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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/02/2024, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in persona del Giudice del lavoro dr.ssa Elena GIUPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 152/2022 RG Lav. promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
Dei Platani n. 33, rappresentata e difesa dalle avv.te Tatiana Biagioni (c.f. ) e C.F._2
Anna Danesi (c.f. e domiciliata presso il loro studio in Milano, via Macedonio C.F._3
Melloni n. 10;
Ricorrente contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._4
64, in proprio e quale titolare della (P.I. con Organizzazione_1 P.IVA_1
sede legale in IA LA (LO), viale Toscana n. 2;
(P.I. ) con sede legale in Lodi (LO), via Luigia Cingia Controparte_2 P.IVA_2
n.11, in persona del rappresentante legale pro tempore;
(P.I. ) con sede legale in Lodi (LO), Piazza Castello n. 19, in persona del CP_3 P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore;
Resistenti contumaci
(c.f. ), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3, in persona Controparte_4 P.IVA_4
dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata CP_5
e difesa dagli avv.ti Luca Purpura (c.f. ), Antonio Cacciato (c.f. C.F._5
e Giulia Colombo (c.f. ) del Foro di Milano, con C.F._6 C.F._7
domicilio eletto presso lo studio dei suddetti avvocati in Milano, Giardino A. Calderini, 3;
Resistente e con l'intervento di
(c.f. ), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3, in persona Controparte_6 P.IVA_5
dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata CP_5
e difesa dagli avv.ti Luca Purpura (c.f. ), Antonio Cacciato (c.f. C.F._5
) e Giulia Colombo (c.f. ) del Foro di Milano, con C.F._8 C.F._7
domicilio eletto presso lo studio dei predetti avvocati in Milano, Giardino A. Calderini, 3;
Interveniente;
OGGETTO: omesso pagamento del trattamento di fine rapporto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 7 aprile 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, già lavoratrice subordinata alle dipendenze della impresa individuale e poi delle società resistenti nel CP_1
periodo compreso tra il 9.05.2001 ed il 19.06.2021, adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lodi per sentir dichiarare – previo accertamento dei trasferimenti di azienda occorsi tra le imprese convenute – il diritto a percepire la somma di € 7.355,90 a titolo di Tfr maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro e rimasto in azienda, nonché l'inadempimento delle convenute all'obbligo di versare al ON di VI complementare € 8.472,25 a titolo di Controparte_6
Tfr maturato dal 30.05.2007 alla cessazione del rapporto, con condanna delle resistenti al pagamento della predetta somma in favore del ON.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
1. Accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la ditta individuale (già CP_1 Parte_2 Parte_3
e tre quest'ultima e con ogni conseguenza di legge in riferimento al
[...] CP_3
rapporto di lavoro della sig.ra ; ovvero in subordine accertare e dichiarare la sussistenza Pt_1 di un unico centro di imputazione di interessi tra (già Controparte_2 [...]
) e con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla Parte_3 CP_3
responsabilità solidale ex art. 1294 c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire la somma di € 7.355,90 a titolo di
TFR maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro (come meglio indicato in diritto) e rimasto in azienda e conseguentemente dichiarare tenute e condannare le parti convenute e Parte_3 (già e e in Controparte_2 Parte_3 Parte_3 CP_3
solido, ovvero ognuna per la parte di spettanza, al pagamento in favore della sig.ra della Pt_1 somma di € 7.355,90, ovvero della somma anche maggiore che risulterà di giustizia a titolo di TFR rimasto in azienda ovvero occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno;
3. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla maturazione della somma di € 8.472,25, ovvero quell'altra somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, alla stessa dovuta a titolo di TFR maturato dal 30.5.2007 alla cessazione del rapporto e destinato al fondo di VI complementare gestito da (C.F.: ), e conseguentemente Controparte_6 P.IVA_5 dichiarare tenute e condannare le parti convenute (già Parte_3 Controparte_2
) e in solido, ovvero ognuna per la Parte_3 Pt_3 Parte_3 CP_3
parte di spettanza, a corrispondere tale somma al fondo di VI complementare gestito da
(C.F.: ) per i titoli indicati in ricorso ovvero a titolo di Controparte_6 P.IVA_5
risarcimento del danno;
4. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi che risulteranno dovuti dalle singole scadenze al saldo.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, maggiorati come per legge di Iva, cpa e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che sidichiarano antistatari oltre al rimborso del contributo unificato versato nella misura di € 118,50.
Si richiamano le istanze istruttorie già contenute nel ricorso introduttivo del giudizio ovvero e nelle note depositate in data 18.8.22 ed i documenti tutti ivi prodotti.
Si insiste dunque sulle richieste istruttorie al fine di poter accertare la responsabilità solidale delle società convenute come conseguenza dell'intervenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la ditta individuale (già Parte_3 Parte_3
e tre quest'ultima e ovvero in subordine la sussistenza di un
[...] CP_3 unico centro di imputazione di interessi tra (già Controparte_2 Parte_3
) e e la responsabilità solidale delle citate società ex art. 1294
[...] CP_3
c.c.
In particolare, in via istruttoria, senza l'inversione dell'onere della prova si chiede di essere ammessi a prova diretta, per interrogatorio e testi, sulle circostanze di fatto esposte ai punti da 1 a
35 del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dall'espressione
“vero che”.
Si indicano quali testi: Meta”. Testimone_1
Parte ricorrente conveniva in giudizio anche il “affinché lo stesso possa CP_7
precisare il credito e, in ogni caso, affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti, assumendo che la lavoratrice sia l'unica legittimata attiva per il recupero di tali crediti”.(così pag.16 del ricorso).
A sostegno delle proprie domande la ricorrente rappresentava le seguenti circostanze di fatto:
Sul rapporto di lavoro
- La sig.ra era stata assunta in data 9.05.2001 dalla Pt_1 Organizzazione_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time per 20 ore settimanali,
[...]
con mansioni di operaia qualificata presso la sede di Lodi, Corso Vittorio Emanuele n. 27
(cfr. busta paga maggio 2001 – doc. 4 parte ricorrente). La impresa si occupava di confezionamento di abbigliamento e biancheria intima;
- Con atto notarile datato 28.10.2002 era intervenuto un trasferimento d'azienda tra la impresa individuale cedente e la società cessionaria Parte_3 [...]
, che in seguito aveva cambiato denominazione in “ Parte_3 Pt_3 Parte_3
mantenendo immutato il codice fiscale (cfr. atto notarile Notaio
[...] Per_1
repertorio n. 32126, prot. depositato il 15.11.2002, indicato a pag.
