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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa IA FU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 1085 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
nata il [...] negli Boston (USA), Parte_1 [...]
nata il [...] in [...], Parte_2 Parte_3 nato il [...] in [...],
[...] Parte_4
, nato il [...] in [...], ,
[...] Parte_5 nato il [...] in [...] che agisce anche in rappresentanza dei figli minori
, nata il [...] in [...], Parte_6 [...]
, nata il [...] in [...], e Parte_7 Parte_8
, nata il [...] in [...],, nata il
[...] Parte_9
13 ottobre 1969 in Oakland, California (USA), nata il Parte_10
6 Dicembre 1964 in Oakland, California (USA), (cognome Parte_11 da coniugata ), nata il [...] negli Stati Uniti d'America (USA), Pt_2 [...]
nato il [...] in [...], Parte_12 Parte_13 nata il [...] in [...], difesi e rappresentati dall'Avv.
[...]
CO BE (C.F.: - P.IVA ) con Studio Legale in C.F._1 P.IVA_1
Verona –Via Francia 21/c, e-mail , Fax: 045-5113321, PEC: Email_1
; Email_2 - 2 -
- Appellanti -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- Appellato contumace–
E NEI CONFRONTI DI
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 702/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 06 novembre 2024.
-
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- In via principale e nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la Sentenza pubblicata il 06 Novembre 2024, di cui al RGN 2386/2023 pronunciata dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile,
Giudice Ill.mo Dott. Giovanni Spagnoli, e, pertanto, Ordinare al e all'autorità CP_1
Consolare di competenza e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti nata il [...] negli Boston (USA), Parte_1
nata il [...] in [...], Parte_2 Parte_3 nato il [...] in [...],
[...] Parte_4
[...
, nato il [...] in [...], , nato il 13 gennaio Parte_5
1971 in Oakland (USA) che agisce anche in rappresentanza dei figli minori Parte_6
, nata il [...] in [...], ,
[...] Parte_7 nata il [...] in [...], e , nata il 5 Parte_8 agosto 2010 in Manhattan (USA), , nata il [...] in [...]
Oakland, California (USA), nata il [...] in [...]
Oakland, California (USA), (cognome da coniugata Parte_11
), nata il [...] negli Stati Uniti d'America (USA), Pt_2 Parte_12
nato il [...] in [...],
[...] Parte_13 nata il [...] in [...], e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e - 3 -
le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Condannare il , in personal del Ministro pro tempore, a rifondere Controparte_1 agli attori – a mezzo difensore così come autorizzato in procura alle liti – le spese legali di lite, come ritenute di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre rimborso spese e accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 06.11.2024 il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda proposta ai sensi dell'art. 19 bis del D. Lgs n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. dagli odierni appellanti, elencati in epigrafe, volta al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani iure sanguinis.
1.1. A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano di essere discendenti in linea retta della loro ava , originariamente cittadina italiana, la quale, emigrata negli Persona_1
Stati Uniti d'America, si è naturalizzata cittadina statunitense in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 26.4.1944. Hanno sostenuto i ricorrenti che, essendo intervenuta la naturalizzazione della suddetta ava in data successiva alla nascita delle figlie e prime discendenti, nate negli Stati Uniti d'America Parte_11 Parte_10 rispettivamente in data 29.7.1934 e 21.4.1933 e al tempo minorenni, quest'ultime avevano acquisito lo status di cittadino italiano iure sanguinis.
Pertanto, ne chiedevano il riconoscimento al Tribunale adito.
1.2. Il non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. Controparte_1
1.3. Il primo giudice, ritenuta applicabile ratione temporis la disciplina prevista dalla L. n.
555 del 1912, riteneva che ai ricorrenti non potesse essere riconosciuto lo status di cittadino italiano in virtù di quanto stabilito dall'art. 12 della suddetta legge, il quale escludeva lo status di cittadino italiano per i figli minorenni, con cittadinanza di uno stato straniero e conviventi con il genitore originariamente italiano che avesse perso la cittadinanza italiana.
In particolare, il primo giudice accertava che, essendo le figlie della capostipite Persona_1
minorenni al momento della naturalizzazione della madre, le stesse abbiano perso il
[...] - 4 -
diritto di conseguire lo status di cittadino italiano non avendo provveduto entro l'anno dal compimento della maggiore età a proporre istanza per riacquisire la cittadinanza di origine.
Per tale ragione, rigettava il ricorso proposto.
