Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3094 del 2025, proposto in relazione alla procedura CIG B647E4E650 da
Banco BPM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Salvatore Dettori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati LV Salvini e Tommaso Grugnetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi 778;
per l'annullamento
del provvedimento con cui è stata disposta l'esclusione di Banco BPM S.p.a., ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023, dalla gara a “Procedura aperta - START n. 011756/2025 - Servizio di Tesoreria della Provincia di Pisa - CIG: B647E4E650”, adottato dalla Provincia di Pisa in data 18 settembre 2025 e comunicato con PEC del 26 settembre 2025;
ove occorra, dei verbali della commissione giudicatrice;
nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto ad esso presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché sconosciuto alla società ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provincia di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. RP RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la società ricorrente impugna la propria esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Pisa;
- che l’esclusione è stata peraltro confermata dalla Provincia con provvedimento adottato nelle more del giudizio, a seguito di istanza di riesame presentata dalla stessa ricorrente;
- che, successivamente, è altresì intervenuta l’aggiudicazione della procedura;
- che la ricorrente, inizialmente riservatasi la proposizione di motivi aggiunti, con atto depositato il 26 febbraio 2026 ha dichiarato invece di non avere ulteriore interesse a coltivare il giudizio, una volta verificato che, se pure fosse stata riammessa in gara, la sua offerta non avrebbe potuto competere con quella dell’aggiudicataria;
- che al collegio non resta che prendere atto del cessato interesse alla decisione;
- che le spese di lite possono essere compensate, come richiesto dalla ricorrente, presentando l’impugnativa profili di potenziale fondatezza con particolare riguardo alle censure di cui al primo motivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV La UA, Presidente
RP RA, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RP RA | LV La UA |
IL SEGRETARIO