[...] Persona_2
4 della visura – doc. 2);
- In esito al trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro della ricorrente era proseguito senza soluzione di continuità, con identiche mansioni, presso l'unità operativa sita in Lodi, via San Bassiano n. 9, come risulta dall'indicazione della medesima data di assunzione
(9.05.2001) nella busta paga di ottobre 2002 versata in atti (cfr. busta paga ottobre 2002 – doc. 5);
- Nel mese di giugno 2005 la sig.ra – pur restando dipendente di Pt_1 [...]
” – era tornata a prestare la propria attività presso la Parte_3
precedente sede di Corso Vittorio Emanuele n. 27 a Lodi (cfr. busta paga maggio-giugno
2005 – doc. 6);
- In data 14.03.2016 la titolarità del rapporto di lavoro era mutata nuovamente e – senza soluzione di continuità – la ricorrente aveva iniziato a prestare la propria opera presso la sede di Lodi, Piazza Castello n. 19 alle dipendenze di tra i cui soci risultano CP_3
il sig. (figlio di e la sig.ra amministratrice unica e già Parte_3 Pt_3 Parte_3
socia della compagine cedente (cfr. busta paga marzo 2016 e visura – doc. 9 e 9bis). La ricorrente ha rappresentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di risoluzione del precedente rapporto contrattuale e di non aver sottoscritto alcun nuovo contratto;
- Anche nella nuova sede di lavoro, le mansioni svolte dalla lavoratrice erano sempre state le medesime ed il sig. era rimasto il referente gerarchico della ricorrente Controparte_1 e dei suoi colleghi, nonché il gestore dell'organizzazione e dei turni di lavoro (cfr. chat whatsapp – doc. 10);
- Nel luglio 2019 la ricorrente aveva iniziato a lavorare presso un'unità locale di CP_3
sita in IA LA (LO), via Toscana n. 2, indirizzo peraltro corrispondente
[...]
alla sede legale della (cfr. busta paga luglio 2019 – doc. Organizzazione_2
15);
- Il 9.06.2021, infine, la sig.ra aveva rassegnato le dimissioni, recedendo dal Pt_1
rapporto di lavoro con decorrenza dal 19.06.2021 (cfr. comunicazione di dimissioni – doc.
16);
- Solo al termine del rapporto di lavoro con la la sig.ra aveva CP_3 Pt_1 appreso, tramite il Centro per l'Impiego, che il rapporto contrattuale non era proseguito senza soluzione di continuità, attesa la comunicazione agli enti competenti datata
11.03.2016 della cessazione del rapporto con per “risoluzione Parte_3
Contr consensuale” e la successiva assunzione alle dipendenze della senza che la lavoratrice avesse mai sottoscritto la cessazione del precedente rapporto (cfr. scheda anagrafica – doc.
17).
Sugli importi maturati a titolo di Tfr
- La parte allegava un credito di € 7.355,90, a titolo di Tfr maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro e rimasto in azienda, e di € 8.472,25 a titolo di Tfr non corrisposto dalle società convenute al ON pensione aperto a cui la lavoratrice aveva Controparte_6
aderito in data 30.05.2007 (cfr. modulo di adesione – doc. 7);
Le imprese convenute-già datrici di lavoro-, benché ritualmente citate, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci .
Con memoria depositata il 16.06.2022 si costituiva in giudizio eccependo il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, atteso l'avvenuto conferimento il 16.06.2016 del ramo di azienda relativo alla VI complementare ad (cfr. doc. 14-16 parte CP_6
interveniente).
Interveniva in giudizio anche che, eccependo il proprio difetto di Controparte_6
legittimazione passiva, assumeva la sussistenza esclusivamente in capo alla ricorrente della legittimazione ad esigere dal datore di lavoro il versamento degli importi maturati a titolo di Tfr non versato al ON di VI complementare e confermava la propria disponibilità a ricevere le somme asseritamente dovute dalle contumaci.
La convenuta costituita e la terza intervenuta rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
a.- in via principale, per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , assumendo ogni conseguente statuizione con riferimento alle domande CP_4
così come svolte dalla Ricorrente;
b.- in via principale, per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di assumendo ogni conseguente statuizione con riferimento alle domande così CP_6
come svolte dalla Ricorrente;
b.- in via gradata, per tutti i motivi indicati in narrativa, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga necessaria la presenza di (ovvero, in via denegata, anche di CP_6 [...]
) nel presente giudizio, tenuti in considerazione tutti e ciascuno dei rilievi svolti anche in CP_4
punto di legittimazione ad esigere il pagamento delle somme oggetto di causa, accertare in capo ad la mera legittimazione a ricevere – e non ad esigere sia in sede di cognizione sia in CP_6
sede esecutiva – detto pagamento, assumendo la conseguente decisione con riferimento alle domande svolte dalla Ricorrente;
c.- in ogni caso, con condanna alla rifusione in favore di e/o di dei CP_4 CP_6 compensi e delle spese di giudizio: (i) della GN , di della di Pt_1 Parte_3 Pt_3
Contr e di in solido tra loro;
(ii) ovvero, in via di subordine, della Parte_3 CP_3 parte che, tra la GN , e/o e/o Pt_1 Parte_3 Parte_3 CP_3
risulterà soccombente”.
[...]
La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta dalle parti costituite: benchè il giudice avesse ammesso le prove orali, la ricorrente aveva rinunciato all'audizione dei testimoni.
Le contumaci non si presentavano senza giustificato motivo per rendere l'interpello.
Su richiesta del Giudice (si veda verbale udienza 1 febbraio 2023),con note depositate il 16.02.2023 la ricorrente puntualizzava l'ammontare del Tfr maturato alle dipendenze di ciascun convenuto e l'ammontare del Tfr da versare al CP_8
La causa veniva discussa con trattazione scritta, previa concessione di termine per note conclusionali e note in sostituzione di udienza (note in sostituzione di udienza ex art.127 ter cpc con termine al 29 marzo 2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul credito di parte ricorrente di € 7.355,90 a titolo di Tfr rimasto in azienda
Parte ricorrente ha domandato – previo accertamento dei trasferimenti di azienda occorsi tra le imprese convenute – il pagamento diretto dell'importo di € 7.355,90 a titolo di Tfr maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro e rimasto in azienda. Parte ricorrente è onerata della prova dell'esistenza dei rapporti di lavoro con le convenute e dell'esistenza ed ammontare del credito rimasto in azienda.
L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro fra la ricorrente e ciascuna delle imprese resistenti, pur in assenza dei contratti di lavoro(non prodotti), trova riscontro documentale nelle buste paga
(doc.4,5,6,9,12,15) e nella comunicazione di dimissioni (doc.6).
