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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1876/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 09/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1876 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 all'A Avv. MARAFIOTI ANITA, con domicilio eletto in Piazza dei Rossi n. 1, Firenze
RICORRENTE
E
NEL FUTURO DELLA FABBRICA ( c.f. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MANNUCCI LUIGI e dall'Avv. P.IVA_1
ABATI MANLIO, con domicilio eletto in VIA GERMANICO 203 - ROMA
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato- diritto alla retribuzione
Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 30/05/2024 , dipendente di Parte_1
inquadrato come operai al livello Controparte_3 C2 del CCNL Metalmeccanici Industria, ha chiesto – anche in via cautelare con ricorso ex art. 700 in corso di causa - la condanna della società datrice al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a partire da gennaio sino ad aprile 2024, per un importo lordo di € 8.242,24 come determinate in base al livello di inquadramento contrattuale posseduto, tenuto conto dei nuovi minimi tabellari entrati in vigore dal mese di giugno del 2023 oltre agli elementi fissi della loro retribuzione come ricavabili dall'ultimo cedolino paga (minimo: 1.860,97 euro Scatti Anzianità: € 133,75, III Elemento: €17,56. Pr. Produzione: € 4,16 Rend. Incen.: € 15,98 Scatti convenzionali:
€ 25,05 Superminimo: € 3,09 pari ad € 2.060,56) di novembre 2022 o marzo 2023. Le richieste sono formulate in via principale e in via subordinata, quest'ultima basata sui minimi tabellari.
Premesso in fatto che il lavoratore risulta ancora alle dipendenze della società e che il rapporto di lavoro non è mai stato formalmente interrotto, gli stessi hanno avanzato il loro diritto alla retribuzione che persiste anche in assenza di prestazione lavorativa per cause loro non imputabili.
In sintesi, hanno rappresentato, al riguardo, che l'azienda non avrebbe fornito alcuna valida giustificazione a fronte di tale inadempimento. Infatti, nonostante la presunta inagibilità dello stabilimento provocata dall'asserito stato di occupazione fabbrica, hanno dedotto, in senso contrario, che anche durante il pregresso periodo di cassa integrazione, cessato al 31 dicembre 2023, l'azienda aveva svolto attività di manutenzione e sorveglianza nello stabilimento tramite i propri dipendenti.
Dal canto suo, la datrice aveva dato luogo alla messa in liquidazione della società nel mese di febbraio 2023 avviando successivamente una procedura di licenziamento collettivo nell'ottobre 2023, successivamente annullata e poi revocata;
a fronte di tale situazione gli stessi lavoratori avevano dichiarato la propria messa a disposizione dal 2 gennaio 2024, mettendo in mora l'azienda e ciò nonostante quest'ultima non aveva corrisposto le retribuzioni dovute.
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, l'inattività del sito produttivo sarebbe dovuta ad una scelta unilaterale dell'azienda. Essi contestano la tesi aziendale di una "occupazione" dello stabilimento, affermando che le attività sindacali sono state legittime e che l'azienda non ha mai cercato di riavviare la produzione né ha mai presentato un piano di reindustrializzazione, dimostrando di non voler riprendere l'attività.
Ha altresì lamentato il comportamento illegittimo dell'azienda che aveva pure omesso di consegnare le buste paga ai lavoratori, rendendo difficoltoso l'ottenimento di decreti ingiuntivi e costringendoli a ripetute azioni legali.
2. - Nel resistere alla domanda, la società convenuta ha dedotto:
- l'inesistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa, quando l'impossibilità di svolgere tale prestazione è dovuta a cause non imputabili al
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N. 1876/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
datore di lavoro;
invero lo stabilimento sarebbe occupato dalla RSU Fiom e da gruppi esterni, rendendo impossibile l'attività produttiva e la ripresa del piano di reindustrializzazione. Questa occupazione, iniziata come assemblea permanente, è poi degenerata in occupazione violenta;
- l'impossibilità sopravvenuta per l'impresa di esercitare i poteri organizzativi tipici del datore di lavoro mentre le presunte attività di manutenzione e sorveglianza sarebbero state anch'esse organizzate dalla RSU Fiom e non dalla società, e non dimostrerebbero comunque il pagamento dell'intera retribuzione;
al contrario, la mancanza di controllo sullo stabilimento con accesso ostacolato da minacce e intimidazioni, non potrebbe comunque garantire condizioni di lavoro sicure per i dipendenti e persino interventi di manutenzione urgenti sono stati resi impossibili;
- la mancanza di nesso causale tra le scelte imprenditoriali e il mancato pagamento delle retribuzioni tenuto conto che anche lo stato di liquidazione sarebbe una conseguenza diretta dell'impossibilità di operare nello stabilimento a causa dell'occupazione da cui gli stessi lavoratori non avevano mostrato di essersi dissociati;
la stessa non aveva potuto completare il piano di reindustrializzazione a causa dell'occupazione, che aveva bloccato tutte le iniziative, incluse quelle concordate con le organizzazioni sindacali.
3. - Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base delle emergenze processuali, la presente controversia deve essere decisa alla stregua delle pronunce di questo Tribunale intervenute nella medesima fattispecie, alla cui motivazione si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c..
E' pacifico in atti che i ricorrenti siano dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello C2 CCNL Metalmeccanici e abbia usufruito del trattamento CIGS sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del ricorrente rispetto al diritto alla retribuzione azionato alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020).
E' altresì pacifico il principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del 2002; n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998);
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N. 1876/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del 2004) come, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla ( v. in termini, Cass. 14419/2019);
Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021) quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione.
Ne consegue che - essendo l'allegato un evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale - , l'onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente.
In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce- aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione del lavoratore avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito.
Parte resistente si è limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa ( primo fra tutti il concreto progetto di riconversione rimasto inattuato) .
Non solo.
Risulta dai documenti acquisiti (v. doc. n. 14 - istanza CIGS del 5.01.2023 - e n. 16 – diffida accertativa fascicolo ricorrente) che, nel corso degli anni 2022 e 2023 (ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania, prestazioni che la società datrice di lavoro ha retribuito, contraddicendo così - nei fatti- l'allegata perdita di controllo delle attività svolte all'interno del sito produttivo.
___________________________________________________________________ 4
N. 1876/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
In assenza della prova del nesso di causalità tra occupazione e mancato utilizzo della prestazione consegue l'irrilevanza ( ai fini che qui interessano) della occupazione stessa, la cui effettiva esistenza non appare necessario accertare. Tanto basta per ritenere la fondatezza del diritto alla retribuzione azionato per le mensilità da gennaio a aprile 2024, non contestato nella sua quantificazione.
Rimane assorbita ogni altra questione.
4. - Le spese del presente grado – comprensive della fase cautelare - seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) condanna al Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di retribuzioni spettanti da gennaio a aprile 2024, delle seguenti somme: € € 8.242,24 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo. II) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Firenze, il 09/01/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 1876/2024 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 09/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1876 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 all'A Avv. MARAFIOTI ANITA, con domicilio eletto in Piazza dei Rossi n. 1, Firenze
RICORRENTE
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NEL FUTURO DELLA FABBRICA ( c.f. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MANNUCCI LUIGI e dall'Avv. P.IVA_1
ABATI MANLIO, con domicilio eletto in VIA GERMANICO 203 - ROMA
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato- diritto alla retribuzione
Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 30/05/2024 , dipendente di Parte_1
inquadrato come operai al livello Controparte_3 C2 del CCNL Metalmeccanici Industria, ha chiesto – anche in via cautelare con ricorso ex art. 700 in corso di causa - la condanna della società datrice al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a partire da gennaio sino ad aprile 2024, per un importo lordo di € 8.242,24 come determinate in base al livello di inquadramento contrattuale posseduto, tenuto conto dei nuovi minimi tabellari entrati in vigore dal mese di giugno del 2023 oltre agli elementi fissi della loro retribuzione come ricavabili dall'ultimo cedolino paga (minimo: 1.860,97 euro Scatti Anzianità: € 133,75, III Elemento: €17,56. Pr. Produzione: € 4,16 Rend. Incen.: € 15,98 Scatti convenzionali:
€ 25,05 Superminimo: € 3,09 pari ad € 2.060,56) di novembre 2022 o marzo 2023. Le richieste sono formulate in via principale e in via subordinata, quest'ultima basata sui minimi tabellari.
Premesso in fatto che il lavoratore risulta ancora alle dipendenze della società e che il rapporto di lavoro non è mai stato formalmente interrotto, gli stessi hanno avanzato il loro diritto alla retribuzione che persiste anche in assenza di prestazione lavorativa per cause loro non imputabili.
In sintesi, hanno rappresentato, al riguardo, che l'azienda non avrebbe fornito alcuna valida giustificazione a fronte di tale inadempimento. Infatti, nonostante la presunta inagibilità dello stabilimento provocata dall'asserito stato di occupazione fabbrica, hanno dedotto, in senso contrario, che anche durante il pregresso periodo di cassa integrazione, cessato al 31 dicembre 2023, l'azienda aveva svolto attività di manutenzione e sorveglianza nello stabilimento tramite i propri dipendenti.
