Art. 24.
Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e al precedente art. 23, si determina con le norme di cui all'allegato n. 1 della presente legge. La trasformazione del contributo unico in annualita' da pagarsi a rate mensili di cui all'art. 66 della legge predetta si effettua mediante l'applicazione della tabella C allegata alla presente legge.
Quando la domanda di riscatto risulti presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto e le relative ratizzazioni si calcolano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.
Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e al precedente art. 23, si determina con le norme di cui all'allegato n. 1 della presente legge. La trasformazione del contributo unico in annualita' da pagarsi a rate mensili di cui all'art. 66 della legge predetta si effettua mediante l'applicazione della tabella C allegata alla presente legge.
Quando la domanda di riscatto risulti presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto e le relative ratizzazioni si calcolano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.