I predetti documenti provano che la lavoratrice ha lavorato:
dal 9 maggio 2001 al 27 ottobre 2002 presso la Organizzazione_1
dal 27 ottobre 2002 al 13 marzo 2016 presso la Pt_3 Pt_3 Parte_3
(divenuta a seguito di cambio di denominazione sociale di );
[...] Pt_3 Parte_3
dal 14 marzo 2016 alle dimissioni rassegnate con decorrenza 9 giugno 2021 alle dipendenze di CP_3
Risulta provato anche il trasferimento d'azienda intervenuto con atto notarile del 28.10.2002 tra la impresa individuale e la società cessionaria Controparte_1 Parte_3 CP_1 Parte_3
, che ha in seguito cambiato denominazione in “
[...] Parte_3 Parte_3 Parte_3
mantenendo immutato il codice fiscale (cfr. visura – doc. 2).
[...]
In esito al predetto trasferimento di azienda , la dipendente ha continuato il rapporto contrattuale con la cessionaria e la circostanza trova riscontro anche nella busta paga di ottobre 2002(emessa dalla società subentrata all'impresa individuale), che riporta la data di assunzione originaria del
9.05.2001.
Per ciò che riguarda il successivo trasferimento del rapporto di lavoro dalla Parte_3
” alla benchè le buste paga ed i Cud indichino come data di assunzione
[...] CP_3
alle dipendente di il 14 marzo 2016, assume valenza dirimente ai fini della continuità del CP_9
rapporto di lavoro l'indicazione dell'importo di € 7.355,90 a titolo di Tfr rimasto in azienda contenuta nella busta paga di aprile 2017 e nella Certificazione Unica 2017 emessa dalla CP_3
[... :nella predetta certificazione -documento di provenienza datoriale-è espressamente indicato “ Tfr maturato dall'1 .
1.2001 e rimasto in azienda 7355,90”. Detto importo corrisponde esattamente a quello indicato nella CU 2017 emessa-per il periodo di competemza dello stesso anno 2016- dalla precedente datrice di lavoro di Pt_3 Controparte_10
[... Certificazione Unica 2017-proveniente da attesta, dunque, come CP_3 CP_3
abbia riconosciuto-indicandolo nelle buste paghe e nel modello Cud- l'importo già maturato dalla lavoratrice a titolo di TFR rimasto in azienda e mai corrisposto dai precedenti datori di lavoro.
Tale circostanza, da sola, consente di ritenere provata quantomeno l'avvenuta cessione del contratto di lavoro della ricorrente dalla alla società e quindi Parte_3 CP_3
l'obbligazione solidale della cessionaria per il pagamento di detto TFR in favore della lavoratrice, una volta che si fosse avverata la condizione di esigibilità del credito al momento della cessazione del rapporto.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, la domanda della ricorrente di pagamento del Tfr rimasto in azienda dovrà trovare accoglimento, con condanna delle imprese resistenti al pagamento del Tfr rimasto in azienda ,nella misura di seguito indicata:
è tenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_1
917,001 (risultante da CU 2003 cfr doc.21),a titolo di TFR maturato dal 9.5.2001 sino al
31.1.2002;
e sono tenute in solido al pagamento in favore Parte_3 CP_3
della ricorrente della somma di € 7.355,90 a titolo di TFr maturato e rimasto in azienda relativo al periodo 9 maggio 2001-30 maggio 2007 (di cui € 917,001 maturato alle dipendenze dell'impresa individuale di ed in solido con il medesimo). Controparte_1
2. Sul credito relativo al mancato versamento del TFr maturato e destinato al ON.
Parte ricorrente rivendica anche il pagamento delle differenze a titolo di TFR maturato dal 30 maggio 2007 alla data delle dimissioni, somme per le quali aveva fatto espressa dichiarazione di versamento al fondo.
In fatto è pacifico e documentato che :
-in data 30 maggio 2007 parte ricorrente ha aderito al ON Pensione(doc.7 ricorrente ) e che da quella data i ratei di TFR maturati avrebbero dovuto essere versati dal datore di lavoro al ON;
-che il datore di lavoro ha versato gli importi al ON per complessivi € Parte_3 Parte_3
2983,63, maturati dal 30 maggio 2007 al giugno 2011;
-che per il periodo successivo sono stati versati al ON da euro 386,63 CP_3
(ad imputazione di quanto maturato nei mesi da Aprile ad agosto 2016) e successivamente euro
553,68 (ad imputazione di quanto maturato nei mesi da gennaio a luglio 2017) .
In diritto, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sopravvenuta che ha chiarito la natura dei rapporti che si instaurano fra lavoratore e datore di lavoro e fra lavoratore e
ON di VI , deve ritenersi che allorquando il lavoratore in forza della prescritta dichiarazione e del contratto con il ON di VI complementare, destini le quote di Tfr al
ON,
1) dette somme fintanto che non siano state versate al ON (come viene allegato nel caso di specie dalla ricorrente) mantengano natura retributiva;
2) in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare al ON le quote di TFR maturate, il lavoratore sia l'unico soggetto legittimato ad agire per ottenere dal datore di lavoro l'adempimento dell'obbligo di versarle al ON.
In applicazione di detti principi alla fattispecie per cui è causa, parte ricorrente è onerata della prova sia di avere destinato il Tfr al ON sia dell'esistenza ed ammontare del credito maturato;
le società contumaci della prova di avere estinto l'obbligazione, versando gli importi al fondo.
Quanto alla destinazione del TFR, si è già detto che trovano riscontro documentale sia il mandato al datore di lavoro di versare al ON con delega di pagamento sia il contratto fra la lavoratrice ricorrente ed il ON Arca convenuto.
Occorre aggiungere che in forza della ritenuta cessione del contratto di lavoro fra di Pt_3 [...]
e la cessione del Tfr al ON debba ritenersi operante anche nel corso del Parte_3 CP_11
rapporto con tale ultima società quantomeno per l'annualità 2016 e fino ad aprile 2017 .
Del permanere della cessione vi è infatti riscontro indiretto nella Cu 2017 proveniente da CP_11 laddove nell'apposito riquadro ,viene indicato come TFR versato al fondo l'importo di €
[...]
733,57 oltre al maggior importo di € 7355,90 quale TFR maturato al 2001 e rimasto in azienda.
Anche nel listino paga di aprile è fatta menzione della quota maturata di Tfr da versare al fondo(si legge:quota annua TFR a Fondi 269,39).
Deve ritenersi dunque che anche con riguardo al rapporto di lavoro proseguito con ,la CP_11
lavoratrice abbia dimostrato di aver mantenuto la destinazione del TFr al ON.
Si procede ora a verificare se e in che misura risulti provato l'ammontare del credito maturato: il relativo onere grava sulla ricorrente.