2. Avverso la predetta decisione proponevano appello i suddetti appellanti per il seguente motivo.
2.1 Con unico motivo di gravame gli appellanti hanno contestato l'impugnata sentenza aver escluso il riconoscimento della cittadinanza italiana sostenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 12 della L. n.
555/1912 disapplicando quanto, invece, disposto dall'art. 7 della stessa legge, secondo cui il cittadino italiano nato e residente in stato estero conservava la cittadinanza italiana potendo rinunciarvi al compimento della maggiore età.
Hanno sostenuto che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 9 ritenendo che le figlie dell'ava avrebbero dovuto nuovamente richiedere la cittadinanza italiana al Per_1 compimento della maggiore età, deducendo che avendola acquisita a titolo originario al momento della nascita, in virtù di quanto previsto dall'art. 7 innanzi richiamato, non sussistesse in capo a loro tale onere al fine della conservazione dello status.
In buona sostanza parte appellante ha dedotto che, in virtù dei principi sanciti dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, l'avvenuta naturalizzazione dell'avo italiano in epoca successiva alla nascita dei figli, ancorché ancora minorenni, non comporti alcuna interruzione della linea di discendenza posta a fondamento del già acquisito alla nascita status di cittadino italiano.
Acquisendosi la cittadinanza a titolo originario per nascita, una volta acquisita dalle appellanti quale diritto imprescrittibile e giustiziabile in ogni momento, solo il titolare del diritto poteva rinunciarvi con dichiarazione espressa di volontà sicché a nulla rileverebbe la successiva intervenuta naturalizzazione del genitore.
Hanno sostenuto, poi, gli appellanti che interpretare la normativa prevista dall'art. 12 della suddetta legge nel senso di rimettere la perdita della cittadinanza dei figli minori alle scelte del pater familias, come ritenuto dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 454/2024, ossia subordinando il diritto dei figli alla cittadinanza alla volontà del pater familias, sarebbe in contrasto con i valori costituzionali e sociali espressi dalla costituzione, sicché, in virtù di un interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe ritenersi che i figli conservino il diritto alla cittadinanza potendo alla maggiore età rinunciarvi.
In conclusione, deducendo la natura speciale dell'art. 7 della legge innanzi richiamata, hanno sostenuto l'applicazione al caso di specie della stessa in deroga alla generale normativa prevista dall'art. 12, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento del - 5 -
ricorso con conseguente riconoscimento dello status di cittadini italiani degli appellanti e ordine al ministero dell'interno e alle autorità consolari di procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri di stato civile, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Il non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. Controparte_1
4. All'udienza del 14.10.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Gli appellanti, con il proposto gravame contestano l'impugnata sentenza laddove, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12 della l. n. 555/1912, ha escluso il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto invece applicare la normativa prevista dagli art. 7 e 9 della suddetta legge ritenuti dagli appellanti derogatori della disciplina generale prevista dall'art. 12.
Nel merito sostengono che avendo i ricorrenti acquisito lo status di cittadino italiano iure sanguinis al momento della nascita in quanto figli di cittadina italiana naturalizzata americana solo successivamente a tale evento, in virtù di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con le sentenze gemelle n. 25317 e 25318 del 2022, il loro diritto acquisito a titolo originario sarebbe imprescrittibile e giustiziabile in ogni momento in assenza di loro rinuncia espressa a nulla rilevando la successiva naturalizzazione della loro ava.
5.1. Preliminarmente, stante l'intervenuta modifica legislativa in materia attraverso il D. lgs.
36/2025, deve precisarsi che la disciplina applicabile al caso in esame, in virtù quanto espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 142/2025, risulta essere la disciplina previgente applicabile ratione temporis prevista dalla l. n. 555 del 1912 vista la proposizione del ricorso oggetto di gravame in epoca antecedente alla data spartiacque del 27 marzo 2025.
5.2. Tanto chiarito, va dato atto della circostanza che allo stato la questione oggetto di censura con il proposto gravame è all'esame della prima presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite della Cassazione mediante ordinanze interlocutorie di rimessione n. . 20122 e
20129, del 18/07/2025 della Sezione Prima civile, emesse in due controversie relative al riconoscimento della cittadinanza italiana di più ricorrenti, figli di genitore che aveva perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione della madre negli Stati Uniti per l'esame delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, così sintetizzate: - 6 -
i) se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell'art.
7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti);
ii) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012
l'art. 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall'art. 7, cosicché la naturalizzazione all'estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore.
E' dunque evidente che il contrasto giurisprudenziale sulla interazione e/o coordinazione delle norme citate è tutt'ora vivo e bisognevole di chiarimenti.