Dal canto suo, la datrice aveva dato luogo alla messa in liquidazione della società nel mese di febbraio 2023 avviando successivamente una procedura di licenziamento collettivo nell'ottobre 2023, successivamente annullata e poi revocata;
a fronte di tale situazione gli stessi lavoratori avevano dichiarato la propria messa a disposizione dal 2 gennaio 2024, mettendo in mora l'azienda e ciò nonostante quest'ultima non aveva corrisposto le retribuzioni dovute.
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, l'inattività del sito produttivo sarebbe dovuta ad una scelta unilaterale dell'azienda. Essi contestano la tesi aziendale di una "occupazione" dello stabilimento, affermando che le attività sindacali sono state legittime e che l'azienda non ha mai cercato di riavviare la produzione né ha mai presentato un piano di reindustrializzazione, dimostrando di non voler riprendere l'attività.
Ha altresì lamentato il comportamento illegittimo dell'azienda che aveva pure omesso di consegnare le buste paga ai lavoratori, rendendo difficoltoso l'ottenimento di decreti ingiuntivi e costringendoli a ripetute azioni legali.
2. - Nel resistere alla domanda, la società convenuta ha dedotto:
- l'inesistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa, quando l'impossibilità di svolgere tale prestazione è dovuta a cause non imputabili al
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N. 1876/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
datore di lavoro;
invero lo stabilimento sarebbe occupato dalla RSU Fiom e da gruppi esterni, rendendo impossibile l'attività produttiva e la ripresa del piano di reindustrializzazione. Questa occupazione, iniziata come assemblea permanente, è poi degenerata in occupazione violenta;
- l'impossibilità sopravvenuta per l'impresa di esercitare i poteri organizzativi tipici del datore di lavoro mentre le presunte attività di manutenzione e sorveglianza sarebbero state anch'esse organizzate dalla RSU Fiom e non dalla società, e non dimostrerebbero comunque il pagamento dell'intera retribuzione;
al contrario, la mancanza di controllo sullo stabilimento con accesso ostacolato da minacce e intimidazioni, non potrebbe comunque garantire condizioni di lavoro sicure per i dipendenti e persino interventi di manutenzione urgenti sono stati resi impossibili;
- la mancanza di nesso causale tra le scelte imprenditoriali e il mancato pagamento delle retribuzioni tenuto conto che anche lo stato di liquidazione sarebbe una conseguenza diretta dell'impossibilità di operare nello stabilimento a causa dell'occupazione da cui gli stessi lavoratori non avevano mostrato di essersi dissociati;
la stessa non aveva potuto completare il piano di reindustrializzazione a causa dell'occupazione, che aveva bloccato tutte le iniziative, incluse quelle concordate con le organizzazioni sindacali.
3. - Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base delle emergenze processuali, la presente controversia deve essere decisa alla stregua delle pronunce di questo Tribunale intervenute nella medesima fattispecie, alla cui motivazione si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c..
E' pacifico in atti che i ricorrenti siano dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello C2 CCNL Metalmeccanici e abbia usufruito del trattamento CIGS sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del ricorrente rispetto al diritto alla retribuzione azionato alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020).
E' altresì pacifico il principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del 2002; n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998);
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N. 1876/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del 2004) come, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla ( v. in termini, Cass. 14419/2019);
Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021) quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione.
Ne consegue che - essendo l'allegato un evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale - , l'onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente.
In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce- aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione del lavoratore avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito.
Parte resistente si è limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa ( primo fra tutti il concreto progetto di riconversione rimasto inattuato) .
Non solo.
Risulta dai documenti acquisiti (v. doc. n. 14 - istanza CIGS del 5.01.2023 - e n. 16 – diffida accertativa fascicolo ricorrente) che, nel corso degli anni 2022 e 2023 (ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania, prestazioni che la società datrice di lavoro ha retribuito, contraddicendo così - nei fatti- l'allegata perdita di controllo delle attività svolte all'interno del sito produttivo.
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Tribunale di Firenze
In assenza della prova del nesso di causalità tra occupazione e mancato utilizzo della prestazione consegue l'irrilevanza ( ai fini che qui interessano) della occupazione stessa, la cui effettiva esistenza non appare necessario accertare. Tanto basta per ritenere la fondatezza del diritto alla retribuzione azionato per le mensilità da gennaio a aprile 2024, non contestato nella sua quantificazione.
Rimane assorbita ogni altra questione.
4. - Le spese del presente grado – comprensive della fase cautelare - seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) condanna al Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di retribuzioni spettanti da gennaio a aprile 2024, delle seguenti somme: € € 8.242,24 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo. II) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Firenze, il 09/01/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 1876/2024 R.G.S.L.