Quanto al TFR maturato alle dipendenze di di la Cu 2017-relativa ai Pt_3 Parte_3
redditi 2016-doc.11 indica espressamente(oltre al già menzionato TFR rimasto in azienda e pari ad
€ 7355,90) il TFR maturato e versato al fondo in € 7261,99.
Parte ricorrente, sulla base della documentazione proveniente dal ON (estratto conto di , CP_6
riconosce che nel periodo 30 maggio 2007-marzo 2016 è stata versata a titolo di Tfr la somma di complessivi € 2983,63; restano da versare € 4277,37. Le società resistenti, rimaste contumaci,non hanno provato di avere estinto il debito e dunque devono essere condannate a pagare dette somme alla ricorrente, versandole direttamente in favore del fondo Arca,come da domanda.
Quanto al TFR maturato dalla ricorrente alle dipendenze di ,invece la domanda non può CP_11 essere accolta , non avendo la ricorrente provato l'ammontare del credito maturato.
Si è già detto che parte ricorrente non ha prodotto i listini paga relativi al rapporto con la CP_11 se non quelli di aprile 2017 e luglio 2019; l'offerta di prova del credito azionato si fonda sulle
[...]
Cu 2017,2018,2021 e 2022. Nella CU 2017 (redditi 2016) è indicato un importo per TFR rimasto in azienda di € 7355,90 ed un
TFR versato al fondo di € 733,57;
nella CU 2018 è indicato un importo di TFR rimasto in azienda di € 960,07; nessun importo versato al fondo;
nella Cu 2021 è indicato un importo di TFR rimasto in azienda di € 3818,94, nessun importo per
Tfr destinato al fondo;
nella CU 2022 è indicato un importo di TFR rimasto in azienda di € 4401,22,nessun importo per Tfr destinato al fondo.
Le dichiarazioni dei redditi(con la sola eccezione di quella del 2017) dunque non indicano l'ammontare del TFr maturato e da versare o versato al fondo ma unicamente di quello rimasto in azienda (per giunta di importo inferiore a quello che si è già detto essere dovuto e con riferimento al quale le società convenute-che non hanno provato di avere eseguito il pagamento- sono state riconosciute debitrici al precedente capo).
Con riguardo all'importo maturato a titolo di TFR da versare al ON nel corso del rapporto con esso è pari ad € 733,57;poichè dal già menzionato estratto conto Arca risultano CP_11
versati importi per complessivi € 938,31(380,63+547,68), nulla resta da versare .
In conclusione le società convenute sono condannate in solido al pagamento in favore della versamento al ON- della somma di € 4277,37 a titolo di retribuzioni accantonate a Parte_4
titolo di Tfr e non versate al ON Arca per il periodo fino al marzo 2016,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo .
Gli accessori di legge sono dovuti trattandosi di somme accantonate a titolo retributivo e non versate.
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4 CP_6
sulla legittimazione della ricorrente
[...]
In forza dell'avvenuto conferimento il 16.06.2016 del ramo di azienda relativo alla VI complementare è stata ceduta ad Controparte_4 Controparte_6
ha parimenti eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la Controparte_6
natura retributiva del credito oggetto di domanda giudiziale(generato dal rapporto di lavoro con le società contumaci) e della diversa natura del rapporto contrattuale fra la ricorrente e il rapporto di ed il ON previdenziale.
L'eccezione deve essere accolta.
E' provata la dedotta cessione di ramo d'azienda e deve dunque dichiararsi il difetto di legittimazione di . Controparte_4 Al fine di delibare l'eccezione di carenza di legittimazione della terza intervenuta(attuale gestore del ON), è pacifico-in assenza di allegazioni di segno contrario o di eccezioni- che con l'adesione del 30.05.2007 la ricorrente ha aderito ad un ON previdenziale complementare c.d. aperto, vincolando il datore di lavoro a destinare a quest'ultimo i flussi di Tfr in via di maturazione.
Trattandosi di ON aperto, all'atto della scelta del destinatario della contribuzione complementare non veniva attuata una cessione del credito del lavoratore a favore del ON. Di conseguenza, si deve affermare che non vi sia un obbligo del datore di lavoro nei confronti del ON, non essendo mai stato instaurato un rapporto contrattuale tra questi due soggetti;
per inciso, non sussiste alcun un obbligo del lavoratore a versare un importo predeterminato mensile al ON, potendo l'aderente sospendere in ogni momento i versamenti.
La ricorrente, scegliendo un ON previdenziale aperto, costituiva un rapporto esclusivamente bilaterale, disponendo con mandato al datore di lavoro una mera delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 8, comma 7, D. Lgs. n. 252/2005 a favore di quest'ultimo senza determinare un'effettiva cessione del credito in ordine alle quote di Tfr destinate alla VI complementare.
In ragione dell'assenza di effetti obbligatori derivanti della dichiarazione resa dal lavoratore al datore sulla destinazione delle somme in oggetto, il ON non ha legittimazione ad esigere il pagamento in caso di mancato versamento da parte dell'impresa convenuta. A fronte di eventuali inadempienze del datore di lavoro, pertanto, il lavoratore è il solo titolare del diritto di richiedere il pagamento delle somme non versate al ON prescelto.
Per tali motivi il ON non può essere onerato della riscossione dei crediti maturati dal lavoratore, ma dallo stesso non conseguiti per causa imputabile al datore di lavoro, rimanendo mero legittimato a ricevere le somme che le società convenute saranno chiamate a versare.
In ragione delle ragioni sopra esposte non è legittimata passiva. Controparte_6
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico delle contumaci, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie.
Sussistono giustificati motivi, in ragione delle controverse questioni riguardanti i rapporti fra lavoratore e fondo complementare, oggetto di questioni che sono state risolte solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità anche con sentenze emesse in corso di causa, per compensare le spese fra la ricorrente e le società costituite.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso,
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e;
Controparte_4 CP_6
Condanna (limitatamente al minor importo di € 917,01), di Controparte_1 Pt_3 [...]
e in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Parte_3 CP_3
€ 7.355,90 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro fino al 30 maggio 2007 e rimasto in azienda;
Condanna le società “ e in solido al pagamento in Parte_3 CP_3 favore della ricorrente con versamento ad dell'importo lordo di € 4277,37, Controparte_6
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a titolo di saldo TFR maturato dal 30.05.2007 e non versato dalle predette società alla VI complementare;
Condanna e le due società contumaci al pagamento in favore della parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite liquidate in € 4000, oltre spese generali, Iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari,avvocate Biagioni e Danesi;
Compensa integralmente le spese di lite fra le ricorrenti e le società .