Ciò non esime questa Corte dal dare la propria interpretazione della materia per offrire soluzione al caso sottoposto al suo esame.
Giova brevemente premettere che la cittadinanza è lo status riconosciuto dallo Stato in presenza di determinati requisiti ad un soggetto di appartenenza allo stesso, dal quale discende la titolarità di diritti e doveri collegati. I modi di acquisito della cittadinanza così come la perdita della stessa sono determinati dalla legge dello stato di appartenenza, la quale individua e disciplina i requisiti necessari all'ottenimento e al mantenimento del suddetto status in un dato momento storico anche in considerazione delle esigenze politico sociali emergenti.
Orbene, poste tali intuitive premesse, deve rilevarsi che la disciplina prevista dalla legge n.
555 del 1912, applicabile ratione temporis al caso in esame prevedeva, per quanto qui di interesse: - 7 -
- All'art. 7 che il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi;
- All'art. 8 che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
- All'art. 12 che i figli minori di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano in comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno stato straniero.
Dall'analisi della normativa emerge, dunque, secondo l'interpretazione di questa Corte, che il legislatore del tempo avesse inteso garantire la cittadinanza iure sanguinis anche ai figli di emigrati cittadini italiani seppur residenti all'estero e cittadini di quello stato secondo le norme dello stesso, come nel caso in esame, iure soli. La normativa prevedeva, tuttavia, la perdita della cittadinanza per il cittadino italiano che spontaneamente, e dunque con atto volontario, acquisiva la cittadinanza di un altro stato stabilendovi la residenza, e che, in tale ipotesi, i suoi figli minori sarebbero divenuti stranieri se residenti con tale genitore che ne avesse la patria potestà e se titolari della cittadinanza dello stato straniero.
Appare dunque evidente, anche dall'analisi della lettera della norma, che l'art. 12 disciplinava un'ipotesi ulteriore rispetto a quanto stabilito dall'art. 7, prevedendo la perdita della cittadinanza conseguita dai figli dei cittadini emigrati iure sanguinis nel caso di successiva perdita volontaria di tale status da parte del genitore esercente la patria potestà.
Invero, risultano lampanti due considerazioni, in primo luogo che il legislatore, disciplinando la sorte dei figli minori di chi perde la cittadinanza ha inteso regolare lo status di soggetti evidentemente già nati al momento della perdita della cittadinanza dei genitori ed in secondo luogo, stabilendo che questi divenissero stranieri in seguito a tale evento, ha dato per scontata la precedente acquisizione degli stessi dello status di cittadini iure sanguinis, risultando dunque evidente l'assenza di carattere derogatorio dell'art. 7 rispetto all'art. 12 sostenuta dall'appellante, laddove, invece, quest'ultimo disciplina l'ipotesi ulteriore di successiva perdita della cittadinanza dei genitori.
Dalla corretta analisi della normativa in esame, deve infatti ritenersi che i figli nati da genitore cittadino italiano emigrato all'estero fossero riconosciuti cittadini italiani in virtù del rapporto di sangue che li lega all'ordinamento con conseguente possibilità riconosciuta dallo Stato di aver due cittadinanze mantenendo il legame con l'ordinamento (derivante dalla cittadinanza del genitore) sino ad espressa rinuncia in maggiore età. Tale status, tuttavia, ai sensi dell'art. 12, si perdeva per i figli minori alla perdita della cittadinanza del genitore derivante da atto - 8 -
volontario dallo stesso, in quanto in tale ipotesi, veniva meno l'elemento di collegamento con l'ordinamento giustificatore del riconoscimento della cittadinanza, pur prevedendo la possibilità per il minore di riacquisirla in maggiore età ai sensi degli art. 3 e 9 della stessa legge.
In altri termini, l'art. 12 disciplina l'ulteriore ipotesi rispetto all'art. 7 dell'avvenuta perdita della cittadinanza da parte del genitore durante la minore età del soggetto, prevendendo la conseguente perdita della stessa, quanto meno momentanea, anche per i figli minori.
Orbene, unico presupposto fondante l'intervenuta perdita della cittadinanza che funge da discrimen circa la perdita o meno dello status risulta essere l'elemento della volontarietà e della spontaneità da parte del cittadino circa la perdita della cittadinanza, elemento al quale il legislatore ricollega l'effetto caducatorio dello status con le conseguenze suddette anche rispetto alla linea di discendenza.
