratore di sostegno. Disporre, infine, che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “1) Disporre che i figli minori della coppia rimangano affidati alla madre in via esclusiva, con residenza presso la stessa. Si chiede che il Giudice preveda che la affidataria relazioni il padre, periodicamente e con le modalità che riterrà opportune,
3 circa i figli in tema di salute, scuola, e, in generale, sulle notizie di rilevanza;
2)
Disporre incontri con modalità protetta tra padre e figli secondo le modalità che riterrà opportune;
3) Disporre a titolo di contributo al mantenimento dei figli il percepimento da parte della madre dell'assegno unico nella misura del 100%. 4) Respingere la richiesta di un assegno di mantenimento a carico del padre in previsione del suo futuro ed eventuale reddito. 5) Disporre la compensazione delle spese dell'attuale giudizio la cui necessità non può essere ascritta a colpa del resistente, obiettivamente non in grado di fare diversamente”.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emersa dalle allegazioni della parte ricorrente che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
La parte resistente si è del resto associata alla richiesta della pronuncia di stato.
2. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento dei figli minori della coppia, e Persona_1 Persona_2 Persona_3
[...]
2.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla
4 idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
2.2. Nel caso in esame, risulta da quanto attestato dalla parte ricorrente e confermato altresì dal SI (che ha concluso sul punto in conformità a CP_1 quanto richiesto dalla SIa ) l'attuale impossibilità per il Parte_2 padre di costituire un valido ed effettivo punto di riferimento genitoriale nell'interesse e a tutela dei figli minori, tenuto conto della patologia psichiatrica (vedasi anche la perizia svolta nell'ambito del processo penale, Su incarico del GIP del Tribunale di Livorno- N.4017/2024 RGNR - N. 3012/2024
RG. GIP- che ha attestato che “all'epoca dei fatti di questo procedimento era in uno stato di mente, per infermità riferibile ad un Disturbo schizofreniforme, tale da scemare grandemente la capacità d'intendere e di volere (vizio totale di mente)” riconoscendo il resistente soggetto “affetto da Disturbo schizofreniforme in fase di remissione della fenomenica psicotica produttiva, sotto appropriato trattamento specialistico […] da valutare persona socialmente pericolosa, ma con un grado attenuato di pericolosità sociale specifica psichiatrica […]”), del ricovero presso un centro di cura e della necessità di seguire un percorso clinico-riabilitativo, articolato in un supporto psicologico, educativo e farmacologico.
È dunque emersa nel procedimento l'impossibilità allo stato di un rapido recupero della piena funzione genitoriale sia sul piano materiale sia sul piano morale e personale.
Dovendo intendersi il principio di bigenitorialità in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori
(anch'esso comunque evidentemente insussistente nel caso di specie), ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli, e risultando l'attuale condizione del SI impeditiva della costruzione di un autonomo vissuto di CP_1 relazione padre-figlio, va in questa sede disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre SIa . La condizione del SI rende Parte_2 CP_1 del resto alla madre anche sostanzialmente impossibile ogni comunicazione diretta e immediata in ordine alle esigenze dei bambini, con ogni conseguenza sulle decisioni che i genitori sono tenuti ad assumere in modo concertato nell'interesse del figlio.
In definitiva, pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c,c, il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola – ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime
5 dell'affido esclusivo vada considerato più idoneo a salvaguardare gli interessi dei minori.
2.3. Per altro verso, in relazione alla posizione della ricorrente, osserva il
Tribunale che dalle relazioni depositate dal Servizio Sociale (in data 18.12.2024,
7.3.2025 e 30.6.2025) si rileva che la SIa “[…] ha mostrato, Parte_2 come nei mesi precedenti, un atteggiamento collaborativo nei confronti del servizio e ha dichiarato di essere preoccupata del benessere psicologico dei figli, evidenziando preoccupazione per i due figli più grandi. […] ha riferito di non voler ostacolare il rapporto padre-figli e spera che, per il bene dei ragazzi, il SI possa, con e CP_1 dovute cautele, recuperare e coltivare una relazione sana con i propri figli contro la figura del padre […]” (vedi la relazione in data 30.6.2025); inoltre, la ricorrente ha mostrato interesse all'inserimento in un percorso lavorativo compatibile con le esigenze di cura dei minori e tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia.
L'ultima relazione in atti dà poi conto del fatto che i bambini sono stati avviati al supporto psicologico e che durante le visite domiciliari la cura della casa e degli spazi sono apparsi adeguati alle esigenze dei minori. Infine, dalle relazioni depositate dai coordinatori delle classi frequentata dai minori (vedi in allegato al deposito del 18.12.2025) risulta il positivo inserimento dei bambini nel gruppo dei pari, l'attiva presenza della madre nel rapporto con l'istituzione scolastica e il coinvolgimento dei figli, da parte della SIa Parte_2
, in attività stimolanti e formative secondo anche le inclinazioni
[...] mostrate dai bambini.
Occorre dunque concludere nel senso che la SIa è in Parte_2 grado di svolgere il proprio ruolo e di tutelare i figli nella loro crescita.
Sussistono dunque i presupposti per un affidamento esclusivo dei figli minori alla madre , che assumerà le decisioni di straordinaria Parte_2 amministrazione relative ai figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo e che potrà assumere nell'interesse di e Persona_1 Persona_2 Persona_3 tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute alla scelta della residenza abituale dei minori, anche provvedendo autonomamente alla richiesta di rilascio dei documenti.
La madre affidataria relazionerà al padre, periodicamente e con le modalità che riterrà opportune, circa i figli in tema di salute e scuola dei minori.