Lodi, così deciso il 23 febbraio 2024
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in persona del Giudice del lavoro dr.ssa Elena GIUPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 152/2022 RG Lav. promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
Dei Platani n. 33, rappresentata e difesa dalle avv.te Tatiana Biagioni (c.f. ) e C.F._2
Anna Danesi (c.f. e domiciliata presso il loro studio in Milano, via Macedonio C.F._3
Melloni n. 10;
Ricorrente contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._4
64, in proprio e quale titolare della (P.I. con Organizzazione_1 P.IVA_1
sede legale in IA LA (LO), viale Toscana n. 2;
(P.I. ) con sede legale in Lodi (LO), via Luigia Cingia Controparte_2 P.IVA_2
n.11, in persona del rappresentante legale pro tempore;
(P.I. ) con sede legale in Lodi (LO), Piazza Castello n. 19, in persona del CP_3 P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore;
Resistenti contumaci
(c.f. ), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3, in persona Controparte_4 P.IVA_4
dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata CP_5
e difesa dagli avv.ti Luca Purpura (c.f. ), Antonio Cacciato (c.f. C.F._5
e Giulia Colombo (c.f. ) del Foro di Milano, con C.F._6 C.F._7
domicilio eletto presso lo studio dei suddetti avvocati in Milano, Giardino A. Calderini, 3;
Resistente e con l'intervento di
(c.f. ), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3, in persona Controparte_6 P.IVA_5
dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata CP_5
e difesa dagli avv.ti Luca Purpura (c.f. ), Antonio Cacciato (c.f. C.F._5
) e Giulia Colombo (c.f. ) del Foro di Milano, con C.F._8 C.F._7
domicilio eletto presso lo studio dei predetti avvocati in Milano, Giardino A. Calderini, 3;
Interveniente;
OGGETTO: omesso pagamento del trattamento di fine rapporto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 7 aprile 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, già lavoratrice subordinata alle dipendenze della impresa individuale e poi delle società resistenti nel CP_1
periodo compreso tra il 9.05.2001 ed il 19.06.2021, adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lodi per sentir dichiarare – previo accertamento dei trasferimenti di azienda occorsi tra le imprese convenute – il diritto a percepire la somma di € 7.355,90 a titolo di Tfr maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro e rimasto in azienda, nonché l'inadempimento delle convenute all'obbligo di versare al ON di VI complementare € 8.472,25 a titolo di Controparte_6
Tfr maturato dal 30.05.2007 alla cessazione del rapporto, con condanna delle resistenti al pagamento della predetta somma in favore del ON.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
1. Accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la ditta individuale (già CP_1 Parte_2 Parte_3
e tre quest'ultima e con ogni conseguenza di legge in riferimento al
[...] CP_3
rapporto di lavoro della sig.ra ; ovvero in subordine accertare e dichiarare la sussistenza Pt_1 di un unico centro di imputazione di interessi tra (già Controparte_2 [...]
) e con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla Parte_3 CP_3
responsabilità solidale ex art. 1294 c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire la somma di € 7.355,90 a titolo di
TFR maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro (come meglio indicato in diritto) e rimasto in azienda e conseguentemente dichiarare tenute e condannare le parti convenute e Parte_3 (già e e in Controparte_2 Parte_3 Parte_3 CP_3
solido, ovvero ognuna per la parte di spettanza, al pagamento in favore della sig.ra della Pt_1 somma di € 7.355,90, ovvero della somma anche maggiore che risulterà di giustizia a titolo di TFR rimasto in azienda ovvero occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno;
3. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla maturazione della somma di € 8.472,25, ovvero quell'altra somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, alla stessa dovuta a titolo di TFR maturato dal 30.5.2007 alla cessazione del rapporto e destinato al fondo di VI complementare gestito da (C.F.: ), e conseguentemente Controparte_6 P.IVA_5 dichiarare tenute e condannare le parti convenute (già Parte_3 Controparte_2
) e in solido, ovvero ognuna per la Parte_3 Pt_3 Parte_3 CP_3
parte di spettanza, a corrispondere tale somma al fondo di VI complementare gestito da
(C.F.: ) per i titoli indicati in ricorso ovvero a titolo di Controparte_6 P.IVA_5
risarcimento del danno;
4. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi che risulteranno dovuti dalle singole scadenze al saldo.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, maggiorati come per legge di Iva, cpa e rimborso spese generali (15%) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che sidichiarano antistatari oltre al rimborso del contributo unificato versato nella misura di € 118,50.
Si richiamano le istanze istruttorie già contenute nel ricorso introduttivo del giudizio ovvero e nelle note depositate in data 18.8.22 ed i documenti tutti ivi prodotti.
Si insiste dunque sulle richieste istruttorie al fine di poter accertare la responsabilità solidale delle società convenute come conseguenza dell'intervenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra la ditta individuale (già Parte_3 Parte_3
e tre quest'ultima e ovvero in subordine la sussistenza di un
[...] CP_3 unico centro di imputazione di interessi tra (già Controparte_2 Parte_3
) e e la responsabilità solidale delle citate società ex art. 1294
[...] CP_3
c.c.
In particolare, in via istruttoria, senza l'inversione dell'onere della prova si chiede di essere ammessi a prova diretta, per interrogatorio e testi, sulle circostanze di fatto esposte ai punti da 1 a
35 del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dall'espressione
“vero che”.
Si indicano quali testi: Meta”. Testimone_1
Parte ricorrente conveniva in giudizio anche il “affinché lo stesso possa CP_7
precisare il credito e, in ogni caso, affinché la sentenza faccia stato anche nei suoi confronti, assumendo che la lavoratrice sia l'unica legittimata attiva per il recupero di tali crediti”.(così pag.16 del ricorso).
A sostegno delle proprie domande la ricorrente rappresentava le seguenti circostanze di fatto:
Sul rapporto di lavoro
- La sig.ra era stata assunta in data 9.05.2001 dalla Pt_1 Organizzazione_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time per 20 ore settimanali,
[...]
con mansioni di operaia qualificata presso la sede di Lodi, Corso Vittorio Emanuele n. 27
(cfr. busta paga maggio 2001 – doc. 4 parte ricorrente). La impresa si occupava di confezionamento di abbigliamento e biancheria intima;
- Con atto notarile datato 28.10.2002 era intervenuto un trasferimento d'azienda tra la impresa individuale cedente e la società cessionaria Parte_3 [...]
, che in seguito aveva cambiato denominazione in “ Parte_3 Pt_3 Parte_3
mantenendo immutato il codice fiscale (cfr. atto notarile Notaio
[...] Per_1
repertorio n. 32126, prot. depositato il 15.11.2002, indicato a pag.