È infatti necessario, affinché possa ritenersi perduta la cittadinanza del genitore ai sensi dell'art. 8, che il soggetto acquisti la cittadinanza di uno stato straniero in virtù di una espressa e volontaria istanza dallo stesso presentata non potendo ammettersi la perdita della cittadinanza italiana come conseguenza della semplice accettazione dello status di cittadino straniero derivante dall'applicazione della legge di altro Stato, risultando tale ipotesi del tutto scollegata dall'elemento della volontarietà e spontaneità richiesto dalla norma.
È in virtù di tale presupposto che le Sezioni Unite hanno affermato il riconoscimento dello status di cittadino straniero ai discendenti di cittadini naturalizzati Brasiliani, ciò in quanto la naturalizzazione di massa Brasiliana intervenuta nel 1889, essendo stata conseguenza della mera applicazione della normativa prevista dal legislatore Brasiliano per ogni persona residente nel territorio dello Stato, non comportava alcuna richiesta o domanda esplicita del soggetto necessaria per determinare la perdita di quella italiana.
Per tale ragione, la Suprema Corte, ha riconosciuto la cittadinanza italiana dei loro discendenti, ma sempre sul presupposto della mancata perdita della stessa da parte degli avi derivante dall'assenza dell'elemento della volontarietà.
Tale ipotesi, dunque, non è assimilabile al caso in esame dovendo rilevarsi che, invece, la naturalizzazione americana prevedeva la richiesta ed istanza del residente interessato, così come intervenuto per l'ava degli appellanti , con conseguente perdita di Persona_1 quella italiana a causa della sussistenza di atto consapevole e volontario del cittadino.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza interlocutoria n. 9275 dell'8 aprile 2025 ha comunque ribadito, nell'ipotesi, diversa da quella esaminata dalle Sez.
Unite del 2022, di perdita della cittadinanza dell'avo per suo atto di impulso volontario, il - 9 -
principio espresso dalla Sezione Prima della Suprema Corte con l'ordinanza, 27 agosto 2024,
n. 23212 secondo cui “in tema di doppia cittadinanza e perdita della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 555/1912, il figlio minorenne di cittadino italiano, nato all'estero e diventato bipolide per ius soli e ius sanguinis, perde la cittadinanza italiana se il genitore, che ha sullo stesso la responsabilità genitoriale e la residenza, rinuncia volontariamente alla cittadinanza italiana e si naturalizza cittadino straniero. Tale perdita avviene indipendentemente dalla doppia cittadinanza del figlio al momento della nascita (art. 12, secondo comma). Non trova applicazione l'art. 7 della legge n. 555/1912, che prevede il mantenimento della cittadinanza per i nati all'estero sino alla maggiore età, poiché volto a evitare la perdita involontaria della cittadinanza italiana, non consentendo deroghe alla perdita derivante da una volontaria rinuncia del genitore”.
In virtù dei principi di diritto sin qui esposti nonché della corretta applicazione della normativa al tempo vigente prevista per lo specifico caso in esame deve, dunque, ritenersi che la naturalizzazione dell'ava degli appellanti, lungi dal non avere alcuna influenza sul diritto acquisito a titolo originario dalle discendenti figlie e , abbia comportato la Pt_11 Pt_10 perdita della cittadinanza italiana per la stessa con conseguente applicazione, relativamente allo status delle figlie minori, di quanto stabilito dall'art. 12 della l. n. 555/1912.
Pertanto, non avendo le stesse manifestato successivamente al raggiungimento della maggiore età la volontà di riottenere la cittadinanza italiana, devono considerarsi cittadine esclusivamente americane con conseguente interruzione della linea di discendenza legittimante lo status di cittadino italiano per gli appellanti.
Priva di fondamento, inoltre, risulta essere l'eccepita contrarietà ai valori costituzionali dell'interpretazione normativa sin qui esposta dovendo considerarsi sul punto che la volontà dei figli minori relativamente al mantenimento del loro status di cittadino italiano non risulta irragionevolmente subordinata e assoggettata alla volontà del genitore, essendo prevista, a tutela della volontà di determinazione dei figli minori, la possibilità per gli stessi di richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età con conseguente tutela della volontà di scelta del singolo sul punto.
6. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte l'appello, assorbita ogni ulteriore istanza o richiesta proposta, deve ritenersi infondato e deve essere rigettato con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila.
7. Le spese di lite, stante la contumacia dell'appellato , non sono dovute Controparte_1 dagli appellanti, rinvenendosi, invece, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - 10 -
quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)nulla dispone sulle spese di lite;
3)dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,
n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa IA FU
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono