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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa PP NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9625/2022 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
Controparte_2
[...]
appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
PP NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9625/2022 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
UL Amandola, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Luigi
Laviano, n. 34 / 36, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
Controparte_2
appellati
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 5.12.2022, l' impugnava la Controparte_1 sentenza n. 5721/2022, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 14.3-20.7.2022
a definizione del giudizio Rg n. 11963/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da CP_3
[..
[...] [...]
avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820130004121336000,
[...] ente impositore Controparte_2
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure - affermata la sussistenza della propria giurisdizione e la ammissibilità della domanda - ravvisando la fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla istante, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava prescritto il credito di cui alla cartella portata dal ruolo impugnato e condannava l' alla refusione delle spese di lite. CP_4
A supporto del gravame, l'agente della riscossione adduceva l'inammissibilità della opposizione spiegata in I grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed instava per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte appellata benchè ritualmente evocata in giudizio (cfr. files in allegato CP_2 all'atto introduttivo), non si costituiva.
All'esito della prima udienza, la parte appellante veniva onerata della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della appellata (cfr. ordinanza del 2.5.2023). Controparte_2
Alla udienza del 12.11.2024 la scrivente – rilevata la nullità della notificazione comunque tempestivamente effettuata – ne disponeva la rinnovazione.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come accennato, rilevato il vizio della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ne veniva ordinata la rinnovazione. Controparte_2
Segnatamente, il rilevato vizio di nullità della notificazione consisteva nel fatto che essa avveniva presso un indirizzo pec relativo all'Ufficio delle relazioni con il pubblico (cfr. ordinanza del
2.5.2023).
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. - applicabile al giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”.
Successivamente, la parte appellante documentava di aver provveduto tempestivamente alla rinnovazione della notificazione, avvenuta però presso l'indirizzo pec, relativo alla Unità Operativa
Dirigenziale, dacché – rilevata la nullità di essa notificazione ed in difetto della costituzione della
– veniva concesso nuovo termine entro il 6.12.2024 (cfr. ordinanza 12.11.2024). Controparte_2
3 Con note predisposte per l'udienza fissata in prosieguo alla data del 18.3.2025 l' si riportava CP_4 all'atto di appello, comunicando di “… aver rinotificato, in data 11.05.2023, l'appello presso
l'avvocatura regionale (che si allega) in ottemperanza all'ordinanza del 2.5.23 …” (cfr. deposito del
7.3.2025); parimenti ha fatto in sede di note predisposte per l'odierna udienza (cfr. deposito del
6.10.2025).
Da quanto innanzi detto si inferisce che l'odierna parte appellante non ottemperava all'ordine di rinnovazione della notificazione, come disposto con ordinanza del 12.11.2024.
L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del
03/03/1999).
Va, dunque, fatta piana applicazione alla fattispecie in esame dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui: “… La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/11/2006,
n. 23587, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13637).
Ed invero – successivamente alla ordinanza del 12.11.2024 – la parte istante non ha dimostrato di aver provveduto alla rinnovazione della notificazione nei confronti della Controparte_2
(litisconsorte processuale del presente giudizio - cfr. sul punto Cass. civ. Sez. V, 23/12/2021, n.
41316); il richiamo all'adempimento della rinnovazione della notificazione, come disposto con ordinanza del 2.5.2023, rende avvertiti (anche in considerazione della mancata allegazione della relativa documentazione) del fatto che l'ordine ex art. 291 c.p.c. di cui alla successiva ordinanza del
12.11.2024 restava inevaso, dacché va pronunciata l'inammissibilità del gravame.
Per ciò che concerne le spese, alcuna statuizione va adottata, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 - così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e dunque dal
27.1.2013 – secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
4 presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla indicata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9625/2022, avverso la sentenza n. 5721/2022, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 14.3-20.7.2022, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa PP NE
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa PP NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9625/2022 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
Controparte_2
[...]
appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
PP NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9625/2022 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
UL Amandola, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Luigi
Laviano, n. 34 / 36, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
Controparte_2
appellati
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 5.12.2022, l' impugnava la Controparte_1 sentenza n. 5721/2022, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 14.3-20.7.2022
a definizione del giudizio Rg n. 11963/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da CP_3
[..
[...] [...]
avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820130004121336000,
[...] ente impositore Controparte_2
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure - affermata la sussistenza della propria giurisdizione e la ammissibilità della domanda - ravvisando la fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla istante, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava prescritto il credito di cui alla cartella portata dal ruolo impugnato e condannava l' alla refusione delle spese di lite. CP_4
A supporto del gravame, l'agente della riscossione adduceva l'inammissibilità della opposizione spiegata in I grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed instava per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte appellata benchè ritualmente evocata in giudizio (cfr. files in allegato CP_2 all'atto introduttivo), non si costituiva.
All'esito della prima udienza, la parte appellante veniva onerata della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della appellata (cfr. ordinanza del 2.5.2023). Controparte_2
Alla udienza del 12.11.2024 la scrivente – rilevata la nullità della notificazione comunque tempestivamente effettuata – ne disponeva la rinnovazione.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come accennato, rilevato il vizio della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ne veniva ordinata la rinnovazione. Controparte_2
Segnatamente, il rilevato vizio di nullità della notificazione consisteva nel fatto che essa avveniva presso un indirizzo pec relativo all'Ufficio delle relazioni con il pubblico (cfr. ordinanza del
2.5.2023).
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. - applicabile al giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”.
Successivamente, la parte appellante documentava di aver provveduto tempestivamente alla rinnovazione della notificazione, avvenuta però presso l'indirizzo pec, relativo alla Unità Operativa
Dirigenziale, dacché – rilevata la nullità di essa notificazione ed in difetto della costituzione della
– veniva concesso nuovo termine entro il 6.12.2024 (cfr. ordinanza 12.11.2024). Controparte_2
3 Con note predisposte per l'udienza fissata in prosieguo alla data del 18.3.2025 l' si riportava CP_4 all'atto di appello, comunicando di “… aver rinotificato, in data 11.05.2023, l'appello presso
l'avvocatura regionale (che si allega) in ottemperanza all'ordinanza del 2.5.23 …” (cfr. deposito del
7.3.2025); parimenti ha fatto in sede di note predisposte per l'odierna udienza (cfr. deposito del
6.10.2025).
Da quanto innanzi detto si inferisce che l'odierna parte appellante non ottemperava all'ordine di rinnovazione della notificazione, come disposto con ordinanza del 12.11.2024.
L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del
03/03/1999).
Va, dunque, fatta piana applicazione alla fattispecie in esame dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui: “… La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/11/2006,
n. 23587, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13637).
Ed invero – successivamente alla ordinanza del 12.11.2024 – la parte istante non ha dimostrato di aver provveduto alla rinnovazione della notificazione nei confronti della Controparte_2
(litisconsorte processuale del presente giudizio - cfr. sul punto Cass. civ. Sez. V, 23/12/2021, n.
41316); il richiamo all'adempimento della rinnovazione della notificazione, come disposto con ordinanza del 2.5.2023, rende avvertiti (anche in considerazione della mancata allegazione della relativa documentazione) del fatto che l'ordine ex art. 291 c.p.c. di cui alla successiva ordinanza del
12.11.2024 restava inevaso, dacché va pronunciata l'inammissibilità del gravame.
Per ciò che concerne le spese, alcuna statuizione va adottata, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 - così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e dunque dal
27.1.2013 – secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
4 presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla indicata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9625/2022, avverso la sentenza n. 5721/2022, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 14.3-20.7.2022, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il Giudice
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