[...] Persona_2
4 della visura – doc. 2);
- In esito al trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro della ricorrente era proseguito senza soluzione di continuità, con identiche mansioni, presso l'unità operativa sita in Lodi, via San Bassiano n. 9, come risulta dall'indicazione della medesima data di assunzione
(9.05.2001) nella busta paga di ottobre 2002 versata in atti (cfr. busta paga ottobre 2002 – doc. 5);
- Nel mese di giugno 2005 la sig.ra – pur restando dipendente di Pt_1 [...]
” – era tornata a prestare la propria attività presso la Parte_3
precedente sede di Corso Vittorio Emanuele n. 27 a Lodi (cfr. busta paga maggio-giugno
2005 – doc. 6);
- In data 14.03.2016 la titolarità del rapporto di lavoro era mutata nuovamente e – senza soluzione di continuità – la ricorrente aveva iniziato a prestare la propria opera presso la sede di Lodi, Piazza Castello n. 19 alle dipendenze di tra i cui soci risultano CP_3
il sig. (figlio di e la sig.ra amministratrice unica e già Parte_3 Pt_3 Parte_3
socia della compagine cedente (cfr. busta paga marzo 2016 e visura – doc. 9 e 9bis). La ricorrente ha rappresentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di risoluzione del precedente rapporto contrattuale e di non aver sottoscritto alcun nuovo contratto;
- Anche nella nuova sede di lavoro, le mansioni svolte dalla lavoratrice erano sempre state le medesime ed il sig. era rimasto il referente gerarchico della ricorrente Controparte_1 e dei suoi colleghi, nonché il gestore dell'organizzazione e dei turni di lavoro (cfr. chat whatsapp – doc. 10);
- Nel luglio 2019 la ricorrente aveva iniziato a lavorare presso un'unità locale di CP_3
sita in IA LA (LO), via Toscana n. 2, indirizzo peraltro corrispondente
[...]
alla sede legale della (cfr. busta paga luglio 2019 – doc. Organizzazione_2
15);
- Il 9.06.2021, infine, la sig.ra aveva rassegnato le dimissioni, recedendo dal Pt_1
rapporto di lavoro con decorrenza dal 19.06.2021 (cfr. comunicazione di dimissioni – doc.
16);
- Solo al termine del rapporto di lavoro con la la sig.ra aveva CP_3 Pt_1 appreso, tramite il Centro per l'Impiego, che il rapporto contrattuale non era proseguito senza soluzione di continuità, attesa la comunicazione agli enti competenti datata
11.03.2016 della cessazione del rapporto con per “risoluzione Parte_3
Contr consensuale” e la successiva assunzione alle dipendenze della senza che la lavoratrice avesse mai sottoscritto la cessazione del precedente rapporto (cfr. scheda anagrafica – doc.
17).
Sugli importi maturati a titolo di Tfr
- La parte allegava un credito di € 7.355,90, a titolo di Tfr maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro e rimasto in azienda, e di € 8.472,25 a titolo di Tfr non corrisposto dalle società convenute al ON pensione aperto a cui la lavoratrice aveva Controparte_6
aderito in data 30.05.2007 (cfr. modulo di adesione – doc. 7);
Le imprese convenute-già datrici di lavoro-, benché ritualmente citate, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci .
Con memoria depositata il 16.06.2022 si costituiva in giudizio eccependo il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, atteso l'avvenuto conferimento il 16.06.2016 del ramo di azienda relativo alla VI complementare ad (cfr. doc. 14-16 parte CP_6
interveniente).
Interveniva in giudizio anche che, eccependo il proprio difetto di Controparte_6
legittimazione passiva, assumeva la sussistenza esclusivamente in capo alla ricorrente della legittimazione ad esigere dal datore di lavoro il versamento degli importi maturati a titolo di Tfr non versato al ON di VI complementare e confermava la propria disponibilità a ricevere le somme asseritamente dovute dalle contumaci.
La convenuta costituita e la terza intervenuta rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
a.- in via principale, per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , assumendo ogni conseguente statuizione con riferimento alle domande CP_4
così come svolte dalla Ricorrente;
b.- in via principale, per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di assumendo ogni conseguente statuizione con riferimento alle domande così CP_6
come svolte dalla Ricorrente;
b.- in via gradata, per tutti i motivi indicati in narrativa, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga necessaria la presenza di (ovvero, in via denegata, anche di CP_6 [...]
) nel presente giudizio, tenuti in considerazione tutti e ciascuno dei rilievi svolti anche in CP_4
punto di legittimazione ad esigere il pagamento delle somme oggetto di causa, accertare in capo ad la mera legittimazione a ricevere – e non ad esigere sia in sede di cognizione sia in CP_6
sede esecutiva – detto pagamento, assumendo la conseguente decisione con riferimento alle domande svolte dalla Ricorrente;
c.- in ogni caso, con condanna alla rifusione in favore di e/o di dei CP_4 CP_6 compensi e delle spese di giudizio: (i) della GN , di della di Pt_1 Parte_3 Pt_3
Contr e di in solido tra loro;
(ii) ovvero, in via di subordine, della Parte_3 CP_3 parte che, tra la GN , e/o e/o Pt_1 Parte_3 Parte_3 CP_3
risulterà soccombente”.
[...]
La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta dalle parti costituite: benchè il giudice avesse ammesso le prove orali, la ricorrente aveva rinunciato all'audizione dei testimoni.
Le contumaci non si presentavano senza giustificato motivo per rendere l'interpello.
Su richiesta del Giudice (si veda verbale udienza 1 febbraio 2023),con note depositate il 16.02.2023 la ricorrente puntualizzava l'ammontare del Tfr maturato alle dipendenze di ciascun convenuto e l'ammontare del Tfr da versare al CP_8
La causa veniva discussa con trattazione scritta, previa concessione di termine per note conclusionali e note in sostituzione di udienza (note in sostituzione di udienza ex art.127 ter cpc con termine al 29 marzo 2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul credito di parte ricorrente di € 7.355,90 a titolo di Tfr rimasto in azienda
Parte ricorrente ha domandato – previo accertamento dei trasferimenti di azienda occorsi tra le imprese convenute – il pagamento diretto dell'importo di € 7.355,90 a titolo di Tfr maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro e rimasto in azienda. Parte ricorrente è onerata della prova dell'esistenza dei rapporti di lavoro con le convenute e dell'esistenza ed ammontare del credito rimasto in azienda.
L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro fra la ricorrente e ciascuna delle imprese resistenti, pur in assenza dei contratti di lavoro(non prodotti), trova riscontro documentale nelle buste paga
(doc.4,5,6,9,12,15) e nella comunicazione di dimissioni (doc.6).
I predetti documenti provano che la lavoratrice ha lavorato:
dal 9 maggio 2001 al 27 ottobre 2002 presso la Organizzazione_1
dal 27 ottobre 2002 al 13 marzo 2016 presso la Pt_3 Pt_3 Parte_3
(divenuta a seguito di cambio di denominazione sociale di );
[...] Pt_3 Parte_3
dal 14 marzo 2016 alle dimissioni rassegnate con decorrenza 9 giugno 2021 alle dipendenze di CP_3
Risulta provato anche il trasferimento d'azienda intervenuto con atto notarile del 28.10.2002 tra la impresa individuale e la società cessionaria Controparte_1 Parte_3 CP_1 Parte_3
, che ha in seguito cambiato denominazione in “
[...] Parte_3 Parte_3 Parte_3
mantenendo immutato il codice fiscale (cfr. visura – doc. 2).
[...]
In esito al predetto trasferimento di azienda , la dipendente ha continuato il rapporto contrattuale con la cessionaria e la circostanza trova riscontro anche nella busta paga di ottobre 2002(emessa dalla società subentrata all'impresa individuale), che riporta la data di assunzione originaria del
9.05.2001.
Per ciò che riguarda il successivo trasferimento del rapporto di lavoro dalla Parte_3
” alla benchè le buste paga ed i Cud indichino come data di assunzione
[...] CP_3
alle dipendente di il 14 marzo 2016, assume valenza dirimente ai fini della continuità del CP_9
rapporto di lavoro l'indicazione dell'importo di € 7.355,90 a titolo di Tfr rimasto in azienda contenuta nella busta paga di aprile 2017 e nella Certificazione Unica 2017 emessa dalla CP_3
[... :nella predetta certificazione -documento di provenienza datoriale-è espressamente indicato “ Tfr maturato dall'1 .
1.2001 e rimasto in azienda 7355,90”. Detto importo corrisponde esattamente a quello indicato nella CU 2017 emessa-per il periodo di competemza dello stesso anno 2016- dalla precedente datrice di lavoro di Pt_3 Controparte_10
[... Certificazione Unica 2017-proveniente da attesta, dunque, come CP_3 CP_3
abbia riconosciuto-indicandolo nelle buste paghe e nel modello Cud- l'importo già maturato dalla lavoratrice a titolo di TFR rimasto in azienda e mai corrisposto dai precedenti datori di lavoro.
Tale circostanza, da sola, consente di ritenere provata quantomeno l'avvenuta cessione del contratto di lavoro della ricorrente dalla alla società e quindi Parte_3 CP_3
l'obbligazione solidale della cessionaria per il pagamento di detto TFR in favore della lavoratrice, una volta che si fosse avverata la condizione di esigibilità del credito al momento della cessazione del rapporto.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, la domanda della ricorrente di pagamento del Tfr rimasto in azienda dovrà trovare accoglimento, con condanna delle imprese resistenti al pagamento del Tfr rimasto in azienda ,nella misura di seguito indicata:
è tenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_1
917,001 (risultante da CU 2003 cfr doc.21),a titolo di TFR maturato dal 9.5.2001 sino al
31.1.2002;
e sono tenute in solido al pagamento in favore Parte_3 CP_3
della ricorrente della somma di € 7.355,90 a titolo di TFr maturato e rimasto in azienda relativo al periodo 9 maggio 2001-30 maggio 2007 (di cui € 917,001 maturato alle dipendenze dell'impresa individuale di ed in solido con il medesimo). Controparte_1
2. Sul credito relativo al mancato versamento del TFr maturato e destinato al ON.
Parte ricorrente rivendica anche il pagamento delle differenze a titolo di TFR maturato dal 30 maggio 2007 alla data delle dimissioni, somme per le quali aveva fatto espressa dichiarazione di versamento al fondo.
In fatto è pacifico e documentato che :
-in data 30 maggio 2007 parte ricorrente ha aderito al ON Pensione(doc.7 ricorrente ) e che da quella data i ratei di TFR maturati avrebbero dovuto essere versati dal datore di lavoro al ON;
-che il datore di lavoro ha versato gli importi al ON per complessivi € Parte_3 Parte_3
2983,63, maturati dal 30 maggio 2007 al giugno 2011;
-che per il periodo successivo sono stati versati al ON da euro 386,63 CP_3
(ad imputazione di quanto maturato nei mesi da Aprile ad agosto 2016) e successivamente euro
553,68 (ad imputazione di quanto maturato nei mesi da gennaio a luglio 2017) .
In diritto, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sopravvenuta che ha chiarito la natura dei rapporti che si instaurano fra lavoratore e datore di lavoro e fra lavoratore e
ON di VI , deve ritenersi che allorquando il lavoratore in forza della prescritta dichiarazione e del contratto con il ON di VI complementare, destini le quote di Tfr al
ON,
1) dette somme fintanto che non siano state versate al ON (come viene allegato nel caso di specie dalla ricorrente) mantengano natura retributiva;
2) in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare al ON le quote di TFR maturate, il lavoratore sia l'unico soggetto legittimato ad agire per ottenere dal datore di lavoro l'adempimento dell'obbligo di versarle al ON.
In applicazione di detti principi alla fattispecie per cui è causa, parte ricorrente è onerata della prova sia di avere destinato il Tfr al ON sia dell'esistenza ed ammontare del credito maturato;
le società contumaci della prova di avere estinto l'obbligazione, versando gli importi al fondo.
Quanto alla destinazione del TFR, si è già detto che trovano riscontro documentale sia il mandato al datore di lavoro di versare al ON con delega di pagamento sia il contratto fra la lavoratrice ricorrente ed il ON Arca convenuto.
Occorre aggiungere che in forza della ritenuta cessione del contratto di lavoro fra di Pt_3 [...]
e la cessione del Tfr al ON debba ritenersi operante anche nel corso del Parte_3 CP_11
rapporto con tale ultima società quantomeno per l'annualità 2016 e fino ad aprile 2017 .
Del permanere della cessione vi è infatti riscontro indiretto nella Cu 2017 proveniente da CP_11 laddove nell'apposito riquadro ,viene indicato come TFR versato al fondo l'importo di €
[...]
733,57 oltre al maggior importo di € 7355,90 quale TFR maturato al 2001 e rimasto in azienda.
Anche nel listino paga di aprile è fatta menzione della quota maturata di Tfr da versare al fondo(si legge:quota annua TFR a Fondi 269,39).
Deve ritenersi dunque che anche con riguardo al rapporto di lavoro proseguito con ,la CP_11
lavoratrice abbia dimostrato di aver mantenuto la destinazione del TFr al ON.
Si procede ora a verificare se e in che misura risulti provato l'ammontare del credito maturato: il relativo onere grava sulla ricorrente.