3. I minori sono collocati presso l'attuale residenza della madre nella casa sita in Collesalvetti- Via Don Luigi Sturzo n. 150, assegnata dal Comune a titolo di emergenza abitativa in favore dell'odierna ricorrente e che va in questa sede assegnata alla SIa , che vi abiterà con i figli. Parte_2
6 4. Ritiene il Collegio che, valutati i progressivi miglioramenti clinici del SI
da ultimo attestati dal Servizio psichiatrico che lo ha in cura (vedi la CP_1 relazione in data 3.6.2025) così come il segnalato “[…] comportamento adeguato e rispettoso sia delle regole comunitaria sia nell'interazione interpersonale […]” e considerato che “[…] il SI ha spesso verbalizzato in questi mesi CP_1 sentimenti di nostalgia relativi al distacco dai suoi figli con cui ha più volte espresso il desiderio di prendere i contatti” anche mostrando di comprendere le difficoltà economiche della famiglia cercando di inviare contributi economici anche tramite la vendita di alcuni suoi beni (v. ibidem), sussistono i presupposti per disporre la ripresa dei contatti e di una frequentazione padre/figli, al fine di veder ripristinato in termini tutelanti per i minori il rapporto col padre. Lo stesso servizio segnala che “al momento attuale il SI […] potrebbe CP_1 riprendere dei contatti protetti e supervisionati con i suoi figli. Appare, infatti, in grado di seguire e mettere in prativa le indicazioni di operatori eventualmente presenti nel corso degli incontri con i figli […]”. Inoltre, il figlio maggiore e la figlia minore delle parti hanno espresso al Servizio e alla madre il desiderio di rivedere il padre. ascoltato all'udienza del 18.12.2024, ha espresso anche al Per_1
Giudice relatore il desiderio di rivedere qualche volta il padre.
Alla luce di quanto relazionato, può dunque disporsi, previo coordinamento dei servizi che hanno in carico i membri della famiglia e, valutato anche dagli specialisti che seguono i percorsi psicologici per i minori, il benessere dei bambini, l'attivazione di incontri protetti padre/figli una volta a settimana per due ore secondo un setting che sarà determinato dal Servizio Sociale alla luce dell'interesse superiore dei minori e delle esigenze di tutela dei medesimi.
5. La SIa ha chiesto disporsi un contributo al Parte_2 mantenimento dei figli a carico del padre.
La domanda va accolta.
5.1. Giova preliminarmente sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei
7 genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
5.2. Alla luce dei suddetti principi, anche tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso quanto alla condizione economica della famiglia nella fase precedente la separazione, va riconosciuto a carico del SI il CP_1 pagamento di un contributo al mantenimento dei figli minori, non potendo peraltro a ciò eventualmente ostare (in punto di an debeatur) la mancanza di reddito fisso da parte del resistente e considerato che il padre, allo stato, in nessun modo contribuisce al mantenimento nemmeno diretto dei figli, né collabora alla gestione domestica degli stessi, gravando sulla SIa Parte_2
l'intero carico economico familiare. Tale contributo può esser definito,
[...] in punto di quantum e valutate le condizioni del resistente, nella misura di euro
100,00 per ciascun figlio, tenendo conto dell'età dei bambini e delle relative connesse esigenze educative e ricreative, dunque nella misura complessiva di euro 300,00 mensili da corrispondersi in favore della SIa Parte_2
, somma dovuta dal mese di novembre 2024 e da pagarsi entro il
[...] giorno 15 del mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SIa . Parte_2
6. Valutato l'esito del giudizio e le conclusioni parzialmente conformi rassegnate dalle parti, le spese di causa vanno compensate nella misura che si ritiene equa del 50% e poste per il resto a carico del SI;
le CP_1 stesse, già operata la suddetta compensazione, sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022. Le spese così liquidate vanno pagate in favore dello Stato avuto riguardo all'ammissione a PSS della SIa . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio in Livorno il giorno 9 agosto 2010, atto CP_1 trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Livorno, anno 2010 atto n
164 parte 1S 2010 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
8 3) dispone l'affido esclusivo dei figli minori Persona_1 [...]
e alla madre SIa Persona_2 Persona_3 Parte_2
; i figli saranno collocati presso l'abitazione della ricorrente sita in
[...]
Collesalvetti- Via Don Luigi Sturzo n. 150, assegnata dal Comune a titolo di emergenza abitativa in favore della SIa e che viene in Parte_2 questa sede assegnata alla stessa affinché vi abiti con i figli;
la SIa
potrà assumere autonomamente le decisioni di maggior Parte_2 rilievo per i figli quanto, in particolare, all'ambito sanitario e scolastico, alla scelta del luogo di residenza e alla facoltà di richiedere autonomamente il rilascio/rinnovo dei documenti di identità;
4) dispone, per quanto in parte motiva, l'attivazione di incontri protetti padre/figli una volta a settimana per due ore secondo un setting che sarà determinato dal Servizio Sociale alla luce dell'interesse superiore dei minori e delle esigenze di tutela dei medesimi;
5) il SI corrisponderà mensilmente alla SIa CP_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli
[...] complessivamente euro 300,00 mensili (100,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, il tutto a decorrere dal mese di novembre 2024; I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo
CNF in vigore. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SIa
. Parte_2
6) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna il SI al pagamento della restante parte che si liquida, già operata CP_1 la suddetta compensazione, in euro 800,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 650,00 per fase istruttoria ed euro 700,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge. Somma da pagarsi allo Stato avuto riguardo all'ammissione a PSS della SIa
. Parte_2
Così deciso in Livorno, nella camera di Consiglio del 10.7.2025
Il Presidente Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
9