Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 6275
CASS
Sentenza 2 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con il Consigliere Riccardo Guida relator. Il ricorrente, un odontoiatra, ha impugnato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo a redditi non dichiarati per oltre 7 milioni di euro, sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione fosse dovuta a problemi tecnici. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la validità della costituzione in giudizio del contribuente, la preclusione alla produzione di documenti in seguito alla mancata risposta a un questionario dell'Agenzia e l'applicabilità dello "scudo fiscale".

Il giudice ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi di ricorso, confermando la legittimità della decisione della Commissione Tributaria Regionale (CTR) riguardo alla costituzione tardiva del difensore e alla preclusione di documenti. Tuttavia, ha accolto il quarto e il sesto motivo, evidenziando che l'Agenzia non aveva fissato un termine per la risposta al questionario, il che rendeva inapplicabile la sanzione di inutilizzabilità dei documenti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame, anche in merito alle spese legali.

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Massime1

In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, in modo da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l'Amministrazione, con l'invio del questionario, fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa, espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare l'azione dell'ufficio. Nel caso di specie, al contribuente, che non aveva risposto al questionario inviatogli dall'autorità tributaria, in sede amministrativa e in giudizio è possibile la produzione di nuovi documenti, in quanto con l'invio del questionario l'amministrazione non aveva fissato un termine per l'adempimento né indicato le conseguenze pregiudizievoli in caso di inottemperanza alle richieste.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 6275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6275
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

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