Quanto al TFR maturato alle dipendenze di di la Cu 2017-relativa ai Pt_3 Parte_3
redditi 2016-doc.11 indica espressamente(oltre al già menzionato TFR rimasto in azienda e pari ad
€ 7355,90) il TFR maturato e versato al fondo in € 7261,99.
Parte ricorrente, sulla base della documentazione proveniente dal ON (estratto conto di , CP_6
riconosce che nel periodo 30 maggio 2007-marzo 2016 è stata versata a titolo di Tfr la somma di complessivi € 2983,63; restano da versare € 4277,37. Le società resistenti, rimaste contumaci,non hanno provato di avere estinto il debito e dunque devono essere condannate a pagare dette somme alla ricorrente, versandole direttamente in favore del fondo Arca,come da domanda.
Quanto al TFR maturato dalla ricorrente alle dipendenze di ,invece la domanda non può CP_11 essere accolta , non avendo la ricorrente provato l'ammontare del credito maturato.
Si è già detto che parte ricorrente non ha prodotto i listini paga relativi al rapporto con la CP_11 se non quelli di aprile 2017 e luglio 2019; l'offerta di prova del credito azionato si fonda sulle
[...]
Cu 2017,2018,2021 e 2022. Nella CU 2017 (redditi 2016) è indicato un importo per TFR rimasto in azienda di € 7355,90 ed un
TFR versato al fondo di € 733,57;
nella CU 2018 è indicato un importo di TFR rimasto in azienda di € 960,07; nessun importo versato al fondo;
nella Cu 2021 è indicato un importo di TFR rimasto in azienda di € 3818,94, nessun importo per
Tfr destinato al fondo;
nella CU 2022 è indicato un importo di TFR rimasto in azienda di € 4401,22,nessun importo per Tfr destinato al fondo.
Le dichiarazioni dei redditi(con la sola eccezione di quella del 2017) dunque non indicano l'ammontare del TFr maturato e da versare o versato al fondo ma unicamente di quello rimasto in azienda (per giunta di importo inferiore a quello che si è già detto essere dovuto e con riferimento al quale le società convenute-che non hanno provato di avere eseguito il pagamento- sono state riconosciute debitrici al precedente capo).
Con riguardo all'importo maturato a titolo di TFR da versare al ON nel corso del rapporto con esso è pari ad € 733,57;poichè dal già menzionato estratto conto Arca risultano CP_11
versati importi per complessivi € 938,31(380,63+547,68), nulla resta da versare .
In conclusione le società convenute sono condannate in solido al pagamento in favore della versamento al ON- della somma di € 4277,37 a titolo di retribuzioni accantonate a Parte_4
titolo di Tfr e non versate al ON Arca per il periodo fino al marzo 2016,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo .
Gli accessori di legge sono dovuti trattandosi di somme accantonate a titolo retributivo e non versate.
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4 CP_6
sulla legittimazione della ricorrente
[...]
In forza dell'avvenuto conferimento il 16.06.2016 del ramo di azienda relativo alla VI complementare è stata ceduta ad Controparte_4 Controparte_6
ha parimenti eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la Controparte_6
natura retributiva del credito oggetto di domanda giudiziale(generato dal rapporto di lavoro con le società contumaci) e della diversa natura del rapporto contrattuale fra la ricorrente e il rapporto di ed il ON previdenziale.
L'eccezione deve essere accolta.
E' provata la dedotta cessione di ramo d'azienda e deve dunque dichiararsi il difetto di legittimazione di . Controparte_4 Al fine di delibare l'eccezione di carenza di legittimazione della terza intervenuta(attuale gestore del ON), è pacifico-in assenza di allegazioni di segno contrario o di eccezioni- che con l'adesione del 30.05.2007 la ricorrente ha aderito ad un ON previdenziale complementare c.d. aperto, vincolando il datore di lavoro a destinare a quest'ultimo i flussi di Tfr in via di maturazione.
Trattandosi di ON aperto, all'atto della scelta del destinatario della contribuzione complementare non veniva attuata una cessione del credito del lavoratore a favore del ON. Di conseguenza, si deve affermare che non vi sia un obbligo del datore di lavoro nei confronti del ON, non essendo mai stato instaurato un rapporto contrattuale tra questi due soggetti;
per inciso, non sussiste alcun un obbligo del lavoratore a versare un importo predeterminato mensile al ON, potendo l'aderente sospendere in ogni momento i versamenti.
La ricorrente, scegliendo un ON previdenziale aperto, costituiva un rapporto esclusivamente bilaterale, disponendo con mandato al datore di lavoro una mera delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 8, comma 7, D. Lgs. n. 252/2005 a favore di quest'ultimo senza determinare un'effettiva cessione del credito in ordine alle quote di Tfr destinate alla VI complementare.
In ragione dell'assenza di effetti obbligatori derivanti della dichiarazione resa dal lavoratore al datore sulla destinazione delle somme in oggetto, il ON non ha legittimazione ad esigere il pagamento in caso di mancato versamento da parte dell'impresa convenuta. A fronte di eventuali inadempienze del datore di lavoro, pertanto, il lavoratore è il solo titolare del diritto di richiedere il pagamento delle somme non versate al ON prescelto.
Per tali motivi il ON non può essere onerato della riscossione dei crediti maturati dal lavoratore, ma dallo stesso non conseguiti per causa imputabile al datore di lavoro, rimanendo mero legittimato a ricevere le somme che le società convenute saranno chiamate a versare.
In ragione delle ragioni sopra esposte non è legittimata passiva. Controparte_6
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico delle contumaci, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie.
Sussistono giustificati motivi, in ragione delle controverse questioni riguardanti i rapporti fra lavoratore e fondo complementare, oggetto di questioni che sono state risolte solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità anche con sentenze emesse in corso di causa, per compensare le spese fra la ricorrente e le società costituite.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso,
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e;
Controparte_4 CP_6
Condanna (limitatamente al minor importo di € 917,01), di Controparte_1 Pt_3 [...]
e in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Parte_3 CP_3
€ 7.355,90 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro fino al 30 maggio 2007 e rimasto in azienda;
Condanna le società “ e in solido al pagamento in Parte_3 CP_3 favore della ricorrente con versamento ad dell'importo lordo di € 4277,37, Controparte_6
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a titolo di saldo TFR maturato dal 30.05.2007 e non versato dalle predette società alla VI complementare;
Condanna e le due società contumaci al pagamento in favore della parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite liquidate in € 4000, oltre spese generali, Iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari,avvocate Biagioni e Danesi;
Compensa integralmente le spese di lite fra le ricorrenti e le società .
Lodi, così deciso il 23 febbraio 2024
Il Giudice